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Sospetti che una collega o un collega con le tue stesse mansioni guadagni più di te? Dal 7 giugno 2026 la parità retributiva ha uno strumento in più: il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, che attua la direttiva (UE) 2023/970, ti riconosce il diritto di chiedere per iscritto al datore di lavoro i livelli retributivi medi, divisi per sesso, dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il datore deve rispondere per iscritto entro due mesi.

Il diritto spetta ai dipendenti del settore privato e di quello pubblico, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time e dirigenti; sono esclusi il lavoro domestico e il lavoro intermittente. La richiesta non è una causa: è il primo passo per capire se c’è una differenza e se ha una giustificazione. Se la differenza non è giustificata, la legge prevede la conciliazione, un ricorso rapido al giudice del lavoro e il risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Qui sotto trovi il generatore della lettera e le regole da conoscere prima di inviarla.

Risposta entro 2 mesiIl datore di lavoro deve fornire le informazioni per iscritto entro due mesi dalla richiesta (art. 7, comma 1, D.Lgs. 96/2026).
Una volta l’annoIl diritto di informazione si può esercitare non più di una volta all’anno, anche tramite i rappresentanti dei lavoratori o la consigliera di parità, con delega.
Niente clausole di silenzioNon ti si può impedire di rendere nota la tua retribuzione: le clausole contrattuali che lo limitano sono vietate (art. 7, comma 6).
In vigore dal 7 giugno 2026Il decreto si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, senza soglia minima di dipendenti per il diritto di informazione.
Aggiornato al 25/09/2026

Genera la richiesta scritta al datore di lavoro

Compila i campi e copia il testo. Inviala in modo da avere la prova della data di ricezione (PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano con firma per ricevuta). Conservane una copia: dalla data di ricezione decorrono i due mesi per la risposta.
Novità e date da ricordare
01/06/2026Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, che attua la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva.
07/06/2026Entra in vigore il D.Lgs. 96/2026: da questa data i lavoratori possono chiedere per iscritto i livelli retributivi medi per sesso della propria categoria.

Parità retributiva: che cosa puoi chiedere al datore di lavoro

L’art. 7 del D.Lgs. 96/2026 ti permette di chiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che fanno il tuo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il «livello retributivo» è la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda, composta dagli elementi fissi e continuativi (art. 3).

  • Chi può chiedere: tu personalmente oppure, con delega specifica, i rappresentanti dei lavoratori (RSU, RSA o sindacato territoriale) o la consigliera di parità.
  • Quante volte: non più di una volta all’anno.
  • Come può rispondere il datore: anche pubblicando i dati nella intranet o nell’area riservata del sito aziendale. Deve informare ogni anno tutti i lavoratori di questo diritto e di come esercitarlo.
  • Se la risposta è incompleta: puoi chiedere ulteriori chiarimenti, personalmente o tramite i rappresentanti; la risposta deve essere motivata (art. 7, comma 5).
  • Datori fino a 49 dipendenti: per evitare che i singoli siano identificabili, le informazioni possono essere fornite con le modalità fissate da un decreto del Ministero del lavoro (art. 7, comma 8, e art. 9, comma 4).

La direttiva europea parla anche del tuo livello retributivo individuale. Il decreto italiano lo dà per acquisito, richiamando l’informativa sulla retribuzione che ricevi all’assunzione: per questo nella lettera lo chiediamo espressamente, calcolato con gli stessi criteri, così da rendere il confronto possibile.

Stesso lavoro o lavoro di pari valore: con chi ti confronti

Il confronto non si fa con un collega scelto da te, ma con una categoria di lavoratori. L’art. 4 del decreto la costruisce sul contratto collettivo applicato:

  • stesso lavoro: mansioni identiche o riconducibili alla stessa qualifica, nello stesso livello retributivo e nella stessa categoria legale del CCNL;
  • lavoro di pari valore: mansioni diverse ma comparabili, valutate con criteri oggettivi e neutri rispetto al genere: competenze, responsabilità, condizioni di lavoro e ogni altro fattore pertinente.

Se il datore applica un CCNL firmato dai sindacati comparativamente più rappresentativi, si presume che i suoi sistemi di inquadramento rispettino la parità. È una presunzione che non chiude la partita: resta possibile dimostrare trattamenti individuali discriminatori, per esempio superminimi, premi o avanzamenti riconosciuti in modo diverso a donne e uomini. In alcuni casi il confronto è ammesso anche con lavoratori di un altro datore, quando le condizioni retributive derivano dalla stessa fonte (legge, CCNL o regole comuni a un gruppo di imprese).

Puoi parlare del tuo stipendio: clausole di riservatezza vietate e divieto di ritorsioni

L’art. 7, comma 6, è chiaro: non ti può essere impedito di rendere nota la tua retribuzione, e sono vietate le clausole contrattuali che limitano questa facoltà. Le informazioni sugli altri che ricevi con la richiesta, invece, si usano solo per far valere la parità retributiva e non devono permettere di risalire alla paga di singoli colleghi.

Chi esercita questi diritti è protetto. Il decreto estende la tutela contro la vittimizzazione (art. 41-bis del Codice delle pari opportunità) a ogni trattamento meno favorevole subito per aver chiesto informazioni o agito per la parità, sia dal lavoratore sia dai suoi rappresentanti (art. 12, comma 2, D.Lgs. 96/2026).

Se emerge una differenza retributiva: tutele, prova e termini

Per le violazioni il decreto rinvia agli strumenti del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006, artt. 36-41-bis):

  • Tentativo di conciliazione, anche tramite la consigliera di parità (art. 36).
  • Ricorso d’urgenza al tribunale in funzione di giudice del lavoro: il giudice, sentite le parti, può ordinare con decreto immediatamente esecutivo di cessare il comportamento e rimuoverne gli effetti e, se richiesto, liquidare il risarcimento del danno anche non patrimoniale. Contro il decreto è ammessa opposizione entro 15 giorni (art. 38). Resta sempre possibile l’azione ordinaria.
  • Prova agevolata: se porti elementi di fatto precisi e concordanti, anche statistici, sui regimi retributivi, spetta al datore dimostrare che la discriminazione non c’è (art. 40).

La direttiva chiede inoltre agli Stati un risarcimento pieno, comprensivo di arretrati e bonus (art. 16), e un onere della prova a carico del datore che non ha rispettato gli obblighi di trasparenza (art. 18). Il decreto italiano non riscrive queste regole ma rinvia al Codice delle pari opportunità: come i giudici coordineranno i due testi lo diranno le prime decisioni.

Termini. Per le differenze di retribuzione vale la prescrizione di cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.); da quando decorre dipende dal tipo di rapporto, ed è un punto da verificare subito. Se la vicenda sfocia in un licenziamento, l’impugnazione va fatta per iscritto entro 60 giorni e seguita dal ricorso entro 180 giorni (art. 6 L. 604/1966): in quel caso vedi la pagina sul licenziamento.

Il ruolo della consigliera di parità e dei rappresentanti

La consigliera o il consigliere di parità è l’organismo per la parità previsto dalla legge. Su tua delega può chiedere le informazioni al posto tuo, promuovere la conciliazione, presentare ricorso o intervenire nel giudizio che hai avviato (artt. 36 e 38 del Codice). Se la discriminazione riguarda più lavoratori può agire anche in via collettiva (art. 37). Nel territorio veronese operano la consigliera della Provincia di Verona e quella della Regione del Veneto: i riferimenti sono sulla pagina della rete delle consigliere del Veneto.

Anche RSU, RSA e sindacati possono agire su delega, e con loro le associazioni che per statuto tutelano la parità tra uomini e donne (art. 12, comma 1, D.Lgs. 96/2026). Se invece rappresenti un’azienda e vuoi sapere che cosa devi fare, trovi gli obblighi del datore nella pagina sulla trasparenza retributiva per le imprese.

Come lavoriamo

1Primo esame gratuitoCi descrivi la situazione e ci mandi i documenti principali. Verifichiamo inquadramento, CCNL e se la richiesta al datore è il passo giusto da fare ora.
2Preventivo gratuitoSe c’è margine per agire ti indichiamo il percorso possibile (richiesta, chiarimenti, conciliazione, ricorso) e ti inviamo un preventivo scritto, senza impegno.
3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare.
4Analisi dei dati e azioneLeggiamo la risposta del datore, chiediamo i chiarimenti mancanti e, se la differenza non è giustificata, prepariamo conciliazione o ricorso, anche con la consigliera di parità.

Documenti da preparare

  • Contratto individuale o lettera di assunzione e informativa sulle condizioni di lavoro
  • Buste paga degli ultimi 12-24 mesi e Certificazione Unica
  • CCNL applicato e indicazione del tuo livello di inquadramento
  • Descrizione delle mansioni svolte davvero (mansionario, organigramma, email di incarico)
  • Copia della richiesta inviata al datore e prova della ricezione
  • Risposta del datore o pagina intranet con i dati pubblicati
  • Comunicazioni su premi, bonus, superminimi o promozioni
  • Eventuali accordi o clausole che ti vietano di parlare della retribuzione

Domande frequenti

No. Il decreto non richiede di motivare la richiesta: basta che tu sia un lavoratore dipendente rientrante nel suo ambito e che non l’abbia già presentata nei dodici mesi precedenti (art. 7, comma 1, D.Lgs. 96/2026).

No. Ricevi medie per sesso della categoria, non la paga dei singoli. Quando un dato renderebbe identificabile la retribuzione di una persona, l’accesso è riservato ai rappresentanti dei lavoratori, all’Ispettorato del lavoro e agli organismi di parità, che possono assisterti senza rivelare le cifre individuali (art. 11, comma 2).

Sì, il diritto di informazione non ha una soglia minima di dipendenti. Per i datori fino a 49 dipendenti le informazioni possono essere fornite con le modalità stabilite da un decreto ministeriale, per evitare che i singoli siano riconoscibili (art. 7, comma 8). I datori con meno di 50 dipendenti non devono rendere disponibili i criteri di progressione economica (art. 6, comma 3).

Sì. Il decreto si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato (art. 2, comma 1).

Puoi sollecitare per iscritto e, se serve, rivolgerti alla consigliera di parità o ai rappresentanti sindacali. La violazione dei diritti previsti dal decreto è tutelata con gli strumenti del Codice delle pari opportunità: conciliazione e ricorso al giudice del lavoro (art. 12 D.Lgs. 96/2026; artt. 36 e 38 D.Lgs. 198/2006).

La legge vieta i trattamenti meno favorevoli nei confronti di chi esercita questi diritti e dei suoi rappresentanti, e consente di agire in giudizio contro di essi (art. 12, comma 2, D.Lgs. 96/2026; art. 41-bis D.Lgs. 198/2006).

I crediti retributivi si prescrivono in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.). Il momento da cui il termine decorre va verificato sul tuo rapporto: conviene non aspettare. Se c’è di mezzo un licenziamento, il termine per impugnarlo è di 60 giorni (art. 6 L. 604/1966).

No. Il decreto esclude espressamente i contratti di lavoro domestico e di lavoro intermittente (art. 2, comma 2). Restano comunque applicabili i divieti di discriminazione retributiva del Codice delle pari opportunità.

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Raccontaci in poche righe la situazione. Ti rispondiamo di norma entro un giorno lavorativo con le domande che servono per inquadrarla e, se c’è margine per agire, con un preventivo scritto. Il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi e non ti impegnano; l’attività di consulenza e assistenza è a pagamento, con il compenso concordato prima di cominciare.
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Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/09/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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