Recupero crediti · Imprese, professionisti e privati · lettura 9 minuti
Una fattura scaduta da mesi, un prestito mai restituito, un assegno tornato insoluto: per recuperare un credito la legge offre strade diverse, e la scelta dipende soprattutto da due cose, cioè che prova scritta hai e chi è il debitore. Con una prova scritta si può chiedere un decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.); con un assegno, una cambiale, un atto notarile o una sentenza si passa direttamente a precetto e pignoramento (art. 474 c.p.c.).
Lo Studio assiste imprese, professionisti e privati nel recupero dei crediti, dalla diffida al pignoramento, a Verona e, con il processo telematico, nel resto d’Italia. Lo strumento qui sotto ti indica la strada più adatta, i costi vivi e i termini da tenere d’occhio; poi conviene far leggere i documenti, prima che passi altro tempo.
Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · Corso Porta Nuova 7, Verona
10 anniÈ la prescrizione ordinaria del credito (art. 2946 c.c.); alcuni crediti hanno termini più brevi. Una diffida scritta la interrompe e il termine riparte da capo (art. 2943 c.c.).
40 giorniÈ il tempo che il debitore ha, dalla notifica, per opporsi al decreto ingiuntivo. Senza opposizione il decreto diventa definitivo ed esecutivo (artt. 641 e 647 c.p.c.).
60 giorniIl decreto ingiuntivo va notificato entro 60 giorni da quando è stato pronunciato (90 se la notifica è all’estero), altrimenti perde efficacia (art. 644 c.p.c.).
10 e 90 giorniDopo il precetto si attendono almeno 10 giorni prima del pignoramento, che va iniziato entro 90 giorni dalla notifica del precetto (artt. 480, 481 e 482 c.p.c.).
Cosa fare adesso
- Raccogli quello che prova il credito: contratto o ordine firmato, fatture, estratto contabile, email in cui il debitore riconosce il debito, assegni o cambiali.
- Controlla la data in cui il pagamento era dovuto: da lì corrono la prescrizione e gli interessi.
- Usa lo strumento qui sotto e scrivici con importo, nome del debitore e documenti disponibili.
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Aggiornato al 22/10/2026
Trova la strada per il tuo credito
Indica importo, debitore, documenti e data in cui il pagamento era dovuto: lo strumento ti mostra la strada più adatta, il giudice competente, i costi vivi, gli interessi e il termine di prescrizione. È un orientamento, non un parere.
Novità e date da ricordare
16/07/2026Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 gli interessi di mora nei rapporti tra imprese e con la pubblica amministrazione sono al 10,40% annuo: tasso BCE del 2,40% più 8 punti (comunicato MEF, GU n. 163 del 16 luglio 2026).
01/01/2026Il tasso degli interessi legali scende all’1,6% annuo (D.M. 10 dicembre 2025, GU n. 289 del 13 dicembre 2025). Dalla domanda giudiziale, se le parti non hanno pattuito altro, si applica il tasso delle transazioni commerciali (art. 1284, c. 4, c.c.).
Le strade per recuperare un credito
Diffida e messa in moraUna lettera dell’avvocato con importo, titolo e termine per pagare, inviata con PEC o raccomandata. Mette in mora il debitore, interrompe la prescrizione e spesso basta per ottenere il pagamento o un piano di rientro scritto.
Decreto ingiuntivoIl giudice ordina di pagare sulla base di una prova scritta, senza udienza (artt. 633 ss. c.p.c.). Il debitore ha 40 giorni per opporsi; se non lo fa, il decreto diventa definitivo. Fino a 10.000 euro decide il giudice di pace, oltre il tribunale.
Provvisoria esecuzioneIl decreto può essere esecutivo da subito se si basa su assegno, cambiale o atto notarile, oppure se c’è un documento firmato dal debitore o pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (art. 642 c.p.c.).
PrecettoÈ l’intimazione a pagare entro almeno 10 giorni, notificata con il titolo esecutivo. Se entro 90 giorni non si avvia il pignoramento, perde efficacia e va rinnovato (artt. 480 e 481 c.p.c.).
PignoramentoPresso terzi su conto corrente, stipendio o crediti del debitore verso i suoi clienti; mobiliare sui beni; immobiliare sulla casa o sugli immobili. Con l’autorizzazione del presidente del tribunale si possono cercare beni e conti nelle banche dati pubbliche (art. 492-bis c.p.c.).
Ipoteca e accordiIl decreto esecutivo consente di iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore (art. 655 c.p.c.). In ogni fase si può chiudere con un accordo scritto, un piano di rientro o una cambiale a garanzia.
Chi è il debitore cambia la strada
Un’impresa o un professionistaCorrono gli interessi di mora del d.lgs. 231/2002 e spettano 40 euro di forfait per ogni fattura. Conviene muoversi presto: un cliente che paga in ritardo spesso ha altri creditori.
Un privatoGli interessi sono quelli legali fino alla domanda giudiziale. La diffida deve essere chiara e corretta: niente minacce di conseguenze che la legge non prevede.
Un ente pubblicoPrima si verificano fattura elettronica e posizione sulla piattaforma dei crediti commerciali; ottenuto il titolo, l’esecuzione può iniziare solo trascorsi 120 giorni dalla notifica (art. 14 d.l. 669/1996).
Un condominioIl creditore deve prima agire contro i condomini morosi, che l’amministratore è tenuto a indicare (art. 63 disp. att. c.c.).
Un debitore fallito o in crisiCon la liquidazione giudiziale o altre procedure le azioni individuali di regola si fermano: si presenta domanda di ammissione al passivo e si valuta il recupero dell’IVA con la nota di variazione.
Un debitore all’esteroNell’Unione europea si può usare l’ingiunzione di pagamento europea (reg. CE 1896/2006); il decreto ingiuntivo italiano va notificato entro 90 giorni se la notifica avviene all’estero.
Caso ipotetico, a scopo illustrativo
Un esempio
Un’impresa di installazioni di Verona aspetta da febbraio il pagamento di 7.800 euro da una società di costruzioni: c’è l’ordine firmato dal cliente, la fattura e il verbale di fine lavori. I solleciti telefonici non hanno avuto risposta.
Lo Studio invia una diffida via PEC con importo, interessi di mora e 40 euro di forfait, e un termine di 15 giorni. Senza risposta, deposita al giudice di pace di Verona il ricorso per decreto ingiuntivo, con richiesta di provvisoria esecuzione basata sull’ordine firmato; il contributo unificato è di 118,50 euro più 27 euro. Ottenuto e notificato il decreto, segue il precetto e, dopo 10 giorni, il pignoramento presso terzi del conto della società. Caso ipotetico: tempi ed esito dipendono dal giudice, dalle difese del debitore e dal suo patrimonio.
Gli errori che fanno perdere il credito
- Lasciar passare il tempo. La prescrizione corre dalla scadenza: per alcuni crediti è di 5, 3 o anche 1 anno. Un sollecito a voce non la interrompe, una diffida scritta sì.
- Una diffida generica. Senza importo, titolo del credito e termine preciso il debitore prende tempo e la lettera vale poco anche in giudizio.
- Chiedere il decreto senza la prova giusta. Se i documenti non bastano, il giudice rigetta il ricorso o il debitore vince l’opposizione: meglio scegliere prima la strada adatta.
- Notificare il decreto in ritardo. Oltre i 60 giorni dalla pronuncia il decreto perde efficacia e si deve ricominciare (art. 644 c.p.c.).
- Pignorare alla cieca. Prima di spendere per l’esecuzione conviene sapere se il debitore ha un conto, uno stipendio, immobili o crediti verso terzi.
- Dimenticare interessi e forfait. Tra imprese gli interessi di mora e i 40 euro per fattura spettano per legge: vanno chiesti nel ricorso.
- Non recuperare almeno l’IVA. Se il debitore entra in una procedura o l’esecuzione non dà risultati, l’IVA versata sulla fattura non pagata si può recuperare con la nota di variazione (art. 26 d.P.R. 633/1972).
Quanto costa recuperare un credito
Nel recupero di un credito ci sono due tipi di costo: le spese vive, che vanno allo Stato, e il compenso dell’avvocato. Le spese del decreto e del pignoramento sono poste a carico del debitore e si recuperano se il debitore paga o ha beni aggredibili.
| Valore del credito | Contributo unificato del decreto ingiuntivo |
|---|
| fino a 1.100 euro | 21,50 euro |
| da 1.100,01 a 5.200 euro | 49 euro |
| da 5.200,01 a 26.000 euro | 118,50 euro |
| da 26.000,01 a 52.000 euro | 259 euro |
| da 52.000,01 a 260.000 euro | 379,50 euro |
| da 260.000,01 a 520.000 euro | 607 euro |
| oltre 520.000 euro | 843 euro |
Il contributo del decreto è la metà di quello ordinario (art. 13, c. 3, d.P.R. 115/2002); si aggiungono di regola 27 euro di anticipazioni forfettarie (art. 30). Per il pignoramento mobiliare o presso terzi il contributo è di 43 euro sotto i 2.500 euro e di 139 euro da 2.500 euro in su; per quello immobiliare di 278 euro.
Compenso a forfaitUn importo per l’intera attività, calcolato sui parametri forensi (d.m. 55/2014) o concordato in base al caso.
Compenso per fasiStragiudiziale, decreto ingiuntivo, esecuzione: paghi la fase che serve e decidi passo per passo se proseguire.
Formula per obiettivoUn compenso base e una quota legata al buon esito, determinata sul valore della pratica e mai come percentuale delle somme recuperate, che la legge professionale vieta.
La formula si sceglie dopo aver visto documenti e debitore; il preventivo è scritto e indica che cosa è compreso. Se hai molte fatture scadute e ricorrenti, guarda il servizio di recupero crediti continuativo.
Come lavoriamo
1Primo esame del casoCi invii importo, dati del debitore e documenti. Ti diciamo se possiamo seguire la pratica, quale strada è più adatta e quanto costa, con un preventivo scritto. Primo esame e preventivo non hanno costi.
2Verifica del debitoreCon l’incarico controlliamo visure, protesti, procedure in corso e, quando serve, la presenza di beni: si decide se e come agire sapendo che cosa si può incassare.
3Diffida e decreto ingiuntivoInviamo la diffida e, se il debitore non paga, depositiamo il ricorso per decreto ingiuntivo con la richiesta di provvisoria esecuzione quando è possibile.
4Precetto, pignoramento e incassoNotifichiamo precetto e pignoramento, ti aggiorniamo a ogni passaggio e valutiamo gli accordi di rientro proposti dal debitore. Nessun esito può essere garantito in anticipo.

Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona e mediatore civile e commerciale. Il profilo completo
Documenti da preparare
- Contratto, ordine, preventivo accettato o conferma d’ordine firmati dal debitore
- Fatture non pagate e, per le imprese, estratto delle scritture contabili
- Documenti di consegna o di fine lavori (DDT, verbali, SAL)
- Solleciti inviati, email e messaggi in cui il debitore riconosce il debito o promette di pagare
- Assegni o cambiali non pagati, con l’eventuale protesto
- Sentenze, decreti o atti notarili già ottenuti
- Dati del debitore: nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo o PEC
- Eventuali pagamenti parziali ricevuti e piani di rientro proposti
Domande frequenti
Di regola 10 anni dalla scadenza del pagamento (art. 2946 c.c.). Alcuni crediti hanno termini più brevi: 5 anni per canoni, interessi e somme periodiche, e per i compensi dei professionisti e alcune vendite a privati c’è la prescrizione presuntiva di 3 anni o di 1 anno. Una diffida scritta interrompe la prescrizione e il termine riparte da capo.
È un ordine di pagamento che il giudice emette sulla base di una prova scritta del credito, senza udienza. I tempi di emissione dipendono dall’ufficio. Dalla notifica il debitore ha 40 giorni per opporsi; se non lo fa, il decreto diventa definitivo e si può passare al precetto e al pignoramento. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo non serve attendere i 40 giorni.
Le spese vive del decreto ingiuntivo partono da 21,50 euro di contributo unificato e salgono con il valore del credito; di regola si aggiungono 27 euro di anticipazioni forfettarie. Il compenso dell’avvocato è indicato in un preventivo scritto prima di iniziare. Nel decreto il giudice pone le spese a carico del debitore.
Possono bastare se dal loro contenuto e dalla loro provenienza risultano il debito e l’importo: va valutato sui documenti. Se non bastano, si procede con una causa ordinaria o semplificata; per somme fino a 50.000 euro serve prima la negoziazione assistita, salvo che il contratto sia tra un professionista e un consumatore.
Non necessariamente. Assegno e cambiale sono titoli esecutivi: si può notificare direttamente il precetto, purché l’azione cambiaria non sia prescritta (6 mesi per il regresso sull’assegno). In alternativa si chiede un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Prima di spendere si verifica il patrimonio: conti, stipendio, immobili, crediti verso clienti. Il titolo ottenuto vale 10 anni e consente di agire quando la situazione cambia; serve anche a documentare la perdita e, se l’esecuzione resta senza risultato, a recuperare l’IVA della fattura.
Davanti al giudice di pace, per crediti fino a 1.100 euro, si può stare in giudizio personalmente (art. 82 c.p.c.). Negli altri casi il ricorso per decreto ingiuntivo e l’esecuzione richiedono un avvocato.
Il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi: servono a capire se possiamo seguire la pratica, quale attività serve e quanto costa. Non comprendono un parere su chi ha ragione o su cosa fare. Per quello c’è la consulenza: un incontro con l’Avvocato, in studio o online, a pagamento, con il costo comunicato prima.
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UN CREDITO NON PAGATO? IL TEMPO CONTA
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Fonti normative e ufficiali- Codice di procedura civile, artt. 7, 82, 474, 479-482, 492-bis, 633-647 e 655 (Normattiva)
- Codice civile, artt. 1219, 1284, 2943, 2946, 2948, 2953, 2955 e 2956; disp. att. art. 63 (Normattiva)
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Normattiva)
- D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 3, negoziazione assistita (Normattiva)
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 13 e 30, contributo unificato e anticipazioni forfettarie (Normattiva)
- D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, esecuzione contro la pubblica amministrazione (Normattiva)
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · tel. 045 5867034 · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 22/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.