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Famiglia · lettura 11 minuti

Se tu e l'altro coniuge siete d'accordo, o vicini a esserlo, la separazione consensuale e il divorzio congiunto si possono ottenere in tre modi: con un ricorso congiunto al tribunale, con la negoziazione assistita da avvocati o con un accordo davanti al sindaco, come ufficiale di stato civile. Le tre strade portano allo stesso risultato giuridico, ma non sono sempre disponibili. Decidono la presenza di figli minorenni o non autosufficienti, l'eventuale trasferimento di beni e il tempo trascorso dalla separazione. Per il divorzio servono 6 mesi da una separazione consensuale e 12 mesi da una giudiziale.

Questa pagina è per chi vive a Verona e provincia e vuole capire quale strada consensuale fa al proprio caso, quanto costa e quali documenti preparare. Per il quadro generale, compresa la causa contenziosa, c'è la pagina Separazione e divorzio a Verona. Il percorso guidato qui sotto indica la strada da valutare per prima. Per un primo esame gratuito puoi inviarci estratto dell'atto di matrimonio, situazione dei figli e dati della casa.

Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · risposta di norma entro un giorno lavorativo
6 / 12 mesiIl tempo minimo di separazione per chiedere il divorzio: 6 mesi se la separazione è consensuale, 12 se è giudiziale (art. 3 L. 898/1970).
Un avvocato per parteNella negoziazione assistita ciascun coniuge ha almeno un proprio avvocato; l'accordo passa al vaglio del pubblico ministero (artt. 2 e 6 D.L. 132/2014).
Comune: 16 euroIl diritto fisso chiesto dal Comune di Verona per l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile. Non è possibile con figli minori o non autosufficienti (art. 12 D.L. 132/2014).
43 euroIl contributo unificato per il ricorso congiunto in tribunale (art. 13, c. 1, lett. a, d.P.R. 115/2002). Atti di separazione e divorzio esenti da bollo e registro.
Cosa fare adesso
  1. Annota su cosa siete già d'accordo e su cosa no: figli, casa, mutuo, assegni e conti.
  2. Recupera dichiarazioni dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni, oltre ai documenti della casa.
  3. Scrivi allo Studio per il primo esame gratuito: indica se ci sono figli e allega estratto di matrimonio e dati della casa.
In questa pagina
    Aggiornato al 04/10/2026

    Quale strada consensuale fa per voi?

    Rispondete ad alcune domande su figli, beni e tempi: il percorso indica la strada consensuale che di solito si valuta per prima, con le norme di riferimento. È un orientamento generale, non un parere: accordi, redditi e documenti possono cambiare la risposta.
    Strumento gratuitoNessuna registrazione. I dati restano nel tuo browser: arrivano allo Studio solo se scegli di inviarli con il modulo.

    Cosa ti offre un accordo ben costruito

    Una separazione consensuale regge nel tempo se l'accordo è completo, chiaro e sostenibile. Ecco cosa facciamo concretamente per te.

    La strada adatta al tuo casoVerifichiamo se puoi usare il Comune, la negoziazione assistita o il ricorso congiunto, con tempi e costi vivi prevedibili, prima di qualsiasi incarico.artt. 6 e 12 D.L. 132/2014; art. 473-bis.51 c.p.c.
    Un avvocato dalla tua parteNella negoziazione assistita tuteliamo te: controlliamo redditi, spese e clausole e trattiamo con l'avvocato dell'altro coniuge.art. 2, c. 5, D.L. 132/2014
    Figli al centroAiutiamo a scrivere tempi di permanenza, contributo e spese straordinarie in modo verificabile, così da ridurre i contrasti futuri.art. 337-ter c.c.
    Casa e beni senza sorpreseCoordiniamo trasferimenti, mutuo e verifiche catastali con notaio e tecnici, scegliendo la forma che dà gli effetti voluti.art. 6, c. 3, D.L. 132/2014; Cass. SU n. 21761/2021
    Termini controllatiCalcoliamo quando potrai chiedere il divorzio e, se conviene, valutiamo la domanda cumulata di separazione e divorzio.art. 3 L. 898/1970; art. 473-bis.49 c.p.c.
    Nessuna strada garantisce tempi certi: dipendono dalla completezza dell'accordo e dei documenti, dai controlli del pubblico ministero e dal calendario di tribunale e Comune.
    Richiedi il primo esame del casoPrimo esame e preventivo gratuiti, senza impegno.
    Novità e date da ricordare
    31/12/2025Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha rinviato al 1° gennaio 2027 l'applicazione del testo unico dell'imposta di registro (D.Lgs. 123/2025). Da quella data l'esenzione da bollo, registro e ogni altra tassa per gli atti di separazione e divorzio passa dall'art. 19 L. 74/1987 all'art. 195 del testo unico, con lo stesso contenuto.

    Separazione consensuale e divorzio congiunto: le tre strade a confronto

    Le tre strade consensuali servono per separarsi, divorziare o modificare condizioni già fissate, e richiedono tutte un accordo completo.

    • Ricorso congiunto al tribunale (art. 473-bis.51 c.p.c.): è sempre possibile, anche con figli minori e con trasferimenti di beni. Il ricorso è firmato dagli avvocati e dai coniugi; il tribunale verifica l'accordo e decide con sentenza.
    • Negoziazione assistita da avvocati (art. 6 D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014): l'accordo si scrive fuori dal tribunale, con almeno un avvocato per parte, e passa al controllo del pubblico ministero. Ha gli stessi effetti del provvedimento del giudice ed è possibile anche con figli.
    • Accordo davanti al sindaco, come ufficiale di stato civile (art. 12 D.L. 132/2014): la strada più semplice, ma solo senza figli minorenni, maggiorenni incapaci, con handicap grave o non economicamente autosufficienti. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

    Quando si può chiedere il divorzio. La separazione deve essere durata ininterrottamente almeno 6 mesi se consensuale e 12 mesi se giudiziale (art. 3 L. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015). Il termine decorre dall'udienza di comparizione davanti al tribunale, dalla data certificata nell'accordo di negoziazione assistita o dalla data dell'atto concluso in Comune. Un errore di calcolo rende la domanda improcedibile.

    Negoziazione assistita per la separazione: un avvocato per ciascun coniuge

    La negoziazione assistita parte da una convenzione scritta in cui i coniugi si impegnano a cercare un accordo in buona fede, entro un termine da uno a tre mesi, prorogabile di 30 giorni (art. 2 D.L. 132/2014). La convenzione richiede almeno un avvocato per ciascuna parte: non basta un solo legale per due.

    Ogni avvocato tutela il proprio cliente: verifica redditi, sostenibilità delle condizioni e completezza dell'accordo. Deve anche tentare la conciliazione e informare le parti della possibilità della mediazione familiare e dell'importanza, per i figli, di tempi adeguati con ciascun genitore (art. 6, c. 3).

    • Senza figli minori o non autosufficienti, l'accordo va al procuratore della Repubblica, che rilascia il nullaosta se non trova irregolarità.
    • Con figli minori o non autosufficienti, l'accordo va trasmesso entro 10 giorni al procuratore, che lo autorizza se risponde all'interesse dei figli. Se lo ritiene contrario a quell'interesse, o ritiene opportuno ascoltare i figli, lo trasmette al presidente del tribunale, che fissa la comparizione delle parti entro 30 giorni.
    • Ottenuto il nullaosta o l'autorizzazione, l'avvocato trasmette entro 10 giorni copia autenticata dell'accordo al Comune in cui è registrato o trascritto il matrimonio. A Verona se ne occupa l'Ufficio separazioni e divorzi del Comune.

    Nell'accordo di divorzio si può prevedere un assegno in un'unica soluzione: la valutazione di equità la certificano gli avvocati (art. 6, c. 3-bis). Gli eventuali patti di trasferimento immobiliare hanno effetti obbligatori (art. 6, c. 3): l'accordo obbliga a trasferire, ma il passaggio di proprietà richiede un atto successivo, di regola notarile.

    Ricorso congiunto in tribunale e domanda cumulata di separazione e divorzio

    Il ricorso congiunto si deposita al tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi: per chi vive nel circondario, il Tribunale di Verona. Il ricorso è firmato anche dalle parti. Deve indicare redditi e patrimoni dell'ultimo triennio, gli oneri a carico di ciascuno e le condizioni per i figli e per i rapporti economici (art. 473-bis.51 c.p.c.).

    • Documenti. Con domande di contributo economico o con figli minori si allegano le dichiarazioni dei redditi e gli estratti dei conti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, oltre ai documenti su immobili, beni mobili registrati e quote sociali (art. 473-bis.12, c. 3). Con figli minori serve anche il piano genitoriale su scuola, attività e vacanze.
    • Udienza o note scritte. Nel ricorso si può chiedere di sostituire l'udienza con note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare (regola precisata dal correttivo, D.Lgs. 164/2024).
    • Decisione. Il pubblico ministero esprime un parere; il tribunale omologa o prende atto degli accordi con sentenza. Se le condizioni contrastano con l'interesse dei figli, indica le modifiche e, se non arrivano, respinge la domanda allo stato.

    Separazione e divorzio insieme. La Corte di cassazione ha ammesso il ricorso congiunto con domanda cumulata di separazione e di divorzio (Cass., sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso). La domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo la sentenza definitiva di separazione e il decorso del termine di legge (art. 3 L. 898/1970; art. 473-bis.49 c.p.c.). Il limite: le condizioni del divorzio vanno concordate subito.

    Trasferimenti immobiliari. Per le Sezioni Unite le clausole degli accordi di separazione consensuale e di divorzio congiunto che trasferiscono la proprietà di immobili sono valide. Inserite nel verbale d'udienza, sono titolo per la trascrizione, purché ci siano le dichiarazioni catastali e urbanistiche previste dalla legge (Cass. SU, 29 luglio 2021, n. 21761).

    Caso ipotetico, a scopo illustrativo
    Un esempio

    Due coniugi di Verona, sposati da dodici anni, hanno un figlio di nove anni e una casa cointestata al 50% con un mutuo residuo di 80.000 euro. Sono d'accordo su tutto: affidamento condiviso, figlio collocato presso la madre, contributo mensile del padre e spese straordinarie divise a metà. Il padre cederebbe la sua metà della casa alla madre, che si accollerebbe il mutuo.

    Con un figlio minore il Comune è escluso. La negoziazione assistita sarebbe possibile, ma il trasferimento avrebbe solo effetti obbligatori e richiederebbe un atto notarile successivo. I coniugi scelgono il ricorso congiunto al Tribunale di Verona, con le dichiarazioni catastali per la trascrizione e il consenso della banca per liberare il padre dal mutuo. Tempi e decisione dipendono dal tribunale e dalla completezza dei documenti.

    Divorzio in Comune e separazione davanti al sindaco a Verona

    L'accordo davanti all'ufficiale di stato civile si conclude nel Comune di residenza di uno dei coniugi oppure in quello in cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa (art. 12 D.L. 132/2014). I limiti sono due: niente figli minorenni, maggiorenni incapaci, con handicap grave o non economicamente autosufficienti; niente patti di trasferimento patrimoniale.

    Secondo la scheda del Comune di Verona:

    • l'appuntamento si prenota con l'Ufficio separazioni e divorzi, in via Adigetto 10, al terzo piano, per telefono o per email;
    • al primo incontro ciascun coniuge consegna una dichiarazione sostitutiva di certificazione e l'ufficiale redige l'accordo;
    • l'accordo può prevedere un assegno periodico, di mantenimento o divorzile;
    • dopo almeno 30 giorni i coniugi tornano per confermarlo; chi non si presenta non conferma l'accordo;
    • il diritto fisso è di 16 euro, da pagare con PagoPA prima della redazione dell'accordo; il Comune indica un'attesa massima di 120 giorni dalla richiesta.

    Confermato l'accordo, gli effetti decorrono dalla data della prima sottoscrizione. La stessa procedura vale per modificare condizioni di separazione o divorzio già stabilite, senza il secondo incontro di conferma.

    Cosa scrivere nell'accordo: figli, casa, assegni, beni e costi

    • Figli. L'affidamento a entrambi i genitori è la regola. Salvo accordi diversi, ciascuno contribuisce in proporzione al proprio reddito. Un assegno periodico si calcola considerando esigenze attuali del figlio, tenore di vita, tempi di permanenza, risorse di entrambi e valore del lavoro di cura (art. 337-ter c.c.).
    • Casa familiare. Si assegna tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli, e l'assegnazione pesa nei rapporti economici tra i genitori. Il diritto viene meno nei casi previsti dalla legge; l'assegnazione è trascrivibile e opponibile ai terzi (art. 337-sexies c.c.). Il mutuo resta a carico di chi l'ha firmato: un accordo tra coniugi non libera chi esce dal mutuo senza il consenso della banca.
    • Assegno di mantenimento. Nella separazione spetta al coniuge senza adeguati redditi propri, a cui non è addebitabile la separazione, in relazione ai redditi dell'altro (art. 156 c.c.).
    • Assegno divorzile. Si valuta in base alle condizioni dei coniugi, al contributo dato alla famiglia e al patrimonio, ai redditi e alla durata del matrimonio. Spetta a chi non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive. Se pagato in un'unica soluzione ritenuta equa, esclude successive domande economiche (art. 5 L. 898/1970).
    • Imposte. Atti, documenti e provvedimenti di separazione e divorzio sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19 L. 74/1987). Secondo l'Agenzia delle Entrate l'esenzione vale anche per gli accordi di negoziazione assistita (ris. n. 65/E del 2015). Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola passa nell'art. 195 del testo unico dell'imposta di registro.
    • Costi vivi. Il ricorso congiunto in tribunale sconta un contributo unificato di 43 euro (art. 13 d.P.R. 115/2002); in Comune a Verona il diritto fisso è di 16 euro. Per i trasferimenti immobiliari si aggiungono di norma notaio o tecnico per le verifiche catastali.

    Come lavoriamo

    1Primo esame gratuitoCi racconti la situazione e ci invii i primi documenti: verifichiamo quali strade consensuali sono percorribili nel tuo caso.
    2Preventivo gratuitoTi indichiamo la strada che riteniamo adatta, i passaggi, i costi vivi e il compenso, con un preventivo scritto prima di qualsiasi incarico.
    3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare. Assistiamo te: l'altro coniuge, nella negoziazione, avrà il proprio avvocato.
    4Accordo e depositoTrattiamo le condizioni, redigiamo l'accordo o il ricorso e curiamo trasmissioni al pubblico ministero, al Comune o al tribunale, aggiornandoti a ogni passaggio.
    Avv. Marco Panato nel suo studio a Verona
    Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo

    Documenti da preparare

    • Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è registrato
    • Certificato di residenza e stato di famiglia, anche in autocertificazione, e documenti d'identità con codice fiscale
    • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi
    • Estratti dei conti bancari e finanziari degli ultimi tre anni
    • Dati della casa familiare: atto di provenienza, visura catastale, contratto di mutuo o di locazione
    • Elenco di altri immobili, veicoli e quote sociali intestati a ciascuno
    • Per i figli: età, scuola, attività e spese ricorrenti e straordinarie
    • Per il divorzio: provvedimento o accordo di separazione con la data da cui decorre il termine
    • Bozza dei punti già concordati, anche informale

    Domande frequenti

    Il primo esame del caso e il preventivo sono gratuiti. Se decidi di procedere, ricevi un preventivo scritto e firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare. I costi vivi dipendono dalla strada: 43 euro di contributo unificato per il ricorso congiunto in tribunale (art. 13 d.P.R. 115/2002), 16 euro di diritto fisso in Comune a Verona, nessun contributo unificato per la negoziazione assistita. Gli atti sono esenti da bollo e registro (art. 19 L. 74/1987).

    Nella negoziazione assistita no: serve almeno un avvocato per ciascuna parte (art. 2, c. 5, e art. 6 D.L. 132/2014). In Comune l'avvocato è facoltativo. Nel ricorso congiunto in tribunale la legge non impone due difensori; l'avvocato che assiste entrambi i coniugi non potrà poi assistere uno dei due contro l'altro (art. 68 Codice deontologico forense).

    Non ci sono tempi certi. In Comune servono almeno 30 giorni tra la firma e la conferma, e il Comune di Verona indica un'attesa fino a 120 giorni dalla richiesta. Nella negoziazione assistita contano i tempi del nullaosta o dell'autorizzazione del pubblico ministero. In tribunale dipende dalla data dell'udienza. Dopo il primo esame ti indichiamo le fasi prevedibili del tuo caso.

    Sì, con il ricorso congiunto in tribunale: la Corte di cassazione ha ammesso la domanda congiunta cumulata di separazione e divorzio (Cass. n. 28727/2023). Il divorzio però si pronuncia solo dopo la sentenza definitiva di separazione e il decorso dei 6 mesi (art. 473-bis.49 c.p.c.; art. 3 L. 898/1970).

    Sì, ma i patti di trasferimento immobiliare contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori: serve poi un atto di trasferimento, di regola notarile (art. 6, c. 3, D.L. 132/2014). Nel ricorso congiunto, invece, il trasferimento inserito nel verbale può valere direttamente come titolo per la trascrizione (Cass. SU n. 21761/2021). In Comune i trasferimenti non sono ammessi.

    Finché l'accordo non è concluso, ciascuno può ritirarsi. In Comune la mancata comparizione al secondo appuntamento equivale a mancata conferma (art. 12, c. 3, D.L. 132/2014). Se l'accordo salta, si può riprendere la trattativa o valutare la mediazione familiare; la causa giudiziale resta l'ultima ipotesi.

    Sì, se sopravvengono giustificati motivi (art. 473-bis.29 c.p.c.; art. 156 c.c.). La modifica si può fare con le stesse strade consensuali: ricorso congiunto, negoziazione assistita o, senza figli minori o non autosufficienti, accordo in Comune.

    Sì. Quello che ci racconti è coperto dal segreto professionale e non contattiamo l'altro coniuge o il suo avvocato senza il tuo consenso. Nel modulo evita dati sanitari o giudiziari non necessari.

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    Scrivici: il primo esame del caso è gratuito
    Risposta di norma entro un giorno lavorativoPreventivo scritto prima di iniziareSegreto professionale
    Raccontaci in poche righe la situazione. Ti rispondiamo di norma entro un giorno lavorativo con le domande che servono per inquadrarla e, se c’è margine per agire, con un preventivo scritto. Il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi e non ti impegnano; l’attività di consulenza e assistenza è a pagamento, con il compenso concordato prima di cominciare.
    Preferisci parlare subito? Chiama lo 045 7861622 (lun-gio 9-13 e 14-18, ven 9-13) o scrivi a segreteria@studiolegalemp.info.

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    Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 04/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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