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Condominio e vicini a Verona · Per proprietari, inquilini e amministratori · lettura 7 minuti

Una macchia sul soffitto, una parete che si gonfia, la muffa che torna ogni inverno. Prima di chiedere i danni bisogna capire da dove arriva l’acqua: tetto, terrazza, colonna comune, bagno del vicino o muri esterni cambiano chi paga e contro chi si agisce.

Lo Studio assiste chi subisce le infiltrazioni, chi viene chiamato a risponderne e gli amministratori, dalla prima diffida all’accertamento tecnico preventivo e alla causa a Verona. Il percorso guidato qui sotto indica chi risponde e quali prove raccogliere.

Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · Corso Porta Nuova 7, Verona
5 anniPer chiedere i danni; se l’infiltrazione continua, si contano giorno per giorno (art. 2947 c.c.).
1/3 – 2/3Riparto tra chi usa in esclusiva la terrazza e gli altri condòmini (art. 1126 c.c.).
3 giorniPer avvisare l’assicurazione del sinistro, se c’è una polizza (art. 1913 c.c.).
50.000 euroFino a questa somma, tra privati serve la negoziazione assistita (art. 3 d.l. 132/2014).
Cosa fare adesso
  1. Fotografa e filma subito macchie e danni, con la data.
  2. Segnala per iscritto all’amministratore o al vicino, via PEC o raccomandata.
  3. Usa il percorso guidato e inviaci il risultato con le foto.
In questa pagina
    Aggiornato al 01/11/2026

    Percorso guidato: chi risponde dell’infiltrazione

    Il percorso orienta, non accerta la causa: senza un tecnico non si può escludere che concorrano più cause.
    Strumento gratuitoNessuna registrazione. Le risposte restano nel tuo browser: arrivano allo Studio solo se scegli di inviarle con il modulo.
    Novità e date da ricordare
    02/10/2026La Cassazione (ord. 26117/2026) conferma che il condominio risponde di umidità e muffa dovute alle parti comuni anche se c’è un difetto di costruzione; se l’infiltrazione continua, il risarcimento si prescrive giorno per giorno.
    19/02/2026Il d.l. 19/2026 (art. 17) stabilisce che l’accertamento tecnico preventivo e la consulenza conciliativa restano sospesi dall’incarico al consulente fino al deposito della relazione, e comunque per non più di 6 mesi.
    07/10/2026I disegni di legge sulla riforma del condominio, che parlano anche di assicurazione del fabbricato, sono ancora in esame al Senato: oggi nessuna norma obbliga il condominio ad assicurarsi.

    Chi risponde: la custodia e le parti comuni

    La regola di partenza è la custodia: chi ha in custodia la cosa da cui parte l’acqua risponde del danno, salvo il caso fortuito (art. 2051 c.c.). Non serve provare la colpa: serve provare il collegamento tra la cosa e il danno. Per questo il punto di origine è decisivo.

    Parti comuniTetto, lastrici, facciate, muri maestri, fondazioni e impianti fino alla diramazione sono del condominio (art. 1117 c.c.): ne risponde il condominio, anche verso il condomino danneggiato.
    Impianti privatiDal punto di diramazione in poi l’impianto è dell’appartamento: risponde il proprietario, anche se l’alloggio è affittato o abitato da altri (Cass. 25442/2025; Cass. 6756/2024).
    Terrazza a uso esclusivoRispondono insieme il titolare e il condominio, secondo il riparto 1/3 – 2/3 dell’art. 1126 c.c. (Cass. SU 9449/2016).
    Difetto di costruzioneNon esonera il condominio che non interviene sulle parti comuni (Cass. 26117/2026). Il costruttore risponde a parte, nei termini dell’art. 1669 c.c.

    Le prove: che cosa fare prima di riparare

    Le cause sulle infiltrazioni si vincono o si perdono sulle prove raccolte nei primi giorni. Prima di riparare:

    • fotografa e filma macchie, gocciolamenti e danni, più volte e con la data;
    • segnala per iscritto all’amministratore o al vicino e conserva le risposte;
    • fai intervenire un idraulico o un tecnico che indichi per iscritto il punto di origine: prima o dopo la diramazione, terrazza, facciata;
    • conserva preventivi, fatture e i beni danneggiati, se possibile;
    • se c’è una polizza, apri il sinistro entro 3 giorni (art. 1913 c.c.).

    Riparare prima di documentare è l’errore più frequente: dopo i lavori la causa del danno può diventare impossibile da accertare.

    Caso ipotetico, a scopo illustrativo
    Un esempio

    In un condominio degli anni Settanta in Borgo Venezia, la proprietaria dell’ultimo piano trova macchie sul soffitto a ogni pioggia. Sopra c’è la terrazza a uso esclusivo del vicino. L’amministratore dice che è una terrazza privata; il vicino risponde che il condominio non ha mai rifatto l’impermeabilizzazione.

    Secondo le Sezioni Unite rispondono entrambi, con il riparto dell’art. 1126 c.c. Lei scrive via PEC all’amministratore e al vicino, chiede un intervento urgente e fa aprire il sinistro sulla polizza del fabbricato. Le parti non concordano sulla causa: guaina vecchia o scarichi ostruiti.

    Viene chiesta a Verona una consulenza tecnica preventiva conciliativa. Il consulente accerta la guaina deteriorata; davanti a lui l’assemblea delibera il rifacimento e il risarcimento delle tinteggiature. L’esito dipende dalle prove e dagli accertamenti tecnici.

    Mediazione, negoziazione o accertamento tecnico

    Prima della causa la legge chiede quasi sempre un passaggio obbligato. Quale, dipende dalla lite:

    MediazionePer le liti in materia di condominio: riparto dei lavori sul lastrico, delibere, uso delle parti comuni (art. 5 d.lgs. 28/2010; art. 71-quater disp. att. c.c.).
    Negoziazione assistitaTra vicini, per una richiesta di pagamento fino a 50.000 euro che non rientra tra le materie della mediazione (art. 3 d.l. 132/2014).
    Risarcimento chiesto al condominioI giudici non sono uniformi su quale delle due procedure serva: la scelta si fa caso per caso, guardando che cosa si chiede.
    Accertamento tecnicoLa consulenza conciliativa (art. 696-bis c.p.c.) è esclusa da entrambe le procedure. Nessuna delle due impedisce i provvedimenti urgenti.

    I tempi: prescrizione e assicurazione

    Il risarcimento si prescrive in 5 anni (art. 2947 c.c.). Se l’infiltrazione continua perché nessuno ripara, la prescrizione corre giorno per giorno: i danni più vecchi di cinque anni si perdono anche se il problema è ancora in corso (Cass. 26117/2026). Se invece l’evento è stato unico, il termine parte dalla prima manifestazione del danno (Cass. 34215/2024). Una diffida scritta interrompe la prescrizione.

    Verso la propria assicurazione i diritti si prescrivono in 2 anni; nella responsabilità civile dalla richiesta del danneggiato (art. 2952 c.c.).

    Per gli amministratori: le risposte più frequenti

    Per gli amministratori le infiltrazioni sono la segnalazione più frequente. Alcune risposte rapide:

    • gli interventi conservativi sulle parti comuni sono un dovere dell’amministratore; per i lavori straordinari urgenti può procedere e riferire alla prima assemblea (artt. 1130 n. 4 e 1135 c.c.);
    • se la perdita è nel bagno di un condomino, dopo la diramazione, il condominio non risponde: serve però la relazione dell’idraulico;
    • per la terrazza a uso esclusivo il condominio concorre comunque, con il riparto dell’art. 1126 c.c.;
    • rinviare all’infinito i lavori sulle parti comuni è esso stesso il comportamento che fa rispondere il condominio (Cass. 28253/2023);
    • il condomino che anticipa spese sulle parti comuni ha diritto al rimborso solo se erano urgenti (art. 1134 c.c.).

    Come lavoriamo

    1Primo esame del casoCi invii i documenti principali con il modulo: primo esame e preventivo non hanno costi.
    2Preventivo scrittoPreventivo su misura, per fasi, con i costi vivi indicati a parte. La consulenza è un servizio distinto e a pagamento, con il costo comunicato prima.
    3Diffida e accertamentoLettera al responsabile, procedura obbligatoria corretta e, se la causa è contestata, accertamento tecnico preventivo.
    4Accordo o causaAccordo in mediazione o davanti al consulente; altrimenti causa a Verona. Nessun esito può essere garantito in anticipo.
    Avv. Marco Panato nel suo studio a Verona
    Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona e mediatore civile e commerciale. Il profilo completo

    Documenti da preparare

    • Foto e video datati dei danni, ripresi più volte
    • Segnalazioni scritte all’amministratore o al vicino e risposte
    • Relazione dell’idraulico o del tecnico sul punto di origine
    • Preventivi e fatture delle riparazioni
    • Atto di provenienza, regolamento di condominio e tabelle millesimali
    • Verbali assembleari sul problema
    • Polizze (casa, responsabilità civile, globale fabbricati) e numero del sinistro
    • Contratto di locazione, se l’immobile è affittato

    Domande frequenti

    Se l’acqua viene dagli impianti privati del vicino, paga il proprietario dell’appartamento sopra come custode, anche se lo abitano altri (art. 2051 c.c.; Cass. 6756/2024).

    Paga il condominio: gli impianti sono comuni fino al punto di diramazione verso i singoli appartamenti (art. 1117 n. 3 c.c.; Cass. 25442/2025).

    Rispondono insieme il titolare della terrazza e il condominio, con il riparto un terzo e due terzi dell’art. 1126 c.c. (Cass. SU 9449/2016).

    Sì, se non interviene sulle parti comuni (Cass. 26117/2026). Il costruttore risponde a parte, nei termini dell’art. 1669 c.c.

    In 5 anni (art. 2947 c.c.). Se l’infiltrazione continua, la prescrizione corre giorno per giorno sui danni man mano che si producono (Cass. 26117/2026).

    Sì per le liti condominiali. Tra vicini, per somme fino a 50.000 euro, serve la negoziazione assistita. Per il risarcimento chiesto al condominio la procedura va scelta caso per caso.

    È la verifica di un consulente nominato dal giudice prima della causa: urgente (art. 696 c.p.c.) o conciliativa, senza bisogno di urgenza (art. 696-bis c.p.c.).

    Oggi nessuna norma del codice civile la impone; ci sono solo disegni di legge. Se la polizza c’è, il sinistro va denunciato entro 3 giorni (art. 1913 c.c.).

    Per i danni a casa tua sì, dopo aver documentato tutto. Per lavori sulle parti comuni il rimborso spetta solo se la spesa era urgente (art. 1134 c.c.).

    Il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi: servono a capire se possiamo seguire la pratica, quale attività serve e quanto costa. Non comprendono un parere su chi ha ragione o su cosa fare. Per quello c’è la consulenza: un incontro con l’Avvocato, in studio o online, a pagamento, con il costo comunicato prima.

    Richiedi il primo esame del caso

     
    Richiedi il primo esame del caso
    Risposta di norma entro un giorno lavorativoPreventivo scritto prima di iniziareSegreto professionale
    Indica da quando vedi l’infiltrazione, dove si trova e che cosa ti hanno risposto amministratore o vicino. Puoi incollare il risultato del percorso. Ti rispondiamo di norma entro un giorno lavorativo dicendo se possiamo seguire la pratica e, in quel caso, con un preventivo scritto.
    Il primo esame del caso e il preventivo scritto non hanno costi. La consulenza, in studio o online, è un servizio distinto e a pagamento, con il costo comunicato prima. Preferisci parlare subito? Chiama lo 045 5867034 (lun-gio 9-13 e 14-18, ven 9-13) o scrivi a segreteria@studiolegalemp.info.

    UN’INFILTRAZIONE CHE NESSUNO VUOLE RIPARARE?

    Approfondimenti e pagine collegate

    Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · tel. 045 5867034 · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 01/11/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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