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Se fatturi ad altre imprese e il cliente paga dopo la scadenza, la legge ti riconosce interessi di mora automatici e un importo forfettario di 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo, senza bisogno di diffida (D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231). Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso degli interessi di mora sulle fatture è del 10,40% annuo: il tasso di riferimento BCE del 2,40% più 8 punti.

Possono chiederli imprese, artigiani e liberi professionisti nei contratti con altre imprese o con la Pubblica Amministrazione, non verso i consumatori. Il diritto nasce dal solo ritardo: resta anche se poi il cliente salda il capitale oltre il termine. Qui trovi le regole su termini, tasso e clausole, un calcolatore per stimare quanto è maturato e cosa fare se il pagamento non arriva.

30 giorniSe il contratto non fissa un termine, paghi o incassi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4 c. 2).
10,40% annuoTasso di mora dal 1° luglio al 31 dicembre 2026: BCE 2,40% + 8 punti. Interessi semplici, calcolati giorno per giorno.
40 euro a fatturaForfait per le spese di recupero, dovuto senza messa in mora, oltre ai costi di recupero maggiori se provati (art. 6).
Oltre 60 giorniUn termine più lungo vale solo se pattuito espressamente per iscritto e non gravemente iniquo per chi incassa (artt. 4 e 7).
Aggiornato al 25/09/2026

Calcolatore interessi di mora e forfait

Inserisci importo della fattura (IVA compresa), data di scadenza e data di pagamento (o di oggi, se non hai ancora incassato). Il calcolo applica, semestre per semestre, il tasso BCE pubblicato dal MEF maggiorato di 8 punti e aggiunge 40 euro per fattura. È una stima: tassi pattuiti diversi, acconti e contestazioni vanno valutati sul caso concreto.
Novità e date da ricordare
16/07/2026Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 163) il comunicato del Ministero dell'economia: dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento è 2,40%, quindi gli interessi di mora nelle transazioni commerciali sono al 10,40%.
10/07/2026Studio Pagamenti CRIBIS: nel secondo trimestre 2026 ha pagato alla scadenza il 42,0% delle imprese italiane, contro il 44,0% di un anno prima.
01/01/2026Il tasso degli interessi legali scende all'1,6% annuo (D.M. 10 dicembre 2025, GU n. 289 del 13 dicembre 2025).

Interessi di mora sulle fatture: quando scattano e quanto valgono

Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, in automatico: non serve una lettera di messa in mora (art. 4 c. 1). Il tasso legale di mora è pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali (art. 2 c. 1 lett. e). Il tasso di riferimento è quello in vigore il 1° gennaio per il primo semestre e il 1° luglio per il secondo; il Ministero dell'economia lo pubblica in Gazzetta Ufficiale a inizio semestre (art. 5).

  • 1° semestre 2025: 11,15% (BCE 3,15%)
  • 2° semestre 2025: 10,15% (BCE 2,15%)
  • 1° semestre 2026: 10,15% (BCE 2,15%)
  • 2° semestre 2026: 10,40% (BCE 2,40%)

Sono interessi semplici, calcolati giorno per giorno: non si capitalizzano. Si calcolano sull'importo dovuto comprensivo di IVA e degli altri oneri indicati in fattura (art. 2 c. 1 lett. g); la Corte di giustizia UE lo ha confermato anche quando il fornitore non ha ancora versato l'IVA all'Erario (sentenza 20 ottobre 2022, causa C-585/20). Tra imprese le parti possono concordare un tasso diverso, nei limiti dell'art. 7. Il debitore evita gli interessi solo se prova che il ritardo dipende da un'impossibilità a lui non imputabile (art. 3).

Le regole valgono per i contratti tra imprese, o tra imprese e PA, per la consegna di merci o la prestazione di servizi conclusi dal 1° gennaio 2013. Non valgono verso i consumatori e per i debiti di un cliente entrato in una procedura concorsuale (art. 1 c. 2).

Termini di pagamento tra imprese: 30 giorni, 60 giorni e clausole nulle

Se il contratto non dice nulla, il termine è di 30 giorni dal ricevimento della fattura. Se la data di ricevimento non è certa, o la fattura arriva prima della merce, i 30 giorni partono dal ricevimento delle merci o dalla prestazione del servizio; se è prevista una verifica di conformità, dalla verifica (art. 4 c. 2). La verifica non può durare più di 30 giorni dalla consegna, salvo accordo espresso (art. 4 c. 6).

Tra imprese si può pattuire un termine più lungo. Oltre 60 giorni, però, il termine deve essere concordato espressamente, provato per iscritto e non essere gravemente iniquo per chi incassa (art. 4 c. 3). Se il creditore è una PMI e il cliente non lo è, un termine oltre 60 giorni si presume gravemente iniquo (art. 7 c. 4-bis).

Sono nulle le clausole su termini, tasso di mora o rimborso delle spese di recupero gravemente inique per il creditore; il giudice le rileva anche d'ufficio e le sostituisce con la regola di legge (art. 7).

  • la clausola che esclude gli interessi di mora è sempre gravemente iniqua, senza prova contraria;
  • la clausola che esclude il forfait e il rimborso dei costi di recupero si presume gravemente iniqua;
  • le stesse regole valgono per le prassi commerciali inique, che danno diritto al risarcimento (art. 7-bis).

Per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari valgono anche regole speciali sulle pratiche commerciali sleali (D.Lgs. 198/2021), da verificare caso per caso.

Il forfait di 40 euro per ogni fattura e le spese di recupero

Oltre agli interessi, per ogni ritardo ti spetta un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento, senza bisogno di messa in mora (art. 6 c. 2). Secondo la Corte di giustizia UE, i 40 euro sono dovuti per ciascuna fattura pagata in ritardo, anche se chiedi più fatture con un'unica richiesta o un unico ricorso (causa C-585/20); nello stesso senso la Ragioneria generale dello Stato per i ritardi della PA.

I 40 euro sono un minimo. Puoi chiedere anche il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per recuperare il credito e il maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero, se li documenti (art. 6 c. 1 e 2). Se il cliente paga a rate concordate, interessi e forfait si calcolano solo sulle rate scadute (art. 4 c. 7).

Dalla domanda giudiziale il tasso di mora vale anche fuori dalle transazioni commerciali

Il tasso legale ordinario è basso: 2,5% nel 2024, 2% nel 2025, 1,6% dal 1° gennaio 2026 (art. 1284 c. 1 c.c.; D.M. 10 dicembre 2025). Ma se le parti non hanno fissato la misura degli interessi, dal momento della domanda giudiziale si applica il tasso previsto per le transazioni commerciali (art. 1284 c. 4 c.c.); lo stesso vale dall'avvio di un arbitrato (c. 5).

In pratica: per un credito che non rientra nel D.Lgs. 231/2002 (ad esempio verso un privato), fino alla causa maturano gli interessi legali ordinari; dalla notifica del ricorso o della citazione, quelli al tasso di mora commerciale.

Dal sollecito al decreto ingiuntivo: come recuperare interessi e forfait

Secondo lo Studio Pagamenti CRIBIS, a giugno 2026 solo il 42,0% delle imprese italiane pagava i fornitori alla scadenza. Interessi e forfait spesso non vengono chiesti per abitudine o per non incrinare il rapporto; conviene invece calcolarli e indicarli fin dal primo sollecito.

  1. Sollecito o diffida via PEC, con il conteggio di capitale, interessi di mora e 40 euro per fattura, e un termine per pagare.
  2. Piano di rientro scritto, con riconoscimento del debito, se il cliente è in difficoltà ma collabora.
  3. Decreto ingiuntivo: per i crediti di imprese e lavoratori autonomi sono prova scritta anche gli estratti autentici delle scritture contabili e le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio (art. 634 c. 2 c.p.c.).
  4. Esecuzione, solo dopo aver verificato che il debitore abbia beni aggredibili.

Se il ritardo è la regola e non l'eccezione, una gestione stabile dello scaduto evita di decidere ogni volta da capo: è il senso del servizio di recupero crediti continuativo dello Studio.

Come lavoriamo

1Primo esame gratuitoCi mandi fatture, contratto o condizioni generali e la corrispondenza: verifichiamo termini applicabili, clausole e importi maturati.
2Preventivo gratuitoTi indichiamo la strada che riteniamo più adatta (diffida, piano di rientro, decreto ingiuntivo) e il compenso, prima di qualsiasi incarico.
3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con compenso concordato in anticipo. Nessuna attività parte senza il tuo via libera.
4Azione e aggiornamentiInviamo la diffida con il conteggio completo e, se serve, depositiamo il ricorso per decreto ingiuntivo, tenendoti aggiornato su ogni passaggio.

Documenti da preparare

  • Contratto, ordine o conferma d'ordine e condizioni generali di vendita
  • Fatture non pagate, con ricevuta di consegna del Sistema di interscambio
  • Documenti di trasporto o prova della prestazione del servizio
  • Estratto conto cliente o scadenziario con date di scadenza e incassi parziali
  • Solleciti già inviati e risposte del cliente (email, PEC)
  • Eventuali contestazioni ricevute su merce o servizi
  • Visura camerale aggiornata del cliente, se disponibile

Domande frequenti

No. Nelle transazioni commerciali gli interessi decorrono in automatico dal giorno dopo la scadenza e il forfait di 40 euro spetta senza messa in mora (artt. 4 c. 1 e 6 c. 2 D.Lgs. 231/2002). Il sollecito serve a chiedere il pagamento e a documentare la pretesa.

Per ogni fattura pagata in ritardo, anche se le chiedi tutte insieme (Corte di giustizia UE, 20 ottobre 2022, C-585/20).

Sì, il diritto nasce dal ritardo in sé (artt. 3 e 6 D.Lgs. 231/2002). Va però controllato che tu non abbia firmato quietanze a saldo o accordi che vi rinunciano.

Tra imprese un termine oltre 60 giorni vale solo se pattuito espressamente, provato per iscritto e non gravemente iniquo (art. 4 c. 3). Se sei una PMI e il cliente no, la clausola si presume gravemente iniqua (art. 7 c. 4-bis).

Sì. L'importo dovuto comprende le imposte indicate in fattura (art. 2 c. 1 lett. g D.Lgs. 231/2002; CGUE C-585/20).

No, il D.Lgs. 231/2002 riguarda solo i contratti tra imprese o con la PA. Verso il privato maturano gli interessi legali (1,6% nel 2026) e, dalla domanda giudiziale, il tasso delle transazioni commerciali (art. 1284 c. 4 c.c.).

No. Il D.Lgs. 231/2002 non si applica ai debiti oggetto di procedure concorsuali (art. 1 c. 2) e l'apertura della liquidazione giudiziale sospende gli interessi ai fini del concorso (art. 154 D.Lgs. 14/2019). Conta insinuarsi al passivo e recuperare l'IVA.

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Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/09/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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