Il tuo prestito è stato rifiutato in pochi secondi, senza una spiegazione, oppure hai rate «paga dopo» (BNPL) che non riesci più a seguire? Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che recepisce la nuova direttiva europea sul credito ai consumatori, rafforza i tuoi diritti: se la valutazione si basa anche solo in parte su un sistema automatico puoi chiedere una spiegazione, dire la tua e ottenere un riesame da parte di una persona.
Finanziatori e intermediari devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026 o, se più tardi, entro 90 giorni dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia. Nel frattempo il Regolamento europeo sulla protezione dei dati già consente di chiedere spiegazioni e intervento umano sulle decisioni automatizzate. Queste regole non obbligano il finanziatore a concederti il credito: ti permettono di capire la decisione e di correggere dati sbagliati.
Spiegazione e riesame umanoSe il merito creditizio è valutato anche in parte in modo automatizzato, puoi chiedere spiegazione, esprimere la tua opinione e ottenere un riesame (art. 124-bis, comma 2-bis, TUB).
20 novembre 2026Termine di adeguamento per finanziatori e intermediari, che slitta a 90 giorni dalle disposizioni della Banca d’Italia se queste arrivano più tardi (art. 6 D.Lgs. 212/2025).
Anche sotto i 200 euroI prestiti sotto i 200 euro e quelli senza interessi non sono più esclusi del tutto: avranno un regime semplificato definito dalla Banca d’Italia.
14 giorni per recederePuoi recedere dal contratto di credito entro 14 giorni; se non hai ricevuto le informazioni dovute, il termine massimo diventa 12 mesi e 14 giorni.
Aggiornato al 25/09/2026
Richiesta di spiegazione e riesame del prestito rifiutato
Compila i campi e copia il testo: puoi inviarlo per PEC o raccomandata al finanziatore. Conserva la prova di invio. La lettera non obbliga il finanziatore a concederti il credito, ma a spiegarti come ha deciso e a riesaminare la decisione.
Novità e date da ricordare
09/01/2026Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori, in vigore dal 10 gennaio 2026.
17/08/2026Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto CICR del 9 luglio 2026, che aggiorna le regole attuative del credito ai consumatori dopo il D.Lgs. 212/2025.
Cosa cambia nel credito ai consumatori con il D.Lgs. 212/2025
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2023/2225 e modifica soprattutto il Testo unico bancario (TUB). Il decreto è in vigore dal 10 gennaio 2026, ma finanziatori e intermediari devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026 o, se più tardi, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia.
Ai contratti firmati prima di quel termine continuano ad applicarsi le regole precedenti, con alcune eccezioni per i contratti a tempo indeterminato ancora in corso, come le aperture di credito. Una parte delle regole di dettaglio è affidata al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d’Italia.
Prestito rifiutato da un sistema automatico: i tuoi diritti
Il nuovo art. 124-bis TUB chiede al finanziatore una valutazione approfondita del merito creditizio, fatta anche nel tuo interesse per evitare prestiti irresponsabili e sovraindebitamento. Se questa valutazione si basa, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato dei tuoi dati personali, hai diritto a:
- ottenere una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione, compresi la logica, i rischi del trattamento automatizzato e il peso che ha avuto sulla decisione;
- esprimere la tua opinione al finanziatore;
- chiedere un riesame della valutazione e della decisione.
Se il finanziatore usa un sistema di scoring di terzi, deve procurarsi da quel soggetto le informazioni necessarie a spiegarti la decisione. Deve informarti di questi diritti prima del trattamento e, in caso di rifiuto, avvisarti senza indugio. Se il rifiuto dipende dai dati di una banca dati (per esempio CRIF o Centrale dei Rischi), deve dirti il risultato della consultazione e quale banca dati ha usato (art. 125, comma 2, TUB).
Per la valutazione non possono essere usati i dati «particolari» (per esempio sulla salute) né i dati presi dai social network. Il nuovo art. 127-ter TUB estende le tutele sull’intervento umano a tutti i contratti di finanziamento valutati con sistemi automatizzati, non solo al credito ai consumatori.
Già oggi l’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 tutela chi è sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati. La Corte di giustizia UE (sentenza 7 dicembre 2023, causa C-634/21, SCHUFA) ha ritenuto che anche il punteggio calcolato da una società esterna rientri in questa nozione quando determina in modo decisivo la concessione del credito; con la sentenza 27 febbraio 2025, causa C-203/22, ha precisato che l’interessato ha diritto a informazioni significative sulla logica utilizzata, anche se il finanziatore invoca un segreto commerciale.
BNPL e piccoli prestiti: cosa rientra ora nelle tutele
Finora molte formule «paga dopo» restavano fuori dalla disciplina del credito ai consumatori perché senza interessi o di importo inferiore a 200 euro. Con le nuove regole:
- i crediti sotto i 200 euro (anche se frazionati in più contratti per lo stesso acquisto) e quelli senza interessi rientrano nella disciplina, con un regime semplificato che la Banca d’Italia individuerà;
- restano escluse solo alcune dilazioni offerte direttamente dal venditore, senza finanziatori terzi, gratuite e con pagamento entro 50 giorni, e quelle dei grandi venditori online con pagamento entro 14 giorni;
- se la dilazione è offerta dal negozio in convenzione con un finanziatore che acquista il credito, si tratta di credito offerto da terzi e il finanziatore deve rispettare le regole;
- la soglia massima dei contratti tutelati sale da 75.000 a 100.000 euro.
In pratica, per molti servizi BNPL diventano obbligatori informazioni precontrattuali, valutazione del merito creditizio e diritto di recesso.
Informazioni, consenso e recesso: le altre novità
- Informazioni in tempo utile: vanno date prima che tu sia vincolato. Se arrivano meno di un giorno prima, il finanziatore deve mandarti, tra uno e sette giorni dopo la firma, un promemoria sul diritto di recesso (art. 124 TUB).
- Niente credito non richiesto e niente caselle pre-spuntate: il finanziatore non può concederti credito senza tua richiesta e consenso esplicito, né ricavare il consenso al contratto o a servizi accessori da opzioni predefinite (art. 124.1 TUB).
- Pubblicità: è vietato suggerire che il credito renda più solida la tua situazione finanziaria o che i debiti registrati nelle banche dati contino poco (art. 123 TUB).
- Recesso: 14 giorni dalla conclusione o dalla ricezione delle condizioni; se non le hai ricevute, al massimo 12 mesi e 14 giorni. Per i contratti conclusi online il finanziatore deve offrire una funzione di recesso ben visibile (art. 125-ter TUB e art. 54-bis Codice del consumo).
- Difficoltà nei pagamenti: il finanziatore deve usare un ragionevole grado di tolleranza prima di avviare azioni esecutive e indirizzarti ai servizi di consulenza sul debito (artt. 125-decies e 125-terdecies TUB).
Cosa fare se il prestito è rifiutato o il «paga dopo» ti crea problemi
- Conserva la comunicazione di rifiuto, il contratto BNPL, le schermate dell’app e le email.
- Chiedi per iscritto spiegazione e riesame con il modulo qui sopra.
- Controlla le banche dati: richiedi la visura CRIF o della Centrale dei Rischi per verificare che non ci siano dati errati.
- Reclamo: se la risposta manca o è insufficiente, presenta reclamo al finanziatore; poi puoi ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario o, per la parte relativa ai dati personali, al Garante privacy.
- Valuta la tua situazione complessiva: più rate BNPL su app diverse possono sommarsi senza che tu te ne accorga. Se il peso dei debiti è diventato eccessivo, esistono anche strumenti come le procedure di sovraindebitamento.
Come lavoriamo
1Primo esame gratuitoCi invii la comunicazione di rifiuto o il contratto BNPL. Verifichiamo quali regole si applicano al tuo caso, anche in base alla data del contratto.
2Preventivo gratuitoSe è utile agire ti indichiamo come (richiesta di spiegazioni, reclamo, ABF, Garante) e ti inviamo un preventivo scritto, senza impegno.
3Incarico scrittoSe decidi di procedere, firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare.
4Richieste e reclamiPrepariamo le richieste al finanziatore e agli eventuali gestori di banche dati, seguiamo le risposte e valutiamo con te i passi successivi.
Documenti da preparare
- Comunicazione di rifiuto del finanziamento (email, SMS, schermata dell’app)
- Modulo di richiesta e documenti di reddito inviati
- Contratto o condizioni del servizio BNPL o del prestito
- Informazioni precontrattuali ricevute (es. modulo informazioni europee di base)
- Estratti conto con le rate pagate
- Visura CRIF, Experian, CTC o Centrale dei Rischi, se disponibile
- Eventuali solleciti o comunicazioni di recupero crediti
Domande frequenti
No. Il finanziatore resta libero di decidere e anzi deve erogare il credito solo se la valutazione indica che le rate saranno verosimilmente pagate (art. 124-bis, comma 1-quater, TUB). Il riesame serve a correggere errori, dati superati o valutazioni non spiegate.
Il D.Lgs. 212/2025 è in vigore dal 10 gennaio 2026, ma gli operatori devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026 o, se successivo, entro 90 giorni dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia (art. 6). Per le decisioni automatizzate puoi già oggi far valere il Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 15 e 22).
Dipende da come è costruito. Se c’è un finanziatore terzo, anche in convenzione con il negozio, di regola sì. Restano escluse alcune dilazioni gratuite concesse direttamente dal venditore entro 50 giorni, o dai grandi venditori online entro 14 giorni (art. 122 TUB come modificato).
Per la parte relativa ai dati personali, senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese, prorogabile di due mesi nei casi complessi, dandotene notizia (art. 12 Reg. UE 2016/679). Il rifiuto del credito deve esserti comunicato senza indugio (art. 124-bis, comma 2-sexies, TUB).
Non in modo assoluto. La Corte di giustizia UE (causa C-203/22, 27 febbraio 2025) ha escluso che il segreto commerciale possa impedire a priori l’accesso alle informazioni sulla logica usata: serve un bilanciamento caso per caso, eventualmente affidato all’autorità di controllo o al giudice.
Le regole sul credito ai consumatori valgono per chi agisce per scopi personali. Però l’art. 127-ter TUB estende le tutele sull’intervento umano a tutti i contratti di finanziamento quando la valutazione si fonda anche in parte sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente.
Richiedi il primo esame del caso
PRESTITO RIFIUTATO O RATE BNPL: PARLIAMONE
Approfondimenti e pagine collegate
Dal blog dello Studio
Pagine collegate
Fonti normative e ufficiali- D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026)
- TUB, art. 124-bis, verifica del merito creditizio (Normattiva)
- TUB, art. 127-ter, valutazione fondata sul trattamento automatizzato (Normattiva)
- TUB, art. 125-ter, recesso del consumatore (Normattiva)
- Direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2016/679, artt. 12, 15 e 22 (EUR-Lex)
- Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, causa C-634/21, SCHUFA Holding (EUR-Lex)
- Corte di giustizia UE, 27 febbraio 2025, causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria (scheda Corte di cassazione)
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/09/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.