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Quando muore una persona con debiti (mutuo, cartelle, prestiti, fideiussioni), i familiari non diventano eredi in automatico: sono chiamati all'eredità e possono scegliere. Per un'eredità con debiti le strade sono tre: accettare puramente e semplicemente, rispondendo dei debiti anche con il proprio patrimonio; accettare con beneficio d'inventario, rispondendo solo nei limiti dei beni ricevuti; oppure rinunciare.
Il termine generale per decidere è di dieci anni, ma può ridursi molto: se sei nel possesso di beni del defunto hai tre mesi per l'inventario, e alcuni comportamenti ti rendono erede senza che tu lo abbia deciso. Il risultato di una scelta sbagliata può essere difficile da rimediare: per questo conviene capire presto in quale situazione ti trovi e quali scadenze corrono.
Accettazione pura e semplice. Il patrimonio del defunto si confonde con il tuo: rispondi dei debiti ereditari anche con i tuoi beni, oltre il valore di ciò che ricevi.
Accettazione con beneficio d'inventario. Si fa con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni, e deve essere preceduta o seguita dall'inventario (art. 484 c.c.). L'effetto è tenere separati i due patrimoni: non paghi i debiti ereditari oltre il valore dei beni ricevuti e i creditori del defunto si soddisfano prima sui beni ereditari (art. 490 c.c.). Il beneficio però impone regole: se vendi o ipotechi beni ereditari senza autorizzazione del giudice ne decadi (art. 493 c.c.), e in presenza di più creditori può essere necessaria una procedura di liquidazione (artt. 498 e seguenti c.c.).
Rinuncia. Si fa con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione, inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.). Finché il diritto di accettare non è prescritto, la rinuncia può essere revocata con un'accettazione, se nessun altro chiamato ha già acquistato l'eredità (art. 525 c.c.).
Un chiarimento utile sui debiti fiscali: le imposte dovute dal defunto passano agli eredi, le sanzioni tributarie no (art. 8 d.lgs. 472/1997).
Se sei nel possesso di beni ereditari, a qualsiasi titolo, devi fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della chiamata. Se lo hai iniziato ma non riesci a completarlo, il tribunale può concedere una proroga, di regola non oltre tre mesi. Chiuso l'inventario, hai quaranta giorni per accettare con beneficio o rinunciare. Se lasci scadere uno di questi termini sei considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.). Il possesso è inteso in senso ampio: la giurisprudenza lo ha riconosciuto anche a chi continua ad abitare nella casa del defunto.
Se non sei nel possesso, puoi dichiarare di accettare con beneficio finché il diritto di accettare non si prescrive (dieci anni, art. 480 c.c.). Dopo la dichiarazione hai tre mesi per l'inventario; se invece fai prima l'inventario, hai quaranta giorni per la dichiarazione, altrimenti perdi il diritto di accettare (art. 487 c.c.).
Il termine fissato dal giudice. Un creditore, o chiunque abbia interesse, può chiedere al giudice di fissarti un termine per dichiarare se accetti o rinunci; se lo lasci scadere, perdi il diritto di accettare (art. 481 c.c.). Se non sei nel possesso e accetti con beneficio, entro lo stesso termine devi completare anche l'inventario (art. 488 c.c.).
Si accetta anche senza dirlo, compiendo un atto che presuppone la volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di fare (art. 476 c.c.). Sono a rischio, per esempio:
Sono invece consentiti gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea (art. 460 c.c.). La sola presentazione della dichiarazione di successione, adempimento fiscale, per la Cassazione non comporta di per sé accettazione; sulla voltura catastale degli immobili le decisioni non sono uniformi, quindi è meglio valutarla prima.
La dichiarazione di successione va presentata entro dodici mesi dall'apertura della successione (art. 31 d.lgs. 346/1990). Se hai accettato con beneficio d'inventario, il termine decorre dalla scadenza del termine per l'inventario.
Non è obbligato il chiamato che entro la scadenza ha rinunciato all'eredità, oppure che, senza essere nel possesso dei beni, ha chiesto la nomina di un curatore dell'eredità e ne ha informato l'ufficio (art. 28 d.lgs. 346/1990).
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l'imposta si autoliquida e si versa entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione (d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139). Il nuovo Testo unico sui tributi indiretti (d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123), che comprende l'imposta di successione, si applicherà dal 1° gennaio 2027 (d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 4).
La rinuncia non chiude il problema in famiglia. Se rinunci, al tuo posto subentrano i tuoi discendenti (rappresentazione, art. 467 c.c.). Anche loro dovranno decidere. Se sono minorenni, possono accettare solo con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.) e per accettare o rinunciare in loro nome serve l'autorizzazione prevista dall'art. 320 c.c.
Fideiussioni e debiti propri. Rinunciare libera dai debiti del defunto, non dai tuoi. Se hai firmato una fideiussione per il defunto o sei cointestatario di un mutuo, rispondi in forza di quel contratto, a prescindere dall'eredità.
Se i debiti sono già tuoi. Quando l'eredità è stata accettata senza beneficio, o quando le garanzie personali ti espongono oltre le tue possibilità, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) prevede procedure di sovraindebitamento per consumatori e piccoli debitori: ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. Vedi la pagina sul sovraindebitamento.
No per i debiti del defunto: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.). Sì per i debiti tuoi, per esempio una fideiussione che hai firmato o un mutuo cointestato.
Abitare la casa può significare essere nel possesso dei beni ereditari. In quel caso devi fare l'inventario entro tre mesi e poi decidere entro quaranta giorni, altrimenti sei erede puro e semplice (art. 485 c.c.). Conviene muoversi subito.
Protegge il tuo patrimonio, ma ha costi (inventario, pubblicità) e regole da rispettare: vendite solo con autorizzazione e, con più creditori, una procedura di liquidazione. Se i debiti superano chiaramente i beni, spesso la rinuncia è più semplice; se il saldo non è chiaro, il beneficio consente di verificarlo.
Se non sei nel possesso dei beni e non compi atti di accettazione, dopo dieci anni perdi il diritto di accettare (art. 480 c.c.). Nel frattempo un creditore può chiedere al giudice di fissarti un termine breve (art. 481 c.c.).
No, se rinunci prima della scadenza dei dodici mesi (d.lgs. 346/1990, art. 28). Conviene conservare copia della rinuncia.
Può subentrare al tuo posto per rappresentazione (art. 467 c.c.). Per lui l'accettazione è possibile solo con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.) e per accettare o rinunciare serve l'autorizzazione prevista dall'art. 320 c.c.
Le imposte non pagate si trasmettono agli eredi che accettano; le sanzioni tributarie no (art. 8 d.lgs. 472/1997). Con il beneficio d'inventario rispondi comunque solo nei limiti dei beni ricevuti.
Il primo esame della situazione e il preventivo sono gratuiti. L'eventuale assistenza successiva è a pagamento, con compenso concordato per iscritto prima di iniziare.