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Area di attività · Mediazione
Mediazione civile e commerciale: quando è obbligatoria e come arrivarci preparati
Nella mediazione un mediatore terzo e imparziale aiuta le parti a cercare un accordo. In molte materie è la condizione per poter fare causa. L’Avv. Marco Panato è anche mediatore civile e commerciale e conosce il procedimento dall’interno.
3 + 3 mesi
durata massima, con proroga concordata per iscritto
Di persona
la partecipazione delle parti al primo incontro
Titolo esecutivo
l’accordo firmato dalle parti e dagli avvocati
Crediti d’imposta
per l’indennità e il compenso dell’avvocato

Quando è obbligatoria

Il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (art. 5 d.lgs. 28/2010) nelle controversie su:

Casa e patrimonio
Condominio
Diritti reali e divisione
Successioni e patti di famiglia
Locazione, comodato, affitto d’azienda
Contratti
Contratti bancari, assicurativi e finanziari
Associazione in partecipazione, consorzio, franchising, rete
Opera, somministrazione, subfornitura, società di persone
Danni
Responsabilità medica e sanitaria
Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità

Il giudice può inoltre disporre la mediazione anche in altre materie, durante la causa (art. 5-quater).

Perché conviene

Riservatezza
Quanto si dice in mediazione resta riservato e non può essere usato nella causa.
Tempi
Al massimo tre mesi, prorogabili di altri tre con l’accordo delle parti.
Costi
Indennità secondo le tabelle ministeriali e crediti d’imposta per parte delle spese.
Nessuna rinuncia
Se l’accordo non arriva, la strada del giudice resta aperta.

Il ruolo dell’avvocato

Nelle mediazioni obbligatorie le parti sono assistite da un avvocato. Lo Studio segue tutte le fasi: la valutazione se convenga avviare o aderire, l’istanza o l’adesione, gli incontri, le proposte, la redazione e la verifica dell’accordo, fino alla sua esecuzione.

Domande frequenti

Senza un giustificato motivo il giudice può trarne argomenti di prova e condannare la parte assente a versare una somma pari al doppio del contributo unificato (art. 12-bis d.lgs. 28/2010).

Sì, al primo incontro le parti partecipano personalmente, assistite dall’avvocato. La delega è ammessa solo per giustificati motivi.

L’indennità dell’organismo segue le tabelle del d.m. 150/2023 e dipende dal valore della lite. Il primo esame e il preventivo dello Studio sono gratuiti e senza impegno.

Sì. Se è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo, ad esempio per l’esecuzione forzata o l’iscrizione di ipoteca.

Quando la mediazione è il passaggio obbligato

In molte materie il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità: conviene arrivarci preparati, non subirlo.

Opposizione a decreto ingiuntivo – dove la mediazione è spesso necessaria
Separazione e divorzio – negoziazione assistita
Per un primo esame della posizione: 045 786 1622 · scrivi allo Studio

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