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Cerchi un avvocato a Verona e non sai da dove partire? Lo Studio Legale MP dell’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona al n. 3130, ha sede in Corso Porta Nuova 7, a pochi passi da Piazza Bra. Assiste privati, imprese, professionisti e condomìni di Verona e provincia in materia civile, nel recupero dei crediti, nel diritto amministrativo e nelle altre aree indicate qui sotto.
Il primo passo è sempre lo stesso: ci descrivi la situazione e fissiamo un primo esame del caso. Il primo esame e il preventivo sono gratuiti; se decidi di proseguire, ricevi un preventivo scritto e firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare. Qui trovi come prepararti, che cosa portare e dove si trovano gli uffici giudiziari di Verona.
Lo studio si trova in Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona, nel tratto del Corso vicino a Piazza Bra (vedi la mappa). Dalla stazione di Verona Porta Nuova si arriva a piedi percorrendo Corso Porta Nuova in direzione del centro.
Lo studio segue, tra l’altro, questioni di diritto civile, condominio, successioni ed eredità, recupero crediti per le imprese, diritto amministrativo e appalti pubblici. Se non sai in quale area rientra il tuo problema, non importa: al primo esame lo inquadriamo insieme.
Un incontro preparato bene è più breve e più utile. Prima dell’appuntamento:
Se hai ricevuto un atto con una scadenza, dillo subito quando chiedi l’appuntamento: alcuni termini sono brevi e non si possono recuperare. Per esempio, per opporsi a un decreto ingiuntivo il termine è di regola di 40 giorni dalla notifica, per impugnare un licenziamento di 60 giorni.
Al primo esame ti diciamo se la questione ha margini, quali strade sono possibili, con quali tempi e costi indicativi e quali rischi. Se servono altri documenti, te lo indichiamo prima di formulare il preventivo.
Sono gratuiti solo il primo esame del caso e il preventivo. La consulenza vera e propria (un parere, una lettera, una trattativa) e l’assistenza in giudizio sono a pagamento, con un compenso concordato prima di iniziare.
La legge professionale forense prevede che il compenso sia pattuito di regola per iscritto al conferimento dell’incarico e che l’avvocato informi il cliente sulla complessità dell’incarico e sugli oneri prevedibili, comunicando per iscritto la prevedibile misura del costo della prestazione, distinta tra oneri, spese e compenso (art. 13, commi 2 e 5, L. 247/2012).
Il compenso si può concordare in diversi modi: a forfait, per singole fasi, per l’intera attività o a tempo (art. 13, comma 3). Nel preventivo trovi quale modalità ti proponiamo e che cosa comprende, così puoi decidere con tutti gli elementi. Se non accetti, non devi nulla.
Se il tuo reddito è basso puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato: requisiti e procedura sono nella pagina sul gratuito patrocinio.
Molti uffici ricevono il pubblico su prenotazione: prima di andarci, controlla le modalità sul sito del Tribunale di Verona.
In molte materie, prima di andare dal giudice, bisogna tentare la mediazione: se manca, la domanda è improcedibile (art. 5 D.Lgs. 28/2010). Riguarda, tra le altre, le liti su condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti d’opera, di somministrazione e di subfornitura, società di persone.
Come funziona, in breve: presentata la domanda a un organismo di mediazione, il primo incontro si tiene di regola tra 20 e 40 giorni dal deposito (art. 8, comma 1). Nelle materie obbligatorie le parti partecipano personalmente, salvo giustificati motivi, e sono assistite dai rispettivi avvocati (art. 8, commi 4 e 5). La domanda di mediazione, una volta comunicata all’altra parte, produce sulla prescrizione gli stessi effetti di una domanda giudiziale. Il procedimento dura sei mesi, prorogabili (art. 6).
Al primo esame ti indichiamo se la tua controversia rientra in queste materie e come impostare la mediazione. L’Avv. Marco Panato è anche mediatore civile e commerciale.
No: il primo esame del caso e il preventivo sono gratuiti. Se poi chiedi un parere, una lettera o l’assistenza in una causa, il compenso è concordato per iscritto prima di iniziare.
Sì. L’avvocato deve comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo oneri, spese e compenso (art. 13, comma 5, L. 247/2012).
Sì. Lo studio ha sede a Verona e assiste clienti di tutta la provincia; opera anche nel resto del Veneto e, quando serve, in altre regioni.
Dipende dalla materia. È obbligatoria, tra le altre, per condominio, successioni, locazioni, contratti bancari e assicurativi e responsabilità medica; senza mediazione la domanda è improcedibile (art. 5 D.Lgs. 28/2010).
Il compenso è concordato per iscritto proprio per evitarlo. Se nonostante tutto avvocato e cliente non trovano un accordo, ciascuno può chiedere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati un tentativo di conciliazione (art. 13, comma 9, L. 247/2012).
Sì. Oltre ai privati, lo studio assiste imprese, professionisti, condomìni e pubbliche amministrazioni, sia nella consulenza sia nel contenzioso.
Se rientri nei limiti di reddito previsti puoi chiedere il patrocinio a spese dello Stato. Trovi requisiti e passaggi nella pagina dedicata al gratuito patrocinio.