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Se fatturi ad altre imprese e il cliente paga dopo la scadenza, la legge ti riconosce interessi di mora automatici e un importo forfettario di 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo, senza bisogno di diffida (D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231). Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso degli interessi di mora sulle fatture è del 10,40% annuo: il tasso di riferimento BCE del 2,40% più 8 punti.
Possono chiederli imprese, artigiani e liberi professionisti nei contratti con altre imprese o con la Pubblica Amministrazione, non verso i consumatori. Il diritto nasce dal solo ritardo: resta anche se poi il cliente salda il capitale oltre il termine. Qui trovi le regole su termini, tasso e clausole, un calcolatore per stimare quanto è maturato e cosa fare se il pagamento non arriva.
Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, in automatico: non serve una lettera di messa in mora (art. 4 c. 1). Il tasso legale di mora è pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali (art. 2 c. 1 lett. e). Il tasso di riferimento è quello in vigore il 1° gennaio per il primo semestre e il 1° luglio per il secondo; il Ministero dell'economia lo pubblica in Gazzetta Ufficiale a inizio semestre (art. 5).
Sono interessi semplici, calcolati giorno per giorno: non si capitalizzano. Si calcolano sull'importo dovuto comprensivo di IVA e degli altri oneri indicati in fattura (art. 2 c. 1 lett. g); la Corte di giustizia UE lo ha confermato anche quando il fornitore non ha ancora versato l'IVA all'Erario (sentenza 20 ottobre 2022, causa C-585/20). Tra imprese le parti possono concordare un tasso diverso, nei limiti dell'art. 7. Il debitore evita gli interessi solo se prova che il ritardo dipende da un'impossibilità a lui non imputabile (art. 3).
Le regole valgono per i contratti tra imprese, o tra imprese e PA, per la consegna di merci o la prestazione di servizi conclusi dal 1° gennaio 2013. Non valgono verso i consumatori e per i debiti di un cliente entrato in una procedura concorsuale (art. 1 c. 2).
Se il contratto non dice nulla, il termine è di 30 giorni dal ricevimento della fattura. Se la data di ricevimento non è certa, o la fattura arriva prima della merce, i 30 giorni partono dal ricevimento delle merci o dalla prestazione del servizio; se è prevista una verifica di conformità, dalla verifica (art. 4 c. 2). La verifica non può durare più di 30 giorni dalla consegna, salvo accordo espresso (art. 4 c. 6).
Tra imprese si può pattuire un termine più lungo. Oltre 60 giorni, però, il termine deve essere concordato espressamente, provato per iscritto e non essere gravemente iniquo per chi incassa (art. 4 c. 3). Se il creditore è una PMI e il cliente non lo è, un termine oltre 60 giorni si presume gravemente iniquo (art. 7 c. 4-bis).
Sono nulle le clausole su termini, tasso di mora o rimborso delle spese di recupero gravemente inique per il creditore; il giudice le rileva anche d'ufficio e le sostituisce con la regola di legge (art. 7).
Per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari valgono anche regole speciali sulle pratiche commerciali sleali (D.Lgs. 198/2021), da verificare caso per caso.
Oltre agli interessi, per ogni ritardo ti spetta un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento, senza bisogno di messa in mora (art. 6 c. 2). Secondo la Corte di giustizia UE, i 40 euro sono dovuti per ciascuna fattura pagata in ritardo, anche se chiedi più fatture con un'unica richiesta o un unico ricorso (causa C-585/20); nello stesso senso la Ragioneria generale dello Stato per i ritardi della PA.
I 40 euro sono un minimo. Puoi chiedere anche il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per recuperare il credito e il maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero, se li documenti (art. 6 c. 1 e 2). Se il cliente paga a rate concordate, interessi e forfait si calcolano solo sulle rate scadute (art. 4 c. 7).
Il tasso legale ordinario è basso: 2,5% nel 2024, 2% nel 2025, 1,6% dal 1° gennaio 2026 (art. 1284 c. 1 c.c.; D.M. 10 dicembre 2025). Ma se le parti non hanno fissato la misura degli interessi, dal momento della domanda giudiziale si applica il tasso previsto per le transazioni commerciali (art. 1284 c. 4 c.c.); lo stesso vale dall'avvio di un arbitrato (c. 5).
In pratica: per un credito che non rientra nel D.Lgs. 231/2002 (ad esempio verso un privato), fino alla causa maturano gli interessi legali ordinari; dalla notifica del ricorso o della citazione, quelli al tasso di mora commerciale.
Secondo lo Studio Pagamenti CRIBIS, a giugno 2026 solo il 42,0% delle imprese italiane pagava i fornitori alla scadenza. Interessi e forfait spesso non vengono chiesti per abitudine o per non incrinare il rapporto; conviene invece calcolarli e indicarli fin dal primo sollecito.
Se il ritardo è la regola e non l'eccezione, una gestione stabile dello scaduto evita di decidere ogni volta da capo: è il senso del servizio di recupero crediti continuativo dello Studio.
No. Nelle transazioni commerciali gli interessi decorrono in automatico dal giorno dopo la scadenza e il forfait di 40 euro spetta senza messa in mora (artt. 4 c. 1 e 6 c. 2 D.Lgs. 231/2002). Il sollecito serve a chiedere il pagamento e a documentare la pretesa.
Per ogni fattura pagata in ritardo, anche se le chiedi tutte insieme (Corte di giustizia UE, 20 ottobre 2022, C-585/20).
Sì, il diritto nasce dal ritardo in sé (artt. 3 e 6 D.Lgs. 231/2002). Va però controllato che tu non abbia firmato quietanze a saldo o accordi che vi rinunciano.
Tra imprese un termine oltre 60 giorni vale solo se pattuito espressamente, provato per iscritto e non gravemente iniquo (art. 4 c. 3). Se sei una PMI e il cliente no, la clausola si presume gravemente iniqua (art. 7 c. 4-bis).
Sì. L'importo dovuto comprende le imposte indicate in fattura (art. 2 c. 1 lett. g D.Lgs. 231/2002; CGUE C-585/20).
No, il D.Lgs. 231/2002 riguarda solo i contratti tra imprese o con la PA. Verso il privato maturano gli interessi legali (1,6% nel 2026) e, dalla domanda giudiziale, il tasso delle transazioni commerciali (art. 1284 c. 4 c.c.).
No. Il D.Lgs. 231/2002 non si applica ai debiti oggetto di procedure concorsuali (art. 1 c. 2) e l'apertura della liquidazione giudiziale sospende gli interessi ai fini del concorso (art. 154 D.Lgs. 14/2019). Conta insinuarsi al passivo e recuperare l'IVA.