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Contenzioso civile e crediti · lettura 9 minuti

Il decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento del giudice, emesso su richiesta del creditore senza sentire il debitore. Per contestarlo serve l'opposizione a decreto ingiuntivo: un vero giudizio, che si apre con un atto notificato al creditore entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Se il termine passa senza opposizione, il decreto diventa esecutivo e definitivo, anche quando il debito era contestabile.

Il termine è più lungo se risiedi all'estero (50 giorni in un altro Stato UE, 60 fuori dall'UE) e il giudice può averlo ridotto o aumentato: vale quello scritto nel decreto. Per opporsi serve di regola un avvocato. Puoi inviarci il decreto e la relata di notifica per un primo esame gratuito del caso: verifichiamo la scadenza e se ci sono motivi seri per opporsi.

Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · risposta di norma entro un giorno lavorativo
40 giorni dalla notificaÈ il termine ordinario per notificare l'opposizione; 50 giorni se risiedi in un altro Stato UE, 60 se risiedi fuori dall'UE (art. 641 c.p.c.).
Iscrizione a ruolo in 10 giorniNotificata la citazione, la causa va iscritta a ruolo entro 10 giorni: se l'opponente non si costituisce, il decreto è dichiarato esecutivo (artt. 165 e 647 c.p.c.).
Mediazione a carico del creditoreNelle materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 deve avviarla chi ha chiesto il decreto; se non lo fa, il decreto viene revocato (art. 5-bis).
10 giorni per l'opposizione tardivaSe la notifica era irregolare puoi opporti anche dopo il termine, ma non oltre 10 giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650 c.p.c.).
Cosa fare adesso
  1. Trova la relata di notifica o la ricevuta PEC e annota la data: da lì si contano i 40 giorni.
  2. Controlla se il decreto è dichiarato «provvisoriamente esecutivo» e raccogli ricevute di pagamento, contratti e contestazioni già inviate al creditore.
  3. Scrivi allo Studio per il primo esame gratuito del caso: verifichiamo la scadenza, i motivi di opposizione e se conviene una trattativa.
In questa pagina
    Aggiornato al 10/10/2026

    Scadenzario dell'opposizione a decreto ingiuntivo

    Scegli che cosa hai ricevuto e inserisci la data di notifica: lo scadenzario calcola l'ultimo giorno per notificare l'opposizione, tenendo conto della sospensione feriale di agosto.
    Strumento gratuitoNessuna registrazione. I dati restano nel tuo browser: arrivano allo Studio solo se scegli di inviarli con il modulo.
    Novità e date da ricordare
    06/04/2023Le Sezioni Unite (Cass. n. 9479/2023) stabiliscono che il giudice deve controllare d'ufficio le clausole abusive nei decreti ingiuntivi contro i consumatori. Se il decreto non opposto non motiva su questo punto, il consumatore può far valere l'abusività con l'opposizione tardiva, anche quando l'esecuzione è già iniziata.
    28/02/2023Per i procedimenti avviati da questa data si applica la riforma Cartabia: l'art. 645 c.p.c. parla di «atto introduttivo» e di «processo di cognizione», il termine minimo a comparire della citazione sale a 120 giorni e l'art. 5-bis d.lgs. 28/2010 pone sul creditore l'onere di avviare la mediazione nell'opposizione.
    13/01/2022Per i decreti ingiuntivi in materia di locazione le Sezioni Unite (Cass. n. 927/2022) chiariscono che l'opposizione va proposta con ricorso: se è proposta per citazione è tempestiva solo se l'atto è depositato in cancelleria entro il termine dell'art. 641 c.p.c.

    Quanto tempo hai e da quando si conta

    Il termine per opporsi è scritto nel decreto ed è di regola di 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Se risiedi in un altro Stato dell'Unione europea è di 50 giorni, riducibile fino a 20; se risiedi fuori dall'UE è di 60 giorni, e se il giudice lo modifica resta tra 30 e 120. Per giusti motivi il giudice può ridurre il termine ordinario fino a 10 giorni o portarlo a 60: conta sempre quello indicato nel decreto.

    • Il conteggio parte dal giorno dopo la notifica e comprende l'ultimo giorno (art. 155 c.p.c.).
    • Con la PEC conta la ricevuta di consegna; se è generata tra le 21 e le 7, la notifica si considera fatta alle 7 (art. 147 c.p.c.).
    • Se eri assente e hai trovato l'avviso di giacenza, la notifica postale si perfeziona al ritiro o, al più tardi, dieci giorni dopo la spedizione dell'avviso (art. 8 L. 890/1982).
    • Dal 1° al 31 agosto i termini sono sospesi (L. 742/1969), salvo per le cause di lavoro e previdenza.
    • Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, slitta al primo giorno non festivo (art. 155 c.p.c.).

    Entro il termine l'opposizione deve essere notificata al creditore: una lettera o una PEC al suo avvocato non bastano. Il decreto, a sua volta, perde efficacia se il creditore non lo notifica entro 60 giorni dalla pronuncia, 90 se la notifica va fatta all'estero (art. 644 c.p.c.).

    Come si propone l'opposizione dopo la riforma Cartabia

    L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto, con un atto notificato al creditore presso il suo avvocato (artt. 645 e 638 c.p.c.). Si apre così un processo di cognizione: chi si oppone è formalmente attore, ma è il creditore a dover provare il credito.

    • Atto di citazione nelle cause ordinarie: l'udienza va fissata ad almeno 120 giorni liberi dalla notifica, 150 se la notifica avviene all'estero (art. 163-bis c.p.c.); il creditore può chiedere di anticiparla (art. 645 c.p.c.).
    • Iscrizione a ruolo entro 10 giorni dalla notifica (art. 165 c.p.c.). Se l'opponente non si costituisce, il decreto è dichiarato esecutivo come se l'opposizione non ci fosse (art. 647 c.p.c.).
    • Ricorso nelle materie del rito del lavoro e del rito locatizio (lavoro, previdenza, locazione, comodato, affitto d'azienda): conta il deposito in cancelleria entro il termine (Cass. SU n. 927/2022 per le locazioni).
    • Giudice di pace: dopo la riforma la domanda segue le forme del procedimento semplificato (art. 316 c.p.c.); forma dell'atto e momento che conta per il termine vanno verificati con attenzione.

    Nell'atto vanno indicate subito tutte le contestazioni e le eccezioni (pagamento, prescrizione, compensazione, vizi della merce o della prestazione), le eventuali domande riconvenzionali e i documenti. Non esiste un modello valido per ogni decreto: l'atto si costruisce sui documenti del creditore e sulle prove che hai.

    Caso ipotetico, a scopo illustrativo
    Un esempio

    Una piccola impresa di Verona riceve il 15/07/2026, via PEC, un decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona per 18.000 euro chiesto da un fornitore. Il decreto non è provvisoriamente esecutivo. L'impresa ha segnalato per iscritto difetti su una parte della merce e ha già versato un acconto che nel ricorso non compare. Contando i 40 giorni e saltando agosto, l'ultimo giorno per notificare l'opposizione è il 24/09/2026.

    L'opposizione viene notificata all'avvocato del fornitore il 10/09/2026 e la causa è iscritta a ruolo nei 10 giorni successivi; trattandosi di una compravendita, la mediazione non è obbligatoria. In prima udienza il fornitore chiede la provvisoria esecuzione: il giudice deve concederla per la parte di prezzo non contestata, mentre sul resto la causa prosegue con le prove sui difetti e sull'acconto. L'esito dipende da quello che documenti e testimoni riescono a dimostrare.

    Mediazione obbligatoria: chi la deve avviare

    Se il credito riguarda una delle materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (tra cui condominio, diritti reali, successioni, locazione, comodato, affitto d'azienda, contratti bancari, finanziari e assicurativi, contratti d'opera, somministrazione, franchising, società di persone), la mediazione è condizione di procedibilità anche nell'opposizione. Non lo è, ad esempio, per una normale compravendita di merce.

    • Non va fatta prima del decreto: la legge la esclude nella fase monitoria e nell'opposizione fino alla decisione sulla provvisoria esecuzione (art. 5, c. 6, d.lgs. 28/2010).
    • L'onere di avviarla spetta al creditore che ha chiesto il decreto (art. 5-bis, introdotto dalla riforma Cartabia nel solco di Cass. SU n. 19596/2020).
    • Alla prima udienza il giudice decide sulla provvisoria esecuzione e, se la mediazione manca, fissa una nuova udienza dopo la durata della procedura. Se nel frattempo il creditore non l'ha avviata, il giudice dichiara improcedibile la sua domanda, revoca il decreto e decide sulle spese.

    Il debitore non può però ignorarla: chi non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo rischia che il giudice ne tragga argomenti di prova e una condanna a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato (art. 12-bis d.lgs. 28/2010).

    Provvisoria esecuzione e sospensione

    Di regola il decreto si può eseguire solo se non viene opposto nel termine. Ma il giudice può renderlo provvisoriamente esecutivo fin dall'inizio (art. 642 c.p.c.) se il credito si fonda su cambiale, assegno o atto notarile, se c'è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il creditore produce documenti sottoscritti dal debitore che provano il diritto. In questi casi il creditore può notificare subito il precetto e pignorare, anche mentre l'opposizione è in corso.

    • Sospensione (art. 649 c.p.c.): se il decreto è già esecutivo, con l'opposizione puoi chiedere al giudice di sospenderne l'esecutorietà per gravi motivi.
    • Concessione in corso di causa (art. 648 c.p.c.): se il decreto non è esecutivo, il creditore può chiedere che lo diventi alla prima udienza, quando l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Il giudice deve concederla per le somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi vizi procedurali, e in ogni caso se il creditore offre cauzione. Per ragioni di urgenza può decidere anche prima dell'udienza.

    Per questo l'opposizione va costruita contestando in modo specifico ogni voce: una contestazione generica lascia esecutive le somme che non hai messo in discussione.

    Mancata opposizione e opposizione tardiva

    Se non fai opposizione nel termine, o la notifichi ma non iscrivi la causa a ruolo, il giudice dichiara il decreto esecutivo e l'opposizione non può più essere proposta né proseguita (art. 647 c.p.c.). Il decreto non opposto ha effetti analoghi a una sentenza definitiva: il debito non si può più discutere, salvo fatti successivi come un pagamento. Il creditore può notificare il precetto, con almeno 10 giorni per pagare (art. 480 c.p.c.), e poi pignorare conto, stipendio o beni.

    L'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) è un rimedio eccezionale. È ammessa se provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, oppure, pur avendolo conosciuto, di non aver potuto opporti per caso fortuito o forza maggiore (Corte cost. n. 120/1976). Non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione, che di regola è il pignoramento e non il precetto. Anche in questo caso si può chiedere la sospensione dell'esecutorietà. Per i consumatori resta aperta, nei limiti indicati da Cass. SU n. 9479/2023, la contestazione delle clausole abusive.

    Decreto ingiuntivo condominiale e ingiunzione europea

    Per i contributi approvati dall'assemblea l'amministratore può ottenere un decreto immediatamente esecutivo, nonostante l'opposizione (art. 63 disp. att. c.c.). Secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 9839/2021), nell'opposizione il giudice può esaminare la nullità della delibera su cui si fonda il credito, mentre i vizi di annullabilità vanno fatti valere impugnando la delibera nei termini dell'art. 1137 c.c., anche con domanda riconvenzionale nell'opposizione. Trattandosi di materia condominiale, la mediazione è obbligatoria e tocca al condominio avviarla.

    Se ricevi un'ingiunzione di pagamento europea emessa da un giudice di un altro Stato UE (Reg. CE n. 1896/2006), l'opposizione si presenta al giudice che l'ha emessa, con il modulo F allegato, entro 30 giorni dalla notifica, senza dover indicare i motivi (art. 16).

    Errori da evitare

    • Contare dal giorno in cui hai letto l'atto: il termine decorre dalla notifica risultante dalla relata o dalla ricevuta PEC.
    • Rispondere con una lettera o una PEC al creditore: non è un'opposizione e non impedisce che il decreto diventi definitivo.
    • Notificare l'opposizione e non iscriverla a ruolo entro 10 giorni: il decreto viene dichiarato esecutivo.
    • Contestare in modo generico: «non devo nulla» non basta, e il giudice deve concedere la provvisoria esecuzione per le somme non contestate.
    • Disertare la mediazione: l'onere di avviarla è del creditore, ma chi non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo rischia sanzioni e argomenti di prova contrari.
    • Usare la citazione quando serve il ricorso (locazione, lavoro, previdenza): conta il deposito in cancelleria entro il termine.

    Come lavoriamo

    1Primo esame gratuitoCi invii il decreto, il ricorso del creditore se lo hai e la relata di notifica. Verifichiamo la scadenza e se il credito è contestabile.
    2Valutazione dei motiviLeggiamo i documenti del creditore e i tuoi: pagamenti, contestazioni, prescrizione, conteggio di interessi e spese. Ti diciamo per iscritto se conviene opporsi, trattare o pagare.
    3Preventivo e incaricoSe decidi di procedere ricevi un preventivo scritto gratuito e firmi l'incarico con il compenso concordato.
    4Opposizione e giudizioNotifichiamo l'opposizione nel termine, iscriviamo la causa a ruolo, chiediamo se serve la sospensione e seguiamo mediazione e giudizio davanti al Tribunale o al giudice di pace.
    Avv. Marco Panato nel suo studio a Verona
    Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo

    Documenti da preparare

    • Decreto ingiuntivo con il ricorso e i documenti del creditore
    • Relata di notifica, ricevuta PEC o avviso di giacenza
    • Contratto, ordini, preventivi e fatture
    • Ricevute di pagamento, estratti conto e note di credito
    • Contestazioni scritte inviate al creditore (PEC, email, reclami)
    • Eventuale precetto o pignoramento già ricevuto
    • Per i decreti condominiali: verbale dell'assemblea e riparto approvato

    Domande frequenti

    Di regola 40 giorni dalla notifica, 50 se risiedi in un altro Stato UE e 60 se risiedi fuori dall'UE (art. 641 c.p.c.). Il giudice può ridurre o aumentare il termine per giusti motivi: vale quello scritto nel decreto. Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso, salvo per le cause di lavoro e previdenza.

    Con un atto di citazione notificato al creditore entro il termine, davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto; nelle cause di lavoro, previdenza, locazione e comodato con ricorso depositato in cancelleria. La citazione va poi iscritta a ruolo entro 10 giorni dalla notifica. Serve di regola un avvocato.

    Esistono schemi, ma l'opposizione è un atto giudiziario che deve contenere da subito tutte le contestazioni, le eccezioni e le prove. Un atto generico rischia di far concedere al creditore l'esecuzione provvisoria. Per questo si costruisce sui documenti del creditore e sui tuoi.

    Scaduto il termine, il giudice dichiara il decreto esecutivo e il debito non si può più contestare. Il creditore può notificare il precetto, con almeno 10 giorni per pagare, e poi pignorare conto, stipendio o beni. Resta solo l'opposizione tardiva, nei casi eccezionali dell'art. 650 c.p.c.

    Solo se il decreto non è provvisoriamente esecutivo. Se lo è, il creditore può procedere anche durante la causa e occorre chiedere al giudice la sospensione per gravi motivi (art. 649 c.p.c.). Il giudice può anche concedere l'esecuzione provvisoria in corso di causa, almeno per le somme non contestate.

    Nelle materie della mediazione obbligatoria l'onere spetta al creditore che ha chiesto il decreto (art. 5-bis d.lgs. 28/2010). Se non la avvia, il giudice dichiara improcedibile la sua domanda e revoca il decreto. Il debitore deve comunque partecipare al primo incontro.

    Sì, nel termine indicato nel decreto, ma il decreto per contributi approvati dall'assemblea è di regola esecutivo subito. Nell'opposizione si possono far valere le contestazioni sul debito e la nullità della delibera; i vizi di annullabilità richiedono l'impugnazione della delibera nei termini dell'art. 1137 c.c.

    Ci sono il contributo unificato, che dipende dal valore della causa, e il compenso dell'avvocato, concordato per iscritto prima di iniziare. Chi perde paga di regola anche le spese dell'altra parte. Il primo esame del caso e il preventivo sono gratuiti.

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    Raccontaci in poche righe la situazione. Ti rispondiamo di norma entro un giorno lavorativo con le domande che servono per inquadrarla e, se c’è margine per agire, con un preventivo scritto. Il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi; l’attività di consulenza e assistenza è a pagamento, con il compenso concordato prima di cominciare.
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    DECRETO INGIUNTIVO: PARLIAMONE

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    Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 10/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

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