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Ti hanno rifiutato un mutuo, un prestito o un leasing e hai scoperto di essere segnalato? Una segnalazione CRIF o in Centrale Rischi può essere legittima, ma può anche essere illegittima: perché manca il preavviso, perché il debito era contestato o già pagato, perché l’importo è sbagliato o perché i dati sono conservati oltre i tempi consentiti.

Possono agire consumatori, imprenditori, professionisti e garanti. Il primo passo è leggere la visura; poi si può chiedere la rettifica all’intermediario, presentare reclamo e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o al Garante privacy e, nei casi urgenti, rivolgersi al giudice. La cancellazione non è mai scontata: si ottiene solo se la segnalazione è errata o non consentita, e l’eventuale danno va provato.

15 giorni di preavvisoNei sistemi privati (SIC) il primo ritardo può essere visibile agli altri finanziatori solo dopo almeno 15 giorni dall’invio del preavviso.
12, 24 o 36 mesiRitardi poi sanati: 12 mesi se fino a due rate, 24 mesi se di più. Debiti non regolarizzati: di regola fino a 36 mesi dalla scadenza del rapporto.
Soglie in Centrale RischiLa Centrale dei Rischi registra i debiti da 30.000 euro in su; la soglia scende a 250 euro per le posizioni a sofferenza.
Visura gratuitaL’accesso ai tuoi dati in Centrale Rischi è gratuito, online con SPID, CIE o CNS; anche per i SIC la persona interessata può chiedere l’accesso ai propri dati.
Aggiornato al 25/09/2026

Check-up della segnalazione

Otto domande per capire se la tua segnalazione presenta elementi da approfondire. Il risultato è solo orientativo: non sostituisce l’esame della visura e dei documenti.
Novità e date da ricordare
24/06/2026Nel Rapporto sugli esposti 2025 la Banca d’Italia indica poco più di 3.200 esposti su segnalazioni in Centrale Rischi, circa il 14% in più rispetto al 2024.
13/04/2026Le richieste di accesso ai dati della Centrale Rischi non si possono più inviare via PEC: restano il portale Servizi online, la posta ordinaria e la consegna in Filiale.
09/01/2026Pubblicato il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212: tra le novità, per i consumatori un’ulteriore informativa entro 30 giorni dalla registrazione di dati negativi. Gli intermediari devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026 o, se successivo, entro 90 giorni dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia.

CRIF e Centrale Rischi: due archivi diversi, regole diverse

Quando si parla di «segnalazione CRIF» spesso si mescolano due sistemi distinti.

  • Sistemi di informazione creditizia (SIC): archivi privati gestiti da società come CRIF, Experian e CTC, a cui banche e finanziarie partecipano su base volontaria. Sono regolati dal Codice di condotta approvato dal Garante privacy, pienamente efficace dal novembre 2022.
  • Centrale dei Rischi (CR): archivio pubblico della Banca d’Italia, disciplinato dalla circolare n. 139 del 1991. Gli intermediari segnalano ogni mese i debiti di importo pari o superiore a 30.000 euro e, per le posizioni a sofferenza, da 250 euro. Chi valuta un finanziamento vede i dati degli ultimi 3 anni.

La sofferenza in Centrale Rischi non è un semplice ritardo: presuppone che l’intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente come di grave difficoltà, e non si sia basato solo su uno o più ritardi di pagamento. Una sofferenza segnalata in modo automatico, senza questa valutazione, è uno dei vizi più frequenti da verificare.

Il preavviso di segnalazione: quando è obbligatorio

  • Consumatori: il finanziatore deve informarti preventivamente la prima volta che segnala informazioni negative a una banca dati; l’avviso può arrivare con i solleciti o con una comunicazione a parte (art. 125, comma 3, TUB).
  • SIC: per il Codice di condotta il partecipante invia un preavviso dell’imminente registrazione e i dati sul primo ritardo possono essere resi visibili agli altri finanziatori solo dopo almeno 15 giorni dalla spedizione (art. 5, comma 6). La regola riguarda le persone fisiche, anche se agiscono come imprenditori o professionisti.
  • Centrale Rischi: l’intermediario deve informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati, come i garanti, la prima volta che li segnala a sofferenza. La comunicazione non può essere usata come strumento di pressione per ottenere il pagamento.

Un punto da conoscere: secondo gli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario richiamati dalla Banca d’Italia, se la segnalazione in Centrale Rischi è fondata, la sola mancanza del preavviso non porta alla cancellazione, ma può dare diritto al risarcimento del danno, se provato.

Per quanto tempo restano i dati negativi nei SIC

L’allegato 2 del Codice di condotta fissa tempi massimi di conservazione:

  • richieste di finanziamento: fino a 180 giorni; se la richiesta è rifiutata o ritirata, fino a 90 giorni dall’aggiornamento con l’esito;
  • ritardi poi regolarizzati: 12 mesi dalla regolarizzazione se non superiori a due rate o mesi, 24 mesi se superiori, purché nel frattempo non si registrino nuovi ritardi;
  • inadempimenti non regolarizzati: non oltre 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento necessario, e comunque non oltre 60 mesi dalla scadenza del rapporto.

Se nella visura trovi dati che hanno superato questi tempi, puoi chiederne la cancellazione. Pagare il debito, invece, non fa sparire subito la segnalazione: la trasforma in «ritardo regolarizzato», che resta visibile per il periodo indicato.

Come chiedere la rettifica o la cancellazione della segnalazione

  1. Visura. Per la Centrale Rischi la richiesta si fa gratuitamente sul portale Servizi online della Banca d’Italia con SPID, CIE o CNS, oppure per posta o allo sportello di una Filiale. Per i SIC si presenta una richiesta di accesso al gestore.
  2. Richiesta di rettifica all’intermediario che ha segnalato e, per i SIC, anche al gestore. Il riscontro va dato entro un mese, prorogabile di due in casi complessi; durante le verifiche il gestore indica nel SIC che i dati sono in corso di verifica.
  3. Reclamo all’ufficio reclami dell’intermediario, che deve rispondere entro 60 giorni.
  4. Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo (contributo 20 euro), oppure reclamo al Garante privacy per la parte relativa al trattamento dei dati. Puoi anche inviare un esposto alla Banca d’Italia, che chiede all’intermediario di verificare e correggere eventuali errori, senza però decidere il rapporto.
  5. Giudice: nei casi urgenti, quando la segnalazione blocca un finanziamento necessario, si può valutare un ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.); in giudizio si può chiedere anche il risarcimento, che richiede la prova del danno.

Errori da evitare

  • Affidarsi a chi promette cancellazioni sicure a pagamento: una segnalazione corretta non si cancella prima del tempo.
  • Contestare senza visura: senza sapere chi ha segnalato, cosa e con quale data, la richiesta rischia di essere generica.
  • Ignorare i solleciti: spesso contengono proprio il preavviso di segnalazione; conservarli è utile anche per contestarne l’assenza.
  • Confondere i due archivi: una rettifica ottenuta in un SIC non modifica la Centrale Rischi, e viceversa.
  • Trascurare le garanzie: se hai firmato una fideiussione, anche tu puoi essere segnalato; verifica di aver ricevuto la comunicazione alla prima sofferenza.

Come lavoriamo

1Primo esame gratuitoLeggiamo la visura e le comunicazioni ricevute e ti diciamo se ci sono vizi da far valere: preavviso, importo, qualifica di sofferenza, tempi di conservazione.
2Preventivo gratuitoSe c’è margine per agire ti proponiamo il percorso (rettifica, reclamo, ABF, Garante o giudice) con un preventivo scritto, senza impegno.
3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare.
4Richieste e ricorsiPrepariamo richiesta di rettifica, reclamo e ricorso, seguiamo le risposte dell’intermediario e verifichiamo che la correzione compaia davvero nelle banche dati.

Documenti da preparare

  • Visura CRIF, Experian, CTC o Centrale Rischi aggiornata
  • Contratto di finanziamento, leasing o fideiussione
  • Piano di ammortamento e prova dei pagamenti (contabili, estratti conto)
  • Solleciti, preavvisi e lettere ricevute dall’intermediario
  • Eventuale accordo di rientro o saldo e stralcio
  • Comunicazione di rifiuto del nuovo finanziamento, se c’è
  • Corrispondenza con cui hai contestato il debito o il servizio

Domande frequenti

Se sei consumatore, sì: prima della prima segnalazione negativa (art. 125, comma 3, TUB). Nei SIC il preavviso è previsto anche per chi agisce come imprenditore o professionista e i dati sul primo ritardo possono essere visibili solo dopo almeno 15 giorni (Codice di condotta SIC, art. 5). In Centrale Rischi la prima segnalazione a sofferenza va comunicata per iscritto al cliente e ai garanti (circolare Banca d’Italia n. 139/1991).

Non necessariamente. Se la segnalazione in Centrale Rischi è fondata, secondo l’ABF la mancanza del preavviso non comporta la cancellazione, ma può dare diritto al risarcimento del danno, se lo provi. Per i SIC va verificato caso per caso, anche alla luce delle date di invio e di registrazione.

Perché nei SIC il ritardo regolarizzato resta visibile 12 mesi (fino a due rate o mesi di ritardo) o 24 mesi (oltre), purché non ci siano nuovi ritardi (Codice di condotta SIC, allegato 2). Se sono trascorsi questi termini, puoi chiedere la cancellazione.

La sofferenza richiede una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente: non può derivare automaticamente da un singolo ritardo (circolare n. 139/1991 e orientamenti ABF). Se è stata segnalata così, è un elemento da contestare.

Online e gratuitamente, sul portale Servizi online della Banca d’Italia con SPID, CIE o CNS; in alternativa per posta ordinaria o consegnando la richiesta a una Filiale. Dal 13 aprile 2026 la PEC non è più un canale ammesso.

Sì. Chi garantisce un finanziamento compare in Centrale Rischi e, se la posizione passa a sofferenza, l’intermediario deve informare per iscritto anche i coobbligati. Anche nei SIC possono comparire i coobbligati.

In Centrale Rischi partecipano anche società veicolo e acquirenti di crediti in sofferenza, che segnalano i crediti acquistati: la rettifica va chiesta a chi segnala oggi. Nei SIC, se regolarizzi il debito dopo la cessione a un soggetto che non partecipa al sistema, puoi chiedere l’aggiornamento presentando la dichiarazione del cessionario o altra documentazione idonea (Codice di condotta SIC, allegato 2).

Sì, se la segnalazione è illegittima, ma il danno va provato: per esempio un finanziamento negato a causa della segnalazione o condizioni peggiori. La domanda si propone davanti al giudice o, entro i suoi limiti, all’ABF.

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SEGNALAZIONE IN CRIF O CENTRALE RISCHI: PARLIAMONE

Approfondimenti e pagine collegate

Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/09/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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