Il procedimento penale si è chiuso a tuo favore, con un'archiviazione, un non luogo a procedere o un'assoluzione, ma cercando il tuo nome su Google compaiono ancora gli articoli sull'indagine. Il diritto all'oblio ti permette di chiedere la deindicizzazione: la notizia resta sul sito che l'ha pubblicata, ma non compare più tra i risultati di una ricerca fatta con il tuo nome. Dal 30 dicembre 2022 l'art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale dà uno strumento in più: un'annotazione della cancelleria sul provvedimento che ti ha prosciolto.
La richiesta è personale e la può presentare chi è stato indagato o imputato. Non è un meccanismo automatico: il motore di ricerca e, se serve, il Garante per la protezione dei dati personali o il giudice valutano l'interesse pubblico alla notizia, il tempo trascorso e il tuo ruolo pubblico. Una richiesta ben documentata e motivata ha più possibilità di essere accolta; nessun esito è scontato.
Dal 30/12/2022Si applica l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022).
Tre esitiArchiviazione, sentenza di non luogo a procedere, sentenza di proscioglimento (inclusa l'assoluzione).
Un meseTempo di risposta del motore di ricerca, prorogabile di due mesi nei casi complessi (art. 12 GDPR).
Non automaticoL'annotazione facilita la richiesta ma non obbliga alla rimozione: resta un bilanciamento con il diritto di cronaca.
Aggiornato al 25/09/2026
Verifica preliminare
Otto domande per capire se la tua situazione ha gli elementi che contano per una richiesta di deindicizzazione. Il risultato è orientativo e non anticipa la decisione del motore di ricerca, del Garante o del giudice. Non servono dettagli sul procedimento.
Novità e date da ricordare
26/12/2025Con l'ordinanza n. 34217/2025 la Cassazione (sez. I civile) ha chiarito che l'annotazione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p. non obbliga automaticamente il motore di ricerca: resta il bilanciamento con l'interesse pubblico.
Diritto all'oblio: deindicizzazione, cancellazione o aggiornamento
Sono tre richieste diverse, rivolte a soggetti diversi:
- Deindicizzazione: si chiede al motore di ricerca (Google, Bing e altri) di non mostrare certe pagine tra i risultati di una ricerca fatta con il tuo nome. L'articolo resta online e si trova navigando nel sito o cercando con altre parole.
- Cancellazione: si chiede al sito o alla testata di eliminare il contenuto o i tuoi dati. È una misura più incisiva e, per gli archivi giornalistici, viene accolta più raramente, perché incide sul diritto di cronaca.
- Aggiornamento o integrazione: si chiede alla testata di completare la notizia con l'esito del procedimento, così che chi la legge sappia come è finita. Il GDPR riconosce il diritto di ottenere l'integrazione dei dati incompleti (art. 16).
Alla base c'è l'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che prevede il diritto alla cancellazione ma lo esclude quando il trattamento è necessario per l'esercizio della libertà di espressione e di informazione. Da qui il bilanciamento, caso per caso.
Art. 64-ter disp. att. c.p.p.: cosa chiedere alla cancelleria
L'art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022 e applicabile dal 30 dicembre 2022, riguarda chi ha ottenuto un decreto di archiviazione, una sentenza di non luogo a procedere o una sentenza di proscioglimento. La richiesta si presenta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, che appone e sottoscrive una delle due annotazioni previste dalla legge:
- preclusione all'indicizzazione: impedisce che il provvedimento stesso sia indicizzato in rete a partire dal tuo nome;
- titolo per la deindicizzazione: il provvedimento diventa titolo per chiedere ai motori di ricerca generalisti di sottrarre all'indicizzazione i contenuti relativi al procedimento penale, rispetto alle ricerche fatte con il tuo nome.
Le due annotazioni servono a cose diverse. La preclusione guarda al futuro e riguarda il testo del provvedimento, per esempio se venisse pubblicato in banche dati online. Il titolo per la deindicizzazione serve invece quando articoli e pagine sul procedimento sono già indicizzati e compaiono cercando il tuo nome: è il caso più frequente.
Entrambe operano nei limiti dell'art. 17 GDPR. Il controllo della cancelleria è amministrativo: verifica che il provvedimento rientri tra quelli previsti (Ministero della giustizia).
Con l'ordinanza n. 34217 del 26 dicembre 2025 (sez. I civile) la Cassazione ha chiarito che l'annotazione non crea una presunzione assoluta: il gestore del motore di ricerca conserva il potere di valutare la richiesta (commento). L'annotazione rafforza la tua posizione, ma la richiesta va comunque motivata.
Come chiedere la deindicizzazione a Google e agli altri motori
- Individua le pagine. Cerca il tuo nome, anche con varianti e con il nome della città, e annota gli indirizzi precisi delle pagine da deindicizzare.
- Ottieni l'annotazione. Chiedi alla cancelleria copia del provvedimento con l'annotazione dell'art. 64-ter.
- Compila il modulo. Google ha un modulo per le richieste di rimozione basate sulla normativa europea; anche gli altri motori ne hanno uno. Indica le pagine, spiega perché la notizia non è più attuale e allega il provvedimento annotato.
- Attendi la risposta. Il titolare deve rispondere entro un mese, prorogabile di due mesi nei casi complessi (art. 12, par. 3, GDPR).
- Se la richiesta è respinta. Puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR) oppure ricorso al tribunale: sono strade alternative per la stessa questione tra le stesse parti (art. 140-bis d.lgs. 196/2003).
In parallelo puoi scrivere alla testata che ha pubblicato la notizia, allegando il provvedimento, e chiedere che l'articolo sia aggiornato con l'esito favorevole. Un articolo aggiornato è meno dannoso anche per chi lo trova per altre vie.
Come si decide: il bilanciamento con il diritto di cronaca
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 22 luglio 2019, n. 19681) hanno affermato che, per vicende del passato, conta l'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'identificazione delle persone coinvolte. Nelle decisioni successive gli elementi più ricorrenti sono:
- il tempo trascorso dai fatti e dalla chiusura del procedimento;
- il ruolo pubblico della persona e il legame della notizia con quel ruolo;
- l'esito del procedimento e se la notizia online lo riporta;
- l'esattezza e la completezza delle informazioni.
La Corte di giustizia UE (sentenza 8 dicembre 2022, causa C-460/20) ha precisato che il motore di ricerca deve deindicizzare le informazioni di cui la persona dimostra la manifesta inesattezza, senza pretendere una decisione giudiziaria contro l'editore.
Errori da evitare
- Chiedere senza documenti. Una richiesta senza provvedimento e senza indirizzi precisi viene spesso respinta.
- Replicare pubblicamente sotto gli articoli o sui social: riaccende l'attenzione e crea nuovi contenuti indicizzati.
- Chiedere solo la cancellazione dell'articolo alla testata, quando la deindicizzazione o l'aggiornamento sono le strade più praticabili.
- Dimenticare gli altri motori di ricerca e le versioni dello stesso articolo pubblicate su più siti.
- Confondere oblio e diffamazione. Se la notizia era falsa fin dall'inizio, le tutele e i termini sono diversi e vanno valutati subito.
Come lavoriamo
1Primo esame gratuitoCi indichi solo l'esito del procedimento e l'anno. Ti diciamo quali strade sono percorribili. Il primo esame è gratuito.
2Preventivo gratuitoRicevi un preventivo scritto e gratuito, con le attività previste: richiesta alla cancelleria, richieste ai motori di ricerca e alle testate.
3Incarico e mappaturaCon l'incarico scritto e il compenso concordato prima, individuiamo le pagine indicizzate e prepariamo richieste motivate, con il provvedimento annotato.
4Seguito e tutelaSeguiamo le risposte. Se la richiesta è respinta, valutiamo con te il reclamo al Garante o il ricorso al tribunale, spiegando costi e rischi.
Documenti da preparare
- Copia del provvedimento finale (decreto di archiviazione o sentenza)
- Eventuale attestazione che il provvedimento è definitivo
- Elenco dei link alle notizie e schermate dei risultati di ricerca con il tuo nome
- Documento d'identità (richiesto dai moduli dei motori di ricerca)
- Eventuali richieste già inviate a motori di ricerca o testate e relative risposte
- Informazioni su eventuali ruoli pubblici ricoperti, passati o attuali
Domande frequenti
No. L'articolo resta sul sito, ma non compare tra i risultati quando qualcuno cerca il tuo nome. La cancellazione è una richiesta diversa, da rivolgere al sito, e viene accolta più di rado.
No. Per la Cassazione (ord. n. 34217/2025) l'annotazione non crea una presunzione assoluta: il motore di ricerca, il Garante o il giudice possono comunque valutare l'interesse pubblico alla notizia.
L'art. 64-ter si applica dal 30 dicembre 2022; per i provvedimenti precedenti la possibilità di ottenere l'annotazione va verificata con la cancelleria. In ogni caso la richiesta di deindicizzazione basata sull'art. 17 GDPR resta possibile, e il tempo trascorso gioca a favore.
Sì, ma il ruolo pubblico pesa nel bilanciamento. Contano il legame tra la notizia e la tua attività, il tempo trascorso e l'esito favorevole del procedimento.
Il motore di ricerca deve rispondere entro un mese, prorogabile di due mesi nei casi complessi (art. 12 GDPR). I tempi della cancelleria e dell'eventuale reclamo al Garante si aggiungono.
No: la richiesta alla cancelleria e il modulo del motore di ricerca si possono presentare personalmente. L'assistenza è utile per motivare la richiesta, individuare tutti i contenuti e gestire un eventuale rifiuto.
Informazioni manifestamente inesatte vanno deindicizzate se ne dimostri l'inesattezza (Corte di giustizia UE, C-460/20). Se c'è diffamazione, le tutele e i termini sono diversi e vanno valutati subito.
Il primo esame della situazione e il preventivo sono gratuiti. L'eventuale assistenza successiva è a pagamento, con compenso concordato per iscritto prima di iniziare.
Richiedi il primo esame del caso
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Pagine collegate
Fonti normative e ufficiali- Art. 64-ter disp. att. c.p.p. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 12, 16, 17 e 77
- Ministero della giustizia, diritto all'oblio ex art. 64-ter disp. att. c.p.p.: compiti della cancelleria
- Garante per la protezione dei dati personali, reclamo
- Google, modulo di richiesta di rimozione in base alla normativa europea sulla protezione dei dati
- Cass. civ., Sez. Unite, 22 luglio 2019, n. 19681 (testo integrale)
- Corte di giustizia UE, 8 dicembre 2022, causa C-460/20
- Cass. civ., sez. I, ord. 26 dicembre 2025, n. 34217 (commento)
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/09/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.