Diritto all’oblio · Reputazione online
Una vecchia notizia ti segue su Google? Si può chiedere che smetta
Il diritto all’oblio consente di chiedere ai motori di ricerca di non collegare più il tuo nome a contenuti non più attuali, inesatti o eccessivi e, in alcuni casi, di ottenerne la rimozione. Si comincia con una richiesta ben fatta; se non basta, si va dal Garante o dal giudice.
Art. 17 GDPR
il diritto alla cancellazione dei dati personali
C-131/12
la sentenza Google Spain del 2014 sulla deindicizzazione
1 mese
il termine di risposta del titolare, prorogabile di due
Danno
risarcibile anche per presunzioni (Cass. 6433/2026)
Deindicizzare o rimuovere: non è la stessa cosa
Deindicizzazione
Si chiede al motore di ricerca
Il contenuto resta online, ma non compare più tra i risultati quando qualcuno cerca il tuo nome. È la strada più rapida e la più praticata.
Rimozione o aggiornamento
Si chiede al sito che pubblica
Cancellazione, anonimizzazione o aggiornamento con l’esito della vicenda. Per gli archivi dei giornali si ottiene più spesso l’aggiornamento che la cancellazione.
Contenuti illeciti
Diffamazione, dati sensibili, falsi
Segnalazione alla piattaforma secondo il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) e, se serve, azione davanti al giudice con richiesta di risarcimento.
Quando la richiesta ha buone possibilità
È passato molto tempo e la notizia non ha più un interesse pubblico attuale
Non hai, o non hai più, un ruolo pubblico
L’informazione è inesatta, incompleta o superata, ad esempio perché la vicenda si è chiusa a tuo favore
Si tratta di dati sensibili, come la salute, o di dettagli eccessivi rispetto allo scopo
Il contenuto è stato pubblicato senza il tuo consenso
Dall’altra parte pesano il ruolo pubblico della persona, la gravità dei fatti e la loro attualità. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19681 del 2019) chiedono un bilanciamento caso per caso tra il diritto all’oblio e l’interesse all’informazione. Per le informazioni inesatte la Corte di giustizia UE (causa C-460/20) richiede che l’inesattezza manifesta sia provata da chi chiede la deindicizzazione.
Le strade possibili
1
Si raccolgono i link e le prove: risultati di ricerca, schermate datate, documenti che dimostrano l’esito della vicenda.
2
Si presenta la richiesta motivata al motore di ricerca e, se utile, al sito che pubblica.
3
Se la risposta è negativa o non arriva, si propone reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR) oppure ricorso al giudice (art. 79 GDPR).
4
Se la deindicizzazione arriva tardi o non arriva, si valuta il risarcimento del danno.
Domande frequenti
No. Contro il rifiuto si può proporre reclamo al Garante o ricorso al giudice. Spesso il rifiuto dipende da una richiesta poco motivata o priva dei documenti decisivi.
La deindicizzazione dal motore di ricerca si ottiene più facilmente della cancellazione dall’archivio. Quando l’articolo è superato, si può chiedere al giornale di aggiornarlo o integrarlo con l’esito della vicenda.
Si segnalano alla piattaforma, che secondo il Digital Services Act deve esaminare la segnalazione e motivare la decisione. Se il contenuto è diffamatorio si può agire in giudizio per la rimozione e il risarcimento.
Chi riceve la richiesta deve rispondere entro un mese, prorogabile di due nei casi complessi. I tempi del Garante e del giudice variano in base al caso.
Il primo esame e il preventivo sono gratuiti e senza impegno. Il compenso si concorda per iscritto prima di cominciare.
Percorsi collegati
Altri casi in cui i tuoi dati personali circolano in modo scorretto: