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Dal 27 settembre 2026 i green claims rivolti ai consumatori seguono regole molto più rigide. Parole come «green», «eco», «sostenibile» o «a impatto zero» non si possono più usare con leggerezza. Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 ha recepito la direttiva (UE) 2024/825 e ha modificato il Codice del consumo: alcune forme di greenwashing sono ora vietate in ogni caso, senza che serva dimostrare l'inganno nel caso concreto. Le regole riguardano cantine, aziende agroalimentari, moda, cosmetica e turismo: etichette, schede prodotto, siti, social e pubblicità.

Le nuove regole valgono anche per i prodotti già in commercio e per i materiali già stampati. La vigilanza spetta all'Autorità antitrust (AGCM), che può vietare la pratica e applicare sanzioni fino a 10 milioni di euro. Una revisione ordinata delle comunicazioni ambientali ti permette di togliere ciò che non è sostenibile sul piano delle prove, riformulare ciò che si può salvare e raccogliere la documentazione prima di una contestazione.

Dal 27 settembre 2026Da questa data si applicano le nuove norme contro il greenwashing (art. 2 D.Lgs. 30/2026), anche per i prodotti già sul mercato.
Stop ai claim generici«Verde», «ecologico», «rispettoso dell'ambiente» sono vietati se non dimostri un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali (art. 23, lett. d-bis, Cod. consumo).
No «neutro» da compensazioniVietato dire che un prodotto ha impatto neutro, ridotto o positivo sul clima grazie alla compensazione delle emissioni (art. 23, lett. d-quater).
Fino a 10 milioni di euroÈ il massimo della sanzione AGCM per le pratiche commerciali scorrette (art. 27, comma 9, Cod. consumo); il minimo è 5.000 euro.
Aggiornato al 25/09/2026

Autovalutazione delle dichiarazioni ambientali

Spunta le voci che nella tua azienda sono già a posto. Ogni voce non spuntata indica un materiale da riesaminare. La checklist non sostituisce l'esame dei singoli testi.
Novità e date da ricordare
24/03/2026Entra in vigore il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (GU n. 56 del 9 marzo 2026), che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e modifica il Codice del consumo.
27/09/2026Si applicano le nuove regole contro il greenwashing: claim generici, etichette di sostenibilità non certificate e claim di neutralità basati su compensazioni entrano nella lista nera.

Green claims: cosa cambia con il D.Lgs. 30/2026

Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (GU n. 56 del 9 marzo 2026) è in vigore dal 24 marzo 2026, ma le sue regole si applicano dal 27 settembre 2026. Recepisce la direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE (pratiche commerciali sleali) e 2011/83/UE (diritti dei consumatori).

Il Codice del consumo ora definisce con precisione i concetti chiave (art. 18):

  • Asserzione ambientale: qualsiasi messaggio non obbligatorio per legge che presenti un prodotto, una marca o un'impresa come a impatto positivo o nullo sull'ambiente, meno dannoso di altri o in progresso nel tempo. Contano anche immagini, simboli, marchi, nomi di società e di prodotti.
  • Asserzione ambientale generica: quella la cui specificazione non è fornita in modo chiaro ed evidente nello stesso mezzo di comunicazione.
  • Etichetta di sostenibilità: qualsiasi marchio di fiducia o di qualità volontario, pubblico o privato, riferito a caratteristiche ambientali o sociali.
  • Sistema di certificazione: verifica di terzi aperta a tutti gli operatori, con requisiti pubblici, procedure per le non conformità e controllo di un soggetto indipendente.
  • Eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali: prestazioni conformi all'Ecolabel UE, a un marchio ecologico ufficiale di tipo I (EN ISO 14024) o alle prestazioni di punta previste da altre norme UE.

Le nuove regole riguardano le comunicazioni rivolte ai consumatori. La pubblicità tra imprese resta disciplinata dal D.Lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa.

Le pratiche di greenwashing sempre vietate

L'art. 23 del Codice del consumo, la cosiddetta «lista nera», elenca pratiche considerate scorrette in ogni caso. Dal 27 settembre 2026 si aggiungono, tra le altre:

  • esibire un'etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione né stabilita da autorità pubbliche (lett. b-bis);
  • formulare un'asserzione ambientale generica senza poter dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali (lett. d-bis);
  • riferire al prodotto o all'impresa nel suo complesso un'asserzione che riguarda un solo aspetto (lett. d-ter);
  • sostenere, sulla base della compensazione delle emissioni, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di gas serra (lett. d-quater);
  • presentare obblighi di legge comuni a tutta la categoria come tratto distintivo dell'offerta (lett. l-bis);
  • asserire falsamente una certa durata del bene, presentarlo come riparabile quando non lo è, spingere a sostituire materiali di consumo prima del necessario (lett. da bb-quinquies a bb-undecies).

L'art. 21 considera poi ingannevoli, da valutare caso per caso, le promesse di prestazioni ambientali future prive di un piano di attuazione verificato da un terzo indipendente, e la pubblicità di vantaggi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.

Vino e agroalimentare: disciplinari, obblighi di etichetta e claim volontari

Per una cantina della Valpolicella, del Soave, del Lugana o del Custoza la prima distinzione è tra ciò che la legge impone e ciò che l'azienda sceglie di dire.

  • Indicazioni obbligatorie: le menzioni richieste dal disciplinare DOC o DOCG e dalle norme sull'etichettatura, o l'etichettatura ambientale degli imballaggi (art. 219, comma 5, D.Lgs. 152/2006), non sono asserzioni ambientali, perché la definizione riguarda solo i messaggi non obbligatori.
  • Claim volontari: «vino sostenibile», «vigneto a impatto zero», «viticoltura green», foglie e paesaggi usati per suggerire un beneficio ambientale sono asserzioni ambientali e seguono le nuove regole.
  • La denominazione non prova la sostenibilità: il disciplinare regola zona, vitigni e tecniche produttive. Richiamarlo non basta a sostenere un claim ambientale generico.
  • Certificazioni: per il vino esiste un sistema pubblico di certificazione della sostenibilità della filiera (art. 224-ter D.L. 34/2020; disciplinare approvato con D.M. 16 marzo 2022), con verifiche di organismi terzi. Usarne il segno alle condizioni previste è cosa diversa da un bollino creato in casa.

Lo stesso metodo vale per moda («tessuto sostenibile»), cosmetica («formula eco»), turismo («hotel green», «struttura a emissioni zero») e prodotti alimentari: individuare il claim, capire se è generico, verificare le prove, riformulare in termini specifici e dimostrabili.

Sanzioni AGCM, prodotti già in commercio e direttiva Green Claims

Per le pratiche commerciali scorrette l'art. 27 del Codice del consumo prevede, oltre al divieto, una sanzione da 5.000 a 10.000.000 di euro. Per le violazioni che interessano più Stati membri il massimo può arrivare al 4% del fatturato annuo. L'inottemperanza ai provvedimenti è punita con sanzioni da 10.000 a 10.000.000 di euro e, se reiterata, con la sospensione dell'attività fino a 30 giorni.

Secondo le domande e risposte della Commissione europea sulla direttiva, dal 27 settembre 2026 le regole valgono anche per i prodotti già esistenti. Per le scorte il documento indica soluzioni pratiche, come adesivi correttivi o informazioni al punto vendita. Precisa inoltre che nomi di marca e di prodotto possono essere asserzioni ambientali.

Diverso è il destino della proposta di direttiva «Green Claims» (COM(2023)166), che avrebbe imposto una verifica preventiva delle dichiarazioni. Nel giugno 2025 la Commissione ha annunciato l'intenzione di ritirarla e i negoziati si sono fermati. Oggi le regole da rispettare sono quelle del D.Lgs. 30/2026.

Come mettere in regola etichette, siti e contratti

  1. Inventario: raccogli ogni testo, immagine e logo con contenuto ambientale, per canale e per prodotto.
  2. Classificazione: per ciascun claim stabilisci se è obbligatorio, specifico, generico, riferito al futuro o basato su compensazioni.
  3. Prove: associa a ogni claim i documenti che lo sostengono; se mancano, il claim va tolto o riscritto.
  4. Riscrittura: sostituisci gli aggettivi generici con dati verificabili («bottiglia da 420 g invece di 550 g», «energia da impianto fotovoltaico aziendale per il X% dei consumi 2025»).
  5. Scorte: decidi come trattare etichette e cataloghi già stampati.
  6. Contratti: aggiorna gli accordi con agenzie, influencer, distributori e marketplace, con approvazione preventiva e responsabilità per i testi non autorizzati.
  7. Procedura interna: stabilisci chi approva i nuovi claim prima della pubblicazione.

Come lavoriamo

1Primo esame gratuitoCi invii alcuni materiali (etichette, pagine del sito, post). Li esaminiamo e ti diciamo se ci sono criticità e che tipo di intervento serve.
2Preventivo gratuito e incarico scrittoTi proponiamo un preventivo scritto. Se lo accetti, l'attività parte con incarico scritto e compenso concordato prima.
3Revisione dei materialiAnalizziamo i claim canale per canale, verifichiamo le prove disponibili e proponiamo riformulazioni conformi.
4Contratti e procedureAggiorniamo i contratti con agenzie e partner e impostiamo una procedura interna di approvazione. In caso di istruttoria AGCM ti assistiamo nel procedimento.

Documenti da preparare

  • Etichette, retroetichette e confezioni in uso e in magazzino
  • Pagine del sito, schede e-commerce e marketplace
  • Post social, campagne pubblicitarie, brochure e materiali per fiere
  • Certificazioni ambientali e regolamenti d'uso dei relativi marchi
  • Studi di impronta di carbonio o di ciclo di vita, dati su energia e imballaggi
  • Documentazione su crediti di compensazione acquistati
  • Piani o bilanci di sostenibilità con impegni futuri
  • Contratti con agenzie, influencer, distributori e piattaforme
  • Eventuali reclami, segnalazioni o richieste di informazioni ricevute

Domande frequenti

Solo se l'affermazione non è generica: deve essere specificata in modo chiaro ed evidente nello stesso mezzo, oppure devi poter dimostrare un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Una parola isolata senza spiegazione rischia di ricadere nel divieto (art. 23, lett. d-bis, Codice del consumo).

Le regole si applicano dal 27 settembre 2026 anche ai prodotti esistenti. La Commissione europea, nelle sue domande e risposte, indica soluzioni pratiche come adesivi correttivi o informazioni al punto vendita e invita le autorità a considerare gli sforzi ragionevoli degli operatori. Conviene decidere subito e documentare la scelta.

No, la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette riguarda i rapporti con i consumatori. Verso importatori, distributori e buyer vale il D.Lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole. Attenzione però ai materiali B2B che arrivano anche al consumatore finale.

Non automaticamente. La definizione di asserzione ambientale comprende marchi e nomi di società o prodotti (art. 18 Cod. consumo): se il nome suggerisce un beneficio ambientale al consumatore medio, deve essere accompagnato da una specificazione chiara o sostenuto da prove adeguate. Va valutato caso per caso.

Non puoi dire che il prodotto è neutro, a ridotte emissioni o positivo per il clima sulla base delle compensazioni (art. 23, lett. d-quater). Puoi informare in modo corretto e specifico sull'acquisto di crediti, senza farlo passare per una caratteristica del prodotto. Anche queste comunicazioni restano soggette al divieto generale di ingannevolezza.

Vigila l'AGCM, che può agire d'ufficio o su segnalazione di consumatori, associazioni o concorrenti. Può vietare la pratica, applicare sanzioni fino a 10 milioni di euro e accettare impegni dell'impresa (art. 27 Cod. consumo).

La proposta del 2023, che prevedeva la verifica preventiva dei claim, è ferma: nel giugno 2025 la Commissione ha annunciato l'intenzione di ritirarla. Le regole oggi vincolanti sono quelle della direttiva (UE) 2024/825, recepita con il D.Lgs. 30/2026.

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Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/09/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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