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Il decreto ingiuntivo è un ordine di pagamento del giudice, emesso su richiesta del creditore senza sentire il debitore. Per contestarlo serve l'opposizione a decreto ingiuntivo: un vero giudizio, che si apre con un atto notificato al creditore entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Se il termine passa senza opposizione, il decreto diventa esecutivo e definitivo, anche quando il debito era contestabile.
Il termine è più lungo se risiedi all'estero (50 giorni in un altro Stato UE, 60 fuori dall'UE) e il giudice può averlo ridotto o aumentato: vale quello scritto nel decreto. Per opporsi serve di regola un avvocato. Puoi inviarci il decreto e la relata di notifica per un primo esame gratuito del caso: verifichiamo la scadenza e se ci sono motivi seri per opporsi.
Il termine per opporsi è scritto nel decreto ed è di regola di 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Se risiedi in un altro Stato dell'Unione europea è di 50 giorni, riducibile fino a 20; se risiedi fuori dall'UE è di 60 giorni, e se il giudice lo modifica resta tra 30 e 120. Per giusti motivi il giudice può ridurre il termine ordinario fino a 10 giorni o portarlo a 60: conta sempre quello indicato nel decreto.
Entro il termine l'opposizione deve essere notificata al creditore: una lettera o una PEC al suo avvocato non bastano. Il decreto, a sua volta, perde efficacia se il creditore non lo notifica entro 60 giorni dalla pronuncia, 90 se la notifica va fatta all'estero (art. 644 c.p.c.).
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto, con un atto notificato al creditore presso il suo avvocato (artt. 645 e 638 c.p.c.). Si apre così un processo di cognizione: chi si oppone è formalmente attore, ma è il creditore a dover provare il credito.
Nell'atto vanno indicate subito tutte le contestazioni e le eccezioni (pagamento, prescrizione, compensazione, vizi della merce o della prestazione), le eventuali domande riconvenzionali e i documenti. Non esiste un modello valido per ogni decreto: l'atto si costruisce sui documenti del creditore e sulle prove che hai.
Una piccola impresa di Verona riceve il 15/07/2026, via PEC, un decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona per 18.000 euro chiesto da un fornitore. Il decreto non è provvisoriamente esecutivo. L'impresa ha segnalato per iscritto difetti su una parte della merce e ha già versato un acconto che nel ricorso non compare. Contando i 40 giorni e saltando agosto, l'ultimo giorno per notificare l'opposizione è il 24/09/2026.
L'opposizione viene notificata all'avvocato del fornitore il 10/09/2026 e la causa è iscritta a ruolo nei 10 giorni successivi; trattandosi di una compravendita, la mediazione non è obbligatoria. In prima udienza il fornitore chiede la provvisoria esecuzione: il giudice deve concederla per la parte di prezzo non contestata, mentre sul resto la causa prosegue con le prove sui difetti e sull'acconto. L'esito dipende da quello che documenti e testimoni riescono a dimostrare.
Se il credito riguarda una delle materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (tra cui condominio, diritti reali, successioni, locazione, comodato, affitto d'azienda, contratti bancari, finanziari e assicurativi, contratti d'opera, somministrazione, franchising, società di persone), la mediazione è condizione di procedibilità anche nell'opposizione. Non lo è, ad esempio, per una normale compravendita di merce.
Il debitore non può però ignorarla: chi non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo rischia che il giudice ne tragga argomenti di prova e una condanna a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato (art. 12-bis d.lgs. 28/2010).
Di regola il decreto si può eseguire solo se non viene opposto nel termine. Ma il giudice può renderlo provvisoriamente esecutivo fin dall'inizio (art. 642 c.p.c.) se il credito si fonda su cambiale, assegno o atto notarile, se c'è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il creditore produce documenti sottoscritti dal debitore che provano il diritto. In questi casi il creditore può notificare subito il precetto e pignorare, anche mentre l'opposizione è in corso.
Per questo l'opposizione va costruita contestando in modo specifico ogni voce: una contestazione generica lascia esecutive le somme che non hai messo in discussione.
Se non fai opposizione nel termine, o la notifichi ma non iscrivi la causa a ruolo, il giudice dichiara il decreto esecutivo e l'opposizione non può più essere proposta né proseguita (art. 647 c.p.c.). Il decreto non opposto ha effetti analoghi a una sentenza definitiva: il debito non si può più discutere, salvo fatti successivi come un pagamento. Il creditore può notificare il precetto, con almeno 10 giorni per pagare (art. 480 c.p.c.), e poi pignorare conto, stipendio o beni.
L'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) è un rimedio eccezionale. È ammessa se provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, oppure, pur avendolo conosciuto, di non aver potuto opporti per caso fortuito o forza maggiore (Corte cost. n. 120/1976). Non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione, che di regola è il pignoramento e non il precetto. Anche in questo caso si può chiedere la sospensione dell'esecutorietà. Per i consumatori resta aperta, nei limiti indicati da Cass. SU n. 9479/2023, la contestazione delle clausole abusive.
Per i contributi approvati dall'assemblea l'amministratore può ottenere un decreto immediatamente esecutivo, nonostante l'opposizione (art. 63 disp. att. c.c.). Secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 9839/2021), nell'opposizione il giudice può esaminare la nullità della delibera su cui si fonda il credito, mentre i vizi di annullabilità vanno fatti valere impugnando la delibera nei termini dell'art. 1137 c.c., anche con domanda riconvenzionale nell'opposizione. Trattandosi di materia condominiale, la mediazione è obbligatoria e tocca al condominio avviarla.
Se ricevi un'ingiunzione di pagamento europea emessa da un giudice di un altro Stato UE (Reg. CE n. 1896/2006), l'opposizione si presenta al giudice che l'ha emessa, con il modulo F allegato, entro 30 giorni dalla notifica, senza dover indicare i motivi (art. 16).

Di regola 40 giorni dalla notifica, 50 se risiedi in un altro Stato UE e 60 se risiedi fuori dall'UE (art. 641 c.p.c.). Il giudice può ridurre o aumentare il termine per giusti motivi: vale quello scritto nel decreto. Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso, salvo per le cause di lavoro e previdenza.
Con un atto di citazione notificato al creditore entro il termine, davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto; nelle cause di lavoro, previdenza, locazione e comodato con ricorso depositato in cancelleria. La citazione va poi iscritta a ruolo entro 10 giorni dalla notifica. Serve di regola un avvocato.
Esistono schemi, ma l'opposizione è un atto giudiziario che deve contenere da subito tutte le contestazioni, le eccezioni e le prove. Un atto generico rischia di far concedere al creditore l'esecuzione provvisoria. Per questo si costruisce sui documenti del creditore e sui tuoi.
Scaduto il termine, il giudice dichiara il decreto esecutivo e il debito non si può più contestare. Il creditore può notificare il precetto, con almeno 10 giorni per pagare, e poi pignorare conto, stipendio o beni. Resta solo l'opposizione tardiva, nei casi eccezionali dell'art. 650 c.p.c.
Solo se il decreto non è provvisoriamente esecutivo. Se lo è, il creditore può procedere anche durante la causa e occorre chiedere al giudice la sospensione per gravi motivi (art. 649 c.p.c.). Il giudice può anche concedere l'esecuzione provvisoria in corso di causa, almeno per le somme non contestate.
Nelle materie della mediazione obbligatoria l'onere spetta al creditore che ha chiesto il decreto (art. 5-bis d.lgs. 28/2010). Se non la avvia, il giudice dichiara improcedibile la sua domanda e revoca il decreto. Il debitore deve comunque partecipare al primo incontro.
Sì, nel termine indicato nel decreto, ma il decreto per contributi approvati dall'assemblea è di regola esecutivo subito. Nell'opposizione si possono far valere le contestazioni sul debito e la nullità della delibera; i vizi di annullabilità richiedono l'impugnazione della delibera nei termini dell'art. 1137 c.c.
Ci sono il contributo unificato, che dipende dal valore della causa, e il compenso dell'avvocato, concordato per iscritto prima di iniziare. Chi perde paga di regola anche le spese dell'altra parte. Il primo esame del caso e il preventivo sono gratuiti.