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Famiglia · lettura 11 minuti

Un genitore con demenza che non riesce più a gestire pensione e bollette, un familiare con una disabilità, una dipendenza o una malattia che gli impedisce di firmare: in questi casi si valuta l'amministratore di sostegno. Lo nomina il giudice tutelare, per Verona e provincia quello del Tribunale di Verona, con un decreto su misura: indica solo gli atti per cui la persona ha bisogno di aiuto e le lascia la capacità per tutto il resto. Il ricorso possono presentarlo la persona stessa, il coniuge o il convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo; i servizi sanitari e sociali che la seguono sono tenuti ad attivarsi quando ne ricorrono i presupposti. Il giudice decide entro 60 giorni e, se serve, prima con provvedimenti urgenti.

Non sempre serve un giudice: a volte basta una procura firmata quando la persona è ancora lucida, mentre l'interdizione resta uno strumento residuale. Questa pagina è pensata per figli, coniugi, fratelli e operatori dei servizi di Verona e provincia, e per chi vuole scegliere fin d'ora il proprio amministratore. Il percorso guidato qui sotto indica la strada da valutare per prima. Lo Studio assiste i familiari nel ricorso, nelle autorizzazioni e nei rendiconti; il primo esame del caso è gratuito.

Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · risposta di norma entro un giorno lavorativo
60 giorniIl giudice tutelare decide sul ricorso entro 60 giorni dalla presentazione; in caso di necessità adotta prima provvedimenti urgenti (art. 405 c.c.).
Ascolto a domicilioIl giudice deve sentire di persona il beneficiario, recandosi se occorre dove si trova: casa, ospedale o struttura (art. 407 c.c.).
Puoi sceglierlo tuChiunque può designare il proprio futuro amministratore con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 c.c.).
Atti importanti autorizzatiVendere un immobile, accettare o rinunciare a un'eredità, fare transazioni: serve l'autorizzazione del giudice tutelare o, per gli atti notarili, del notaio (art. 374 c.c.; art. 21 D.Lgs. 149/2022).
Cosa fare adesso
  1. Annota che cosa il tuo familiare riesce ancora a fare da solo e per cosa ha bisogno di aiuto.
  2. Cerca procure, deleghe bancarie, designazioni o DAT già firmate e chiedi al medico una relazione aggiornata.
  3. Scrivi allo Studio per il primo esame gratuito: indica parenti stretti, redditi, beni e spese ricorrenti, senza allegare referti.
In questa pagina
    Aggiornato al 04/10/2026

    AdS, interdizione, procura o niente?

    Rispondi ad alcune domande sulla persona che vuoi aiutare: il percorso indica la strada che di solito si valuta per prima, con le norme di riferimento. È un orientamento generale, non un parere: le condizioni concrete e i documenti possono cambiare la risposta. Le risposte non vengono salvate né inviate.
    Strumento gratuitoNessuna registrazione. I dati restano nel tuo browser: arrivano allo Studio solo se scegli di inviarli con il modulo.

    Cosa ti offre un percorso seguito con lo Studio

    Chiedere un amministratore di sostegno significa spesso affrontare insieme preoccupazioni familiari e pratiche burocratiche. Un ricorso chiaro e completo aiuta il giudice a costruire un decreto su misura. Ecco cosa facciamo concretamente.

    La misura più leggera possibileVerifichiamo se bastano procura, delega o designazione anticipata, prima di chiedere un intervento del giudice.art. 1 L. 6/2004; artt. 404 e 408 c.c.
    Poteri chiesti con precisioneIndichiamo nel ricorso gli atti che servono davvero, i limiti di spesa e gli eventuali poteri in ambito sanitario, motivandoli.art. 405 c.c.; art. 3 L. 219/2017
    Urgenze gestiteCon un ricovero o un conto bloccato, chiediamo al giudice i provvedimenti urgenti o la nomina di un amministratore provvisorio.art. 405, comma 4, c.c.
    Autorizzazioni e rendicontiPrepariamo le istanze per vendite, eredità e investimenti, coordinandoci con il notaio quando l'autorizzazione può rilasciarla lui, e impostiamo i rendiconti.artt. 374, 380 e 385 c.c.; art. 21 D.Lgs. 149/2022
    Contrasti in famiglia affrontatiQuando i familiari non sono d'accordo, ti assistiamo nel procedimento, nelle istanze al giudice tutelare e nel reclamo.artt. 410 e 413 c.c.; art. 473-bis.58 c.p.c.
    Le decisioni spettano al giudice tutelare, che valuta le condizioni della persona e le sue richieste. Il primo esame del caso serve a capire quale strumento è adatto alla tua situazione.
    Richiedi il primo esame del casoPrimo esame e preventivo gratuiti, senza impegno.
    Novità e date da ricordare
    26/02/2025La Cassazione ha ribadito che la sola infermità non basta per aprire l'amministrazione di sostegno: va accertato che la persona non possa provvedere ai propri interessi, da sola o con una rete di assistenza da lei scelta (Cass. civ., sez. I, ord. n. 5088/2025).
    22/09/2025Per la Cassazione l'amministrazione di sostegno non è lo strumento per risolvere liti familiari sulla gestione di beni ereditari: se la persona è lucida e si oppone, va rispettata la sua autodeterminazione (Cass. civ., sez. I, n. 25890/2025).

    Amministratore di sostegno: quando serve e chi può chiederlo

    L'amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, protegge chi è privo in tutto o in parte di autonomia con la minore limitazione possibile della capacità di agire. Secondo l'art. 404 c.c. può essere assistita la persona che, per un'infermità o una menomazione fisica o psichica, non riesce, anche solo in parte o per un periodo, a provvedere ai propri interessi. Riguarda anziani con demenza, ma anche adulti con disabilità, dipendenze o malattie gravi.

    • La malattia da sola non basta. Serve un'impossibilità concreta di gestire i propri interessi, da soli o con l'aiuto di una rete familiare o professionale scelta dalla persona (Cass. civ., sez. I, ord. n. 5088 del 26 febbraio 2025).
    • Chi presenta il ricorso. La persona stessa, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore, il pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura la persona, se conoscono fatti che rendono opportuna la misura, devono presentare il ricorso o informare il pubblico ministero (artt. 406 e 417 c.c.).
    • Chi viene nominato. La scelta guarda solo alla cura e agli interessi del beneficiario. Il giudice preferisce, se possibile, il coniuge non separato, il convivente, i genitori, i figli, i fratelli o un parente entro il quarto grado. Non possono essere nominati gli operatori dei servizi che hanno in cura la persona (art. 408 c.c.).
    • La scelta anticipata. Chi teme una futura incapacità può designare il proprio amministratore con atto pubblico o scrittura privata autenticata; il giudice se ne discosta solo per gravi motivi (art. 408 c.c.).

    Il beneficiario conserva la capacità per tutti gli atti che il decreto non riserva all'amministratore e può sempre compiere gli atti della vita quotidiana (art. 409 c.c.).

    Il ricorso al giudice tutelare del Tribunale di Verona

    Il ricorso si presenta al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha residenza o domicilio: per Verona e i comuni della provincia elencati sul sito del tribunale, al Tribunale di Verona. Deve indicare generalità e dimora abituale del beneficiario, le ragioni della richiesta e, se noti, nomi e domicili di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi (art. 407 c.c.).

    • Il modulo del tribunale. Il Tribunale di Verona pubblica nella sezione Moduli il ricorso per la nomina (modulo V01). Chiede di descrivere ciò che la persona fa da sola, ciò per cui ha bisogno di aiuto, spese e patrimonio, e di allegare documenti d'identità, certificati anagrafici, documentazione sanitaria e il pagamento telematico di 27 euro. Il ricorrente si impegna a informare i parenti dell'udienza con raccomandata.
    • L'audizione. Il giudice deve sentire personalmente la persona, recandosi se occorre dove si trova, e tenere conto dei suoi bisogni e delle sue richieste. Può disporre accertamenti medici; interviene il pubblico ministero (art. 407 c.c.).
    • I tempi. Il decreto, motivato e subito esecutivo, arriva entro 60 giorni dal ricorso. Se c'è necessità, il giudice adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti e può nominare un amministratore provvisorio (art. 405 c.c.).
    • Il decreto. Indica durata, anche a tempo indeterminato, atti che l'amministratore compie in nome del beneficiario, atti per cui lo assiste, limiti di spesa e ogni quanto riferire al giudice. Si annota in un registro e a margine dell'atto di nascita.

    Le regole dopo la riforma Cartabia. Dal 28 febbraio 2023 il procedimento segue gli artt. 473-bis.52-473-bis.58 c.p.c., che si applicano all'amministrazione di sostegno in quanto compatibili. Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione (artt. 473-bis.58 e 739 c.p.c.).

    Serve un avvocato? Di regola no: il ricorso possono presentarlo anche i familiari. Per la Cassazione la difesa tecnica è necessaria quando il decreto incide sui diritti fondamentali della persona, con limitazioni o decadenze simili a quelle previste per l'interdetto (Cass. civ., sez. I, n. 25366 del 29 novembre 2006).

    Poteri dell'amministratore: autorizzazioni, rendiconto, indennità

    L'amministratore deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informarlo degli atti da compiere e avvisare il giudice se non è d'accordo con lui. In caso di scelte dannose o negligenza, il beneficiario, il pubblico ministero o i familiari possono ricorrere al giudice tutelare (art. 410 c.c.).

    • Atti di straordinaria amministrazione. L'art. 411 c.c. richiama, in quanto compatibili, le regole della tutela. Serve l'autorizzazione del giudice tutelare, tra l'altro, per vendere o acquistare beni, riscuotere capitali, accettare o rinunciare a un'eredità, fare transazioni e promuovere giudizi (art. 374 c.c.; l'art. 375 è stato abrogato e i suoi casi sono confluiti nell'art. 374).
    • L'autorizzazione del notaio. Per gli atti pubblici e le scritture autenticate in cui interviene il beneficiario, ad esempio la vendita di una casa, l'autorizzazione può essere rilasciata dal notaio che stipula; restano al giudice le autorizzazioni a promuovere, rinunciare o transigere giudizi (art. 21 D.Lgs. 149/2022).
    • Il rendiconto. L'amministratore riferisce al giudice con la periodicità fissata nel decreto; per la contabilità si applicano, in quanto compatibili, il conto annuale e il conto finale entro due mesi dalla cessazione (artt. 380 e 385 c.c.). Il Tribunale di Verona pubblica i moduli per rendiconti, autorizzazioni, revoca e sostituzione.
    • L'indennità. L'incarico è gratuito, ma il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà della gestione, può riconoscere un'equa indennità (art. 379 c.c.).
    • Durata, revoca e sostituzione. Chi non è coniuge, convivente, ascendente o discendente non è tenuto a proseguire oltre dieci anni (art. 410). Beneficiario, amministratore, pubblico ministero o familiari possono chiedere la cessazione della misura o la sostituzione dell'amministratore (art. 413 c.c.).

    Gli atti compiuti in violazione della legge o del decreto possono essere annullati; l'azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della misura (art. 412 c.c.). Testamenti e donazioni a favore dell'amministratore sono di regola invalidi, salvo che sia un parente entro il quarto grado, il coniuge o il convivente (art. 411 c.c.).

    Caso ipotetico, a scopo illustrativo
    Un esempio

    Una signora di 84 anni vive da sola in un comune della provincia di Verona. Con l'avanzare della demenza non riesce più a pagare le bollette e a gestire la pensione di 1.300 euro al mese; la figlia non ha una procura e la banca non le permette di operare sul conto. Il fratello vive all'estero ed è d'accordo.

    La figlia presenta ricorso al giudice tutelare del Tribunale di Verona, chiedendo poteri per pensione, spese correnti fino a un limite mensile e rapporti con banca ed enti. Il giudice sente la madre a casa e nomina la figlia amministratrice. Un anno dopo, per vendere l'appartamento e pagare la retta di una struttura, serve un'autorizzazione specifica (art. 374 c.c.; art. 21 D.Lgs. 149/2022). Tempi e poteri dipendono dal decreto e dalle condizioni della persona.

    Cure mediche, consenso informato e DAT

    La persona assistita ha diritto di ricevere informazioni sulla propria salute in modo adeguato alle sue capacità. Se il decreto attribuisce all'amministratore l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso alle cure è espresso o rifiutato anche, o solo, dall'amministratore, tenendo conto della volontà del beneficiario (art. 3, comma 4, L. 219/2017).

    • Se c'è disaccordo con il medico. Se l'amministratore rifiuta cure che il medico ritiene appropriate e necessarie, e mancano DAT, decide il giudice tutelare (art. 3, comma 5).
    • Poteri su misura. Per la Corte costituzionale i poteri in ambito sanitario non comprendono in automatico il rifiuto di cure necessarie al mantenimento in vita: il giudice li definisce secondo il caso concreto e può modificarli (sent. n. 144/2019).
    • DAT e fiduciario. Con le disposizioni anticipate di trattamento la persona indica le proprie volontà sulle cure e un fiduciario. Se il fiduciario manca o non può agire, le DAT restano valide e, se necessario, il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno (art. 4, comma 4, L. 219/2017).

    Interdizione, inabilitazione e procura: le alternative

    Interdizione e inabilitazione esistono ancora. L'interdizione riguarda chi ha un'abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi e si pronuncia solo quando è necessaria per un'adeguata protezione (art. 414 c.c.). L'inabilitazione riguarda infermità meno gravi, prodigalità e abuso abituale di alcol o stupefacenti che espongono a gravi pregiudizi economici (art. 415 c.c.).

    • Si chiedono con ricorso al tribunale, che decide con sentenza (art. 473-bis.52 c.p.c.); gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza sono annullabili (art. 427 c.c.).
    • Se nel giudizio appare opportuna l'amministrazione di sostegno, il giudice trasmette il procedimento al giudice tutelare (art. 418 c.c.). Se l'amministrazione di sostegno si rivela inidonea, il giudice tutelare può informare il pubblico ministero perché promuova l'interdizione (art. 413 c.c.).

    La procura resta l'alternativa più semplice per chi è lucido: si dà a una persona di fiducia, anche dal notaio, per gestire conto, pensione o singoli affari. Ha però dei limiti: si estingue con l'interdizione o l'inabilitazione (art. 1722 c.c.), non copre le decisioni sulle cure e può non bastare quando la persona non è più in grado di controllarla. Si può abbinare alla designazione anticipata dell'amministratore e alle DAT.

    Vedi anche: rette RSA e Alzheimer, invalidità civile e legge 104, successioni ed eredità, TSO e convalida.

    Come lavoriamo

    1Primo esame gratuitoCi descrivi la situazione e ci invii i documenti essenziali: valutiamo se basta una procura o serve il ricorso, e quali poteri chiedere.
    2Preventivo gratuitoTi indichiamo la strada che riteniamo percorribile, i passaggi e il compenso, con un preventivo scritto prima di qualsiasi incarico.
    3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare. Prepariamo il ricorso e ti affianchiamo all'udienza.
    4Dopo la nominaAssistiamo l'amministratore nominato nelle richieste di autorizzazione, nei rendiconti e nei rapporti con banche, enti e strutture.
    Avv. Marco Panato nel suo studio a Verona
    Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo

    Documenti da preparare

    • Documento d'identità e codice fiscale tuo e della persona da assistere
    • Certificati di nascita, residenza e stato di famiglia della persona
    • Documentazione sanitaria recente (relazioni del medico curante o dello specialista)
    • Nomi e recapiti di coniuge, figli, genitori, fratelli e conviventi
    • Riferimenti del medico di base e dell'assistente sociale che seguono la persona
    • Elenco di redditi e beni: pensioni, conti, libretti, polizze, investimenti, immobili
    • Elenco delle spese ricorrenti: affitto, utenze, badante, retta della struttura
    • Eventuali procure, deleghe bancarie, designazioni dell'amministratore o DAT già firmate

    Domande frequenti

    Il primo esame del caso e il preventivo sono gratuiti. Se decidi di procedere, firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare. Il modulo del Tribunale di Verona indica anche un versamento telematico di 27 euro.

    Sì, se il giudice lo ritiene nell'interesse di tua madre. Nella scelta il giudice preferisce, se possibile, coniuge, convivente, genitori, figli e fratelli; se tua madre ha designato qualcuno quando era lucida, se ne discosta solo per gravi motivi (art. 408 c.c.). Nel ricorso puoi indicare chi proporre.

    Il giudice deve ascoltarlo e tenere conto delle sue richieste (art. 407 c.c.). Se è lucido e riesce a gestirsi, anche con l'aiuto della famiglia o di persone da lui scelte, la misura di regola non si applica: la sola malattia non basta (Cass. civ., sez. I, ord. n. 5088/2025). Altrimenti il giudice può nominarlo, con poteri limitati a ciò che serve.

    Solo con un'autorizzazione: del giudice tutelare oppure del notaio che stipula l'atto, che fissa anche come reimpiegare il prezzo (art. 374 c.c.; art. 21 D.Lgs. 149/2022). Il Tribunale di Verona pubblica un modulo per la richiesta di vendita.

    L'incarico è gratuito, ma il giudice tutelare può riconoscere un'equa indennità considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà della gestione (art. 379 c.c., richiamato dall'art. 411). Le spese sostenute per il beneficiario si documentano nel rendiconto.

    Sì. Il beneficiario, l'amministratore, il pubblico ministero o i familiari possono chiedere al giudice tutelare la sostituzione dell'amministratore o la cessazione della misura, se ne sono venuti meno i presupposti (art. 413 c.c.). Il giudice può anche modificare in ogni tempo i poteri indicati nel decreto (art. 407 c.c.).

    Sì. Quello che ci racconti è coperto dal segreto professionale. Nel modulo di contatto non inserire diagnosi o referti: li esaminiamo dopo, con il consenso dell'interessato o di chi lo rappresenta.

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    Raccontaci in poche righe la situazione. Ti rispondiamo di norma entro un giorno lavorativo con le domande che servono per inquadrarla e, se c’è margine per agire, con un preventivo scritto. Il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi e non ti impegnano; l’attività di consulenza e assistenza è a pagamento, con il compenso concordato prima di cominciare.
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    UN FAMILIARE DA AIUTARE: PARLIAMONE

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    Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 04/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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