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Lavoro · Lavoratori e datori di lavoro · lettura 8 minuti

Con il licenziamento il tempo lavora contro chi lo subisce: 60 giorni dalla ricezione della lettera per impugnarlo, anche solo con una PEC o una raccomandata, e poi 180 giorni per depositare il ricorso o chiedere il tentativo di conciliazione (art. 6 l. 604/1966). Superati questi termini, il licenziamento non si può più contestare, anche se era illegittimo.

Lo Studio assiste lavoratori e datori di lavoro nel contenzioso di lavoro: impugnazioni, contestazioni disciplinari, differenze retributive e accordi in sede protetta, che spesso sono l’esito più conveniente per entrambi. Con il calcolatore qui sotto vedi subito le tue scadenze.

Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · Corso Porta Nuova 7, Verona
60 giorniPer impugnare il licenziamento, con qualsiasi atto scritto, dalla ricezione della comunicazione scritta (art. 6 l. 604/1966).
180 giorniDall’impugnazione, per depositare il ricorso al giudice del lavoro o chiedere la conciliazione o l’arbitrato.
68 giorniDalla cessazione del rapporto, per presentare all’INPS la domanda di NASpI (art. 6 d.lgs. 22/2015).
5 giorniIl termine minimo per le giustificazioni dopo una contestazione disciplinare, prima di qualsiasi sanzione (art. 7 Statuto dei lavoratori).
Cosa fare adesso
  1. Segna la data in cui hai ricevuto la lettera di licenziamento e conserva la busta, la PEC o la ricevuta.
  2. Non firmare quietanze o accordi in fretta: alcuni chiudono ogni pretesa.
  3. Calcola le scadenze e scrivici con lettera, contratto e ultime buste paga.
In questa pagina
    Aggiornato al 22/10/2026

    Calcola le scadenze del licenziamento

    Inserisci la data in cui hai ricevuto la lettera di licenziamento: il calcolatore indica entro quando impugnare, entro quando depositare il ricorso e chiedere la NASpI, e quali tutele si applicano in base alla data di assunzione e alle dimensioni dell’azienda. È un orientamento, non un parere.
    Strumento gratuitoNessuna registrazione. I dati restano nel tuo browser: arrivano allo Studio solo se scegli di inviarli con il modulo.
    Novità e date da ricordare
    21/07/2025La Corte costituzionale (sentenza n. 118/2025) ha eliminato il tetto di sei mensilità all’indennità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, per i lavoratori con le tutele crescenti.
    12/01/2025Con il collegato lavoro (l. 203/2024, art. 19) l’assenza ingiustificata oltre il termine del contratto collettivo o, in mancanza, oltre 15 giorni, comunicata dal datore all’Ispettorato, porta alla cessazione del rapporto come dimissioni del lavoratore, salvo prova contraria.

    Di che licenziamento si tratta

    Giusta causaUn fatto così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, senza preavviso. È anche il licenziamento più spesso sproporzionato rispetto al fatto contestato.
    Giustificato motivo soggettivoUn inadempimento notevole ma non gravissimo, con preavviso. Contano la contestazione, i tempi e il rispetto della procedura disciplinare.
    Giustificato motivo oggettivoRagioni economiche o organizzative: il datore deve provarle e dimostrare di non aver potuto ricollocare il lavoratore in altre mansioni.
    Licenziamento collettivoOltre certe soglie si applica la procedura della l. 223/1991, con criteri di scelta e comunicazioni sindacali: gli errori procedurali sono frequenti.
    Nullo, discriminatorio, oraleIl licenziamento discriminatorio, per matrimonio o maternità, o comunicato a voce dà diritto alla reintegrazione, qualunque sia la dimensione del datore.
    Per superamento del comportoDopo un lungo periodo di malattia; con una disabilità il calcolo del comporto e gli accomodamenti ragionevoli vanno verificati con attenzione.

    Come si procede

    1Lettura dei documenti e dei terminiLettera di licenziamento, contestazione, contratto, buste paga, comunicazioni: per prima cosa la data da cui decorrono i 60 giorni.
    2Impugnazione scrittaUn atto che evita la decadenza. Va fatto subito, anche se stai ancora decidendo se procedere.
    3QuantificazioneIndennità, differenze retributive, TFR, ferie non godute: voce per voce, con il conteggio esplicito.
    4ConciliazioneMolte vertenze si chiudono in sede protetta (sindacale, all’Ispettorato o in commissione di certificazione), con un accordo che non si può più impugnare.
    5Ricorso al giudice del lavoroSe l’accordo non c’è, ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro entro i 180 giorni.
    Caso ipotetico, a scopo illustrativo
    Un esempio

    Un magazziniere di Verona, assunto nel 2019 da un’azienda con 40 dipendenti, riceve il 3 marzo una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: soppressione del posto. Nelle settimane successive l’azienda assume un altro magazziniere.

    Il lavoratore impugna con PEC il 20 marzo, ben dentro i 60 giorni, e presenta la domanda di NASpI. Con i documenti si verifica che il posto non è stato davvero soppresso: un fatto che, dopo la sentenza n. 128/2024 della Corte costituzionale, può portare alla reintegrazione. Le parti trattano e chiudono in sede protetta con un accordo; in mancanza, il ricorso andava depositato entro 180 giorni dall’impugnazione. Caso ipotetico: l’esito dipende dalle prove e dalla valutazione del giudice.

    Consigli pratici per lavoratori e datori

    Se sei il lavoratoreNon firmare in fretta quietanze o verbali; conserva PEC, email e messaggi; impugna nei 60 giorni anche se stai ancora decidendo; presenta la domanda di NASpI entro 68 giorni; verifica se hai i requisiti per il gratuito patrocinio.
    Se sei il datore di lavoroRispetta alla lettera la procedura disciplinare: i vizi di forma costano quanto il merito. Documenta prima il giustificato motivo oggettivo. Valuta l’offerta di conciliazione: un costo certo batte spesso l’incertezza del giudizio.

    Come lavoriamo

    1Primo esame del casoCi invii lettera, contratto e buste paga: ti diciamo quali termini corrono, che cosa si può chiedere e quanto costa, con un preventivo scritto. Primo esame e preventivo non hanno costi.
    2Consulenza, se serve un parereSe vuoi sapere quante probabilità ci sono prima di decidere, la consulenza è un servizio distinto e a pagamento, con il costo comunicato prima.
    3Impugnazione e trattativaCon l’incarico firmato impugniamo nei termini, quantifichiamo le voci e trattiamo, anche in sede protetta.
    4Ricorso e giudizioSe serve, ricorso al giudice del lavoro e udienze, con aggiornamenti a ogni passaggio. Nessun esito può essere garantito in anticipo.
    Avv. Marco Panato nel suo studio a Verona
    Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona e mediatore civile e commerciale. Il profilo completo

    Documenti da preparare

    • Lettera di licenziamento con busta, PEC o ricevuta che ne prova la data
    • Eventuale contestazione disciplinare e le tue giustificazioni
    • Contratto di assunzione e lettere di modifica di mansioni o orario
    • Ultime buste paga e Certificazione Unica
    • Comunicazioni, email e messaggi con il datore di lavoro
    • Numero approssimativo di dipendenti dell’azienda e contratto collettivo applicato

    Domande frequenti

    Sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto, anche una PEC. Poi 180 giorni per depositare il ricorso o chiedere la conciliazione o l’arbitrato; se la conciliazione è rifiutata o non riesce, il ricorso va depositato entro 60 giorni. Sono termini di decadenza.

    Dipende dal vizio, dalla data di assunzione e dalle dimensioni del datore di lavoro: in alcuni casi la reintegrazione nel posto, in altri un’indennità economica. È la prima cosa da chiarire, perché cambia la convenienza di fare causa.

    Rispondi per iscritto entro il termine indicato, che non può essere inferiore a cinque giorni, o chiedi di essere sentito, anche con un rappresentante sindacale. Le giustificazioni scritte restano agli atti e pesano in un eventuale giudizio.

    Sì, anche in caso di licenziamento disciplinare, se hai i requisiti contributivi. La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.

    No. Le dimissioni per giusta causa, per esempio per stipendi non pagati o condotte vessatorie, danno diritto all’indennità di mancato preavviso e, se ci sono i requisiti, alla NASpI. Le dimissioni si presentano in via telematica.

    Sì: inquadramento sbagliato, straordinari non pagati, mansioni superiori, TFR, ferie e permessi non goduti. Sono crediti che si prescrivono, quindi vanno calcolati e chiesti per tempo.

    Il preventivo si fa sui documenti, sui parametri del d.m. 55/2014, ed è concordato prima di iniziare. Con redditi bassi si può valutare il patrocinio a spese dello Stato.

    Il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi: servono a capire se possiamo seguire la pratica, quale attività serve e quanto costa. Non comprendono un parere su chi ha ragione o su cosa fare. Per quello c’è la consulenza: un incontro con l’Avvocato, in studio o online, a pagamento, con il costo comunicato prima.

    Richiedi il primo esame del caso

     
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    Risposta di norma entro un giorno lavorativoPreventivo scritto prima di iniziareSegreto professionale
    Indica la data della lettera, il motivo indicato dal datore e da quanto durava il rapporto. Ti rispondiamo di norma entro un giorno lavorativo dicendo quali termini corrono e, se possiamo seguire la pratica, con un preventivo scritto. Se i termini sono vicini, scrivilo o chiama.
    Il primo esame del caso e il preventivo scritto non hanno costi. La consulenza, in studio o online, è un servizio distinto e a pagamento, con il costo comunicato prima. Preferisci parlare subito? Chiama lo 045 5867034 (lun-gio 9-13 e 14-18, ven 9-13) o scrivi a segreteria@studiolegalemp.info.

    LICENZIAMENTO: I 60 GIORNI CORRONO

    Approfondimenti e pagine collegate

    Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · tel. 045 5867034 · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 22/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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