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Nei rapporti bancari e di finanziamento il costo reale è quasi sempre diverso da quello percepito: interessi, commissioni, oneri accessori e modalità di calcolo si sommano in modi che il cliente non è in grado di ricostruire. In una parte dei casi da quella ricostruzione emergono somme non dovute — in un’altra, no. La differenza la fa il conteggio, non l’impressione.
Lo Studio Legale MP verifica contratti di conto corrente, mutui, finanziamenti e cessioni del quinto, e assiste nelle controversie con banche e finanziarie, anche davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.
Un caso frequente ha già una pagina dedicata: le carte revolving, dove il costo effettivo è quasi sempre molto più alto di quello percepito. E se i debiti sono molti e verso più soggetti, la strada può non essere la singola contestazione ma una procedura di sovraindebitamento.
Si confronta il tasso effettivo applicato al rapporto con il tasso soglia del trimestre in cui il contratto è stato stipulato, ricostruendo interessi, commissioni e oneri collegati all’erogazione. È un calcolo tecnico: senza il conteggio non si va da nessuna parte, e le perizie generiche vengono respinte.
Non basta. Le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2017, hanno escluso che il superamento sopravvenuto della soglia renda usurario un contratto lecito all’origine. Restano però altri profili da verificare, dagli oneri non pattuiti alle modalità di calcolo.
Sì, e su questo la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta con la decisione nota come Lexitor: in caso di rimborso anticipato la riduzione riguarda tutti i costi del credito, non solo quelli maturati nel tempo. È una voce che quasi nessuno chiede, soprattutto sulle cessioni del quinto.
La segnalazione a sofferenza non deriva dal singolo ritardo: presuppone una valutazione della complessiva situazione del debitore, e per i sistemi di informazioni creditizie è previsto un preavviso. Quando questi passaggi mancano, la segnalazione è illegittima e si può chiederne la cancellazione, anche in via d’urgenza.
Molte fideiussioni omnibus riproducono lo schema ABI del 2003, oggetto di un’intesa dichiarata anticoncorrenziale. Le Sezioni Unite, nel 2021, hanno chiarito che ne deriva la nullità delle singole clausole riprodotte, non necessariamente dell’intera garanzia. Va verificato il testo, clausola per clausola.
La prima verifica documentale è senza costi e serve a capire se c’è qualcosa da approfondire. L’analisi tecnica dei conteggi, quando serve, ha un costo che viene indicato prima: fare causa senza numeri solidi è il modo migliore per perdere due volte.