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A giugno scadono i termini

Indennizzo e risarcimento per gli IMI - Internati Militari Italiani, anche con il PNRR

L’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con legge n. 79 del 29.06.2022, ha istituito un Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra settembre 1943 e l’8 maggio 1945.

Si tratta di un passaggio concreto per attuare, finalmente, gli accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con D.P.R. n. 1263 n. 14 aprile 1962, dal momento che per la prima volta è data la possibilità agli I.M.I. ancora viventi e agli eredi dei caduti e dei reduci ormai estinti di ottenere non solo un riconoscimento giudiziale del grave danno all’epoca patito sotto tanti punti di vista, influenzando grandemente la vita e sulla storia familiare di ogni deportato, laddove l'indennizzo economico non ristora nè risarcisce ma può costituire un elemento di principio a conferma dell'ingiustizia del trattamento ricevuto.

Negli ultimi decenni, la comunità internazionale ha riconosciuto l'importanza di garantire la giustizia e il risarcimento ai sopravvissuti delle ingiustizie commesse durante il periodo del Terzo Reich. A tal fine, sono state emesse numerose sentenze e stabilite molte circostanze che riguardano il diritto internazionale e il risarcimento danni.

Cosa si può fare?
- Azione giudiziale, promossa (a seguito di conferimento d'incarico professionale) tramite meccanismo di cd. litigation funding, cioè senza anticipazione di alcun costo e onere da parte dei danneggiati o dei loro discendenti e sarà finalizzata alla condannata della Repubblica Federale di Germania al risarcimento dei danne;
- Procedura di accesso al fondo per il risarcimento (occorre prima aver promosso l'azione giudiziale).

Come funziona?
Prendi contatto per una prevalutazione non impegnativa del caso e della fattibilità (valutazione non vincolante); al termine viene sottoposto preventivo e conferimento d'incarico per proseguire con le iniziative e fornire assistenza completa. 

Nota Bene: Le domande possono essere presentate anche dagli eredi.

 

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Attenzione

- a breve la scadenza, occorre aver promosso azione giudiziale entro il 28 giugno 2023 (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023, che prevede che: "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto legge del 30 aprile 2022 n. 36, convertito dalla legge 79 del 29 giugno 2022, i termini, a pena di decadenza per l’esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi e decorrenti dalla data d’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nell’articolo 43 comma 1 del decreto legge del 30 aprile 2022 n. 79 le parole "di euro 20 milioni per l’anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "È di euro 20 milioni per l’anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".), quindi per gli interessati si consiglia di attivarsi al più presto.


- per favorire un esito positivo occorre approfondire il singolo caso. In via esemplificativa, mentre vi sono sentenze positive anche recentissime (ad esempio 30 marzo 2023 Tribunale di Sciacca, condanna della Repubblica Federale di Germania a pagare circa € 79.000), in altri procedimenti l'Avvocatura di Stato italiana resiste e contesta le domande (degli eredi). E' notizia del 22 aprile 2023 (Corriere di Verona) che in un procedimento pendente "[...] l’Avvocatura dello Stato si è opposta mettendo nero su bianco, nel documento consegnato al tribunale, una serie di motivi (dalla prescrizione al difetto di giurisdizione) per i quali il giudice dovrebbe rigettare l’istanza. Uno in particolare, è destinato a far discutere. I legali dello Stato formulano la tesi che quanto accaduto - la cattura e il trasferimento di un militare nei campi gestiti dai nazisti - di per sé «non appare integrare un crimine di guerra o altro crimine contro l’umanità». Il motivo, in punta di diritto, starebbe nel fatto che la Convezione dell’Aja del 1907 stabiliva che «i prigionieri di guerra sono in potere del governo nemico e che essi possono essere internati in un luogo qualunque». E aggiunge che «lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra». Da qui si articola il ragionamento che porta al rifiuto, da parte dell’Italia, di riconoscere un indennizzo al vicentino: «Sembra in effetti potersi affermare – prosegue il documento - che l’azione compiuta dagli organi tedeschi limitatamente al territorio italiano, la cattura e il trasferimento in Germania come prigioniero, non costituisca illecito né internazionale né contro i valori fondamentali indicati dalla Corte costituzionale». Se c’è stato un «fatto illecito» o una violazione dei diritti umani, conclude la ricostruzione dei legali dello Stato, è avvenuto «esclusivamente in territorio germanico, attraverso il trattamento illegittimo durante la permanenza nei campi di prigionia», e quindi il nostro Paese non può essere chiamato a risponderne, visto che l’arresto e il trasferimento nel Terzo Reich dei nostri soldati fu un fatto «di per sé legittimo secondo il diritto bellico».".

Occorre pertanto verificare con particolare attenzione la documentazione e le vicende.