Se un tuo cliente è stato dichiarato fallito, oggi in liquidazione giudiziale, hai due strade da percorrere insieme: insinuarti al passivo per partecipare alle ripartizioni e recuperare l'IVA delle fatture non pagate con una nota di variazione. La nota si può emettere dalla data della sentenza, senza aspettare la chiusura della procedura, ma entro il termine della dichiarazione IVA relativa all'anno della sentenza (art. 26 d.P.R. 633/1972; circolare Agenzia delle Entrate 20/E del 2021).
Le scadenze sono strette: la domanda di ammissione al passivo va trasmessa al curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica (art. 201 D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi). Qui trovi le regole per imprese, artigiani e professionisti creditori, uno scadenzario da compilare con le date della tua procedura e i rischi da conoscere, come la revocatoria dei pagamenti ricevuti.
30 giorni primaDomanda di ammissione al passivo via PEC al curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica (art. 201 Codice della crisi).
Dalla sentenzaNota di variazione IVA emettibile dalla data della sentenza di liquidazione giudiziale, senza attendere la fine della procedura (art. 26 c. 3-bis e 10-bis).
30 aprileUltimo giorno per la nota: termine della dichiarazione IVA relativa all'anno della sentenza, cioè il 30 aprile dell'anno dopo.
6 mesiDomande tardive fino a 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (fino a 12 se prorogato) (art. 208).
Aggiornato al 25/09/2026
Scadenzario del creditore
Inserisci il tipo di procedura, la data della sentenza (o del decreto di apertura) e, se la conosci, la data dell'udienza di verifica dello stato passivo. Lo scadenzario calcola l'ultimo giorno utile per la domanda di ammissione, la finestra per la nota di variazione IVA e il periodo in cui i pagamenti ricevuti possono essere revocati. Le date vanno sempre confrontate con la comunicazione del curatore.
Novità e date da ricordare
30/01/2026Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): dal 1° gennaio 2027 le note di variazione per procedure concorsuali saranno regolate dall'art. 92, con le stesse regole dell'attuale art. 26 d.P.R. 633/1972.
Cliente in liquidazione giudiziale: cosa succede al tuo credito
Dal 15 luglio 2022, con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il fallimento si chiama liquidazione giudiziale. Dalla sentenza di apertura:
- non puoi iniziare né proseguire pignoramenti o sequestri sui beni del cliente (art. 150);
- i crediti si considerano scaduti e il corso degli interessi si sospende agli effetti del concorso (art. 154); gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 non si applicano ai debiti oggetto di procedure concorsuali (art. 1 c. 2);
- il curatore ti comunica senza indugio, via PEC o raccomandata, data e luogo dell'udienza di verifica e il termine per la domanda (art. 200);
- l'udienza è fissata entro 120 giorni dal deposito della sentenza, 150 se la procedura è particolarmente complessa (art. 49 c. 3).
Da quel momento il credito si recupera solo partecipando al concorso con gli altri creditori, secondo l'ordine dei privilegi. Per l'IVA, invece, puoi agire subito.
Insinuazione al passivo: domanda tempestiva, privilegi e domande tardive
La domanda di ammissione al passivo si trasmette via PEC all'indirizzo del curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica (art. 201). Deve contenere: procedura, tuoi dati e codice fiscale, somma richiesta, esposizione dei fatti e delle ragioni, eventuale titolo di prelazione, il tuo indirizzo PEC e le coordinate bancarie. Allega fatture, contratti ed estratti contabili.
Se hai un privilegio devi indicarlo, altrimenti sei ammesso come chirografario. Tra i più frequenti (art. 2751-bis c.c.):
- n. 2: compensi dei professionisti e di ogni prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione, compresi contributo integrativo e rivalsa IVA;
- n. 5: crediti delle imprese artigiane e delle cooperative di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
Se hai perso il termine, la domanda è tardiva ma ammissibile fino a 6 mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo; il tribunale può prorogare il termine fino a 12 mesi nelle procedure complesse (art. 208 c. 1). Oltre, la domanda ultratardiva è ammessa solo se provi che il ritardo non ti è imputabile e la trasmetti entro 60 giorni dalla fine dell'impedimento, finché ci sono ripartizioni da fare (art. 208 c. 3).
Recuperare l'IVA del cliente fallito con la nota di variazione
Hai versato l'IVA su fatture che il cliente non ti pagherà. Per le procedure aperte dal 26 maggio 2021 puoi emettere una nota di variazione in diminuzione e detrarre l'IVA dalla data di apertura, senza attendere che il riparto dimostri la perdita (art. 26 c. 3-bis d.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 73/2021). La data rilevante è (art. 26 c. 10-bis):
- la sentenza che apre la liquidazione giudiziale (o dichiara il fallimento);
- il decreto di ammissione al concordato preventivo;
- il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o il decreto di amministrazione straordinaria;
- l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o la pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato di risanamento o di alcuni contratti e accordi conclusi nella composizione negoziata (art. 38 c. 2 D.L. 13/2023).
Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare 20/E del 29 dicembre 2021) la nota va emessa entro il termine della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata emessa la sentenza: per una sentenza del 2026, entro il 30 aprile 2027. Non serve essersi insinuati al passivo. Nel concordato preventivo la nota riguarda solo la parte del credito che resterà insoddisfatta secondo la procedura. Il cliente in procedura non deve registrare la variazione; se poi incassi qualcosa dal riparto, emetti una nota di variazione in aumento (art. 26 c. 5-bis).
Dal 1° gennaio 2027 le stesse regole passano nell'art. 92 del nuovo Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), che fa riferimento espresso alla liquidazione giudiziale.
Pagamenti ricevuti prima dell'apertura: il rischio revocatoria
Il curatore può chiederti di restituire i pagamenti che hai ricevuto dal cliente nei 6 mesi prima del deposito della domanda da cui è nata la procedura, se prova che conoscevi il suo stato di insolvenza (art. 166 c. 2). Per i pagamenti fatti con mezzi anomali, ad esempio cessione di beni invece che denaro, il periodo è di un anno e tocca a te provare che non conoscevi l'insolvenza (art. 166 c. 1 lett. b).
- Non sono revocabili i pagamenti di beni e servizi fatti nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso (art. 166 c. 3 lett. a): conservare contratti, fatture e storico dei pagamenti è la prima difesa.
- Il periodo si conta a ritroso dal deposito della domanda, non dalla sentenza.
- Il curatore deve agire entro 3 anni dall'apertura e comunque entro 5 anni dal pagamento (art. 170).
Solleciti ripetuti, piani di rientro e pagamenti parziali ottenuti sotto pressione nei mesi prima della crisi sono gli elementi che il curatore esamina più spesso: meglio valutarli prima di rispondere a una sua richiesta. Se i crediti verso clienti in crisi sono ricorrenti, il recupero crediti continuativo aiuta a intercettare i segnali per tempo.
Come lavoriamo
1Primo esame gratuitoCi mandi la comunicazione del curatore o gli estremi della sentenza, le fatture e i pagamenti ricevuti: controlliamo termini, privilegi e rischi.
2Preventivo gratuitoTi indichiamo cosa conviene fare (domanda di ammissione, tardiva, difesa da revocatoria) e il compenso, prima di qualsiasi incarico.
3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con compenso concordato in anticipo. Per la nota di variazione ci coordiniamo con il tuo commercialista.
4Domanda e udienzaPrepariamo e trasmettiamo la domanda al curatore, seguiamo il progetto di stato passivo e l'udienza, e ti aggiorniamo sulle ripartizioni.
Documenti da preparare
- Comunicazione PEC del curatore o estremi della sentenza (tribunale, numero, data)
- Fatture non pagate e note di credito già emesse
- Contratti, ordini, documenti di trasporto o prova delle prestazioni
- Estratto conto cliente e partitario con tutti i pagamenti degli ultimi 12 mesi
- Solleciti, diffide, piani di rientro e corrispondenza con il cliente
- Eventuali decreti ingiuntivi, pignoramenti o garanzie ottenute
- Per artigiani: prova dell'iscrizione come impresa artigiana
Domande frequenti
No. Per l'Agenzia delle Entrate la nota di variazione non è subordinata all'insinuazione al passivo (circolare 20/E/2021, par. 2.1). L'insinuazione resta comunque l'unico modo per partecipare alle ripartizioni.
Entro il 30 aprile 2027, termine della dichiarazione IVA relativa al 2026. La detrazione va nella liquidazione del mese o trimestre di emissione o, al più tardi, nella dichiarazione dell'anno di emissione (circolare 20/E/2021).
Emetti una nota di variazione in aumento per la parte incassata e versi la relativa IVA (art. 26 c. 5-bis d.P.R. 633/1972).
Non necessariamente. Puoi presentare domanda tardiva entro 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, oltre, solo se provi che il ritardo non ti è imputabile (art. 208 D.Lgs. 14/2019).
Sì, i crediti delle imprese artigiane per corrispettivi di servizi e vendita dei manufatti hanno privilegio generale sui mobili (art. 2751-bis n. 5 c.c.). Va indicato nella domanda.
No. Dall'apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni della procedura (art. 150 D.Lgs. 14/2019).
Dipende da quando e come sei stato pagato e da cosa sapevi della crisi del cliente. Sono esenti i pagamenti di beni e servizi nei termini d'uso (art. 166 D.Lgs. 14/2019): conviene far esaminare la richiesta prima di rispondere.
Richiedi il primo esame del caso
CLIENTE FALLITO: PARLIAMONE
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Dal blog dello Studio
Pagine collegate
Fonti normative e ufficiali- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 (variazioni dell'imponibile), in vigore fino al 31 dicembre 2026
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 (note di variazione e procedure concorsuali)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa), artt. 49, 150, 154, 166, 170, 200, 201, 208
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (Testo unico IVA), artt. 92 e 171
- Codice civile, art. 2751-bis (crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative e delle imprese artigiane)
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/09/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.