La tua causa dura da anni e non se ne vede la fine? La legge Pinto (L. 24 marzo 2001, n. 89) riconosce un indennizzo a chi è parte di un processo che supera la durata ragionevole. Ma per molti processi c’è una condizione che si gioca adesso, mentre la causa troppo lunga è ancora in corso: depositare un rimedio preventivo, cioè un’istanza per accelerare, di regola almeno sei mesi prima che scada la durata ragionevole. Nel processo civile, amministrativo e contabile, senza questa istanza la domanda di indennizzo è inammissibile.
Possono agire tutte le parti del processo: privati, imprese ed enti, attori o convenuti, imputati e parti civili. Dal 2025 la domanda di equa riparazione si può proporre anche prima della fine della causa, una volta superata la durata ragionevole. L’indennizzo, di regola tra 400 e 800 euro per ogni anno di ritardo, non è automatico e dipende dalle circostanze. Il calcolatore qui sotto ti aiuta a capire le date; la verifica sul fascicolo resta indispensabile.
3 + 2 + 1 anniDurata ragionevole: 3 anni in primo grado, 2 in appello, 1 in Cassazione; 3 anni per l’esecuzione forzata e 6 per le procedure concorsuali (art. 2, comma 2-bis).
Almeno 6 mesi primaIl rimedio preventivo va depositato almeno sei mesi prima che scada la durata ragionevole del grado in corso (due mesi per la Cassazione) (art. 1-ter).
400-800 euro l’annoPer ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il termine ragionevole; con possibili aumenti e riduzioni (art. 2-bis).
Anche a causa in corsoLa domanda si può proporre in pendenza del processo, una volta superata la durata ragionevole, o entro 6 mesi dalla decisione definitiva (art. 4).
Aggiornato al 25/09/2026
Calcolatore della durata ragionevole e del rimedio preventivo
Scegli il tipo di processo e il grado, inserisci la data di inizio (deposito del ricorso o notifica della citazione; per l’appello, dell’atto di appello) ed eventuali giorni di sospensione. Otterrai la data in cui scade la durata ragionevole, la data entro cui depositare il rimedio preventivo, se previsto, e le avvertenze sul tuo caso. Il risultato è indicativo e non sostituisce l’esame degli atti.
Novità e date da ricordare
08/08/2025Il D.L. n. 117/2025, poi convertito dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, modifica l’art. 4 della legge Pinto: la domanda di equa riparazione si può proporre anche in pendenza del processo, una volta superata la durata ragionevole.
30/10/2026Scade il termine, a pena di decadenza, per rinnovare o presentare la dichiarazione per il pagamento delle somme liquidate con decreti Pinto fino al 31 dicembre 2022 (art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-bis.1).
Legge Pinto: quando una causa è troppo lunga
La legge fissa una durata ragionevole per ogni grado: 3 anni in primo grado, 2 in appello, 1 in Cassazione. Per l’esecuzione forzata il limite è 3 anni, per le procedure concorsuali 6. Il termine è comunque rispettato se il giudizio si chiude in modo definitivo entro 6 anni complessivi (art. 2 L. 89/2001).
- Da quando si conta: dal deposito del ricorso o dalla notifica della citazione. Nel processo penale, da quando l’indagato ha avuto conoscenza del procedimento a seguito di un atto dell’autorità giudiziaria, o da quando si assume la qualità di imputato, parte civile o responsabile civile.
- Che cosa non si conta: i periodi di sospensione del processo e il tempo tra l’inizio del termine per impugnare e la proposizione dell’impugnazione.
- Che cosa valuta il giudice: la complessità del caso, l’oggetto, il comportamento delle parti e del giudice.
L’indennizzo è escluso per chi ha agito o resistito sapendo di avere torto o ha abusato del processo, e il danno si presume assente, salvo prova contraria, in casi come la contumacia, l’estinzione per inattività delle parti o l’irrisorietà della pretesa.
Il rimedio preventivo: l’istanza da depositare almeno sei mesi prima
L’art. 1-ter indica, per ciascun tipo di processo, lo strumento con cui la parte chiede di accelerare. L’art. 2, comma 1, dice che senza di esso la domanda di indennizzo è inammissibile. La Corte costituzionale ha però ridisegnato il quadro, e oggi la situazione è questa:
- Processo civile: per le cause iniziate dal 28 febbraio 2023 il rimedio è scegliere il rito semplificato di cognizione, chiedere il passaggio al rito semplificato entro l’udienza di trattazione oppure, dove quel rito non si applica (anche in appello), chiedere la decisione a seguito di trattazione orale, sempre almeno sei mesi prima della scadenza. È condizione di ammissibilità. Per le cause di lavoro la Cassazione ha escluso che serva, perché la decisione all’udienza di discussione è già la regola.
- Processo penale: l’istanza di accelerazione resta prevista, ma dopo la sentenza n. 175/2021 della Corte costituzionale il suo mancato deposito non rende più inammissibile la domanda.
- Processo amministrativo: serve l’istanza di prelievo almeno sei mesi prima della scadenza. È condizione di ammissibilità: la Corte costituzionale l’ha ritenuta legittima con la sentenza n. 107/2023.
- Corte dei conti (giudizi di responsabilità e pensionistici): istanza di accelerazione almeno sei mesi prima. Non risultano pronunce che l’abbiano superata: va considerata condizione di ammissibilità.
- Cassazione: l’istanza di accelerazione va depositata almeno due mesi prima, ma con la sentenza n. 142/2023 la Corte costituzionale ha eliminato l’inammissibilità per il suo mancato deposito.
Regola pratica: se sei in un processo civile, amministrativo o contabile, segna la data che ti dà il calcolatore e parlane subito con il tuo difensore. Depositare l’istanza è un atto semplice; dimenticarla può costare l’indennizzo per quel grado.
Posso chiedere l’indennizzo mentre la causa è ancora in corso?
Sì. Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha scritto nell’art. 4 ciò che la Corte costituzionale aveva già affermato nel 2018: la domanda di equa riparazione si può proporre in pendenza del processo, quando la durata ragionevole è già superata. In ogni caso va proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando la decisione che chiude il processo è diventata definitiva.
Il ricorso si presenta al presidente della corte d’appello del distretto in cui si è svolto il primo grado: per le cause iniziate davanti agli uffici giudiziari di Verona è la Corte d’appello di Venezia. La controparte è il Ministero della giustizia per i processi del giudice ordinario, il Ministero dell’economia e delle finanze per quelli amministrativi e contabili (art. 3). Al ricorso vanno allegate copie degli atti e dei verbali del processo.
Quanto si può ottenere e come si viene pagati
Il giudice liquida di regola tra 400 e 800 euro per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, che eccede la durata ragionevole (art. 2-bis). La somma può crescere fino al 20% per gli anni dopo il terzo e fino al 40% dopo il settimo; può diminuire se le parti sono più di dieci o più di cinquanta, o fino a un terzo se le tue domande nel processo sono state respinte del tutto. Non può superare il valore della causa o del diritto accertato.
Dopo il decreto che accoglie la domanda, per ricevere il pagamento devi presentare all’amministrazione una dichiarazione con i modelli ministeriali entro un anno dalla pubblicazione del decreto, a pena di decadenza; il pagamento è dovuto entro sei mesi da quando tutti gli adempimenti sono completi (art. 5-sexies). Se hai già un decreto da riscuotere, leggi l’approfondimento sul blog dedicato alle scadenze della dichiarazione.
Errori da evitare, anche per i colleghi avvocati
- Contare dalla prima udienza invece che dal deposito del ricorso o dalla notifica della citazione.
- Pensare che il rimedio valga per sempre: ogni grado ha la sua durata ragionevole e la sua scadenza. In appello l’istanza va ripetuta.
- Depositare l’istanza a ridosso della scadenza: la legge chiede almeno sei mesi di anticipo (due in Cassazione); un’istanza tardiva rischia di non valere.
- Trascurare le sospensioni, che spostano in avanti la scadenza.
- Aspettare la fine della causa per raccogliere gli atti: verbali e provvedimenti vanno allegati in copia al ricorso.
Se assisti una parte e vuoi un confronto sul computo dei termini o sulla domanda di equa riparazione, lo Studio lavora anche in collaborazione con altri avvocati. Il quadro generale della materia è nella pagina sulla legge Pinto e l’equa riparazione.
Come lavoriamo
1Primo esame gratuitoCi indichi tipo di processo, grado, data di inizio e gli atti principali. Verifichiamo le date e se il rimedio preventivo è ancora depositabile in tempo.
2Preventivo gratuitoTi diciamo che cosa conviene fare ora (istanza nel processo, domanda in pendenza o dopo la definizione) e ti inviamo un preventivo scritto, senza impegno.
3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare. Se hai già un difensore nella causa, lavoriamo in accordo con lui.
4Istanza e domandaPrepariamo o coordiniamo l’istanza nel processo e, quando maturano i presupposti, il ricorso alla corte d’appello, fino alla dichiarazione per il pagamento.
Documenti da preparare
- Atto introduttivo (citazione o ricorso) con la data di notifica o di deposito
- Verbali di udienza e provvedimenti del giudice, con le date dei rinvii
- Eventuali provvedimenti di sospensione o interruzione del processo
- Istanze già depositate (prelievo, accelerazione, decisione a seguito di trattazione orale) con la ricevuta di deposito
- Sentenze dei gradi precedenti con le date di pubblicazione e notifica
- Atti di impugnazione con la data di notifica o deposito
- Nome e recapiti del difensore che ti assiste nella causa
- Per le imprese: visura camerale aggiornata
Domande frequenti
Probabilmente sì, ma il margine è stretto. In primo grado la durata ragionevole è di 3 anni: il rimedio preventivo va depositato almeno 6 mesi prima, cioè entro 2 anni e 6 mesi dall’inizio, al netto delle sospensioni. Nel rito ordinario la richiesta di passaggio al rito semplificato va fatta entro l’udienza di trattazione (art. 1-ter, comma 1, L. 89/2001).
Nel civile, amministrativo e contabile la mancanza del rimedio rende inammissibile la domanda per quel grado (art. 2, comma 1). Restano da verificare i gradi successivi, dove l’istanza si può ancora depositare, e le regole transitorie per i processi che al 31 ottobre 2016 erano già oltre la durata ragionevole (art. 6, comma 2-bis). Nel penale e in Cassazione il rimedio non è più condizione di ammissibilità.
Non è più necessaria per chiedere l’indennizzo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2021. Puoi comunque depositarla, personalmente o tramite procuratore speciale, almeno sei mesi prima della scadenza (art. 1-ter, comma 2).
Secondo la Cassazione no, perché nel rito del lavoro la decisione con lettura del dispositivo all’udienza di discussione è già la regola. Conviene comunque verificare il rito effettivamente applicato alla tua causa.
Con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui si è svolto il primo grado, contro il Ministero della giustizia per i processi civili e penali o contro il Ministero dell’economia e delle finanze negli altri casi. Per le cause iniziate a Verona è competente la Corte d’appello di Venezia (art. 3 L. 89/2001).
Sì. La legge riconosce il diritto alla parte del processo, senza distinguere tra persone fisiche, società o enti (art. 1-bis L. 89/2001). Restano i limiti sul valore della causa e le presunzioni di assenza di danno per le pretese irrisorie (art. 2, comma 2-sexies).
Nel civile e nell’amministrativo l’istanza è un atto del difensore nel processo. Nel penale e nei giudizi contabili e pensionistici la parte può depositarla personalmente o tramite procuratore speciale (art. 1-ter, commi 2, 4 e 5).
Richiedi il primo esame del caso
CAUSA TROPPO LUNGA: PARLIAMONE
Approfondimenti e pagine collegate
Dal blog dello Studio
Pagine collegate
Fonti normative e ufficiali- L. 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), testo vigente, artt. 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 3, 4, 5-sexies, 6
- Corte costituzionale, sentenza n. 175/2021 (processo penale)
- Corte costituzionale, sentenza n. 107/2023 (istanza di prelievo nel processo amministrativo)
- Corte costituzionale, sentenza n. 142/2023 (istanza di accelerazione in Cassazione)
- D.L. 8 agosto 2025, n. 117, conv. L. 3 ottobre 2025, n. 148 – testo coordinato (GU n. 233 del 7 ottobre 2025)
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/09/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.