Famiglia · lettura 11 minuti
Se tu e l'altro coniuge siete d'accordo, o vicini a esserlo, la separazione consensuale e il divorzio congiunto si possono ottenere in tre modi: con un ricorso congiunto al tribunale, con la negoziazione assistita da avvocati o con un accordo davanti al sindaco, come ufficiale di stato civile. Le tre strade portano allo stesso risultato giuridico, ma non sono sempre disponibili. Decidono la presenza di figli minorenni o non autosufficienti, l'eventuale trasferimento di beni e il tempo trascorso dalla separazione. Per il divorzio servono 6 mesi da una separazione consensuale e 12 mesi da una giudiziale.
Questa pagina è per chi vive a Verona e provincia e vuole capire quale strada consensuale fa al proprio caso, quanto costa e quali documenti preparare. Per il quadro generale, compresa la causa contenziosa, c'è la pagina Separazione e divorzio a Verona. Il percorso guidato qui sotto indica la strada da valutare per prima. Per un primo esame gratuito puoi inviarci estratto dell'atto di matrimonio, situazione dei figli e dati della casa.
Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · risposta di norma entro un giorno lavorativo
6 / 12 mesiIl tempo minimo di separazione per chiedere il divorzio: 6 mesi se la separazione è consensuale, 12 se è giudiziale (art. 3 L. 898/1970).
Un avvocato per parteNella negoziazione assistita ciascun coniuge ha almeno un proprio avvocato; l'accordo passa al vaglio del pubblico ministero (artt. 2 e 6 D.L. 132/2014).
Comune: 16 euroIl diritto fisso chiesto dal Comune di Verona per l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile. Non è possibile con figli minori o non autosufficienti (art. 12 D.L. 132/2014).
43 euroIl contributo unificato per il ricorso congiunto in tribunale (art. 13, c. 1, lett. a, d.P.R. 115/2002). Atti di separazione e divorzio esenti da bollo e registro.
Cosa fare adesso
- Annota su cosa siete già d'accordo e su cosa no: figli, casa, mutuo, assegni e conti.
- Recupera dichiarazioni dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni, oltre ai documenti della casa.
- Scrivi allo Studio per il primo esame gratuito: indica se ci sono figli e allega estratto di matrimonio e dati della casa.
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Aggiornato al 04/10/2026
Quale strada consensuale fa per voi?
Rispondete ad alcune domande su figli, beni e tempi: il percorso indica la strada consensuale che di solito si valuta per prima, con le norme di riferimento. È un orientamento generale, non un parere: accordi, redditi e documenti possono cambiare la risposta.
Cosa ti offre un accordo ben costruito
Una separazione consensuale regge nel tempo se l'accordo è completo, chiaro e sostenibile. Ecco cosa facciamo concretamente per te.
La strada adatta al tuo casoVerifichiamo se puoi usare il Comune, la negoziazione assistita o il ricorso congiunto, con tempi e costi vivi prevedibili, prima di qualsiasi incarico.artt. 6 e 12 D.L. 132/2014; art. 473-bis.51 c.p.c.
Un avvocato dalla tua parteNella negoziazione assistita tuteliamo te: controlliamo redditi, spese e clausole e trattiamo con l'avvocato dell'altro coniuge.art. 2, c. 5, D.L. 132/2014
Figli al centroAiutiamo a scrivere tempi di permanenza, contributo e spese straordinarie in modo verificabile, così da ridurre i contrasti futuri.art. 337-ter c.c.
Casa e beni senza sorpreseCoordiniamo trasferimenti, mutuo e verifiche catastali con notaio e tecnici, scegliendo la forma che dà gli effetti voluti.art. 6, c. 3, D.L. 132/2014; Cass. SU n. 21761/2021
Termini controllatiCalcoliamo quando potrai chiedere il divorzio e, se conviene, valutiamo la domanda cumulata di separazione e divorzio.art. 3 L. 898/1970; art. 473-bis.49 c.p.c.
Nessuna strada garantisce tempi certi: dipendono dalla completezza dell'accordo e dei documenti, dai controlli del pubblico ministero e dal calendario di tribunale e Comune.
Novità e date da ricordare
31/12/2025Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha rinviato al 1° gennaio 2027 l'applicazione del testo unico dell'imposta di registro (D.Lgs. 123/2025). Da quella data l'esenzione da bollo, registro e ogni altra tassa per gli atti di separazione e divorzio passa dall'art. 19 L. 74/1987 all'art. 195 del testo unico, con lo stesso contenuto.
Separazione consensuale e divorzio congiunto: le tre strade a confronto
Le tre strade consensuali servono per separarsi, divorziare o modificare condizioni già fissate, e richiedono tutte un accordo completo.
- Ricorso congiunto al tribunale (art. 473-bis.51 c.p.c.): è sempre possibile, anche con figli minori e con trasferimenti di beni. Il ricorso è firmato dagli avvocati e dai coniugi; il tribunale verifica l'accordo e decide con sentenza.
- Negoziazione assistita da avvocati (art. 6 D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014): l'accordo si scrive fuori dal tribunale, con almeno un avvocato per parte, e passa al controllo del pubblico ministero. Ha gli stessi effetti del provvedimento del giudice ed è possibile anche con figli.
- Accordo davanti al sindaco, come ufficiale di stato civile (art. 12 D.L. 132/2014): la strada più semplice, ma solo senza figli minorenni, maggiorenni incapaci, con handicap grave o non economicamente autosufficienti. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Quando si può chiedere il divorzio. La separazione deve essere durata ininterrottamente almeno 6 mesi se consensuale e 12 mesi se giudiziale (art. 3 L. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015). Il termine decorre dall'udienza di comparizione davanti al tribunale, dalla data certificata nell'accordo di negoziazione assistita o dalla data dell'atto concluso in Comune. Un errore di calcolo rende la domanda improcedibile.
Negoziazione assistita per la separazione: un avvocato per ciascun coniuge
La negoziazione assistita parte da una convenzione scritta in cui i coniugi si impegnano a cercare un accordo in buona fede, entro un termine da uno a tre mesi, prorogabile di 30 giorni (art. 2 D.L. 132/2014). La convenzione richiede almeno un avvocato per ciascuna parte: non basta un solo legale per due.
Ogni avvocato tutela il proprio cliente: verifica redditi, sostenibilità delle condizioni e completezza dell'accordo. Deve anche tentare la conciliazione e informare le parti della possibilità della mediazione familiare e dell'importanza, per i figli, di tempi adeguati con ciascun genitore (art. 6, c. 3).
- Senza figli minori o non autosufficienti, l'accordo va al procuratore della Repubblica, che rilascia il nullaosta se non trova irregolarità.
- Con figli minori o non autosufficienti, l'accordo va trasmesso entro 10 giorni al procuratore, che lo autorizza se risponde all'interesse dei figli. Se lo ritiene contrario a quell'interesse, o ritiene opportuno ascoltare i figli, lo trasmette al presidente del tribunale, che fissa la comparizione delle parti entro 30 giorni.
- Ottenuto il nullaosta o l'autorizzazione, l'avvocato trasmette entro 10 giorni copia autenticata dell'accordo al Comune in cui è registrato o trascritto il matrimonio. A Verona se ne occupa l'Ufficio separazioni e divorzi del Comune.
Nell'accordo di divorzio si può prevedere un assegno in un'unica soluzione: la valutazione di equità la certificano gli avvocati (art. 6, c. 3-bis). Gli eventuali patti di trasferimento immobiliare hanno effetti obbligatori (art. 6, c. 3): l'accordo obbliga a trasferire, ma il passaggio di proprietà richiede un atto successivo, di regola notarile.
Ricorso congiunto in tribunale e domanda cumulata di separazione e divorzio
Il ricorso congiunto si deposita al tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi: per chi vive nel circondario, il Tribunale di Verona. Il ricorso è firmato anche dalle parti. Deve indicare redditi e patrimoni dell'ultimo triennio, gli oneri a carico di ciascuno e le condizioni per i figli e per i rapporti economici (art. 473-bis.51 c.p.c.).
- Documenti. Con domande di contributo economico o con figli minori si allegano le dichiarazioni dei redditi e gli estratti dei conti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, oltre ai documenti su immobili, beni mobili registrati e quote sociali (art. 473-bis.12, c. 3). Con figli minori serve anche il piano genitoriale su scuola, attività e vacanze.
- Udienza o note scritte. Nel ricorso si può chiedere di sostituire l'udienza con note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare (regola precisata dal correttivo, D.Lgs. 164/2024).
- Decisione. Il pubblico ministero esprime un parere; il tribunale omologa o prende atto degli accordi con sentenza. Se le condizioni contrastano con l'interesse dei figli, indica le modifiche e, se non arrivano, respinge la domanda allo stato.
Separazione e divorzio insieme. La Corte di cassazione ha ammesso il ricorso congiunto con domanda cumulata di separazione e di divorzio (Cass., sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso). La domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo la sentenza definitiva di separazione e il decorso del termine di legge (art. 3 L. 898/1970; art. 473-bis.49 c.p.c.). Il limite: le condizioni del divorzio vanno concordate subito.
Trasferimenti immobiliari. Per le Sezioni Unite le clausole degli accordi di separazione consensuale e di divorzio congiunto che trasferiscono la proprietà di immobili sono valide. Inserite nel verbale d'udienza, sono titolo per la trascrizione, purché ci siano le dichiarazioni catastali e urbanistiche previste dalla legge (Cass. SU, 29 luglio 2021, n. 21761).
Caso ipotetico, a scopo illustrativo
Un esempio
Due coniugi di Verona, sposati da dodici anni, hanno un figlio di nove anni e una casa cointestata al 50% con un mutuo residuo di 80.000 euro. Sono d'accordo su tutto: affidamento condiviso, figlio collocato presso la madre, contributo mensile del padre e spese straordinarie divise a metà. Il padre cederebbe la sua metà della casa alla madre, che si accollerebbe il mutuo.
Con un figlio minore il Comune è escluso. La negoziazione assistita sarebbe possibile, ma il trasferimento avrebbe solo effetti obbligatori e richiederebbe un atto notarile successivo. I coniugi scelgono il ricorso congiunto al Tribunale di Verona, con le dichiarazioni catastali per la trascrizione e il consenso della banca per liberare il padre dal mutuo. Tempi e decisione dipendono dal tribunale e dalla completezza dei documenti.
Divorzio in Comune e separazione davanti al sindaco a Verona
L'accordo davanti all'ufficiale di stato civile si conclude nel Comune di residenza di uno dei coniugi oppure in quello in cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa (art. 12 D.L. 132/2014). I limiti sono due: niente figli minorenni, maggiorenni incapaci, con handicap grave o non economicamente autosufficienti; niente patti di trasferimento patrimoniale.
Secondo la scheda del Comune di Verona:
- l'appuntamento si prenota con l'Ufficio separazioni e divorzi, in via Adigetto 10, al terzo piano, per telefono o per email;
- al primo incontro ciascun coniuge consegna una dichiarazione sostitutiva di certificazione e l'ufficiale redige l'accordo;
- l'accordo può prevedere un assegno periodico, di mantenimento o divorzile;
- dopo almeno 30 giorni i coniugi tornano per confermarlo; chi non si presenta non conferma l'accordo;
- il diritto fisso è di 16 euro, da pagare con PagoPA prima della redazione dell'accordo; il Comune indica un'attesa massima di 120 giorni dalla richiesta.
Confermato l'accordo, gli effetti decorrono dalla data della prima sottoscrizione. La stessa procedura vale per modificare condizioni di separazione o divorzio già stabilite, senza il secondo incontro di conferma.
Cosa scrivere nell'accordo: figli, casa, assegni, beni e costi
- Figli. L'affidamento a entrambi i genitori è la regola. Salvo accordi diversi, ciascuno contribuisce in proporzione al proprio reddito. Un assegno periodico si calcola considerando esigenze attuali del figlio, tenore di vita, tempi di permanenza, risorse di entrambi e valore del lavoro di cura (art. 337-ter c.c.).
- Casa familiare. Si assegna tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli, e l'assegnazione pesa nei rapporti economici tra i genitori. Il diritto viene meno nei casi previsti dalla legge; l'assegnazione è trascrivibile e opponibile ai terzi (art. 337-sexies c.c.). Il mutuo resta a carico di chi l'ha firmato: un accordo tra coniugi non libera chi esce dal mutuo senza il consenso della banca.
- Assegno di mantenimento. Nella separazione spetta al coniuge senza adeguati redditi propri, a cui non è addebitabile la separazione, in relazione ai redditi dell'altro (art. 156 c.c.).
- Assegno divorzile. Si valuta in base alle condizioni dei coniugi, al contributo dato alla famiglia e al patrimonio, ai redditi e alla durata del matrimonio. Spetta a chi non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive. Se pagato in un'unica soluzione ritenuta equa, esclude successive domande economiche (art. 5 L. 898/1970).
- Imposte. Atti, documenti e provvedimenti di separazione e divorzio sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19 L. 74/1987). Secondo l'Agenzia delle Entrate l'esenzione vale anche per gli accordi di negoziazione assistita (ris. n. 65/E del 2015). Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola passa nell'art. 195 del testo unico dell'imposta di registro.
- Costi vivi. Il ricorso congiunto in tribunale sconta un contributo unificato di 43 euro (art. 13 d.P.R. 115/2002); in Comune a Verona il diritto fisso è di 16 euro. Per i trasferimenti immobiliari si aggiungono di norma notaio o tecnico per le verifiche catastali.
Come lavoriamo
1Primo esame gratuitoCi racconti la situazione e ci invii i primi documenti: verifichiamo quali strade consensuali sono percorribili nel tuo caso.
2Preventivo gratuitoTi indichiamo la strada che riteniamo adatta, i passaggi, i costi vivi e il compenso, con un preventivo scritto prima di qualsiasi incarico.
3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare. Assistiamo te: l'altro coniuge, nella negoziazione, avrà il proprio avvocato.
4Accordo e depositoTrattiamo le condizioni, redigiamo l'accordo o il ricorso e curiamo trasmissioni al pubblico ministero, al Comune o al tribunale, aggiornandoti a ogni passaggio.

Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo
Documenti da preparare
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è registrato
- Certificato di residenza e stato di famiglia, anche in autocertificazione, e documenti d'identità con codice fiscale
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi
- Estratti dei conti bancari e finanziari degli ultimi tre anni
- Dati della casa familiare: atto di provenienza, visura catastale, contratto di mutuo o di locazione
- Elenco di altri immobili, veicoli e quote sociali intestati a ciascuno
- Per i figli: età, scuola, attività e spese ricorrenti e straordinarie
- Per il divorzio: provvedimento o accordo di separazione con la data da cui decorre il termine
- Bozza dei punti già concordati, anche informale
Domande frequenti
Il primo esame del caso e il preventivo sono gratuiti. Se decidi di procedere, ricevi un preventivo scritto e firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare. I costi vivi dipendono dalla strada: 43 euro di contributo unificato per il ricorso congiunto in tribunale (art. 13 d.P.R. 115/2002), 16 euro di diritto fisso in Comune a Verona, nessun contributo unificato per la negoziazione assistita. Gli atti sono esenti da bollo e registro (art. 19 L. 74/1987).
Nella negoziazione assistita no: serve almeno un avvocato per ciascuna parte (art. 2, c. 5, e art. 6 D.L. 132/2014). In Comune l'avvocato è facoltativo. Nel ricorso congiunto in tribunale la legge non impone due difensori; l'avvocato che assiste entrambi i coniugi non potrà poi assistere uno dei due contro l'altro (art. 68 Codice deontologico forense).
Non ci sono tempi certi. In Comune servono almeno 30 giorni tra la firma e la conferma, e il Comune di Verona indica un'attesa fino a 120 giorni dalla richiesta. Nella negoziazione assistita contano i tempi del nullaosta o dell'autorizzazione del pubblico ministero. In tribunale dipende dalla data dell'udienza. Dopo il primo esame ti indichiamo le fasi prevedibili del tuo caso.
Sì, con il ricorso congiunto in tribunale: la Corte di cassazione ha ammesso la domanda congiunta cumulata di separazione e divorzio (Cass. n. 28727/2023). Il divorzio però si pronuncia solo dopo la sentenza definitiva di separazione e il decorso dei 6 mesi (art. 473-bis.49 c.p.c.; art. 3 L. 898/1970).
Sì, ma i patti di trasferimento immobiliare contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori: serve poi un atto di trasferimento, di regola notarile (art. 6, c. 3, D.L. 132/2014). Nel ricorso congiunto, invece, il trasferimento inserito nel verbale può valere direttamente come titolo per la trascrizione (Cass. SU n. 21761/2021). In Comune i trasferimenti non sono ammessi.
Finché l'accordo non è concluso, ciascuno può ritirarsi. In Comune la mancata comparizione al secondo appuntamento equivale a mancata conferma (art. 12, c. 3, D.L. 132/2014). Se l'accordo salta, si può riprendere la trattativa o valutare la mediazione familiare; la causa giudiziale resta l'ultima ipotesi.
Sì, se sopravvengono giustificati motivi (art. 473-bis.29 c.p.c.; art. 156 c.c.). La modifica si può fare con le stesse strade consensuali: ricorso congiunto, negoziazione assistita o, senza figli minori o non autosufficienti, accordo in Comune.
Sì. Quello che ci racconti è coperto dal segreto professionale e non contattiamo l'altro coniuge o il suo avvocato senza il tuo consenso. Nel modulo evita dati sanitari o giudiziari non necessari.
Richiedi il primo esame del caso
SEPARARSI D'ACCORDO: PARLIAMONE
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Dal blog dello Studio
Pagine collegate
Fonti normative e ufficiali- D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. L. 10 novembre 2014, n. 162, art. 6 (negoziazione assistita per separazione e divorzio)
- D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 12 (accordo davanti all'ufficiale di stato civile)
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3 (termini per il divorzio, come modificati dalla L. 55/2015)
- Codice di procedura civile, artt. 473-bis.12, 473-bis.49 e 473-bis.51 (D.Lgs. 149/2022 e correttivo D.Lgs. 164/2024)
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, Allegato, art. 195 (esenzione degli atti di separazione e divorzio dal 1° gennaio 2027)
- d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (contributo unificato)
- Comune di Verona, Richiesta di separazione o divorzio amministrativo
- Comune di Verona, Separazioni e divorzi: accordo mediante negoziazione assistita
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 04/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.