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Gratuito patrocinio · Famiglia e minori · lettura 8 minuti

Separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli sono le cause in cui il patrocinio a spese dello Stato si chiede più spesso, e quelle con la regola più importante da conoscere: quando sei in causa contro il coniuge o l’altro genitore con cui vivi, conta solo il tuo reddito personale, non quello della famiglia (art. 76, c. 4, d.P.R. 115/2002). Il limite è di 13.659,64 euro di reddito imponibile annuo.

L’Avv. Marco Panato è iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona e segue con il patrocinio le cause di famiglia e minori. Se sei ammesso, il compenso dell’avvocato lo liquida il giudice e lo paga lo Stato. La verifica dei requisiti non ha costi e non impegna.

Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · iscritto nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato
Solo il tuo redditoSe i tuoi interessi sono in conflitto con quelli dei familiari con cui vivi, come nella separazione dal coniuge convivente, si considera il reddito personale di chi chiede il beneficio (art. 76, c. 4).
13.659,64 euroLimite di reddito imponibile annuo dal d.m. 22 aprile 2025. Si contano anche i redditi esenti e l’assegno di mantenimento che ricevi per te.
Ognuno la sua istanzaAnche l’altro coniuge può chiedere il patrocinio, se ha i requisiti: ciascuno presenta la propria istanza e nomina il proprio difensore.
Un’ammissione, tutti i gradiL’ammissione vale per ogni grado e fase del giudizio e per le procedure collegate; chi perde però non può usarla per impugnare (artt. 75 e 120).
Cosa fare adesso
  1. Recupera la tua ultima dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica e, se vivi con familiari diversi dal coniuge o dall’altro genitore, anche le loro.
  2. Annota la situazione dei figli e raccogli gli eventuali provvedimenti o accordi già esistenti.
  3. Se ci sono violenze o minacce, metti al sicuro te e i figli: in caso di pericolo chiama il 112; il numero 1522 offre ascolto 24 ore su 24.
  4. Scrivici per la verifica dei requisiti: ti diciamo se puoi presentare l’istanza e con quali documenti.
In questa pagina
    Aggiornato al 18/10/2026

    Verifica in un minuto se puoi chiederlo

    Rispondi ad alcune domande: il percorso indica se il patrocinio a spese dello Stato è una strada da valutare, con le norme di riferimento. È un orientamento generale, non un parere: redditi, composizione del nucleo e documenti possono cambiare la risposta.
    Strumento gratuitoNessuna registrazione. I dati restano nel tuo browser: arrivano allo Studio solo se scegli di inviarli con il modulo.
    Novità e date da ricordare
    11/07/2025Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.m. 22 aprile 2025: il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio sale a 13.659,64 euro (prima era 12.838,01 euro). La soglia si aggiorna ogni due anni.
    12/06/2026Il D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (art. 3, c. 3) rinvia l’avvio del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie al 17/10/2027. Fino ad allora separazioni e divorzi restano al Tribunale ordinario, a Verona il Tribunale di Verona.
    28/02/2023Si applica ai procedimenti introdotti da questa data il rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.), con la possibilità di chiedere separazione e divorzio nello stesso ricorso.

    Il reddito che conta nelle cause di famiglia

    La regola generale. Si guarda al reddito imponibile IRPEF dell’ultima dichiarazione, compresi i redditi esenti o tassati alla fonte. Se vivi con altri familiari, di regola i redditi si sommano; nelle cause civili il limite di 13.659,64 euro non aumenta per il numero dei conviventi.

    L’eccezione del conflitto. Conta il solo reddito personale quando i tuoi interessi sono in conflitto con quelli dei familiari con cui vivi (art. 76, c. 4). È il caso tipico della separazione chiesta mentre si vive ancora sotto lo stesso tetto, o della causa sul mantenimento dei figli contro l’altro genitore convivente.

    Se vivi con altri. Se dopo la rottura sei tornato a vivere dai tuoi genitori o con un nuovo partner, il loro reddito può sommarsi al tuo, perché con loro non sei in conflitto. Per questo la composizione del nucleo va ricostruita con attenzione prima dell’istanza.

    Che cosa si conta. L’assegno di mantenimento che ricevi per te è reddito; anche i redditi esenti da IRPEF si contano, salvo alcune prestazioni che la giurisprudenza esclude e che conviene verificare una per una.

    Le cause di famiglia che lo Studio segue con il patrocinio

    Separazione e divorzio giudizialiRicorso con il rito unificato, anche chiedendo insieme separazione e divorzio, con le domande su figli, casa e assegni. Come si svolge la causa.
    Separazione e divorzio d’accordo in tribunaleRicorso congiunto: ciascun coniuge che ha i requisiti presenta la propria istanza. Le strade d’accordo.
    Figli di genitori non sposatiAffidamento, tempi di permanenza e mantenimento, con le stesse regole dei figli nati nel matrimonio.
    Modifica delle condizioniRevisione di assegni, affidamento e collocamento quando sono cambiati i fatti rispetto all’ultimo provvedimento.
    Provvedimenti non rispettatiGenitore che non rispetta tempi o pagamenti: misure del giudice e, per gli assegni, titolo per l’esecuzione forzata.
    Minori e ordini di protezioneProcedimenti sulla responsabilità genitoriale, curatele speciali dei minori e ordini di protezione contro gli abusi familiari davanti al giudice civile.

    Lo Studio non assiste nel processo penale. Le cause di separazione, divorzio e affidamento si svolgono, per chi vive nel circondario, davanti al Tribunale di Verona.

    Come si presenta la domanda

    1. Istanza al Consiglio dell’Ordine. L’istanza, firmata da te, si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui pende la causa o, se non è ancora iniziata, di quello del giudice competente: per le cause davanti al Tribunale di Verona, il Consiglio dell’Ordine di Verona (art. 124).

    2. Contenuto. Generalità e codice fiscale tuoi e dei familiari conviventi, dichiarazione sostitutiva sul reddito, impegno a comunicare le variazioni, ragioni della domanda e prove che si intendono chiedere (artt. 79 e 122).

    3. Decisione. Il Consiglio decide entro dieci giorni. L’ammissione è anticipata e provvisoria: nomini il difensore e la causa può partire. Se l’istanza è respinta, si può riproporre al giudice (art. 126).

    4. Durante e dopo la causa. Il giudice liquida il compenso dell’avvocato al termine di ogni fase e può revocare l’ammissione se i redditi cambiano o se si è agito con mala fede o colpa grave (artt. 83 e 136).

    Caso ipotetico, a scopo illustrativo
    Un esempio

    Una madre di Verona vive ancora con il marito e i due figli. Il marito ha un reddito di circa 35.000 euro; lei lavora part time con un imponibile di 9.800 euro e decide di chiedere la separazione giudiziale.

    Poiché è in causa contro il coniuge convivente, per il patrocinio conta solo il suo reddito personale, sotto la soglia. Presenta l’istanza al Consiglio dell’Ordine di Verona con la Certificazione Unica e lo stato di famiglia; ammessa in via provvisoria, nomina il difensore, che deposita il ricorso con il piano genitoriale e i documenti richiesti. Il compenso dell’avvocato sarà liquidato dal giudice e pagato dallo Stato. Caso ipotetico: ogni situazione dipende dai fatti e dai documenti.

    Che cosa copre, e che cosa no

    È a carico dello StatoCompenso e spese del tuo avvocato, liquidati dal giudice · contributo unificato e altre spese di giustizia, che non anticipi · compenso del consulente tecnico di parte e degli ausiliari del giudice · assistenza dell’avvocato nella mediazione o negoziazione obbligatoria conclusa con un accordo.
    Resta a tuo caricoLa condanna a rimborsare le spese alla controparte, se perdi la causa · le conseguenze di una revoca dell’ammissione, se i redditi cambiano o risultano diversi da quelli dichiarati, o se si agisce con mala fede o colpa grave.

    Nelle cause sull’affidamento rientra tra le spese a carico dello Stato anche il compenso del consulente tecnico di parte, per esempio lo psicologo che ti assiste nella consulenza tecnica d’ufficio. Se il giudice condanna l’altro coniuge alle spese, il pagamento va allo Stato (art. 133).

    Come lavoriamo

    1Verifica dei requisitiCi invii una sintesi della situazione e i redditi del nucleo: ti diciamo se ricorrono reddito e fondatezza, senza costi e senza impegno.
    2Istanza al Consiglio dell’OrdinePrepariamo con te l’istanza con fatti, prove, redditi e dati dei conviventi; la firmi tu e viene presentata al Consiglio dell’Ordine competente.
    3Nomina e difesaCon l’ammissione anticipata ci nomini difensore: seguiamo l’eventuale mediazione o negoziazione obbligatoria e poi la causa, aggiornandoti a ogni passaggio.
    4Compenso a carico dello StatoAl termine di ogni fase il giudice liquida il compenso, che paga lo Stato. Da te non possiamo ricevere compensi né rimborsi.
    Avv. Marco Panato nel suo studio a Verona
    Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo

    Documenti da preparare

    • Documento d’identità e codice fiscale tuo e dei familiari conviventi
    • Ultima dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica tua e dei conviventi diversi dal coniuge o dall’altro genitore in causa
    • Stato di famiglia o autocertificazione sulla composizione del nucleo
    • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, per separazione e divorzio
    • Provvedimenti o accordi già esistenti su separazione e figli
    • Dichiarazioni dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni, che servono anche per il ricorso
    • Informazioni sui figli: scuola, attività, spese ricorrenti e straordinarie
    • Per i redditi prodotti all’estero, certificazione dell’autorità consolare

    Domande frequenti

    Sì, se il tuo reddito personale è entro la soglia e la causa è contro di lui. Quando i tuoi interessi sono in conflitto con quelli del coniuge convivente, il suo reddito non si somma al tuo (art. 76, c. 4, d.P.R. 115/2002).

    Sì, se ha i requisiti. Ciascuno presenta la propria istanza; nella causa giudiziale ciascuno ha il proprio avvocato.

    Per il ricorso congiunto in tribunale sì. Per l’accordo in Comune l’avvocato non è obbligatorio; per la negoziazione assistita in materia familiare la copertura va verificata caso per caso.

    L’assegno che ricevi per te, come coniuge o ex coniuge, è reddito e si somma agli altri. Per le somme destinate ai figli conviene verificare caso per caso.

    No. Con l’ammissione il contributo unificato e le altre spese di giustizia non li anticipi tu: sono prenotate a debito o anticipate dallo Stato (art. 131 d.P.R. 115/2002).

    Allo Stato, che ha sostenuto il compenso del tuo avvocato: il giudice dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 d.P.R. 115/2002).

    Le variazioni rilevanti vanno comunicate: l’impegno fa parte dell’istanza. Se il reddito supera la soglia il giudice può revocare l’ammissione (artt. 79 e 136 d.P.R. 115/2002).

    No. Il difensore della parte ammessa non può chiedere né ricevere compensi o rimborsi a qualunque titolo: ogni patto contrario è nullo e la violazione è un grave illecito disciplinare (art. 85 d.P.R. 115/2002).

    Richiedi la verifica dei requisiti

     
    Verifica dei requisiti: non ha costi e non impegna
    Risposta di norma entro un giorno lavorativoAvvocato iscritto nell’elenco di VeronaSegreto professionale
    Raccontaci in poche righe la situazione e il reddito. Ti rispondiamo indicando se ricorrono i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato e quali documenti servono per l’istanza. Se i requisiti mancano, ti inviamo un preventivo scritto prima di qualsiasi incarico: il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi.
    Lo Studio segue con il patrocinio a spese dello Stato le cause civili, dei consumatori e di famiglia; non il penale, l’amministrativo e il tributario. Preferisci parlare subito? Chiama lo 045 7861622 (lun-gio 9-13 e 14-18, ven 9-13) o scrivi a segreteria@studiolegalemp.info.

    GRATUITO PATROCINIO PER LA FAMIGLIA

    Approfondimenti e pagine collegate

    Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130) e nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 18/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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