Famiglia · lettura 12 minuti
Quando l’accordo non c’è, o si è rotto, la separazione e il divorzio passano dal tribunale con il rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.). Con un solo ricorso puoi chiedere la separazione e anche il divorzio, che diventa procedibile dopo la sentenza definitiva di separazione e il decorso dei termini di legge. Già alla prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice decide in via provvisoria su affidamento dei figli, assegno di mantenimento e casa familiare.
La scelta della strada viene prima della causa: se c’è margine per un’intesa, il ricorso congiunto o la negoziazione assistita sono di regola più rapidi e meno costosi. Se ci sono figli minori, il ricorso giudiziale deve contenere un piano genitoriale e i documenti su redditi e patrimonio degli ultimi tre anni. Lo Studio accetta in materia di famiglia anche incarichi con il patrocinio a spese dello Stato. Per un primo esame gratuito del caso puoi inviarci una sintesi della situazione e gli eventuali provvedimenti già emessi.
Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · risposta di norma entro un giorno lavorativo
Un ricorso, due domandeSeparazione e divorzio si possono chiedere nello stesso atto; il divorzio è procedibile dopo il giudicato sulla separazione e il decorso dei termini (art. 473-bis.49 c.p.c.).
Prima udienza entro 90 giorniTra il deposito del ricorso e la prima udienza non devono passare più di 90 giorni; chi è convenuto si costituisce almeno 30 giorni prima (art. 473-bis.14 c.p.c.).
12 mesi o 6 mesiPer il divorzio servono 12 mesi dall’udienza di comparizione nella separazione giudiziale e 6 mesi nella consensuale (art. 3 L. 898/1970).
Piano genitoriale e redditiCon figli minori o domande di contributo si allegano redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni e, per i minori, il piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.).
Cosa fare adesso
- Annota la situazione attuale dei figli: scuola, orari, attività, chi se ne occupa e in quali giorni.
- Raccogli dichiarazioni dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni, i documenti della casa e del mutuo.
- Scrivi allo Studio per il primo esame gratuito del caso: indica se ci sono figli minori, se c’è dialogo con l’altra parte e se esistono già provvedimenti.
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Aggiornato al 10/10/2026
Quale strada fa per te: accordo, negoziazione, causa o modifica
Rispondi ad alcune domande sulla tua situazione: il percorso indica la strada da valutare per prima, con le norme di riferimento. È un orientamento generale, non un parere: redditi, figli e documenti possono cambiare la risposta.
Novità e date da ricordare
12/06/2026Il D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (art. 3, c. 3) rinvia l’avvio del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: il termine dell’art. 49 D.Lgs. 149/2022 passa a cinque anni dalla pubblicazione, cioè al 17/10/2027. Fino ad allora separazioni e divorzi restano al Tribunale ordinario, a Verona il Tribunale di Verona.
16/10/2023Cass., sez. I, sent. n. 28727/2023: è ammissibile il ricorso congiunto con cui i coniugi chiedono insieme separazione e divorzio; il divorzio resta procedibile solo dopo il giudicato sulla separazione e il decorso dei termini.
28/02/2023Si applica ai procedimenti introdotti da questa data il rito unificato per le persone, i minorenni e le famiglie (artt. 473-bis e seguenti c.p.c., D.Lgs. 149/2022), con la possibilità di cumulare separazione e divorzio nello stesso ricorso.
Separazione giudiziale: come si svolge la causa
La causa inizia con un ricorso che indica fatti, prove e richieste e deve segnalare eventuali altri procedimenti tra le stesse parti (art. 473-bis.12 c.p.c.). Con figli minori è competente il tribunale del luogo in cui vivono abitualmente: per chi vive a Verona e nel circondario, il Tribunale di Verona; l’appello va alla Corte d’appello di Venezia.
- Il presidente fissa la prima udienza entro 90 giorni dal deposito; il ricorso va notificato almeno 60 giorni liberi prima e chi è convenuto si costituisce almeno 30 giorni prima dell’udienza (art. 473-bis.14). La difesa tramite avvocato è obbligatoria.
- All’udienza il giudice sente le parti e tenta la conciliazione; se non riesce, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti su figli, casa e contributi, che sono titolo esecutivo e possono decorrere dalla data della domanda (art. 473-bis.22).
- Il giudice può informare le parti sulla mediazione familiare e invitarle a valutarla (art. 473-bis.10).
- Si possono chiedere l’addebito, se la crisi dipende da comportamenti contrari ai doveri del matrimonio (art. 151 c.c.), e la pronuncia immediata sulla separazione, mentre la causa prosegue sul resto.
Affidamento dei figli, piano genitoriale e ascolto
Il figlio ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Il giudice valuta prima di tutto l’affidamento condiviso e stabilisce tempi e modalità di permanenza presso ciascun genitore e il contributo di ognuno (art. 337-ter c.c.); l’affidamento a un solo genitore è disposto, con provvedimento motivato, quando l’affidamento all’altro è contrario all’interesse del minore (art. 337-quater c.c.).
- Il piano genitoriale descrive scuola, attività, frequentazioni e vacanze dei figli ed è allegato al ricorso (art. 473-bis.12).
- Il figlio che ha compiuto 12 anni, o più piccolo se capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti che lo riguardano (art. 473-bis.4).
Quando un genitore lamenta che l’altro ostacola il rapporto con i figli si parla spesso di alienazione parentale, tema dibattuto anche sul piano scientifico. La Cassazione ha precisato che il giudice deve accertare in concreto i comportamenti denunciati, con i normali mezzi di prova, compresa la consulenza tecnica, valutando anche la capacità di ciascun genitore di preservare il rapporto del figlio con l’altro. Gli strumenti sono quelli dell’art. 473-bis.39 c.p.c. e, se necessario, la modifica dell’affidamento, sempre nell’interesse del figlio.
Caso ipotetico, a scopo illustrativo
Un esempio
Due coniugi sposati da dodici anni hanno due figli di 7 e 11 anni e una casa cointestata con mutuo. Uno dei due si è trasferito altrove; sui tempi con i figli e sull’assegno non c’è accordo, e i tentativi di trattativa tra gli avvocati non portano a nulla. Il genitore con cui i figli vivono deposita al Tribunale di Verona un ricorso che chiede la separazione e anche il divorzio, con piano genitoriale, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni.
Alla prima udienza la conciliazione non riesce. Il giudice dispone in via provvisoria l’affidamento condiviso, il collocamento prevalente presso il genitore ricorrente con un calendario per l’altro, un contributo mensile con la ripartizione delle spese straordinarie e l’assegnazione della casa. Dopo alcuni mesi le parti trovano un accordo e la causa si chiude con condizioni concordate; il divorzio diventa procedibile dopo il giudicato sulla separazione e il decorso del termine. Caso ipotetico: ogni situazione dipende dai fatti e dalle prove.
Assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge
- Figli: ciascun genitore contribuisce in proporzione al proprio reddito. Il giudice considera le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore dei compiti domestici e di cura (art. 337-ter c.c.). Per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti il giudice può disporre un assegno periodico (art. 337-septies c.c.).
- Coniuge, nella separazione: al coniuge a cui la separazione non è addebitata e che non ha adeguati redditi propri spetta quanto necessario al suo mantenimento (art. 156 c.c.).
- Ex coniuge, nel divorzio: l’assegno divorzile ha funzione assistenziale e anche perequativo-compensativa; si valutano condizioni economiche, contributo dato alla famiglia e al patrimonio comune o dell’altro, durata del matrimonio (art. 5, c. 6, L. 898/1970; Cass. SU n. 18287/2018).
Quando fissa un contributo, già con i provvedimenti provvisori, il giudice ne stabilisce la decorrenza e può farla risalire alla data della domanda (art. 473-bis.22 c.p.c.).
Casa familiare e mutuo
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prima di tutto dell’interesse dei figli; il giudice ne tiene conto nel regolare i rapporti economici tra i genitori, considerando anche chi è proprietario (art. 337-sexies c.c.). L’assegnazione e la revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi. Il diritto può venir meno se l’assegnatario non abita più stabilmente nella casa, convive more uxorio o si risposa.
L’assegnazione riguarda l’uso della casa, non la proprietà né il contratto di mutuo: verso la banca restano obbligati i mutuatari, e i rapporti tra i coniugi sulle rate si regolano nella causa o con un accordo. Senza figli conviventi minori o non autosufficienti, di regola la casa non si assegna e valgono le regole sulla proprietà.
Accordo o causa: come scegliere la strada
La causa giudiziale serve quando non c’è altro modo di fissare regole che l’altra parte non accetta. Prima di depositarla conviene verificare se ci sono margini per un’intesa, anche parziale:
- Ricorso congiunto o negoziazione assistita: le condizioni si concordano e il tribunale o il pubblico ministero ne verificano la conformità all’interesse dei figli. Requisiti e differenze sono nella pagina sulla separazione consensuale e il divorzio congiunto.
- Trasformazione in consensuale: anche una causa iniziata come contenziosa può chiudersi con un accordo; in questo caso per il divorzio basta il termine di 6 mesi (art. 3 L. 898/1970).
- Mediazione familiare: è un percorso volontario, che il giudice può suggerire in ogni momento (art. 473-bis.10 c.p.c.).
Con allegazioni di violenza domestica o abusi il procedimento segue regole specifiche di tutela (artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c.).
Gratuito patrocinio nelle cause di famiglia
Lo Studio accetta in materia di famiglia anche incarichi con il patrocinio a spese dello Stato. Chi ha un reddito sotto la soglia di legge può chiedere che i compensi dell’avvocato siano pagati dallo Stato. Di regola si sommano i redditi dei familiari conviventi, ma nelle cause di separazione e divorzio, quando gli interessi sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo, conta il solo reddito personale di chi presenta l’istanza (art. 76, c. 4, d.P.R. 115/2002).
La domanda si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona. Requisiti, soglia aggiornata e documenti sono nella pagina sul gratuito patrocinio a Verona; le regole specifiche per le cause di famiglia sono nella guida al gratuito patrocinio per separazione, divorzio e figli.
Errori da evitare
- Lasciare la casa senza riflettere sulle conseguenze: salvo situazioni di pericolo, l’allontanamento può pesare nella valutazione dell’addebito e nell’organizzazione dei figli; conviene parlarne prima con un avvocato.
- Depositare un ricorso senza documenti: con figli minori o domande di contributo vanno allegati redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni, documenti sui beni e piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.).
- Coinvolgere i figli nel conflitto: comportamenti che ostacolano il rapporto con l’altro genitore possono portare ad ammonimenti, sanzioni e modifiche dell’affidamento (art. 473-bis.39 c.p.c.).
- Ridurre da soli l’assegno: resta dovuto nella misura fissata finché il giudice non lo modifica; i provvedimenti sono titolo esecutivo.
- Chiedere il divorzio prima del termine: la domanda non è procedibile se non sono passati 6 o 12 mesi dalla separazione, secondo il tipo.
Come lavoriamo
1Primo esame gratuitoCi invii una sintesi della situazione, la composizione della famiglia e gli eventuali provvedimenti. Ti diciamo quali strade sono percorribili e con quali tempi.
2Scelta della stradaValutiamo se c’è margine per un accordo, una negoziazione assistita o se serve il ricorso, e se hai i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato.
3Preventivo e incaricoTi inviamo un preventivo scritto gratuito; se decidi di procedere firmi un incarico con il compenso concordato, o con il patrocinio a spese dello Stato se ammesso.
4Ricorso e udienzePrepariamo ricorso, piano genitoriale e documenti, ti assistiamo alle udienze davanti al Tribunale di Verona e verifichiamo ogni possibilità di accordo durante la causa.

Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo
Documenti da preparare
- Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
- Certificato di residenza e stato di famiglia
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- Estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni
- Documenti su immobili, veicoli e quote societarie
- Contratto di mutuo e spese della casa
- Spese dei figli: scuola, sport, salute, attività
- Eventuali provvedimenti o accordi precedenti
Domande frequenti
Nella causa giudiziale la difesa tramite avvocato è obbligatoria, e anche nella negoziazione assistita ciascun coniuge deve avere almeno un avvocato. «Divorzista» è un termine d’uso comune, non un titolo professionale. Conta che l’avvocato segua con continuità il diritto di famiglia e ti indichi per iscritto, prima di iniziare, strade, tempi e costi.
Sì. Il rito unificato consente di proporre nello stesso ricorso la domanda di separazione e quella di divorzio, e la Cassazione lo ammette anche nel ricorso congiunto. Il divorzio diventa procedibile solo dopo il giudicato sulla separazione e il decorso dei termini di legge.
Dipende dal grado di conflitto, dalle prove da assumere e dal calendario del tribunale. La prima udienza va fissata entro 90 giorni dal deposito e lì il giudice adotta già i provvedimenti provvisori su figli, casa e contributi. La causa può chiudersi prima se le parti raggiungono un accordo.
La regola è l’affidamento condiviso: entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale e il giudice fissa tempi di permanenza e contributo. L’affidamento a un solo genitore è disposto quando l’affidamento all’altro è contrario all’interesse del figlio. Il figlio di almeno 12 anni, o più piccolo se capace di discernimento, viene ascoltato.
Non esiste una formula di legge. Il giudice considera esigenze del figlio, tenore di vita durante la convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, redditi e risorse di entrambi e valore dei compiti di cura. Si regolano a parte le spese straordinarie.
La casa è assegnata tenendo conto prima di tutto dell’interesse dei figli, di regola al genitore con cui vivono prevalentemente. L’assegnazione riguarda l’uso, non la proprietà, e pesa nella regolazione dei rapporti economici. Senza figli conviventi minori o non autosufficienti, di regola non c’è assegnazione.
Con questa espressione si indicano comportamenti di un genitore che allontanano il figlio dall’altro; il tema è dibattuto anche sul piano scientifico. Il giudice deve accertare in concreto i comportamenti, con i normali mezzi di prova. Può ammonire, applicare sanzioni, condannare al risarcimento e modificare l’affidamento, sempre nell’interesse del figlio.
Sì, se il reddito rientra nella soglia di legge. Nelle cause di separazione e divorzio, quando gli interessi sono in conflitto con quelli dei familiari conviventi, conta il solo reddito personale. Lo Studio accetta incarichi con il patrocinio a spese dello Stato in materia di famiglia.
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SEPARAZIONE E DIVORZIO: PARLIAMONE
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Dal blog dello Studio
Pagine collegate
Fonti normative e ufficiali- Codice di procedura civile, artt. 473-bis e seguenti, rito unificato per persone, minorenni e famiglie (Normattiva)
- Codice civile, artt. 151, 156, 337-ter, 337-quater, 337-quinquies, 337-sexies, 337-septies (Normattiva)
- L. 1° dicembre 1970, n. 898, artt. 3 e 5, divorzio (Normattiva)
- D.L. 12 settembre 2014, n. 132, artt. 6 e 12, negoziazione assistita e accordi in Comune (Normattiva)
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, patrocinio a spese dello Stato (Normattiva)
- D.L. 12 giugno 2026, n. 100, art. 3, rinvio del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (Gazzetta Ufficiale)
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 10/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.