Immigrazione · lettura 11 minuti
Vuoi chiedere la cittadinanza italiana, rinnovare il permesso di soggiorno o far venire in Italia la tua famiglia? Le strade sono diverse: residenza, matrimonio o unione civile, discendenza da italiani. Ogni strada ha requisiti, documenti e tempi propri. Nel 2025 e nel 2026 alcune regole sono cambiate: la cittadinanza per discendenza ha nuovi limiti per chi è nato all'estero, e il rinnovo del permesso va chiesto prima di quanto succedeva in passato. Se la pratica è ferma o arriva un rifiuto, la legge prevede rimedi, ma con termini precisi.
Questa pagina è pensata per chi vive a Verona e provincia. A Verona la domanda di cittadinanza per residenza o matrimonio è istruita dalla Prefettura; i permessi li rilascia la Questura; il nulla osta al ricongiungimento lo rilascia lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il percorso guidato qui sotto ti indica la strada da valutare per prima. Per un primo esame gratuito puoi inviarci permesso di soggiorno, eventuale domanda già presentata e provvedimenti ricevuti.
Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · risposta di norma entro un giorno lavorativo
10 / 4 / 5 anniResidenza legale in Italia per chiedere la cittadinanza: 10 anni per i cittadini non UE, 4 per i cittadini UE, 5 per apolidi e rifugiati (art. 9 L. 91/1992).
2 anniDi residenza legale in Italia dopo il matrimonio o l'unione civile con un cittadino italiano (3 anni se vivi all'estero), ridotti della metà con figli (art. 5).
27 marzo 2025Per chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza, la discendenza da italiani vale solo con domanda entro questa data o in casi precisi (art. 3-bis).
90 giorniPrima della scadenza: è il termine minimo per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno in Questura (art. 5, c. 4, D.Lgs. 286/1998, modificato nel 2026).
Cosa fare adesso
- Controlla la scadenza del permesso: il rinnovo va chiesto in Questura almeno 90 giorni prima.
- Raccogli ricevute, numero di pratica e provvedimenti ricevuti, annotando la data di notifica di ciascuno.
- Scrivi allo Studio per il primo esame gratuito: allega permesso, domanda presentata ed eventuale preavviso o diniego.
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Aggiornato al 04/10/2026
Che strada hai per la cittadinanza (o per il permesso)?
Rispondi ad alcune domande: il percorso indica la strada che di solito si valuta per prima, con le norme di riferimento. È un orientamento generale, non un parere: i requisiti si verificano sui documenti, caso per caso.
Novità e date da ricordare
31/07/2026La Prefettura di Verona comunica che da agosto 2026 lo Sportello Unico per l'Immigrazione è in Corso Sant'Anastasia 12, con accesso solo su convocazione via PEC.
20/05/2026Pubblicato il D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, sul permesso unico per lavoro: il rinnovo del permesso va chiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, non più 60, e il permesso unico va rilasciato entro 30 giorni dalla domanda completa.
30/04/2026Con la sentenza n. 63/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull'art. 3-bis L. 91/1992, introdotto nel 2025, sulla cittadinanza per discendenza dei nati all'estero.
Cittadinanza italiana per residenza e per matrimonio: requisiti e tempi
La cittadinanza per residenza è una concessione: lo Stato valuta la domanda e può respingerla anche se ci sono i requisiti minimi. Gli anni di residenza legale richiesti dall'art. 9 L. 91/1992 sono:
- 10 anni per i cittadini di Paesi non UE;
- 4 anni per i cittadini dell'Unione europea;
- 5 anni per apolidi e rifugiati;
- 3 anni per chi è nato in Italia;
- 2 anni per chi ha un genitore o un nonno cittadino per nascita.
Il referendum dell'8-9 giugno 2025 per ridurre i 10 anni a 5 non ha raggiunto il quorum: la regola resta quella dei 10 anni.
La cittadinanza per matrimonio o unione civile (art. 5) richiede 2 anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, oppure 3 anni dal matrimonio se vivi all'estero. Con figli nati o adottati dalla coppia i termini si dimezzano. Il vincolo deve durare fino al decreto.
In entrambi i casi servono:
- la conoscenza dell'italiano B1, con certificato di un ente riconosciuto o diploma di una scuola italiana, salvo chi ha il permesso UE di lungo periodo o ha firmato l'accordo di integrazione (art. 9.1);
- il contributo di 250 euro (art. 9-bis) e una marca da bollo da 16 euro;
- per la residenza, redditi dichiarati e stabili negli ultimi tre anni.
Il termine per decidere è di 24 mesi dalla domanda, prorogabili fino a 36 (art. 9-ter). A Verona la domanda si presenta online con SPID e la istruisce l'Area IV della Prefettura. Non ci sono più convocazioni allo sportello: la pratica si segue online, associando lo SPID alla domanda.
Cittadinanza per discendenza dopo il decreto del 2025
Il D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla L. 23 maggio 2025, n. 74, ha introdotto l'art. 3-bis L. 91/1992. Chi è nato all'estero e ha un'altra cittadinanza è considerato come mai diventato cittadino italiano, anche se è nato prima del 2025. Fanno eccezione questi casi:
- domanda al consolato o al Sindaco presentata, con i documenti, entro le 23:59 del 27 marzo 2025, o nel giorno di un appuntamento comunicato entro quella data;
- causa in tribunale avviata entro la stessa data;
- un genitore o un nonno che ha, o aveva alla morte, solo la cittadinanza italiana;
- un genitore che, dopo essere diventato cittadino, ha vissuto in Italia per almeno 2 anni di seguito prima della nascita del figlio.
Con la sentenza n. 142/2025 la Corte costituzionale aveva già respinto i dubbi sulla vecchia disciplina. Con la sentenza n. 63/2026 (depositata il 30 aprile 2026) ha poi dichiarato non fondate le questioni sull'art. 3-bis sollevate dal Tribunale di Torino.
Per chi resta escluso ci sono altre strade. Lo straniero con un genitore o un nonno cittadino per nascita può chiedere la cittadinanza per residenza dopo 2 anni di residenza legale in Italia. Per i figli minori di un cittadino per nascita i genitori possono rendere una dichiarazione (art. 4, c. 1-bis). Per chi era minorenne alla conversione del decreto, il termine è stato prorogato al 31 maggio 2029 dal decreto Milleproroghe (L. 28 febbraio 2026, n. 26).
Chi risiede a Verona presenta l'istanza di riconoscimento al Sindaco del Comune di Verona. Le cause sulla cittadinanza spettano alle sezioni per l'immigrazione dei tribunali: per chi vive in provincia di Verona, il Tribunale di Venezia. Per chi vive all'estero conta il Comune di nascita dell'antenato italiano (art. 4, c. 5, D.L. 13/2017).
Permesso di soggiorno a Verona: rinnovo, conversione e lungo periodo
I permessi di soggiorno li rilascia l'Ufficio Immigrazione della Questura di Verona, in Lungadige Galtarossa 11. Si accede solo su appuntamento: con la lettera di convocazione rilasciata dagli uffici postali, con la prenotazione online o con l'invito ricevuto.
- Rinnovo. Va chiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. Il termine era di 60 giorni ed è stato portato a 90 dal D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83 (art. 5, c. 4, D.Lgs. 286/1998).
- Tempi. Rilascio, rinnovo e conversione vanno decisi entro 90 giorni dalla domanda. Nell'attesa, con la ricevuta, puoi restare in Italia e lavorare, salvo comunicazione contraria della Questura (art. 5, c. 9 e 9-bis).
- Conversione. Il permesso per studio o formazione si può convertire in permesso di lavoro prima della scadenza, anche fuori dalle quote dei decreti flussi (art. 6). A Verona le conversioni passano dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura.
- Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Si chiede dopo 5 anni di permesso valido. Servono un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo, un alloggio idoneo e il superamento di un test di italiano di livello A2. Vale 10 anni e si rinnova a richiesta. Si perde, tra l'altro, dopo 12 mesi consecutivi fuori dall'Unione europea (art. 9).
Se mancano i requisiti il permesso è rifiutato o revocato; per chi ha famiglia in Italia la Questura deve però valutare anche i vincoli familiari e la durata del soggiorno (art. 5, c. 5).
Caso ipotetico, a scopo illustrativo
Un esempio
Una lavoratrice di un Paese non UE vive in provincia di Verona dal 2013. Ha il permesso UE di lungo periodo e redditi regolari. A giugno 2024, compiuti più di 10 anni di residenza legale, presenta online la domanda di cittadinanza per residenza. Per la lingua indica il permesso di lungo periodo. A ottobre 2026 sono passati 28 mesi e non ha ricevuto né una decisione né una proroga motivata.
Si verifica lo stato della pratica e si invia un sollecito formale. Se non arriva risposta, si valuta il ricorso al TAR contro il silenzio. Il termine di 24 mesi è scaduto a giugno 2026: il ricorso va proposto entro un anno da quella data, quindi entro giugno 2027. Il giudice può ordinare di decidere, ma non concede lui la cittadinanza: la valutazione resta all'amministrazione.
Ricongiungimento familiare: il nulla osta dello Sportello Unico
Lo straniero regolarmente soggiornante può chiedere il ricongiungimento con:
- il coniuge non separato e maggiorenne;
- i figli minori;
- i figli maggiorenni a carico con invalidità totale;
- i genitori a carico, alle condizioni dell'art. 29 D.Lgs. 286/1998.
Servono:
- un alloggio idoneo, con requisiti accertati dal Comune;
- un reddito annuo almeno pari all'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare;
- per i genitori over 65, un'assicurazione sanitaria o l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
Per i rifugiati non si applicano i requisiti di alloggio e reddito (art. 29-bis).
La domanda di nulla osta si invia online allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura del luogo in cui vivi. La legge prevede il rilascio entro 150 giorni. Da agosto 2026 lo Sportello Unico di Verona si trova nella sede centrale della Prefettura, con ingresso da Corso Sant'Anastasia 12. Vi si accede solo con la convocazione ricevuta via PEC. Dopo il nulla osta il consolato verifica i documenti di parentela e rilascia il visto. In Italia il familiare riceve un permesso per motivi familiari, che consente di lavorare (art. 30).
Ritardi, dinieghi e revoche: davanti a quale giudice ed entro quando
Prima di un rifiuto l'amministrazione deve inviare un preavviso di rigetto. Da quel momento hai 10 giorni per presentare osservazioni e documenti (art. 10-bis L. 241/1990).
- Diniego della cittadinanza per residenza: è un provvedimento discrezionale del Ministero dell'Interno. Si impugna al TAR entro 60 giorni dalla notifica, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- Diniego della cittadinanza per matrimonio: di regola il giudice è il tribunale ordinario. Se il rifiuto si basa su motivi di sicurezza della Repubblica, il giudice è il TAR.
- Diniego o revoca del permesso deciso dalla Questura, compreso il permesso UE di lungo periodo: ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni. Fanno eccezione alcuni permessi, ad esempio quelli per protezione speciale, che vanno al tribunale ordinario.
- Ricongiungimento e permessi per motivi familiari: opposizione al tribunale ordinario, nella sezione per l'immigrazione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha deciso. Per gli atti adottati a Verona è il Tribunale di Venezia (art. 30, c. 6, D.Lgs. 286/1998; art. 20 D.Lgs. 150/2011).
- Silenzio oltre il termine: dopo 24-36 mesi per la cittadinanza, o 90 giorni per il permesso, si può chiedere al TAR di ordinare all'amministrazione di decidere. Il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine (art. 31 c.p.a.).
Per espulsioni, trattenimenti e protezione internazionale valgono regole e termini diversi, spesso di pochi giorni. Dal 2026 questa materia è cambiata anche per l'attuazione del Patto UE su migrazione e asilo (D.L. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla L. 7 agosto 2026, n. 145). In questi casi invia subito il provvedimento per un primo esame.
Lo Studio assiste nelle domande e nei solleciti, nei TAR e ricorsi amministrativi e nei giudizi davanti al tribunale ordinario.
Come lavoriamo
1Primo esame gratuitoCi invii permesso di soggiorno, documenti e provvedimenti ricevuti: verifichiamo quale strada è percorribile e se ci sono termini in scadenza.
2Preventivo gratuitoTi indichiamo cosa si può fare, i passaggi, i tempi prevedibili e il compenso, con un preventivo scritto prima di qualsiasi incarico.
3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare. Contributi e bolli di legge sono indicati a parte.
4Domanda, solleciti e ricorsiPrepariamo domanda, osservazioni o sollecito e, se serve, il ricorso al TAR o al tribunale, aggiornandoti a ogni passaggio.

Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo
Documenti da preparare
- Passaporto e permesso di soggiorno (o attestazione di soggiorno per i cittadini UE), anche quelli scaduti
- Certificato storico di residenza o elenco degli indirizzi in Italia
- Atto di nascita e certificato penale del Paese d'origine, legalizzati e tradotti
- Certificato di italiano B1 o A2, diploma italiano, oppure accordo di integrazione
- Dichiarazioni dei redditi o modelli CU degli ultimi tre anni, contratto di lavoro e buste paga
- Atto di matrimonio o di unione civile e stato di famiglia
- Per la discendenza: atti di nascita, matrimonio e morte degli antenati e certificati di mancata naturalizzazione
- Ricevute delle domande presentate, numero di pratica e comunicazioni ricevute via PEC
- Preavviso di rigetto, diniego o revoca, con la data di notifica
Domande frequenti
Il primo esame del caso e il preventivo sono gratuiti. Se decidi di procedere, ricevi un preventivo scritto e firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare. Il contributo di legge per la domanda di cittadinanza (250 euro), i bolli e il contributo per il permesso sono a parte.
No. Il referendum dell'8-9 giugno 2025 proponeva di ridurre da 10 a 5 anni la residenza richiesta ai cittadini non UE, ma non ha raggiunto il quorum. Restano 10 anni (art. 9, c. 1, lett. f, L. 91/1992).
Se sei nato all'estero e hai un'altra cittadinanza, oggi di regola no, salvo le eccezioni dell'art. 3-bis L. 91/1992: domanda o causa entro il 27 marzo 2025, un genitore o un nonno con sola cittadinanza italiana, oppure un genitore che ha vissuto in Italia 2 anni prima della tua nascita. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma (sent. n. 63/2026). Se vieni a vivere in Italia, con un genitore o un nonno cittadino per nascita puoi chiedere la cittadinanza per residenza dopo 2 anni.
Dal 2025 la Corte costituzionale ha esonerato dalla prova della lingua chi ha gravi limitazioni nell'apprendimento dovute a età, malattia o disabilità, certificate da una struttura sanitaria pubblica (sent. n. 25/2025 sull'art. 9.1 L. 91/1992). Serve una certificazione adeguata da allegare alla domanda.
Il vincolo deve durare fino al decreto: la separazione personale, il divorzio o l'annullamento intervenuti prima impediscono la concessione per matrimonio (art. 5 L. 91/1992). Si può valutare la cittadinanza per residenza, se ne hai i requisiti. La morte del coniuge durante il procedimento, invece, non impedisce l'acquisto (Corte cost. n. 195/2022).
Sì, se hai chiesto il rinnovo nei termini e hai la ricevuta: puoi restare in Italia e lavorare finché la Questura non comunica motivi che ostacolano il rinnovo (art. 5, c. 9-bis, D.Lgs. 286/1998). Conserva la ricevuta e controlla lo stato della pratica online.
Sì. Quello che ci racconti è coperto dal segreto professionale. Non contattiamo Prefettura, Questura o altri uffici senza il tuo consenso. Puoi inviare i documenti via email o PEC.
Richiedi il primo esame del caso
CITTADINANZA E PERMESSI: PARLIAMONE
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Fonti normative e ufficiali- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (cittadinanza), artt. 3-bis, 4, 5, 6, 9, 9.1, 9-bis, 9-ter
- D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla L. 23 maggio 2025, n. 74 (cittadinanza per discendenza)
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), artt. 5, 6, 9, 29, 29-bis, 30
- Corte costituzionale, sentenza n. 63/2026 (art. 3-bis L. 91/1992)
- Corte costituzionale, sentenza n. 25/2025 (esonero dalla prova della lingua)
- Prefettura di Verona, Cittadinanza: requisiti e documenti
- Prefettura di Verona, Sportello Unico per l'Immigrazione
- Questura di Verona, Ufficio Immigrazione
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 04/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.