Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Crisi e debiti · lettura 12 minuti

Il sovraindebitamento riguarda chi non riesce più a pagare i debiti e non è soggetto alla liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento: consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, start-up innovative. Il Codice della crisi (d.lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo d.lgs. 136/2024) prevede quattro strade: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (il vecchio «piano del consumatore»), il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente. Tutte passano da un organismo di composizione della crisi (OCC) e da un giudice.

La scelta dipende da chi sei, da cosa puoi offrire ai creditori e da come sono nati i debiti: colpa grave, malafede o frode possono chiudere la porta. Nelle procedure entrano anche imposte, contributi e cartelle, e durante la procedura il giudice può sospendere o vietare le azioni esecutive. Per un primo esame gratuito del caso puoi inviarci l’elenco dei debiti, l’ultima dichiarazione dei redditi e gli atti ricevuti.

Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · risposta di norma entro un giorno lavorativo
Piano senza voto dei creditoriNella ristrutturazione del consumatore il giudice omologa il piano senza voto; se un creditore contesta la convenienza, omologa se riceve almeno quanto avrebbe dalla liquidazione controllata (art. 70 CCII).
Concordato minore a maggioranzaÈ approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; chi non risponde nel termine si considera favorevole (art. 79 CCII).
Esdebitazione dopo 3 anniNella liquidazione controllata la liberazione dai debiti opera alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, con decreto del tribunale (artt. 279 e 282 CCII).
Incapiente: una sola voltaChi non può offrire nulla ai creditori può ottenere l’esdebitazione una volta sola; per tre anni dichiara ogni anno le eventuali nuove utilità (art. 283 CCII).
Cosa fare adesso
  1. Fai l’elenco completo dei debiti: banche, finanziarie, cessioni del quinto, Agenzia delle Entrate-Riscossione, fornitori, garanzie prestate per altri.
  2. Raccogli le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, buste paga o cedolini della pensione, cartelle, precetti e atti di pignoramento.
  3. Scrivi allo Studio per il primo esame gratuito del caso: indica l’importo totale, i creditori principali e se ci sono procedure esecutive o aste in corso.
In questa pagina
    Aggiornato al 24/10/2026

    Quale procedura fa per te

    Rispondi ad alcune domande: il percorso indica la procedura di sovraindebitamento da valutare per prima, con le norme di riferimento. È un orientamento generale: la scelta finale dipende dai documenti e dalla relazione dell’OCC.
    Strumento gratuitoNessuna registrazione. I dati restano nel tuo browser: arrivano allo Studio solo se scegli di inviarli con il modulo.
    Novità e date da ricordare
    21/10/2026L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E, versione definitiva della seconda parte delle istruzioni sul Codice della crisi, dedicata a sovraindebitamento ed esdebitazione: indicazioni agli uffici su piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, debitore incapiente e colpa grave.
    28/09/2024Entra in vigore il correttivo al Codice della crisi (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Tra le novità: per l’esdebitazione dell’incapiente il periodo in cui contano le nuove utilità scende a tre anni, con la vigilanza dell’OCC; nella liquidazione controllata chiesta dal debitore l’OCC attesta che c’è attivo da distribuire.

    Chi può accedere: consumatore, professionista, impresa minore

    Le procedure di sovraindebitamento sono per i debitori che non possono accedere alla liquidazione giudiziale (art. 2, c. 1, lett. c), d.lgs. 14/2019):

    • consumatore: la persona fisica che si è indebitata per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale, anche se socia di una società di persone, per i debiti contratti come consumatore;
    • professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa;
    • impresa minore: l’impresa che nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro, e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Le tre soglie devono essere rispettate insieme.

    I familiari conviventi, o con un’origine comune dell’indebitamento, possono presentare un’unica domanda, ma le masse attive e passive restano distinte (art. 66).

    Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore)

    Il consumatore propone, con l’aiuto dell’OCC, un piano che indica tempi e modi per superare la crisi (art. 67). La domanda elenca creditori, patrimonio, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed entrate della famiglia.

    • Si possono ridurre e ristrutturare anche i finanziamenti con cessione del quinto.
    • I creditori con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati in parte, se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni su cui grava la garanzia; per loro è possibile una moratoria fino a due anni dall’omologazione.
    • Il mutuo sulla prima casa può continuare alle scadenze previste se sei in regola o se il giudice ti autorizza a pagare l’arretrato.
    • Non c’è voto: il giudice omologa con sentenza; il creditore che ha causato o aggravato l’indebitamento o ha violato le regole sul merito creditizio non può contestare la convenienza (art. 69, c. 2).

    Il piano è escluso se il consumatore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, se ne ha già beneficiato due volte o se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69). Per questa procedura la legge non richiede l’assistenza di un difensore (art. 68).

    Caso ipotetico, a scopo illustrativo
    Un esempio

    Un dipendente di 45 anni, con moglie e un figlio, ha un mutuo sulla prima casa pagato regolarmente, tre finanziamenti e una cessione del quinto, per circa 70.000 euro di debiti oltre al mutuo. Dopo una lunga malattia e un periodo di riduzione dello stipendio non riesce più a pagare le rate dei prestiti. Con l’OCC del circondario di Verona ricostruisce redditi, spese della famiglia e storia di ogni finanziamento.

    Il piano prevede di continuare a pagare il mutuo, ridurre la cessione del quinto e versare ai creditori chirografari una somma mensile per alcuni anni. Una finanziaria contesta la convenienza; il giudice verifica se riceverebbe di più con la liquidazione controllata e decide sull’omologazione. Caso ipotetico: l’esito dipende dai documenti, dalla relazione dell’OCC e dalla valutazione del giudice.

    Concordato minore: requisiti e voto dei creditori

    Il concordato minore è per professionisti, imprenditori minori e agricoli e per gli altri debitori non consumatori (art. 74). È ammesso quando consente di proseguire l’attività; altrimenti solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo.

    • Alla domanda si allegano il piano, i bilanci, le scritture e le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, l’elenco dei creditori e la relazione dell’OCC su fattibilità e convenienza rispetto alla liquidazione controllata (artt. 75 e 76).
    • È inammissibile se mancano i documenti, se sono superate le soglie dell’impresa minore, se il debitore è stato esdebitato nei cinque anni precedenti o due volte, o se ci sono atti in frode ai creditori (art. 77). È inammissibile anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese (art. 33, c. 4).
    • È approvato con la maggioranza dei crediti ammessi al voto; non votano coniuge, parenti e affini fino al quarto grado; chi non risponde si considera favorevole (art. 79).
    • I fideiussori restano obbligati, salvo diversa previsione (art. 79, c. 5).

    Liquidazione controllata ed esdebitazione

    Nella liquidazione controllata i beni del debitore sono venduti da un liquidatore, che se la domanda è del debitore è lo stesso OCC, e il ricavato è ripartito tra i creditori (artt. 268-270). La può chiedere il debitore; un creditore può chiederla se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati sono almeno 50.000 euro, ma non contro una persona fisica per cui l’OCC attesti che non c’è attivo da acquisire (art. 268, c. 2 e 3).

    • Restano esclusi i beni impignorabili e, nei limiti fissati dal giudice, stipendi e pensioni necessari al mantenimento della famiglia (art. 268, c. 4).
    • L’esdebitazione opera alla chiusura o comunque dopo tre anni dall’apertura ed è dichiarata dal tribunale con decreto, se ricorrono le condizioni di legge e il debitore non ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (artt. 279, 280 e 282).
    • Non si cancellano gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti; restano obbligati coobbligati e fideiussori (art. 278, c. 6 e 7).

    Chi non ha nulla da offrire può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283): una sola volta, con la relazione dell’OCC e la valutazione di meritevolezza del giudice; per tre anni l’OCC vigila sulle nuove utilità.

    Il ruolo dell’OCC e la relazione

    La domanda si presenta tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente: per chi ha il centro degli interessi a Verona e nel circondario, il Tribunale di Verona. Se nel circondario non c’è un OCC, le sue funzioni sono svolte da un professionista nominato dal presidente del tribunale (artt. 68 e 76).

    • La relazione dell’OCC indica cause dell’indebitamento e diligenza del debitore, ragioni dell’incapacità di pagare, completezza e attendibilità dei documenti, costi presumibili della procedura e se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (artt. 68, 76, 269 e 283).
    • Nella liquidazione controllata la relazione illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria e attesta se c’è attivo da distribuire; una relazione incompleta espone la domanda a rilievi del tribunale (art. 269).
    • L’OCC può consultare anagrafe tributaria, centrali rischi e altre banche dati (art. 65, c. 4-bis).

    Il gestore della crisi non è l’avvocato del debitore: riferisce al giudice. Salvo eccezioni il patrocinio di un difensore è obbligatorio (art. 9, c. 2); la ristrutturazione del consumatore e la domanda di liquidazione controllata del debitore possono essere presentate senza avvocato (artt. 68 e 269).

    Debiti con il Fisco, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

    Anche i debiti tributari e contributivi entrano nelle procedure di sovraindebitamento. Entro sette giorni dall’incarico l’OCC avvisa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, che entro quindici giorni comunicano il debito accertato e gli accertamenti pendenti (artt. 68, c. 4, e 76, c. 4).

    • I crediti fiscali privilegiati possono essere pagati in parte se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni su cui grava il privilegio (artt. 67, c. 4, e 75, c. 2).
    • Nel concordato minore, se l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali è determinante, il giudice può omologare anche senza il loro voto quando la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione controllata (art. 80, c. 3).
    • Dal deposito della domanda, ai soli effetti del concorso, si sospendono gli interessi sui crediti non garantiti da privilegio, pegno o ipoteca (art. 68, c. 5).

    Come si comportano gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in queste procedure lo dice la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026: i punti principali sono nella sezione che segue.

    La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2026: che cosa cambia

    Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della seconda parte delle istruzioni sul Codice della crisi, dedicata al sovraindebitamento, dopo la consultazione pubblica di giugno e luglio. Indica agli uffici come valutare le proposte e come comportarsi in udienza: per chi ha debiti fiscali è la guida per capire che cosa aspettarsi.

    Debiti fiscali e OCCL’OCC avvisa riscossione e uffici entro 7 giorni dall’incarico e gli uffici rispondono entro 15 (art. 68, c. 4, CCII). Per l’Agenzia il termine di 15 giorni è ordinatorio; in attesa dei dati definitivi può fornire una stima dall’Anagrafe tributaria.
    Piano del consumatoreSono ammessi piani anche oltre cinque o sette anni, se la durata è giustificata dalla convenienza rispetto alla liquidazione. La relazione dell’OCC deve dire se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (art. 124-bis TUB).
    Concordato minoreVota la Direzione provinciale; il silenzio vale come voto favorevole e il dissenso va motivato. Non si segue la procedura di transazione fiscale del concordato preventivo (art. 88 CCII; Cass. n. 14555/2026), ma gli uffici verificano che il Fisco non sia trattato peggio degli altri creditori.
    Cram down fiscaleL’omologazione senza il voto del Fisco (art. 80, c. 3, CCII) non è automatica. Se il debito è soprattutto erariale gli uffici valutano l’uso abusivo dello strumento, per esempio quando gli altri creditori sono stati pagati e le imposte no.
    Liquidazione controllataL’esdebitazione matura dopo tre anni dall’apertura, anche se la procedura è ancora in corso (art. 282 CCII). Le sanzioni accessorie seguono il debito esdebitato; quelle autonome restano dovute.
    Debitore incapienteL’esdebitazione si ottiene una sola volta (art. 283 CCII). Per l’Agenzia la soglia di reddito è solo un indicatore: gli uffici verificano anche risorse indirette o intestate a terzi.
    Colpa graveNon si può dedurre solo dal fatto che i debiti sono soprattutto fiscali o dall’inadempimento prolungato: per contestare l’esdebitazione servono elementi oggettivi e documentati (art. 282, c. 2, CCII).
    Come prepararsi, alla luce della circolare
    1. Documenta le cause della crisi con date e prove: fatture non incassate, clienti insolventi, cali di reddito, malattia, perdita del lavoro.
    2. Non pagare gli altri creditori lasciando indietro le imposte: è uno dei segnali che gli uffici guardano per primi.
    3. Niente intestazioni a terzi, trust o nuove società con la stessa attività: sono condotte che chiudono la porta all’esdebitazione.
    La circolare è un documento di prassi: orienta gli uffici dell’Agenzia, non vincola il giudice, che decide sul caso concreto.

    Errori da evitare

    • Vendere o intestare beni ad altri prima della domanda: gli atti degli ultimi cinque anni vanno dichiarati e gli atti in frode ai creditori rendono inammissibile il concordato minore e precludono l’esdebitazione dell’incapiente.
    • Chiedere nuovi prestiti per pagare i vecchi: aggrava la posizione e pesa sulla valutazione delle cause dell’indebitamento che l’OCC deve esporre.
    • Omettere debiti o redditi: l’OCC accede alle banche dati e il giudice valuta completezza e attendibilità dei documenti; le omissioni compromettono la procedura.
    • Aspettare l’asta: le misure che sospendono o vietano le esecuzioni si chiedono con la domanda; arrivare all’ultimo riduce i margini.
    • Confondere OCC e avvocato: il gestore della crisi riferisce al giudice e non rappresenta il debitore nel contraddittorio con i creditori.
    • Pensare che si cancelli tutto: mantenimento e alimenti, risarcimenti da fatto illecito e sanzioni non accessorie restano dovuti, e i fideiussori restano obbligati.

    Come lavoriamo

    1Primo esame gratuitoCi invii l’elenco dei debiti, i redditi e gli atti ricevuti. Ti diciamo se c’è una procedura percorribile e quale valutare per prima.
    2Ricostruzione dei debitiRaccogliamo centrale rischi, situazione dei carichi affidati alla riscossione, contratti e atti esecutivi, e verifichiamo le cause dell’indebitamento.
    3Preventivo e incaricoTi inviamo un preventivo scritto gratuito, con l’indicazione separata dei costi dell’OCC; se decidi di procedere firmi un incarico con il compenso concordato.
    4Domanda con l’OCC e udienzePrepariamo con l’OCC la proposta e i documenti, chiediamo le misure protettive quando servono e seguiamo la procedura davanti al Tribunale di Verona fino all’omologazione o all’esdebitazione.
    Avv. Marco Panato nel suo studio a Verona
    Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona, mediatore civile e commerciale e iscritto nell’Elenco nazionale degli OIV; svolge incarichi di nomina del Tribunale di Verona. Il profilo completo

    Documenti da preparare

    • Elenco dei creditori con importi, contratti e garanzie
    • Situazione dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e cartelle
    • Visure della Centrale dei rischi di Banca d’Italia e dei sistemi di informazioni creditizie
    • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
    • Buste paga o cedolini della pensione e altre entrate della famiglia
    • Contratti di mutuo, prestiti e cessioni del quinto
    • Precetti, pignoramenti, avvisi d’asta
    • Per le imprese: bilanci, scritture contabili e dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni

    Domande frequenti

    Possono chiederlo professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e gli altri debitori non consumatori sotto le soglie di legge. Serve un piano che consenta di proseguire l’attività o, se l’attività cessa, un apporto apprezzabile di risorse esterne. È inammissibile se mancano i documenti, se c’è stata un’esdebitazione nei cinque anni precedenti o due in tutto, se ci sono atti in frode o dopo la cancellazione dal registro delle imprese.

    La ristrutturazione dei debiti del consumatore, il vecchio piano del consumatore, è riservata ai debiti personali e non prevede il voto dei creditori. Il concordato minore è per professionisti e piccole imprese e richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto. In entrambi decide il giudice, sulla base della relazione dell’OCC.

    È la liberazione dai debiti per la persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in futuro. Si chiede tramite l’OCC e si ottiene una sola volta. Per tre anni il debitore presenta una dichiarazione annuale e, se sopravvengono utilità rilevanti, i creditori possono agire su di esse.

    Sì, i debiti fiscali e contributivi entrano nelle procedure. Se sono privilegiati possono essere pagati in parte solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei beni su cui grava il privilegio. Nel concordato minore il giudice può omologare anche senza il voto del Fisco, se è determinante e la proposta è per lui conveniente.

    La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dà agli uffici le istruzioni per le procedure di sovraindebitamento: piani del consumatore anche lunghi se convenienti, voto del Fisco nel concordato minore senza la procedura di transazione fiscale, esdebitazione dopo tre anni nella liquidazione controllata, controlli sui debitori incapienti. Orienta gli uffici, ma decide il giudice.

    Sì. Per la circolare n. 9/E del 2026 la sola prevalenza dei debiti fiscali, o un inadempimento prolungato, non basta a presumere la colpa grave. Conta la condotta: cause della crisi documentate, nessun pagamento preferenziale agli altri creditori a danno del Fisco, nessun atto in frode.

    L’OCC è l’organismo di composizione della crisi: nomina un gestore che verifica i dati, redige la relazione e accompagna la domanda davanti al giudice. Va scelto tra gli organismi costituiti nel circondario del tribunale competente, per chi vive a Verona e nel circondario quello di Verona. Il gestore non è l’avvocato del debitore.

    Deve valutare completezza e attendibilità dei documenti, illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere le obbligazioni. Se la domanda è del debitore persona fisica, deve attestare che c’è attivo da distribuire ai creditori.

    Nella ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le esecuzioni o vietare nuove azioni esecutive. Con l’apertura della liquidazione controllata i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura.

    Nella ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore del debitore persona fisica si può continuare a pagare il mutuo sull’abitazione principale alle scadenze previste, se si è in regola o se il giudice autorizza il pagamento dell’arretrato. Nella liquidazione controllata, invece, i beni sono di regola venduti.

    Richiedi il primo esame del caso

     
    Scrivici: il primo esame del caso è gratuito
    Risposta di norma entro un giorno lavorativoPreventivo scritto prima di iniziareSegreto professionale
    Raccontaci in poche righe la situazione. Ti rispondiamo di norma entro un giorno lavorativo con le domande che servono per inquadrarla e, se c’è margine per agire, con un preventivo scritto. Il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi; l’attività di consulenza e assistenza è a pagamento, con il compenso concordato prima di cominciare.
    Preferisci parlare subito? Chiama lo 045 5867034 (lun-gio 9-13 e 14-18, ven 9-13) o scrivi a segreteria@studiolegalemp.info.

    DEBITI E SOVRAINDEBITAMENTO: PARLIAMONE

    Approfondimenti e pagine collegate

    Fonti normative e ufficialiChi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 24/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.

    Post Recenti