Gratuito patrocinio · Consumatori e debiti · lettura 7 minuti
Un decreto ingiuntivo, un precetto, il pignoramento dello stipendio o del conto, oppure una banca o una finanziaria che applica interessi e costi che non tornano: sono situazioni in cui chi ha un reddito basso può difendersi con il patrocinio a spese dello Stato, se il reddito imponibile non supera 13.659,64 euro e ci sono ragioni concrete da far valere. Il compenso dell’avvocato lo liquida il giudice e lo paga lo Stato.
Il tempo conta: contro il decreto ingiuntivo ci sono 40 giorni dalla notifica, contro i vizi degli atti esecutivi 20 giorni. L’Avv. Marco Panato è iscritto nell’elenco del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona per il patrocinio a spese dello Stato e segue con il patrocinio le controversie civili e dei consumatori. La verifica dei requisiti non ha costi e non impegna.
Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · iscritto nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato
40 giorniTermine per l’opposizione al decreto ingiuntivo, dalla notifica. Senza opposizione il decreto diventa definitivo, salvo casi eccezionali (artt. 641, 647 e 650 c.p.c.).
20 giorniTermine per l’opposizione agli atti esecutivi, per esempio per vizi del precetto o del pignoramento (art. 617 c.p.c.).
Serve una difesa veraIl patrocinio non si concede per resistere a un debito certo: servono ragioni non manifestamente infondate, come pagamenti già fatti, prescrizione, interessi o costi non dovuti (art. 122 d.P.R. 115/2002).
Banche: prima la mediazionePer i contratti bancari, finanziari e assicurativi la mediazione è obbligatoria prima della causa; il patrocinio copre anche quella fase, se si arriva all’accordo (art. 5 d.lgs. 28/2010).
Cosa fare adesso
- Segna la data in cui hai ricevuto l’atto e conserva la busta o la ricevuta della notifica: da lì corrono i termini.
- Raccogli contratto, estratti conto, piani di ammortamento, ricevute di pagamento e lettere ricevute.
- Non ignorare l’atto e non pagare in fretta somme che non ti tornano: prima fallo controllare.
- Scrivici per la verifica dei requisiti, indicando che cosa hai ricevuto e quando.
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Aggiornato al 18/10/2026
Verifica in un minuto se puoi chiederlo
Rispondi ad alcune domande: il percorso indica se il patrocinio a spese dello Stato è una strada da valutare, con le norme di riferimento. È un orientamento generale, non un parere: redditi, composizione del nucleo e documenti possono cambiare la risposta.
Novità e date da ricordare
11/07/2025Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.m. 22 aprile 2025: il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio sale a 13.659,64 euro (prima era 12.838,01 euro). La soglia si aggiorna ogni due anni.
30/06/2023Con la riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022) il patrocinio a spese dello Stato copre anche l’assistenza dell’avvocato nella mediazione e nella negoziazione assistita obbligatorie, se si raggiunge l’accordo. Il compenso è riconosciuto con credito d’imposta o pagamento, secondo il d.m. 1° agosto 2023.
Quando il patrocinio aiuta, e quando no
Il patrocinio a spese dello Stato copre la difesa in giudizio quando ci sono ragioni non manifestamente infondate. Nelle questioni di debiti le ragioni tipiche sono: somme già pagate o mai ricevute, prescrizione del credito, interessi oltre la soglia di usura o costi non dovuti, clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, vizi della notifica, il creditore che non prova di aver acquistato il credito, somme o beni che la legge rende impignorabili.
Non aiuta, invece, se il debito è certo e lo scopo è solo guadagnare tempo: l’istanza verrebbe respinta e in giudizio un’opposizione pretestuosa espone alla condanna alle spese. In quei casi le strade sono altre: un accordo con il creditore, un piano di rientro o le procedure di sovraindebitamento.
Le situazioni più frequenti
Decreto ingiuntivoOpposizione con atto di citazione entro 40 giorni dalla notifica: si contestano credito, importo e interessi. Come opporsi. Precetto e pignoramentoOpposizione all’esecuzione se manca il diritto di procedere, agli atti esecutivi entro 20 giorni per i vizi formali. Una parte di stipendio e pensione non è pignorabile. Limiti e difese. Banche e finanziarieUsura, anatocismo, costi non dovuti, carte revolving, cessione del quinto. Contenzioso bancario. Credito al consumoRimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, prestiti concessi senza verificare il merito creditizio, acquisti a rate.
Segnalazioni in centrale rischiSegnalazione a sofferenza o nei sistemi di informazione creditizia senza preavviso o senza presupposti. Cancellazione e danno. Crediti cedutiSocietà che acquistano crediti in blocco e agiscono senza provare la cessione o con importi non verificabili.
Termini da non perdere
- Decreto ingiuntivo: 40 giorni dalla notifica per l’opposizione (art. 641 c.p.c.). Senza opposizione il decreto diventa definitivo (art. 647).
- Precetto: intima di pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni; scaduto, può iniziare il pignoramento (art. 480 c.p.c.).
- Atti esecutivi: 20 giorni per contestarne i vizi formali (art. 617 c.p.c.).
- Opposizione all’esecuzione: per contestare il diritto stesso di procedere; dopo la vendita o l’assegnazione non è più ammessa, salvo eccezioni (art. 615 c.p.c.).
L’istanza di patrocinio non sospende questi termini: va presentata subito e l’opposizione va comunque depositata in tempo. Per questo conviene scriverci appena ricevi l’atto.
Caso ipotetico, a scopo illustrativo
Un esempio
Un pensionato di Verona con un reddito imponibile di circa 12.000 euro, che vive da solo, riceve un decreto ingiuntivo da una società che ha acquistato da una finanziaria un vecchio prestito. Il prestito era stato in parte rimborsato e l’ultima richiesta di pagamento ricevuta risale a più di dieci anni prima.
Nei giorni successivi alla notifica presenta l’istanza al Consiglio dell’Ordine di Verona con la dichiarazione dei redditi e le ricevute dei pagamenti; nominato il difensore, l’opposizione viene depositata entro i 40 giorni, eccependo la prescrizione e chiedendo alla società di provare l’acquisto del credito. Caso ipotetico: l’esito dipende dai documenti e dalle prove.
Banche e finanziarie: reclamo, ABF, mediazione, causa
Con banche, finanziarie e assicurazioni la strada ha di solito più passaggi. Prima un reclamo scritto all’intermediario. Poi, se serve, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario: costa 20 euro, rimborsati se il ricorso è accolto anche in parte, e non richiede l’avvocato. Per andare davanti al giudice la mediazione è condizione di procedibilità per i contratti bancari, finanziari e assicurativi: con il patrocinio l’assistenza dell’avvocato in mediazione è a carico dello Stato se si arriva all’accordo, altrimenti il compenso si liquida nel giudizio successivo.
Se invece è la banca ad aver ottenuto un decreto ingiuntivo, si parte dall’opposizione nei 40 giorni; in quel caso tocca al creditore avviare la mediazione nel corso del giudizio (art. 5-bis d.lgs. 28/2010).
Che cosa copre, e che cosa no
È a carico dello StatoCompenso e spese del tuo avvocato, liquidati dal giudice · contributo unificato e altre spese di giustizia, che non anticipi · compenso del consulente tecnico di parte e degli ausiliari del giudice · assistenza dell’avvocato nella mediazione o negoziazione obbligatoria conclusa con un accordo.
Resta a tuo caricoLa condanna a rimborsare le spese alla controparte, se perdi la causa · le conseguenze di una revoca dell’ammissione, se i redditi cambiano o risultano diversi da quelli dichiarati, o se si agisce con mala fede o colpa grave.
Se vinci e il giudice condanna il creditore alle spese, il pagamento va allo Stato (art. 133). Se l’istanza viene respinta, l’attività già svolta resta a tuo carico: per questo la verifica preliminare dei requisiti è importante.
Come lavoriamo
1Verifica dei requisitiCi invii una sintesi della situazione e i redditi del nucleo: ti diciamo se ricorrono reddito e fondatezza, senza costi e senza impegno.
2Istanza al Consiglio dell’OrdinePrepariamo con te l’istanza con fatti, prove, redditi e dati dei conviventi; la firmi tu e viene presentata al Consiglio dell’Ordine competente.
3Nomina e difesaCon l’ammissione anticipata ci nomini difensore: seguiamo l’eventuale mediazione o negoziazione obbligatoria e poi la causa, aggiornandoti a ogni passaggio.
4Compenso a carico dello StatoAl termine di ogni fase il giudice liquida il compenso, che paga lo Stato. Da te non possiamo ricevere compensi né rimborsi.

Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo
Documenti da preparare
- L’atto ricevuto (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento) con la busta o la ricevuta della notifica
- Contratto di finanziamento, mutuo, carta o conto, con le condizioni economiche
- Estratti conto e piani di ammortamento
- Ricevute dei pagamenti e corrispondenza con il creditore
- Eventuali comunicazioni di cessione del credito
- Buste paga o cedolino della pensione, se c’è un pignoramento
- Ultima dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica tua e dei conviventi
- Documento d’identità e codice fiscale tuo e dei conviventi
Domande frequenti
No. I termini per l’opposizione continuano a decorrere: l’istanza va presentata subito e l’opposizione depositata in tempo, anche se il Consiglio dell’Ordine non ha ancora deciso. Se poi l’istanza viene respinta, l’attività svolta resta a tuo carico.
No: l’ABF non è un giudizio e non richiede l’avvocato. Il ricorso costa 20 euro, rimborsati se viene accolto anche in parte.
No. Di regola sullo stipendio si può pignorare fino a un quinto e sulla pensione resta impignorabile una quota minima fissata dalla legge (art. 545 c.p.c.). Se il pignoramento supera i limiti si può contestare.
Allo Stato, che ha sostenuto il compenso del tuo avvocato: il giudice dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 d.P.R. 115/2002).
Le procedure di sovraindebitamento hanno regole e costi propri, compreso il compenso dell’Organismo di composizione della crisi. Se i debiti sono troppi per essere contestati uno per uno, conviene valutare quella strada: la spieghiamo nella pagina sul sovraindebitamento.
Sì, di regola i redditi dei familiari conviventi si sommano al tuo. Conta solo il tuo reddito se sei in causa contro di loro o se la causa riguarda diritti della personalità (art. 76 d.P.R. 115/2002).
No. Il difensore della parte ammessa non può chiedere né ricevere compensi o rimborsi a qualunque titolo: ogni patto contrario è nullo e la violazione è un grave illecito disciplinare (art. 85 d.P.R. 115/2002).
Richiedi la verifica dei requisiti
DEBITI, BANCHE E FINANZIARIE: VERIFICA I REQUISITI
Approfondimenti e pagine collegate
Dal blog dello Studio
Pagine collegate
Fonti normative e ufficiali- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-136, patrocinio a spese dello Stato nel processo civile (Normattiva)
- Codice di procedura civile (Normattiva)
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 e artt. 15-bis e seguenti, mediazione e patrocinio a spese dello Stato (Normattiva)
- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 128-bis, Arbitro Bancario Finanziario (Normattiva)
- D.M. 22 aprile 2025, adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (G.U. n. 159 dell’11 luglio 2025)
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130) e nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 18/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.