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Alla morte di una persona si apre una fase in cui quasi tutto ha una scadenza: accettare o rinunciare, fare l’inventario, presentare la dichiarazione di successione, contestare un testamento, chiedere la propria quota. Chi aspetta di avere le idee chiare spesso scopre che nel frattempo una scelta è stata fatta al posto suo — perché certi comportamenti valgono come accettazione, e certi termini si consumano in silenzio.
Lo Studio Legale MP di Verona assiste eredi e legittimari nella gestione della successione: dalla ricostruzione dell’asse ereditario alla divisione, giudiziale quando serve.
Il testamento si può contestare, ma non perché scontenta: servono ragioni precise — vizi di forma dell’olografo, incapacità del testatore al momento della redazione, violenza o captazione, lesione della quota di legittima. Nel primo colloquio si dice con franchezza se la contestazione ha basi o se si sta guardando solo un’ingiustizia percepita.
È la scelta obbligata quando non si sa se l’eredità sia in attivo: separa il patrimonio del defunto da quello dell’erede, che così non risponde dei debiti oltre quanto ricevuto. Ha però tempi stretti, soprattutto per chi è già nel possesso dei beni: sbagliare la sequenza equivale ad accettare puramente e semplicemente.
Sì. La rinuncia si fa con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. Attenzione a due cose: chi è nel possesso dei beni ha termini più brevi, e la rinuncia fa subentrare i discendenti, che a loro volta devono rinunciare. Le rinunce a catena dimenticate sono uno degli errori più frequenti.
Se sei un legittimario — coniuge, figlio o, in mancanza di figli, ascendente — la legge ti riserva una quota che il testamento non può togliere. Lo strumento è l’azione di riduzione, che serve anche a colpire le donazioni fatte in vita quando hanno eroso la quota di riserva.
No. Nessuno è tenuto a restare in comunione: si può chiedere la divisione giudiziale. Prima però la legge impone il tentativo di mediazione, che in materia di successioni è condizione di procedibilità, e che spesso porta a un accordo meno costoso della causa.
Sì, ma i coeredi hanno diritto di prelazione: vanno avvisati, e se la vendita avviene senza avviso possono riscattare la quota dall’acquirente. È una regola che vale la pena conoscere prima di firmare, non dopo.
Dipendono dalla posizione: chi è nel possesso dei beni ha termini brevi per inventario e accettazione; l’azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione; la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate si presenta entro dodici mesi. Il primo lavoro di una pratica successoria è mettere in fila queste date.