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Un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in ospedale limita la libertà personale. Per questo la legge lo sottopone al controllo del giudice tutelare, che deve decidere sulla convalida entro tempi molto brevi. Con la sentenza n. 157 depositata il 2 ottobre 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che la convalida e l'eventuale proroga del TSO devono svolgersi con le garanzie della difesa tecnica: chi è sottoposto al trattamento è assistito da un avvocato difensore di fiducia o, se non lo nomina, da un difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare. Contro il TSO convalidato resta poi il ricorso al tribunale.
Questa pagina è pensata per la persona che ha vissuto un TSO, anche dopo la dimissione, e per familiari e caregiver di Verona e provincia. Spiega in modo semplice presupposti, termini, convalida, proroga e ricorso, e cosa cambia con la nuova sentenza. Il percorso guidato qui sotto indica cosa si può fare nella fase in cui ti trovi. Per un primo esame gratuito puoi inviarci l'ordinanza del sindaco e, se c'è, il decreto del giudice tutelare.
Le cure sono di norma volontarie. Il trattamento sanitario obbligatorio è un'eccezione e deve rispettare la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici (art. 33 L. 833/1978). Le regole della legge n. 180 del 1978, la cosiddetta legge Basaglia, sono oggi negli artt. 33-35 della legge che ha istituito il Servizio sanitario nazionale.
Per malattia mentale il TSO in degenza ospedaliera è possibile solo se ricorrono insieme tre condizioni (art. 34, comma 4):
Servono la proposta motivata di un medico e la conferma di un secondo medico della struttura sanitaria pubblica. Poi il sindaco, come autorità sanitaria, emette l'ordinanza entro 48 ore dalla conferma (art. 35, comma 1). Il ricovero avviene nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) di un ospedale generale; a Verona e provincia operano i servizi dell'AOUI Verona e dell'AULSS 9 Scaligera. Il trattamento va accompagnato da iniziative per ottenere il consenso e la partecipazione della persona.
Durante il TSO la persona ha diritto di comunicare con chi ritiene opportuno. Chiunque può chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento, anche della proroga, e il sindaco decide entro 10 giorni (art. 33).
L'ordinanza, con la proposta e la conferma dei medici, va notificata entro 48 ore dal ricovero al giudice tutelare del tribunale nel cui territorio si trova il comune; per il Comune di Verona è il giudice tutelare del Tribunale di Verona. Il giudice, nelle 48 ore successive, assume informazioni e decide con decreto motivato se convalidare o no. Senza convalida il sindaco dispone la fine del trattamento (art. 35, commi 1 e 2, L. 833/1978).
Con la sentenza n. 76 del 2025 la Corte costituzionale ha aggiunto tre garanzie:
Il decreto deve dare conto di ciascuno dei tre presupposti: la Corte richiama su questo la giurisprudenza della Cassazione.
Durata e proroga. Se il trattamento deve proseguire oltre il settimo giorno, il medico responsabile del servizio psichiatrico fa una nuova proposta motivata al sindaco, con la durata presumibile; segue una nuova convalida, e la persona va informata (art. 35, comma 4). La legge non fissa una durata massima. Quando le condizioni vengono meno, il medico lo comunica al sindaco, che ne informa il giudice entro 48 ore (comma 5). Se le comunicazioni previste dai commi 1, 4 e 5 vengono omesse, il provvedimento perde ogni effetto (comma 7).
Con la sentenza n. 157 del 2026 (decisa il 6 luglio, depositata il 2 ottobre 2026, su questione sollevata dal Tribunale di Firenze) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 35 della legge 833 nella parte in cui non prevede che la convalida del TSO in ospedale e della sua eventuale proroga si svolgano con le garanzie della difesa tecnica. Il TSO incide sulla libertà fisica: per la Corte un difensore solo facoltativo non basta, perché escluderebbe proprio chi non è in grado di cercarlo o non ha una rete familiare ed economica. La difesa tecnica diventa quindi obbligatoria.
In concreto, secondo il punto 12 della motivazione:
Le norme dichiarate illegittime non si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.; art. 30 L. 87/1953). La sentenza non regola il compenso del difensore. In generale il patrocinio a spese dello Stato è previsto nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione per chi ha un reddito entro i limiti di legge e ragioni non manifestamente infondate (art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002); come si applicherà alla convalida del TSO dovranno chiarirlo la prassi o il legislatore. La Corte ha anche rinnovato l'invito al Parlamento a ripensare la disciplina, valutando ad esempio un curatore speciale e figure di mediazione che favoriscano percorsi di cura condivisi.
Un uomo di 35 anni viene ricoverato in TSO in un SPDC della provincia di Verona. Quando gli viene comunicata l'ordinanza del sindaco, riceve l'avviso che può nominare un difensore di fiducia. La sorella lo aiuta a trovare un avvocato, che lui nomina. Il difensore viene avvertito e partecipa all'audizione del giudice tutelare, che decide nelle 48 ore successive alla notifica dell'ordinanza. Senza nomina, il giudice gli avrebbe designato un difensore d'ufficio.
Il TSO è convalidato e il decreto è notificato anche al difensore. Al settimo giorno i medici propongono una proroga: si ripetono avviso, audizione e notifica. Dopo la dimissione, con il difensore si esaminano proposta medica, ordinanza e decreti per valutare un ricorso al tribunale. L'esito dipende dagli atti, dalle valutazioni cliniche e dalla decisione del giudice.
Chi è sottoposto al TSO, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato (art. 35, comma 8). Il sindaco può ricorrere contro la mancata convalida entro 30 giorni (comma 9): per il ricorso della persona la legge non indica un termine espresso, ma conviene muoversi presto.
Chi può ricorrere oltre alla persona? Secondo la Cassazione, richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza 76/2025, il «chiunque vi abbia interesse» non è chiunque: serve un interesse concreto e attuale, legato a un rapporto stretto e personale con chi ha subito il trattamento. Nel ricorso si esaminano presupposti, motivazione del decreto, rispetto dei termini, comunicazioni, audizione e, dopo la sentenza 157/2026, le garanzie di difesa.
Un TSO arriva spesso in un momento di crisi, per la persona e per chi le sta vicino. Alcune indicazioni pratiche:
Se il disturbo è persistente, possono essere utili anche le tutele per invalidità civile e legge 104, che riguardano anche i permessi di chi assiste. Per i requisiti del patrocinio a spese dello Stato puoi consultare la pagina dedicata.
Lo Studio può assistere la persona come difensore di fiducia nella convalida e nella proroga, nel ricorso al tribunale e nelle richieste al sindaco. Il primo esame del caso serve a capire, sui documenti, quali strade sono davvero percorribili.

La persona sottoposta al TSO, che va avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia quando riceve l'ordinanza del sindaco. Se non lo nomina, il giudice tutelare designa un difensore d'ufficio tra gli avvocati iscritti negli elenchi delle difese d'ufficio (Corte cost. sent. 157/2026). I familiari possono aiutarla a trovare un avvocato, ma la scelta resta sua.
La sentenza 157/2026 non regola il compenso del difensore. In generale il patrocinio a spese dello Stato è previsto nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione per chi rispetta i limiti di reddito e ha ragioni non manifestamente infondate (artt. 74 e 76 d.P.R. 115/2002). Per l'applicazione alla convalida del TSO occorrerà attendere la prassi dei tribunali o una legge.
Il primo esame del caso e il preventivo sono gratuiti. Se decidi di procedere, ricevi un preventivo scritto e firmi un incarico con il compenso concordato prima di iniziare.
Sì. Dalla sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale il giudice deve sentire la persona prima di convalidare, di regola nel luogo in cui si trova; dalla sentenza 157/2026 all'audizione può partecipare il difensore.
Oltre il settimo giorno serve una proroga, con nuova proposta motivata del medico, comunicazione del sindaco e convalida del giudice tutelare (art. 35, comma 4, L. 833/1978). La legge non prevede una durata massima: quando le condizioni vengono meno, il medico deve comunicarlo al sindaco (comma 5).
Può averlo, ad esempio se mancavano i presupposti o le garanzie. La legge non fissa un termine espresso per il ricorso della persona; il termine di 30 giorni riguarda solo il ricorso del sindaco contro la mancata convalida (art. 35, commi 8 e 9). Conviene comunque far esaminare presto gli atti.
Chiunque può chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento e il sindaco decide entro 10 giorni (art. 33). Con il ricorso al tribunale si può chiedere al presidente di sospendere il trattamento: decide entro 10 giorni (art. 35, commi 12 e 13).
Sì. Quello che ci racconti è coperto dal segreto professionale. Nel primo contatto non servono diagnosi o dati sanitari: bastano fase del TSO, date e documenti ricevuti.