Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Se il datore non paga lo stipendio, ti demansiona o tiene condotte che rendono impossibile continuare, puoi presentare le dimissioni per giusta causa: lasci il lavoro senza preavviso, hai diritto all’indennità sostitutiva e puoi chiedere la NASpI, perché la disoccupazione non è considerata volontaria (art. 2119 c.c.; art. 3 D.Lgs. 22/2015). La giusta causa, però, va dimostrata: senza prove l’INPS può negare o recuperare l’indennità e il datore può chiederti il preavviso.
Le dimissioni si presentano solo online, con la procedura del Ministero del lavoro; dalla cessazione hai poi 68 giorni per la domanda NASpI. Prima di dimetterti conviene mettere per iscritto i fatti e raccogliere le prove: qui sotto trovi un modello di diffida da inviare al datore. Per il primo esame gratuito del caso puoi inviarci contratto, buste paga e comunicazioni ricevute.
L’art. 2119 c.c. consente di recedere senza preavviso quando si verifica una causa «che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto». La legge non elenca i casi: li individua la giurisprudenza. L’INPS, con la circolare n. 163/2003, considera per giusta causa le dimissioni determinate da:
L’elenco è esemplificativo. La Cassazione ha riconosciuto la giusta causa anche per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni e per l’omesso versamento dei contributi protratto nel tempo (Cass. n. 5445/2026). Per il trasferimento, l’INPS precisa che conta la mancanza delle ragioni organizzative, a prescindere dalla distanza (messaggio n. 369/2018). Decide sempre la gravità dell’inadempimento nel caso concreto.
Nel lavoro privato le dimissioni, anche per giusta causa, si presentano solo online, a pena di inefficacia, con i moduli del Ministero del lavoro (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Puoi farlo da solo con SPID o CIE, oppure tramite patronato, sindacato, consulente del lavoro o commissione di certificazione. Nel modulo scegli il tipo «dimissioni per giusta causa». Il sistema lo trasmette al datore e all’Ispettorato del lavoro; entro 7 giorni puoi revocarlo con la stessa procedura.
La procedura non riguarda i dipendenti pubblici e il lavoro domestico. Una lettera, una email o un messaggio non bastano per dimettersi: servono però a spiegare per iscritto i motivi, ed è utile inviarli.
Con la giusta causa non devi dare il preavviso e il datore ti deve l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo (artt. 2118 e 2119 c.c.). Se invece la giusta causa viene esclusa, di regola le dimissioni valgono come ordinarie e il datore può trattenere l’indennità di mancato preavviso.
Caso ipotetico. Una commessa di un negozio in provincia di Verona non riceve lo stipendio di luglio, agosto e settembre 2026. Il 2 ottobre invia via PEC una diffida: chiede il pagamento entro 7 giorni e si riserva le dimissioni per giusta causa. Il datore non risponde e il 12 ottobre lei presenta online le dimissioni per giusta causa, senza preavviso.
Il 20 ottobre presenta la domanda NASpI, ben entro i 68 giorni, allegando la dichiarazione sostitutiva, la diffida e le buste paga. Poi chiede le retribuzioni arretrate e il TFR, anche con decreto ingiuntivo sulla base delle buste paga, e l’indennità sostitutiva del preavviso. Quanto recupererà dipende dalle prove e dalla solvibilità del datore.
Le dimissioni devono essere una reazione ai fatti. Se lasci passare molto tempo continuando a lavorare come prima, il datore può sostenere che il rapporto poteva proseguire. Secondo la Cassazione vanno allegati e provati in modo puntuale gli inadempimenti, il nesso con le dimissioni e la loro immediatezza (Cass. ord. n. 8564/2026).
Prima di dimetterti, quindi:
Non smettere semplicemente di andare al lavoro. Dal 12/01/2025 un’assenza ingiustificata oltre il termine del contratto collettivo o, in mancanza, oltre 15 giorni può essere comunicata dal datore all’Ispettorato, e il rapporto si considera risolto per tua volontà (art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015, introdotto dalla L. 203/2024). In questo caso, secondo l’INPS, la NASpI non spetta (circolare n. 154/2025).
La NASpI spetta a chi ha perso il lavoro involontariamente, e la legge vi include espressamente le dimissioni per giusta causa (art. 3, comma 2, D.Lgs. 22/2015). Servono:
L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione o, se la domanda è presentata dopo, dal giorno successivo alla domanda. Dura la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; l’importo si riduce del 3% al mese dal sesto mese di fruizione (dall’ottavo se alla domanda hai compiuto 55 anni).
Che cosa allegare. Secondo la circolare INPS n. 163/2003, richiamata anche di recente dall’Istituto, chi si dimette per giusta causa allega una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000) da cui risulti almeno la volontà di difendersi nei confronti del datore, con documenti come diffide, esposti, denunce, ricorsi o sentenze, e si impegna a comunicare l’esito della controversia. Se la giusta causa viene poi esclusa, l’INPS recupera quanto pagato.
Dal 1° gennaio 2025 c’è un requisito in più (art. 3, comma 1, lett. c-bis, D.Lgs. 22/2015, introdotto dalla L. 207/2024). Se nei 12 mesi prima della perdita del lavoro ti sei dimesso volontariamente, o hai firmato una risoluzione consensuale, da un rapporto a tempo indeterminato, per la NASpI servono almeno 13 settimane di contributi maturate dopo quella cessazione.
Il requisito non si applica se le dimissioni precedenti erano per giusta causa o rese nel periodo tutelato per maternità e paternità, né alla risoluzione consensuale raggiunta nella procedura di conciliazione dell’art. 7 L. 604/1966 (INPS, messaggio n. 420/2025 e circolare n. 98/2025). L’INPS esclude anche la risoluzione consensuale dopo il rifiuto di un trasferimento a una sede distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
Spesso si confondono due situazioni opposte. Nelle dimissioni per giusta causa è il lavoratore a interrompere il rapporto per un grave inadempimento del datore. Nel licenziamento per giusta causa è il datore a licenziare per una grave mancanza del dipendente.
Anche dopo un licenziamento disciplinare, compreso quello per assenza ingiustificata, la NASpI spetta se ci sono gli altri requisiti, perché la perdita del lavoro non è volontaria (INPS, circolare n. 154/2025). Il licenziamento si impugna per iscritto entro 60 giorni (art. 6 L. 604/1966): ne parliamo nella pagina Licenziamento: impugnazione, tutele e crediti di lavoro.

Sì, se la giusta causa sussiste e hai gli altri requisiti: la legge equipara queste dimissioni alla perdita involontaria del lavoro. Alla domanda va allegata una dichiarazione sostitutiva con i documenti che mostrano la contestazione al datore. Se poi la giusta causa viene esclusa, l'INPS può recuperare quanto pagato.
Tra i casi indicati dall'INPS ci sono stipendi non pagati, molestie, demansionamento, mobbing, trasferimento senza ragioni organizzative, comportamenti ingiuriosi del superiore e forti peggioramenti dopo la cessione dell'azienda. La Cassazione ha riconosciuto anche l'omesso versamento dei contributi protratto nel tempo. Decide sempre la gravità del caso concreto.
La legge non fissa un numero di mensilità. La Cassazione ha ritenuto giusta causa anche il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, valutando la gravità complessiva. Prima di dimetterti conviene inviare una diffida scritta con un termine breve.
No. Il rapporto cessa subito e il datore ti deve l'indennità sostitutiva del preavviso. Se però la giusta causa non viene riconosciuta, il datore può trattenere l'indennità di mancato preavviso.
Con la procedura del Ministero del lavoro, accedendo con SPID o CIE e scegliendo il tipo dimissioni per giusta causa, oppure tramite patronato, sindacato o consulente del lavoro. Entro 7 giorni puoi revocarle. Conviene comunicare per iscritto al datore anche i motivi.
Entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza. Se la presenti entro l'ottavo giorno, l'indennità decorre dall'ottavo giorno; altrimenti dal giorno successivo alla domanda.
Dal 2025, se nei 12 mesi precedenti ti sei dimesso volontariamente da un rapporto a tempo indeterminato, servono almeno 13 settimane di contributi maturate dopo quelle dimissioni. Il requisito non vale se le dimissioni precedenti erano per giusta causa o nel periodo tutelato per maternità e paternità.
Sì, se hai i requisiti: anche il licenziamento disciplinare è una perdita involontaria del lavoro. Secondo l'INPS non spetta invece quando il rapporto si chiude per dimissioni per fatti concludenti dopo un'assenza ingiustificata.