Responsabilità sanitaria · lettura 9 minuti
Un intervento andato male, una diagnosi arrivata tardi, un’infezione contratta in ospedale: quando si sospetta un caso di malasanità la prima domanda è se ci sia stato davvero un errore medico e se abbia causato il danno. La legge (L. 8 marzo 2017, n. 24, detta legge Gelli-Bianco) fissa regole precise su chi risponde, su come si prova la responsabilità e sui passaggi da fare prima di arrivare in tribunale.
Possono agire il paziente e, in caso di decesso o di lesioni gravi, i familiari. Contro l’ospedale o la clinica il diritto al risarcimento si prescrive di regola in dieci anni, contro il medico dipendente in cinque. Prima della causa è obbligatorio un tentativo di conciliazione, con una consulenza tecnica preventiva o con la mediazione. Puoi inviarci una sintesi dei fatti e i documenti principali per un primo esame gratuito del caso.
Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · risposta di norma entro un giorno lavorativo
10 anni verso la strutturaOspedali e cliniche, pubblici o privati, rispondono per inadempimento contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c., richiamati dall’art. 7 L. 24/2017): la prescrizione è di dieci anni.
5 anni verso il medicoIl medico che opera nella struttura risponde per fatto illecito (art. 2043 c.c.), salvo che abbia assunto un obbligo contrattuale con il paziente: la prescrizione è di cinque anni.
Prima l’ATP o la mediazioneChi vuole fare causa deve prima chiedere una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.) o avviare la mediazione: è una condizione di procedibilità (art. 8 L. 24/2017).
Cartella clinica entro 7 giorniLa struttura deve consegnare la documentazione sanitaria richiesta dal paziente o dagli aventi diritto entro sette giorni; le integrazioni entro trenta (art. 4, comma 2, L. 24/2017).
Cosa fare adesso
- Chiedi per iscritto copia completa della cartella clinica, dei referti e degli esami strumentali.
- Ricostruisci la cronologia dei fatti e conserva certificati, ricevute delle spese e documenti di lavoro.
- Scrivi allo Studio per il primo esame gratuito del caso: valutiamo i termini e se serve una lettura medico-legale.
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Aggiornato al 10/10/2026
Prima di chiedere il risarcimento: la checklist
Spunta i punti man mano che li completi. Una documentazione completa accorcia i tempi e rende la valutazione più affidabile.
Novità e date da ricordare
28/02/2023Per le cause avviate da questa data, se la conciliazione non riesce la domanda prosegue con il rito semplificato di cognizione (art. 281-undecies c.p.c.), come prevede oggi l’art. 8 L. 24/2017 dopo la riforma del processo civile.
16/03/2024Entra in vigore il d.m. 15 dicembre 2023, n. 232 sui requisiti minimi delle polizze di strutture e professionisti sanitari (GU n. 51 del 1° marzo 2024): è il decreto a cui l’art. 12 L. 24/2017 collegava l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore.
Chi risponde dell’errore medico: struttura, medico, assicurazione
La legge Gelli-Bianco distingue la posizione della struttura da quella del singolo medico, e la differenza pesa su prova e termini.
- La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde secondo le regole dell’inadempimento contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.) anche per l’operato dei medici di cui si avvale, compresi quelli scelti dal paziente, in libera professione intramuraria o in telemedicina (art. 7, commi 1 e 2). Il diritto si prescrive in dieci anni.
- Il medico che lavora nella struttura risponde per fatto illecito (art. 2043 c.c.), salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con il paziente (art. 7, comma 3). In questo caso il termine è di cinque anni e il paziente deve provare anche la colpa.
- L’assicuratore: l’art. 12 L. 24/2017 consente di agire direttamente contro la compagnia che assicura la struttura o il professionista, nei limiti delle somme coperte dalla polizza; nel giudizio va coinvolto anche l’assicurato.
Per questo, di regola, la richiesta si rivolge alla struttura. La prescrizione decorre da quando il danno e la sua possibile causa sono conoscibili con l’ordinaria diligenza, non necessariamente dal giorno dell’intervento; una richiesta scritta di risarcimento la interrompe.
Come si prova la malasanità
Non ogni esito negativo di una cura è un errore. Per ottenere il risarcimento occorre dimostrare tre elementi:
- il rapporto con la struttura o il medico, cioè il ricovero, la visita o l’intervento;
- il danno: l’aggravamento della malattia, una nuova patologia, il decesso;
- il nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione la prova spetta al paziente, con il criterio del «più probabile che non».
Provati questi elementi, tocca alla struttura dimostrare di aver agito correttamente o che il danno dipende da una causa imprevedibile e inevitabile. Nel valutare la condotta del medico il giudice tiene conto del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali (artt. 5 e 7, comma 3).
Il cuore del caso è quindi la consulenza medico-legale. Nei giudizi di responsabilità sanitaria il giudice la affida a un medico legale e a uno o più specialisti della disciplina coinvolta (art. 15 L. 24/2017). Un capitolo a parte è il consenso informato (L. 22 dicembre 2017, n. 219): se manca o è incompleto, può dare diritto a un risarcimento autonomo, ma occorre provare il pregiudizio concreto subito.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione: ATP o mediazione
Chi intende chiedere al giudice civile il risarcimento di un danno da responsabilità sanitaria deve prima tentare la conciliazione (art. 8 L. 24/2017). Le strade sono due:
- consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.): il giudice nomina i consulenti, che valutano il caso e tentano l’accordo tra le parti;
- mediazione presso un organismo iscritto (d.lgs. 28/2010).
La negoziazione assistita non basta. Se la conciliazione non riesce o il procedimento non si chiude entro sei mesi dal deposito del ricorso, la causa va avviata entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi, davanti allo stesso giudice, con il rito semplificato: così restano salvi gli effetti della domanda. Alla procedura sono obbligati a partecipare anche le compagnie assicurative.
Caso ipotetico, a scopo illustrativo
Un esempio
Una paziente di 58 anni esegue una mammografia di controllo: il referto è negativo. Quattordici mesi dopo le viene diagnosticato un tumore già esteso. La figlia chiede la cartella e le immagini, che arrivano in una settimana; la consulenza medico-legale di parte rileva che una lesione era già visibile nel primo esame.
Si avvia la consulenza tecnica preventiva davanti al tribunale: i consulenti del giudice valutano se la diagnosi tardiva abbia ridotto le possibilità di cura e in che misura. Su questa base si discute un accordo con la struttura e la sua compagnia; se non si trova, si procede con la causa entro novanta giorni. L’esito dipende da ciò che le immagini e la letteratura medica consentono di dimostrare.
Quali danni si possono chiedere
Il danno da malasanità si liquida sulla base delle tabelle previste per le lesioni dagli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, richiamati dall’art. 7, comma 4, L. 24/2017. Le voci principali sono:
- danno biologico temporaneo e permanente, con l’eventuale personalizzazione per la sofferenza e le conseguenze sulla vita quotidiana;
- danni patrimoniali: spese mediche e di assistenza, perdita o riduzione del reddito;
- perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza, se seria e apprezzabile;
- danno da violazione del consenso informato, se provato;
- per i familiari, in caso di decesso o di lesioni gravi, il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale, oltre ai diritti ereditari.
Errori da evitare
- Aspettare: con il tempo i ricordi si confondono e la prova si complica; i termini di prescrizione corrono.
- Accontentarsi della lettera di dimissione: per valutare il caso serve la cartella completa, con diario clinico, consenso e referti.
- Fare causa senza ATP o mediazione: la domanda è improcedibile finché il tentativo di conciliazione non è stato fatto.
- Firmare quietanze o accettare offerte senza una valutazione del danno.
- Accusare pubblicamente medici o struttura sui social: può esporre a contestazioni per diffamazione e non aiuta la trattativa.
Come lavoriamo
1Primo esame gratuitoCi invii una sintesi dei fatti e i documenti principali. Verifichiamo i termini e se il caso merita una valutazione medico-legale.
2Valutazione medico-legaleSe serve, la affidiamo a un medico legale e, quando occorre, a uno specialista. Il costo ti viene indicato prima, per iscritto.
3Preventivo e incaricoSe c’è margine per agire ti inviamo un preventivo scritto gratuito; se decidi di procedere firmi un incarico con il compenso concordato.
4Richiesta, ATP, giudizioInviamo la richiesta di risarcimento, curiamo la consulenza tecnica preventiva o la mediazione e, se non c’è accordo, la causa.

Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo
Documenti da preparare
- Cartella clinica completa (ricovero, pronto soccorso, ambulatori)
- Referti e immagini degli esami strumentali, anche su supporto digitale
- Modulo di consenso informato firmato
- Lettera di dimissione e documentazione delle cure successive
- Cronologia dei fatti, anche scritta a mano
- Ricevute delle spese sanitarie e di assistenza
- Documenti sul reddito prima e dopo l’evento
- Eventuali comunicazioni ricevute dalla struttura o dall’assicurazione
Domande frequenti
Verso la struttura sanitaria, pubblica o privata, il termine di prescrizione è di dieci anni; verso il medico che non ha un rapporto contrattuale con il paziente è di cinque anni. Il termine decorre da quando il danno e la sua possibile causa sono conoscibili con l’ordinaria diligenza e si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento.
Di regola alla struttura, che risponde anche per l’operato dei medici di cui si avvale (art. 7 L. 24/2017), con termini e regole di prova più favorevoli al paziente. La struttura può poi rivalersi sul medico solo in caso di dolo o colpa grave (art. 9).
Prima della causa occorre chiedere al giudice una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi (art. 696-bis c.p.c.) oppure avviare la mediazione. Senza questo passaggio la domanda è improcedibile. Se l’accordo non arriva, o il procedimento non si chiude entro sei mesi, la causa va avviata entro novanta giorni.
Con una richiesta scritta alla direzione sanitaria della struttura. La documentazione va consegnata entro sette giorni dalla richiesta e le eventuali integrazioni entro trenta giorni (art. 4, comma 2, L. 24/2017). Possono chiederla il paziente e gli aventi diritto.
Sì. Il consenso riguarda i rischi del trattamento eseguito correttamente: non copre gli errori nella diagnosi, nell’esecuzione o nell’assistenza. Se invece il consenso manca o è incompleto, può esserci un danno autonomo da provare.
Sì. Gli eredi possono chiedere i danni subiti dal familiare prima del decesso e, in proprio, il danno da perdita del rapporto parentale e i danni patrimoniali. Anche per loro vale il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il primo esame del caso e il preventivo sono gratuiti. Poi ci sono la consulenza medico-legale di parte, i costi della procedura e dei consulenti del giudice e il compenso dell’avvocato, concordato per iscritto prima di iniziare. Se ne ricorrono i requisiti di reddito si può chiedere il gratuito patrocinio.
Richiedi il primo esame del caso
ERRORE MEDICO: PARLIAMONE
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Dal blog dello Studio
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Fonti normative e ufficiali- L. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco), artt. 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15 (Normattiva)
- L. 22 dicembre 2017, n. 219, consenso informato (Normattiva)
- Art. 696-bis c.p.c., consulenza tecnica preventiva (Normattiva)
- Ministero delle imprese e del made in Italy, assicurazioni sanitarie e d.m. 232/2023
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 10/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.