Se sei un fornitore della Pubblica Amministrazione, un'impresa che lavora su appalti pubblici o un professionista con un incarico pubblico, i tuoi crediti verso la Pubblica Amministrazione hanno regole precise: la fattura va pagata entro 30 giorni dal ricevimento, 60 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, e mai oltre 60 giorni. Dopo la scadenza maturano in automatico gli interessi di mora (10,40% annuo nel secondo semestre 2026) e 40 euro per ogni fattura (D.Lgs. 231/2002).
Quando l'ente non paga, gli strumenti sono diversi da quelli verso un'impresa privata: certificazione del credito sulla Piattaforma dei crediti commerciali, compensazione, decreto ingiuntivo, attesa di 120 giorni prima dell'esecuzione, somme impignorabili, giudizio di ottemperanza davanti al TAR. Qui trovi le regole e i tempi, con un calcolatore per stimare scadenza e interessi.
30 giorniTermine ordinario di pagamento della PA dal ricevimento della fattura; 60 per gli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 4 D.Lgs. 231/2002).
Mai oltre 60Anche per contratto la PA non può superare 60 giorni, e solo se giustificato dalla natura del contratto e pattuito per iscritto.
30 giorni per certificareChiesta la certificazione sulla PCC, l'ente ha 30 giorni per rispondere; poi puoi chiedere un commissario ad acta.
120 giorniDalla notifica del titolo esecutivo a Stato ed enti pubblici non economici, prima di precetto ed esecuzione (art. 14 D.L. 669/1996).
Aggiornato al 25/09/2026
Calcolatore di scadenza e interessi verso la PA
Scegli il tipo di ente, inserisci data di ricevimento della fattura, importo (IVA compresa) e data di pagamento o di oggi. Il calcolo indica la scadenza di legge, gli interessi di mora semestre per semestre e il forfait di 40 euro. È una stima: sospensioni legittime, contestazioni e termini pattuiti vanno verificati sul contratto.
Novità e date da ricordare
16/07/2026Comunicato MEF in Gazzetta Ufficiale n. 163: dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 gli interessi di mora anche verso la PA sono al 10,40% (tasso BCE 2,40% + 8 punti).
03/03/2026TAR Sicilia-Catania, sez. I, sentenza n. 678: inammissibile l'ottemperanza di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo se il giudizio di opposizione è ancora pendente.
Crediti verso la Pubblica Amministrazione: termini di pagamento e interessi
La PA deve pagare entro 30 giorni dal ricevimento della fattura; per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria il termine è raddoppiato a 60 giorni (art. 4 c. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002). Le parti possono pattuire un termine superiore a 30 giorni solo in modo espresso, per iscritto e se giustificato dalla natura particolare del contratto; in nessun caso oltre 60 giorni (art. 4 c. 4). I giorni si contano di calendario, festivi compresi. Se in fattura indichi una scadenza più lunga senza i presupposti, l'ente la riconduce a 30 giorni.
È nulla, e il giudice lo rileva d'ufficio, la clausola che fissa o modifica in anticipo la data di ricevimento della fattura (art. 7 c. 5). L'ente può sospendere il pagamento solo per contenzioso, contestazione, adempimenti di legge o verifica di conformità, non per ritardi interni o per trasferimenti di fondi tra enti (Ragioneria generale dello Stato).
Dal giorno dopo la scadenza maturano gli interessi di mora al tasso BCE più 8 punti, calcolati anche sull'IVA, più 40 euro per ogni fattura: la Corte di giustizia UE lo ha affermato proprio in una causa contro un ente sanitario pubblico (sentenza 20 ottobre 2022, C-585/20). Il quadro generale: nel 2025 le PA nel loro complesso hanno pagato in media in 27,2 giorni e hanno saldato nei termini l'84,9% dell'importo delle fatture, secondo gli indicatori della Ragioneria generale dello Stato. Per il resto la scadenza non è stata rispettata, e lì servono gli strumenti che seguono.
Fattura elettronica, rifiuto e sospensione: gli errori che bloccano il pagamento
Verso la PA si fattura solo in formato elettronico tramite il Sistema di interscambio: senza fattura elettronica l'ente non può pagare nulla, nemmeno in parte (D.M. 3 aprile 2013, n. 55). L'ente può rifiutare la fattura solo per motivi tassativi, e deve motivare (D.M. 132/2020):
- operazione non effettuata a favore di quell'amministrazione;
- codice CIG o CUP mancante o errato;
- codici mancanti o errati per farmaci e dispositivi medici;
- per Regioni ed enti locali, numero e data della determina di impegno di spesa mancanti o errati.
Se il rifiuto è fuori da questi casi, puoi chiedere via PEC l'accettazione e il pagamento nei termini, motivando la regolarità della fattura. Controlla sempre codici e dati prima dell'invio: un rifiuto legittimo sposta tutto in avanti.
Appalti pubblici: anticipazione, SAL e saldo
Nei contratti regolati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, art. 125):
- anticipazione del 20% del valore del contratto, aumentabile fino al 30% se previsto nei documenti di gara, contro garanzia fideiussoria o assicurativa;
- il RUP emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro 7 giorni;
- nei lavori, gli acconti si pagano entro 30 giorni dall'adozione di ogni SAL, salvo termine diverso concordato espressamente e giustificato, mai oltre 60;
- il saldo si paga entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
Sui ritardi si applicano gli interessi di mora e il forfait del D.Lgs. 231/2002. Per le questioni di gara, riserve e revisione prezzi vedi la pagina appalti pubblici.
Certificazione del credito sulla PCC, cessione e compensazione
Sulla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) del Ministero dell'economia puoi vedere lo stato delle tue fatture e chiedere la certificazione di crediti scaduti, liquidi ed esigibili per forniture, servizi, lavori o prestazioni professionali. L'ente ha 30 giorni per certificare o motivare il diniego. Se non risponde, chiedi sempre sulla PCC la nomina di un commissario ad acta: la Ragioneria lo nomina entro 10 giorni e il commissario ha 50 giorni per provvedere, senza costi per te.
Con il credito certificato puoi cederlo o farlo anticipare da banche e intermediari, oppure compensarlo con somme iscritte a ruolo, nei casi e limiti di legge (art. 28-quater d.P.R. 602/1973). La certificazione riguarda le amministrazioni dell'art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001: di regola ne sono esclusi enti pubblici economici e società partecipate. Per cedere il credito servono atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificati all'ente.
Diffida, decreto ingiuntivo ed esecuzione contro la PA
- Diffida via PEC con conteggio di capitale, interessi e forfait. Prima della causa si può anche proporre una mediazione civile e commerciale.
- Decreto ingiuntivo: le fatture elettroniche trasmesse tramite Sistema di interscambio sono prova scritta idonea (art. 634 c. 2 c.p.c.). Se l'ente è un'amministrazione dello Stato, la competenza è del giudice del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato del distretto (art. 25 c.p.c.).
- Attesa di 120 giorni: Stato ed enti pubblici non economici hanno 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per pagare; prima non si può notificare il precetto né avviare l'esecuzione (art. 14 D.L. 669/1996).
- Pignoramento: contro gli enti locali si procede solo presso il tesoriere, e non sono pignorabili le somme destinate a stipendi, rate di mutui e servizi indispensabili se l'ente le ha quantificate con delibera semestrale notificata al tesoriere (art. 159 D.Lgs. 267/2000).
- Giudizio di ottemperanza: se il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è definitivo, puoi chiedere al TAR di ordinare il pagamento, con nomina se serve di un commissario ad acta (artt. 112 c. 2 lett. c e 114 c.p.a.). Non basta un decreto solo provvisoriamente esecutivo con opposizione pendente (TAR Sicilia-Catania, sez. I, 3 marzo 2026, n. 678).
Come lavoriamo
1Primo esame gratuitoEsaminiamo contratto, fatture, stato sulla PCC e comunicazioni dell'ente, per capire se il ritardo è legittimo e quanto è maturato.
2Preventivo gratuitoTi proponiamo il percorso (diffida, certificazione, decreto ingiuntivo, ottemperanza) e il compenso, prima di qualsiasi incarico.
3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con compenso concordato in anticipo, anche per più fatture o più enti.
4Azione e monitoraggioSeguiamo i termini di legge (30 giorni, 120 giorni, delibere di impignorabilità) e ti aggiorniamo a ogni passaggio fino all'incasso.
Documenti da preparare
- Contratto, convenzione o disciplinare d'incarico, con eventuali atti di gara
- Determina di affidamento e di impegno di spesa, con CIG e CUP
- Fatture elettroniche con ricevute del Sistema di interscambio (consegna, accettazione o rifiuto)
- Stati di avanzamento, certificati di pagamento, verbali di collaudo o di verifica di conformità
- Stato delle fatture sulla Piattaforma dei crediti commerciali
- Solleciti, PEC e risposte dell'ente, eventuali contestazioni
- Eventuale certificazione del credito già ottenuta
Domande frequenti
Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, 60 per gli enti del Servizio sanitario nazionale. Un termine più lungo, mai oltre 60 giorni, è possibile solo se pattuito per iscritto e giustificato dal contratto (art. 4 c. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002).
Sì. Il D.Lgs. 231/2002 si applica anche ai contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni; interessi e forfait decorrono senza messa in mora (artt. 4 e 6).
No. Secondo la Ragioneria generale dello Stato la sospensione è ammessa solo per contenzioso, contestazione, adempimenti di legge o verifica di conformità, non per ritardi interni o trasferimenti di risorse tra enti.
Attesta esistenza, importo e scadenza del credito. Ti permette di cederlo, farlo anticipare o compensarlo con somme iscritte a ruolo nei limiti di legge (art. 28-quater d.P.R. 602/1973).
Verso Stato ed enti pubblici non economici no: devi attendere 120 giorni dalla notifica del titolo prima di notificare il precetto (art. 14 D.L. 669/1996).
Solo presso il tesoriere dell'ente. Sono impignorabili le somme per stipendi, mutui e servizi indispensabili, se quantificate con delibera semestrale notificata al tesoriere (art. 159 D.Lgs. 267/2000).
È un'azione davanti al TAR per ottenere che la PA esegua una sentenza o un provvedimento equiparato del giudice ordinario, come un decreto ingiuntivo divenuto definitivo; il giudice può nominare un commissario ad acta (artt. 112 e 114 c.p.a.).
Richiedi il primo esame del caso
LA PA NON PAGA: PARLIAMONE
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Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/09/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.