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Il conduttore non paga: che cosa si può fare, e in che ordine

Un affitto che non arriva è due problemi in uno: l’immobile occupato e i canoni perduti. La procedura di sfratto per morosità li affronta insieme, perché l’intimazione può contenere anche l’ingiunzione di pagamento degli arretrati: un solo atto, due titoli.

La differenza fra una procedura che si chiude in pochi mesi e una che si trascina la fanno i controlli iniziali — contratto, registrazione, comunicazioni, conteggio esatto della morosità — molto più dell’atto in sé. Lo Studio Legale MP di Verona assiste i proprietari dalla diffida fino al rilascio effettivo.

20 giorni
dalla scadenza del canone perché la morosità rilevi, nell’abitativo
2 mensilità
la soglia per gli oneri accessori non pagati
90 giorni
il massimo del termine di grazia concedibile dal giudice
1 atto
sfratto e ingiunzione dei canoni insieme
 

La procedura, passo per passo

1
Verifica del titolo
Contratto, registrazione, durata e rinnovi, deposito cauzionale, comunicazioni fatte e ricevute. Un contratto non registrato o irregolare è il primo motivo per cui uno sfratto si arena.
2
Conteggio della morosità
Canoni, oneri accessori, interessi. Il conteggio dev’essere esatto e documentato: è la base sia dello sfratto sia dell’ingiunzione di pagamento.
3
Diffida, quando serve
Non è obbligatoria, ma spesso conviene: mette pressione, fissa la data della morosità e, se il conduttore rientra, evita i costi del giudizio.
4
Intimazione e citazione per la convalida
Si notifica l’atto con la data d’udienza. Nello stesso atto si chiede l’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti.
5
Udienza: convalida o opposizione
Se il conduttore non compare o non si oppone, il giudice convalida e fissa la data di rilascio. Se si oppone senza una difesa fondata su prova scritta, si può comunque ottenere l’ordinanza provvisoria di rilascio e la causa prosegue nel merito.
6
Esecuzione del rilascio
Con il titolo si procede tramite ufficiale giudiziario. È la fase meno prevedibile nei tempi ed è qui che conviene tenere aperta la trattativa per una riconsegna spontanea.

Abitativo e uso diverso non seguono le stesse regole

Locazione abitativa
Morosità rilevante: un canone dopo venti giorni, oppure oneri accessori pari a due mensilità
Il giudice può concedere il termine di grazia per sanare
Regole specifiche su durata, rinnovo e disdetta
Locazione a uso diverso
Nessun termine di grazia: conta la gravità dell’inadempimento
Pesano di più le clausole del contratto e le garanzie prestate
Va valutata l’indennità per la perdita dell’avviamento, dove spetta

Se di immobili ne gestisci più d’uno e le morosità sono ricorrenti, ha senso impostare il presidio a monte — controlli, solleciti a data fissa, soglie di intervento — come nella gestione continuativa degli insoluti.

 

Domande frequenti sullo sfratto per morosità

Nelle locazioni abitative basta il mancato pagamento di un canone, decorsi venti giorni dalla scadenza; per gli oneri accessori serve un arretrato pari a due mensilità. Nelle locazioni a uso diverso non valgono quelle soglie: rileva la gravità dell’inadempimento secondo il contratto e le regole generali.

Nelle locazioni abitative sì: il giudice può concedere un termine di grazia, fino a novanta giorni, per sanare la morosità. Non può però essere concesso più di tre volte nel quadriennio. Nelle locazioni a uso diverso questa possibilità non è prevista.

Dipende dal ruolo del tribunale, dall’eventuale termine di grazia e dai tempi dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione del rilascio. Se il conduttore non si oppone la fase giudiziale è rapida; la variabile vera è l’esecuzione. Diffida da chi promette una data: nessuno può garantirla.

Sì, e conviene farlo nello stesso atto: l’intimazione di sfratto può contenere la contestuale ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti. Si ottiene così un titolo esecutivo anche per le somme, senza aprire una seconda causa.

È il punto che blocca tutto. Il contratto di locazione non registrato è nullo, e senza un contratto valido la procedura di sfratto non regge. Prima di intimare lo sfratto si verifica la registrazione, gli eventuali adeguamenti e le comunicazioni dovute: è la prima cosa che guarderà la controparte.

Non automaticamente: la cauzione garantisce i danni e le inadempienze, ma non può essere trattenuta d’iniziativa a compensazione dei canoni senza una base contrattuale o un accordo. È una delle voci su cui nascono più contestazioni in sede di rilascio.

 

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