Hai scoperto un bonifico o un pagamento che non hai fatto, oppure hai pagato una fattura su un IBAN che si è rivelato falso? In caso di truffa sul bonifico o sul conto la prima cosa da fare è avvisare subito la banca e chiedere per iscritto il rimborso. Per le operazioni non autorizzate la legge mette a carico della banca l’onere di provare che tutto è regolare e prevede, salvo colpa grave, dolo o frode del cliente, un rimborso rapido.
Possono agire privati, imprese, professionisti e amministratori di condominio. Il termine massimo per contestare è di 13 mesi dall’addebito, ma conta soprattutto la tempestività: il rimborso non è mai automatico e dipende da come è avvenuta la frode. Se la banca rifiuta puoi presentare reclamo e poi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o, se necessario, rivolgerti al giudice.
Subito, poi entro 13 mesiL’operazione non autorizzata va comunicata alla banca senza indugio e comunque entro 13 mesi dall’addebito (art. 9 D.Lgs. 11/2010).
Rimborso entro il giorno lavorativo dopoPer un’operazione non autorizzata la banca rimborsa entro la fine della giornata operativa successiva, salvo motivato sospetto di frode (art. 11).
La prova spetta alla bancaÈ la banca a dover dimostrare che l’operazione è stata autenticata e registrata correttamente, e a provare l’eventuale colpa grave del cliente (art. 10).
Reclamo, poi ABFSui servizi di pagamento la banca risponde al reclamo entro 15 giorni lavorativi; il ricorso all’ABF va presentato entro 12 mesi dal reclamo.
Aggiornato al 25/09/2026
Le prime 48 ore dopo una truffa sul conto
Spunta le azioni man mano che le completi. L’ordine conta: prima si ferma il danno, poi si costruisce la prova.
Novità e date da ricordare
09/10/2025Diventa obbligatoria per le banche dell’area euro la verifica del beneficiario (corrispondenza tra nome e IBAN) sui bonifici ordinari e istantanei, prevista dal Regolamento (UE) 2024/886.
15/12/2025Il rapporto congiunto EBA-BCE sulle frodi nei pagamenti indica in 4,2 miliardi di euro il valore delle frodi nello Spazio economico europeo nel 2024, contro 3,5 miliardi nel 2023.
24/06/2026La Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario per il 2025 segnala che i ricorsi legati a utilizzi fraudolenti continuano a crescere e sono oltre un terzo del totale.
Operazione non autorizzata o bonifico fatto da te: la differenza che decide il rimborso
La legge distingue due situazioni, e la tutela cambia molto.
- Operazione non autorizzata. Il pagamento è stato disposto da altri, per esempio dopo che un falso operatore ha ottenuto le tue credenziali o i codici via SMS o telefono (phishing, smishing, spoofing). Qui si applicano gli articoli 10, 11 e 12 del D.Lgs. 11/2010: la banca deve rimborsare subito, salvo che provi frode, dolo o colpa grave del cliente.
- Bonifico disposto da te su un IBAN sbagliato o falsificato. È il caso della fattura con IBAN modificato da chi si è inserito nello scambio di email (il cosiddetto man in the middle). Per l’art. 24 del D.Lgs. 11/2010 un bonifico eseguito in base all’IBAN indicato si considera eseguito correttamente: la banca deve però fare sforzi ragionevoli per recuperare i fondi e, se il recupero non riesce, fornirti su richiesta scritta le informazioni utili per agire.
Esiste una zona intermedia: il cliente che, manipolato al telefono, dispone lui stesso il bonifico verso il truffatore. In questi casi la banca tende a considerare l’operazione autorizzata e la tutela è più incerta. Secondo il rapporto congiunto EBA-BCE pubblicato a dicembre 2025, nel 2024 circa l’85% delle perdite da frode sui bonifici nello Spazio economico europeo è rimasto a carico degli utenti, soprattutto per truffe di questo tipo. Per questo conviene ricostruire con precisione chi ha fatto cosa, e quando.
Quando la banca deve rimborsare e quando può rifiutare
Per le operazioni non autorizzate le regole principali sono queste:
- Onere della prova. Se neghi di aver autorizzato un’operazione, la banca deve provare che è stata autenticata, registrata e contabilizzata correttamente. L’uso delle tue credenziali non basta, da solo, a dimostrare che l’hai autorizzata né che sei stato gravemente negligente (art. 10).
- Autenticazione forte. Per i pagamenti elettronici la banca deve usare l’autenticazione forte del cliente (art. 10-bis). Se non la richiede, il cliente non sopporta alcuna perdita, salvo frode (art. 12, comma 2-bis).
- Franchigia. Fuori dei casi di frode, dolo o colpa grave, il cliente può sopportare al massimo 50 euro di perdita (art. 12, comma 3).
- Colpa grave o dolo. Se la banca prova che hai violato con dolo o colpa grave gli obblighi di custodia delle credenziali, la perdita resta a tuo carico senza limite (art. 12, comma 4). La colpa grave va valutata nel caso concreto: conta quanto era credibile l’inganno.
La Corte di cassazione (sez. III, sentenza 12 febbraio 2024, n. 3780) ha ribadito che spetta alla banca provare di aver adottato misure idonee a prevenire l’uso fraudolento degli strumenti di pagamento: in mancanza di questa prova, il rischio resta a suo carico.
Attenzione se sei un’impresa o un professionista: quando il cliente non è consumatore né microimpresa, il contratto può escludere alcune di queste regole e fissare un termine diverso per la contestazione (art. 2, comma 4, D.Lgs. 11/2010). Va letto il contratto quadro.
Bonifico su IBAN falso e verifica del beneficiario
Dal 9 ottobre 2025, per effetto del Regolamento (UE) 2024/886, le banche dell’area euro devono offrire a chi dispone un bonifico, ordinario o istantaneo, la verifica del beneficiario: prima dell’autorizzazione il sistema confronta il nome inserito con l’intestatario dell’IBAN e segnala se corrisponde, corrisponde in parte, non corrisponde o non è verificabile.
Le conseguenze pratiche sono due:
- se la banca ti ha segnalato una mancata corrispondenza e hai confermato comunque, difficilmente potrai addebitarle la perdita;
- se invece la banca non ha fornito correttamente il servizio e questo ha portato il bonifico al beneficiario sbagliato, il regolamento prevede che rimborsi senza indugio l’importo.
Le imprese possono rinunciare alla verifica per le distinte di pagamento: se l’hai fatto, la tutela si riduce. Nei casi di email alterate può essere utile esaminare anche il ruolo degli altri soggetti coinvolti, come la banca che ha aperto il conto di destinazione: è una valutazione da fare caso per caso.
Reclamo alla banca e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
Se la banca non rimborsa, il percorso stragiudiziale ha tappe precise:
- Reclamo scritto all’ufficio reclami. Per i servizi di pagamento la banca deve rispondere entro 15 giorni lavorativi (60 giorni per le altre materie).
- Ricorso all’ABF entro 12 mesi dal reclamo, se la risposta manca o non ti soddisfa. Il contributo spese è di 20 euro, restituito se il ricorso viene accolto anche in parte; il valore della richiesta non può superare 200.000 euro. La controversia non deve essere già davanti a un giudice.
- Giudice ordinario, se l’esito ABF non è rispettato o non è soddisfacente: la decisione dell’Arbitro non è vincolante per le parti.
Un reclamo scritto bene, con una cronologia chiara e documenti ordinati, è spesso la parte più importante: su quella base decide l’ABF.
Errori da evitare dopo una truffa bancaria
- Aspettare che la banca «sistemi da sola»: il disconoscimento va fatto subito e per iscritto.
- Richiamare il numero del falso operatore o rispondere ai messaggi dei truffatori, magari per «annullare» l’operazione.
- Cancellare SMS, chat e registro chiamate: sono le prove di come è avvenuto l’inganno.
- Descrivere i fatti in modo impreciso nel primo contatto con la banca: frasi come «ho dato io il codice» vanno contestualizzate, perché possono essere lette come colpa grave.
- Firmare moduli predisposti dalla banca senza leggerli, se contengono dichiarazioni sui fatti che non condividi.
Come lavoriamo
1Primo esame gratuitoCi invii una breve descrizione e i documenti principali. Valutiamo se l’operazione rientra tra quelle non autorizzate, i termini ancora aperti e i punti deboli del caso.
2Preventivo gratuitoSe c’è margine per agire ti indichiamo il percorso più adatto (reclamo, ABF, giudizio) e ti inviamo un preventivo scritto, senza impegno.
3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare.
4Reclamo, ABF o giudizioRedigiamo reclamo e ricorso, seguiamo le risposte della banca e ti teniamo aggiornato su ogni passaggio e sulle alternative.
Documenti da preparare
- Estratto conto e dettaglio delle operazioni contestate (importo, data, IBAN beneficiario)
- Screenshot di SMS, email, chat e registro chiamate legati alla truffa
- Copia della denuncia presentata
- Copia del disconoscimento o delle comunicazioni inviate alla banca
- Eventuali risposte o moduli ricevuti dalla banca
- Contratto di conto o di home banking (contratto quadro), se disponibile
- Per l’IBAN falso: fattura, email alterata e esito della verifica del beneficiario
- Notifiche dell’app della banca ricevute nel giorno della frode
Domande frequenti
Senza indugio, appena te ne accorgi, e comunque entro 13 mesi dalla data di addebito. Il termine non opera se la banca non ti ha fornito le informazioni sull’operazione previste dalla legge (art. 9 D.Lgs. 11/2010). Per imprese e professionisti non microimprese il contratto può prevedere un termine diverso.
Può sostenerlo, ma deve provarlo. L’uso delle credenziali non basta da solo a dimostrare la tua colpa grave (art. 10, comma 2). Conta come si è svolto l’inganno: un SMS inserito nella stessa conversazione dei messaggi autentici della banca, o una chiamata dal numero della filiale, sono circostanze valutate con attenzione dall’ABF e dai giudici.
Per le operazioni non autorizzate la banca deve rimborsare entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui riceve la tua comunicazione. Può sospendere il rimborso solo in caso di motivato sospetto di frode, comunicandolo per iscritto alla Banca d’Italia (art. 11). Anche dopo il rimborso la banca può dimostrare che l’operazione era autorizzata e chiedere la restituzione.
Di regola no, perché il bonifico eseguito secondo l’IBAN indicato si considera corretto; la banca deve però attivarsi per recuperare i fondi e darti le informazioni utili (art. 24). Se il bonifico è successivo al 9 ottobre 2025, conta l’esito della verifica del beneficiario: se la banca non l’ha fornita correttamente, deve rimborsare (Reg. UE 2024/886).
Il contributo è di 20 euro, rimborsato se il ricorso è accolto anche in parte. L’avvocato non è obbligatorio. Farsi assistere può essere utile per impostare correttamente fatti e prove, anche in vista di un eventuale giudizio: in questo caso l’assistenza è a pagamento, con compenso concordato prima.
Le regole del D.Lgs. 11/2010 si applicano anche ai conti condominiali, ma occorre verificare come il contratto qualifica il cliente e se prevede deroghe (art. 2, comma 4). Informa subito l’assemblea o il consiglio e conserva tutte le prove: la gestione della truffa incide anche sul rendiconto.
La franchigia di 50 euro si applica solo in alcuni casi di furto, smarrimento o appropriazione indebita dello strumento, fuori da frode, dolo o colpa grave. Non si applica, per esempio, se la banca non ha richiesto l’autenticazione forte o se la perdita è stata causata da dipendenti o incaricati della banca (art. 12).
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TRUFFA SUL CONTO: PARLIAMONE
Approfondimenti e pagine collegate
Dal blog dello Studio
Pagine collegate
Fonti normative e ufficiali- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, artt. 2, 7, 9, 10, 10-bis, 11, 12, 17, 24 (Normattiva)
- Regolamento (UE) 2024/886 sui bonifici istantanei e la verifica del beneficiario (EUR-Lex)
- Banca d’Italia, la verifica del beneficiario (VoP) per i bonifici ordinari e istantanei
- Arbitro Bancario Finanziario, verifiche preliminari al ricorso
- Banca d’Italia, L’economia per tutti: Arbitro Bancario Finanziario
- Banca d’Italia, Relazione ABF e Rapporto sugli esposti 2025 (24 giugno 2026)
- BCE, comunicato sul rapporto congiunto EBA-BCE sulle frodi nei pagamenti (15 dicembre 2025)
- Cass. civ., sez. III, sent. 12 febbraio 2024, n. 3780 (testo)
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/09/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.