Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato — quello che tutti chiamano gratuito patrocinio — consente a chi ha un reddito sotto una soglia di legge di difendersi in giudizio con un avvocato di fiducia senza pagargli compensi né spese: il compenso lo liquida il giudice e lo paga lo Stato. La disciplina sta nel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il testo unico sulle spese di giustizia.
L’Avv. Marco Panato è iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona: può quindi essere nominato difensore da chi viene ammesso al beneficio. Lo Studio è in Corso Porta Nuova 7, a pochi minuti dal Palazzo di Giustizia.
13.659,64 €
limite di reddito annuo (d.m. 22 aprile 2025)
+ 1.032,91 €
per ogni familiare convivente, nel processo penale
10 giorni
termine entro cui l’Ordine decide sull’istanza
0 €
a carico dell’assistito ammesso al beneficio
Chi può chiedere il gratuito patrocinio
Il reddito
Conta il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione: non deve superare 13.659,64 euro. La soglia è aggiornata ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia.
Il nucleo familiare
Se convivi con il coniuge o con altri familiari, i redditi di tutti si sommano. Nel processo penale il limite sale di 1.032,91 euro per ciascun convivente.
Le eccezioni che contano
Quando oggetto della causa sono diritti della personalità, o quando i tuoi interessi sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo — è il caso della separazione — si guarda al solo reddito personale.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e gli apolidi sono ammessi alle stesse condizioni. Per i redditi prodotti all’estero occorre la certificazione dell’autorità consolare competente, salvi i casi di impossibilità documentata.
Le materie seguite dallo Studio
Famiglia e minori
Separazione e divorzio, affidamento e mantenimento dei figli, modifica delle condizioni, procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni, curatele di minori.
Civile e consumatori
Risarcimento del danno, locazioni e sfratti, opposizione a decreto ingiuntivo e all’esecuzione, credito al consumo, controversie bancarie e finanziarie.
Non serve essere di Verona. Chi è ammesso al beneficio può nominare un difensore iscritto negli elenchi anche fuori dal distretto di Corte d’appello in cui pende il giudizio; in quel caso restano escluse le spese e le indennità di trasferta, quindi la fattibilità si valuta caso per caso. Con il processo telematico molti procedimenti fuori foro si seguono senza difficoltà.
Lo Studio non assume incarichi a spese dello Stato in materia penale, amministrativa e tributaria.
Guide per materia: cause civili · separazione, divorzio e figli · debiti, banche e finanziarie.
Come si presenta la domanda, passo per passo
1
Verifica preliminare
In un primo colloquio si controllano reddito, composizione del nucleo e fondatezza della pretesa: il beneficio non spetta per domande manifestamente infondate.
2
Raccolta dei documenti
Ultima dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica, documento d’identità e codice fiscale del richiedente e dei conviventi, dati della controparte e della causa.
3
Istanza al Consiglio dell’Ordine di Verona
Per le cause civili, di famiglia e di volontaria giurisdizione l’istanza, sottoscritta dall’interessato, si deposita al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente — per i giudizi che pendono a Verona, quello di Verona. Nel processo penale si presenta invece al giudice che procede. Lo Studio predispone istanza e autocertificazione e cura il deposito.
4
Decisione entro dieci giorni
L’Ordine decide entro dieci giorni dalla presentazione. L’ammissione è anticipata e provvisoria: consente di agire subito, salva la verifica del giudice. In caso di rigetto l’istanza può essere riproposta al magistrato competente.
5
Causa e liquidazione
Si procede in giudizio come in qualsiasi altra causa. Alla fine il compenso del difensore è liquidato dal giudice e pagato dallo Stato: all’assistito non viene chiesto nulla, né prima né dopo.
Che cosa copre, e che cosa no
È a carico dello Stato
Compenso e spese del tuo difensore · contributo unificato e altre spese di giustizia · compenso del consulente tecnico di parte, quando autorizzato · spese degli ausiliari del giudice.
Resta a tuo carico
La condanna a rifondere le spese alla controparte, se perdi la causa: quella non la paga lo Stato. L’ammissione può inoltre essere revocata se i redditi cambiano o risultano diversi da quelli dichiarati.
Domande frequenti sul gratuito patrocinio
Nulla. La legge vieta al difensore di chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, e ogni patto contrario è nullo. Il compenso viene liquidato dal giudice e pagato dallo Stato, in misura ridotta rispetto ai parametri ordinari.
Sì. La scelta è libera, purché il difensore sia iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell’Ordine. L’Avv. Marco Panato è iscritto in quello dell’Ordine di Verona. L’avvocato, dal canto suo, può decidere se accettare l’incarico: non è una difesa d’ufficio.
Il Consiglio dell’Ordine decide entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza. L’ammissione è anticipata e provvisoria: consente di iniziare subito e viene poi verificata dal giudice della causa.
L’ammissione ha effetto per ogni grado e per ogni fase del processo, oltre che per le procedure derivate ed accidentali. Attenzione però: la parte ammessa rimasta soccombente non può avvalersi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo il caso dell’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Il compenso del tuo avvocato e le spese di giustizia restano a carico dello Stato. Se però il giudice ti condanna a rifondere le spese alla controparte, quella condanna resta a tuo carico: lo Stato non la copre.
Sì, ed è una delle materie più frequenti. Quando gli interessi dei coniugi sono in conflitto si considera il solo reddito personale di chi presenta l’istanza, non quello del coniuge convivente.
Le variazioni rilevanti vanno comunicate nei termini di legge: l’impegno a farlo è parte dell’istanza. L’ammissione può essere revocata, anche con effetto retroattivo, e le dichiarazioni non veritiere sono sanzionate penalmente.
Verifica la tua posizione
Hai diritto al gratuito patrocinio?
Scrivi due righe sulla tua situazione e sul reddito del nucleo familiare: ti rispondiamo indicando se ricorrono i requisiti e quali documenti servono per l’istanza. La verifica dei requisiti non ha costi e non impegna.
GRATUITO PATROCINIO A VERONA

Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 10/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.