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Un sinistro stradale produce due partite distinte: il danno al veicolo, che si liquida in fretta, e il danno alla persona, che richiede tempo, documentazione medica e una valutazione seria. Le compagnie sono organizzate per chiudere la prima e comprimere la seconda — ed è lì che si decide se il risarcimento sarà corretto o soltanto veloce.
Lo Studio Legale MP di Verona segue il danneggiato dalla richiesta iniziale fino alla causa, quando serve, appoggiandosi alla valutazione medico-legale dove il danno alla persona lo richiede.
Una cautela sulle quietanze. La firma di una quietanza a saldo chiude ogni ulteriore pretesa per quel sinistro, anche se i postumi si manifestano dopo. Prima di firmare va valutato se il quadro clinico è stabilizzato: è il singolo consiglio che, in questa materia, fa risparmiare più denaro.
Il diritto al risarcimento dei danni da circolazione si prescrive in due anni dal sinistro. Se il fatto costituisce reato — per esempio lesioni gravi — il termine è più lungo e segue quello del reato. Due anni passano in fretta quando si aspetta che l’assicurazione si faccia viva.
È la procedura per cui ci si rivolge alla propria compagnia, e non a quella del responsabile. Si applica quando il sinistro è fra due veicoli identificati e assicurati, per i danni al veicolo e per le lesioni lievi del conducente. Fuori da quei casi la richiesta va indirizzata diversamente, ed è un errore che fa perdere mesi.
Sessanta giorni per i danni a cose, che scendono a trenta se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti; novanta giorni in caso di lesioni. Scaduti i termini senza offerta si può agire in giudizio.
Solo dopo aver quantificato il danno per voci. Le prime offerte sono spesso costruite sul solo danno al veicolo e trascurano fermo tecnico, svalutazione, spese mediche, danno biologico e ripercussioni sul lavoro. Firmare una quietanza a saldo chiude tutto: non si torna indietro.
Esiste il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che interviene nei casi di veicolo non identificato, non assicurato o assicurato con compagnia in liquidazione. Ha regole e limiti propri, e va attivato correttamente fin dalla prima richiesta.
Per le cosiddette micropermanenti la legge richiede un accertamento medico-legale rigoroso: il danno deve essere suscettibile di riscontro obiettivo. Certificati generici non bastano, e questo è il punto su cui si perdono la maggior parte delle richieste.