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Gratuito patrocinio · Cause civili · lettura 8 minuti

Nelle cause civili il patrocinio a spese dello Stato, il cosiddetto gratuito patrocinio, permette a chi ha un reddito basso di agire o difendersi con un avvocato di fiducia senza pagarne il compenso: lo liquida il giudice e lo paga lo Stato. Servono due condizioni: un reddito imponibile non superiore a 13.659,64 euro e una pretesa non manifestamente infondata, cioè sostenuta da fatti e prove che meritano di essere discussi (artt. 76 e 122 d.P.R. 115/2002).

L’Avv. Marco Panato è iscritto nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona e accetta incarichi in materia civile e dei consumatori: risarcimento del danno, contratti, locazioni, condominio, successioni, opposizioni a decreto ingiuntivo e all’esecuzione. La verifica dei requisiti non ha costi e non impegna.

Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · iscritto nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato
13.659,64 euroLimite di reddito imponibile annuo, fissato dal d.m. 22 aprile 2025. Nelle cause civili non aumenta per i familiari conviventi: i redditi si sommano (art. 76 d.P.R. 115/2002).
10 giorniEntro dieci giorni dall’istanza il Consiglio dell’Ordine decide sull’ammissione anticipata e provvisoria (art. 126 d.P.R. 115/2002).
Prove, non solo ragioniL’istanza indica fatti, ragioni di diritto e prove che si intendono chiedere: il beneficio non spetta per pretese manifestamente infondate (art. 122).
Anche in mediazioneDove mediazione o negoziazione assistita sono obbligatorie, il patrocinio copre l’avvocato anche in quella fase, se si arriva all’accordo (art. 15-bis d.lgs. 28/2010).
Cosa fare adesso
  1. Recupera l’ultima dichiarazione dei redditi o la Certificazione Unica tua e dei familiari con cui vivi.
  2. Metti in ordine i documenti della lite, con le date: contratti, lettere, messaggi, fotografie, perizie, ricevute.
  3. Controlla le scadenze: se hai ricevuto un atto (citazione, decreto ingiuntivo, precetto) i termini corrono già.
  4. Scrivici per la verifica dei requisiti: ti diciamo se puoi presentare l’istanza e con quali documenti.
In questa pagina
    Aggiornato al 18/10/2026

    Verifica in un minuto se puoi chiederlo

    Rispondi ad alcune domande: il percorso indica se il patrocinio a spese dello Stato è una strada da valutare, con le norme di riferimento. È un orientamento generale, non un parere: redditi, composizione del nucleo e documenti possono cambiare la risposta.
    Strumento gratuitoNessuna registrazione. I dati restano nel tuo browser: arrivano allo Studio solo se scegli di inviarli con il modulo.
    Novità e date da ricordare
    11/07/2025Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.m. 22 aprile 2025: il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio sale a 13.659,64 euro (prima era 12.838,01 euro). La soglia si aggiorna ogni due anni.
    30/06/2023Con la riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022) il patrocinio a spese dello Stato copre anche l’assistenza dell’avvocato nella mediazione e nella negoziazione assistita obbligatorie, se si raggiunge l’accordo. Il compenso è riconosciuto con credito d’imposta o pagamento, secondo il d.m. 1° agosto 2023.

    Chi può chiederlo nelle cause civili

    Il reddito. Conta il reddito imponibile ai fini IRPEF dell’ultima dichiarazione, compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Il limite è di 13.659,64 euro e viene aggiornato ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia.

    Il nucleo familiare. Se convivi con il coniuge, con il convivente o con altri familiari, i redditi si sommano; nelle cause civili il limite non aumenta per il numero dei familiari. Conta solo il tuo reddito personale quando la causa riguarda diritti della personalità o quando i tuoi interessi sono in conflitto con quelli dei familiari con cui vivi (art. 76, c. 4).

    Chi altro. Il beneficio spetta anche allo straniero regolarmente soggiornante al momento del fatto o del rapporto oggetto della causa, all’apolide e agli enti e associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività economica (art. 119). Per i redditi prodotti all’estero lo straniero allega una certificazione dell’autorità consolare (art. 79).

    La condizione che molti trascurano: la domanda non deve essere manifestamente infondata

    Nel civile il reddito basso non basta. L’istanza deve contenere le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare che la pretesa non è manifestamente infondata, con l’indicazione delle prove che si intendono chiedere (art. 122 d.P.R. 115/2002). Il Consiglio dell’Ordine fa una prima valutazione; il giudice può poi revocare l’ammissione se risulta che chi è ammesso ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136).

    In pratica: chi chiede un risarcimento deve poter documentare il danno e la responsabilità; chi si difende deve avere ragioni concrete da opporre. Il primo colloquio serve a capire se la posizione regge e quali documenti raccogliere prima di presentare l’istanza.

    Le materie civili che lo Studio segue con il patrocinio

    Risarcimento del dannoSinistri stradali, responsabilità sanitaria, danni in condominio o da cose in custodia. Per i sinistri serve prima la negoziazione assistita, per la responsabilità sanitaria la mediazione o la consulenza tecnica preventiva.
    Locazioni e sfrattiPer l’inquilino che riceve un’intimazione di sfratto e per il proprietario con reddito basso. La fase di convalida non richiede la mediazione; l’eventuale giudizio di merito sì.
    Condominio e diritti realiImpugnazione di delibere, ripartizione delle spese, distanze, servitù, confini: materie in cui la mediazione è obbligatoria.
    Successioni e divisioniDivisione ereditaria, lesione di legittima, rendiconto tra coeredi: anche qui la mediazione è condizione di procedibilità.
    Contratti e consumatoriVendite, contratti d’opera, credito al consumo, banche e finanziarie. Per debiti e finanziamenti c’è una pagina dedicata.
    Decreti ingiuntivi ed esecuzioniOpposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica, opposizioni a precetto e pignoramento.

    Lo Studio non segue con il patrocinio a spese dello Stato il penale, l’amministrativo e il tributario. Non serve risiedere a Verona: chi è ammesso può nominare un avvocato iscritto negli elenchi anche di un altro distretto, ma in quel caso le spese di trasferta non sono rimborsate (art. 80, c. 2). Le cause di famiglia hanno regole proprie sul reddito, spiegate nella pagina su separazione, divorzio e figli.

    Mediazione e negoziazione assistita con il patrocinio

    In molte materie, prima della causa, la legge impone di tentare la mediazione: condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari e altri contratti indicati dall’art. 5 d.lgs. 28/2010. Per i sinistri stradali e per le domande di pagamento fino a 50.000 euro che non rientrano nella mediazione serve invece la negoziazione assistita (art. 3 D.L. 132/2014).

    In queste procedure obbligatorie il patrocinio a spese dello Stato copre anche l’assistenza dell’avvocato, se si arriva all’accordo; l’ammissione si chiede al Consiglio dell’Ordine con le stesse regole di reddito. Se l’accordo non arriva, il compenso di questa fase si chiede nel giudizio che segue. Chi ha i requisiti per il patrocinio non paga le indennità all’organismo di mediazione.

    Caso ipotetico, a scopo illustrativo
    Un esempio

    Un’inquilina di Verona, sola con un figlio e un reddito imponibile di circa 11.000 euro, lascia l’appartamento; il proprietario trattiene il deposito cauzionale contestando danni che lei sostiene di non aver causato. La locazione è una materia con mediazione obbligatoria.

    L’inquilina chiede l’ammissione al patrocinio al Consiglio dell’Ordine di Verona, allegando contratto, verbale di riconsegna e fotografie dell’appartamento. Ammessa in via provvisoria, partecipa alla mediazione con il suo avvocato; il proprietario accetta di restituire gran parte del deposito e le parti firmano l’accordo. Il compenso dell’avvocato è riconosciuto dallo Stato con la procedura prevista per la mediazione. Caso ipotetico: ogni situazione dipende dai fatti e dalle prove.

    Che cosa copre, e che cosa no

    È a carico dello StatoCompenso e spese del tuo avvocato, liquidati dal giudice · contributo unificato e altre spese di giustizia, che non anticipi · compenso del consulente tecnico di parte e degli ausiliari del giudice · assistenza dell’avvocato nella mediazione o negoziazione obbligatoria conclusa con un accordo.
    Resta a tuo caricoLa condanna a rimborsare le spese alla controparte, se perdi la causa · le conseguenze di una revoca dell’ammissione, se i redditi cambiano o risultano diversi da quelli dichiarati, o se si agisce con mala fede o colpa grave.

    Se vinci e il giudice condanna la controparte alle spese, il pagamento va allo Stato (art. 133). L’ammissione vale per ogni grado e fase del processo e per le procedure derivate e accidentali (art. 75); chi perde, però, non può usarla per impugnare (art. 120). Le dichiarazioni false sul reddito sono punite penalmente (art. 125).

    Come lavoriamo

    1Verifica dei requisitiCi invii una sintesi della situazione e i redditi del nucleo: ti diciamo se ricorrono reddito e fondatezza, senza costi e senza impegno.
    2Istanza al Consiglio dell’OrdinePrepariamo con te l’istanza con fatti, prove, redditi e dati dei conviventi; la firmi tu e viene presentata al Consiglio dell’Ordine competente.
    3Nomina e difesaCon l’ammissione anticipata ci nomini difensore: seguiamo l’eventuale mediazione o negoziazione obbligatoria e poi la causa, aggiornandoti a ogni passaggio.
    4Compenso a carico dello StatoAl termine di ogni fase il giudice liquida il compenso, che paga lo Stato. Da te non possiamo ricevere compensi né rimborsi.
    Avv. Marco Panato nel suo studio a Verona
    Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo

    Documenti da preparare

    • Documento d’identità e codice fiscale tuo e dei familiari conviventi
    • Ultima dichiarazione dei redditi o Certificazione Unica di ciascun convivente
    • Stato di famiglia o autocertificazione sulla composizione del nucleo
    • Per i redditi prodotti all’estero, certificazione dell’autorità consolare
    • Documenti della lite: contratti, corrispondenza, fotografie, perizie, ricevute
    • Atti già ricevuti (citazione, decreto ingiuntivo, precetto) con la data di notifica
    • Nomi e recapiti di eventuali testimoni
    • Dati della controparte: nome, indirizzo e, se noto, codice fiscale

    Domande frequenti

    Sì. Il patrocinio a spese dello Stato si applica nel processo civile davanti a ogni giudice, compreso il giudice di pace, e negli affari di volontaria giurisdizione, purché le ragioni non risultino manifestamente infondate (art. 74 d.P.R. 115/2002).

    Sì. L’istanza si può presentare in ogni stato del procedimento; gli effetti decorrono dalla data in cui è stata presentata, non da prima (art. 109 d.P.R. 115/2002).

    Allo Stato, che ha sostenuto il compenso del tuo avvocato: il giudice dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 d.P.R. 115/2002).

    Il compenso del tuo avvocato e le spese di giustizia restano a carico dello Stato. La condanna a rimborsare le spese alla controparte, invece, resta a tuo carico: lo Stato non la copre.

    No. Se l’istanza è respinta o dichiarata inammissibile puoi riproporla al giudice competente per la causa, che decide con decreto (art. 126, c. 3, d.P.R. 115/2002).

    No. Il difensore della parte ammessa non può chiedere né ricevere compensi o rimborsi a qualunque titolo: ogni patto contrario è nullo e la violazione è un grave illecito disciplinare (art. 85 d.P.R. 115/2002).

    No. Conta dove si svolge la causa: l’istanza va al Consiglio dell’Ordine di quel luogo. Puoi nominare un avvocato iscritto negli elenchi di un altro distretto, ma in quel caso le spese di trasferta non sono rimborsate (art. 80 d.P.R. 115/2002).

    Richiedi la verifica dei requisiti

     
    Verifica dei requisiti: non ha costi e non impegna
    Risposta di norma entro un giorno lavorativoAvvocato iscritto nell’elenco di VeronaSegreto professionale
    Raccontaci in poche righe la situazione e il reddito. Ti rispondiamo indicando se ricorrono i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato e quali documenti servono per l’istanza. Se i requisiti mancano, ti inviamo un preventivo scritto prima di qualsiasi incarico: il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi.
    Lo Studio segue con il patrocinio a spese dello Stato le cause civili, dei consumatori e di famiglia; non il penale, l’amministrativo e il tributario. Preferisci parlare subito? Chiama lo 045 7861622 (lun-gio 9-13 e 14-18, ven 9-13) o scrivi a segreteria@studiolegalemp.info.

    GRATUITO PATROCINIO NELLE CAUSE CIVILI

    Approfondimenti e pagine collegate

    Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130) e nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 18/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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