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L’esecuzione forzata procede per passaggi, e ognuno ha i suoi termini. L’atto di precetto intima di pagare entro dieci giorni; dopo, il creditore può pignorare il conto corrente, lo stipendio, i beni o gli immobili. Ogni fase ha però una difesa possibile, e quasi tutte hanno una scadenza: capire a che punto si è arrivati è la prima cosa da fare.
Lo Studio Legale MP di Verona assiste sia chi subisce l’esecuzione sia chi la promuove: qui parliamo del lato del debitore.
Il conto in banca è bloccato e lo stipendio arriva lì? Le somme che derivano da stipendio o pensione godono di limiti di impignorabilità anche una volta accreditate. È una delle verifiche più utili e più trascurate: capita che venga vincolato più di quanto la legge consenta.
Il pignoramento blocca le somme fino alla concorrenza del credito, aumentato della metà. Il resto resta disponibile, e gli accrediti successivi al pignoramento non sono colpiti. Se sul conto arrivano stipendio o pensione valgono limiti specifici di impignorabilità.
Di regola un quinto del netto. Se concorrono più cause di pignoramento il cumulo ha comunque un tetto. Per le pensioni una parte è sempre impignorabile, e per le somme accreditate in conto prima del pignoramento la legge fissa una soglia collegata all’assegno sociale.
L’opposizione all’esecuzione contesta il diritto del creditore di procedere: il credito non esiste, è stato pagato, il titolo non vale. L’opposizione agli atti esecutivi contesta invece la regolarità formale degli atti, e ha un termine breve di venti giorni. L’opposizione di terzo è di chi vede pignorato un bene che è suo e non del debitore.
Sì, con la conversione del pignoramento: si chiede di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, versando un acconto e poi rate nei limiti stabiliti dalla legge. È uno strumento utile quando il bene vale molto più del debito — tipicamente la casa.
Dipende dal titolo, dallo stato della procedura e dalla situazione complessiva. Le strade possibili sono l’opposizione, la conversione, l’accordo con il creditore o, se i debiti sono molti, una procedura di sovraindebitamento con misure protettive. La cosa che non funziona è aspettare: dopo l’ordinanza di vendita lo spazio si riduce.
Il precetto perde efficacia se il pignoramento non viene eseguito entro novanta giorni dalla notifica. Se il termine è passato il creditore deve notificarlo di nuovo: è uno dei primi controlli da fare.
L’esecuzione arriva dopo un titolo: se il titolo è contestabile, il primo fronte è quello.