Diritto agrario a Verona · Terreni, aziende agricole, affitti · lettura 10 minuti
Nel veronese un terreno agricolo vale molto, soprattutto quando è vigneto, frutteto o seminativo irriguo. Per questo le regole speciali dell’agricoltura pesano su ogni passaggio: chi vende deve rispettare la prelazione di affittuari e confinanti, chi compra rischia il riscatto per un anno, chi affitta deve fare i conti con durate minime di 15 anni e disdette da inviare con un anno di anticipo.
Lo Studio assiste proprietari, aziende agricole e vitivinicole, affittuari, confinanti, acquirenti ed eredi: verifica della prelazione e notifiche, azioni di riscatto, compravendite con agevolazioni fiscali, contratti di affitto e patti in deroga, disdette, risoluzioni e cause davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Verona. Con lo strumento qui sotto controlli subito requisiti e scadenze della prelazione, le imposte per comprare un terreno e la scadenza del tuo contratto di affitto.
Avv. Marco Panato · Foro di Verona (n. 3130) · Corso Porta Nuova 7, Verona
30 giorniIl tempo per esercitare la prelazione dalla ricezione della proposta di vendita con il preliminare (art. 8 l. 590/1965).
1 annoIl termine per riscattare il terreno venduto senza notifica, dalla trascrizione dell’atto (art. 8 l. 590/1965).
200 + 200 + 1%Le imposte d’acquisto con la piccola proprietà contadina, invece del 15% (art. 173 Testo unico del registro).
15 anniLa durata minima dell’affitto di un fondo rustico, salvo patti in deroga assistiti (artt. 1 e 45 l. 203/1982).
Cosa fare adesso
- Se hai ricevuto una raccomandata con un preliminare di vendita, annota la data di ricezione: da lì decorrono i 30 giorni.
- Prima di vendere o comprare, raccogli contratti di affitto, visure e certificato di destinazione urbanistica.
- Usa lo strumento e inviaci il risultato: ti diciamo se la prelazione spetta e che cosa fare entro quali date.
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Aggiornato al 25/10/2026
Verifica prelazione, imposte e scadenze dell’affitto
Tre verifiche in uno strumento: prelazione e riscatto (requisiti, esclusioni, termini di 30 giorni, sei mesi e un anno con le date), imposte per comprare un terreno agricolo (piccola proprietà contadina o regime ordinario) e scadenza dell’affitto con il termine per la disdetta. È un orientamento, non un parere.
Novità e date da ricordare
16/07/2026La Corte costituzionale (sent. n. 127/2026) ha ritenuto legittimo il divieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle zone agricole; resta ammesso l’agrivoltaico con moduli sollevati da terra. Oggi la regola è nell’art. 11-bis del d.lgs. 190/2024.
23/01/2026Cassazione, ord. n. 1519/2026: il confinante può riscattare il terreno solo se era già titolare della prelazione alla data del preliminare di vendita.
01/01/2026Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina sono confluite nell’art. 173 del Testo unico dell’imposta di registro (d.lgs. 123/2025), con le stesse imposte: 200 euro di registro, 200 di ipotecaria e catastale all’1%.
2026Cassazione, sez. III, ord. n. 19714/2026: un fosso naturale senza destinazione pubblica non interrompe la contiguità tra i fondi, quindi non esclude il riscatto del confinante.
15/03/2024La legge n. 36/2024 sull’imprenditoria giovanile in agricoltura dà la preferenza ai giovani imprenditori agricoli quando più confinanti esercitano la prelazione.
Per chi lavoriamo
Proprietari che vendonoChi deve ricevere la proposta, come si scrive, che cosa allegare, quanto attendere: una notifica sbagliata lascia all’acquirente un anno di rischio di riscatto.
Affittuari e confinantiVerifica dei requisiti, accettazione nei 30 giorni, pagamento nei sei mesi e, se la vendita è avvenuta senza notifica, azione di riscatto.
Chi compra un terrenoControllo di affitti, confinanti, vincoli, servitù e agevolazioni prima del rogito, con raccolta delle rinunce alla prelazione.
Aziende agricole e vitivinicoleContratti di affitto e di soccida, patti in deroga, accordi con i proprietari, rapporti tra soci e passaggio generazionale.
Eredi e famiglieSuccessione nei fondi e nei contratti agrari, continuazione dell’affitto da parte degli eredi coltivatori, divisioni e compendio unico.
Energia e vincoliDiritti di superficie e contratti per impianti agrivoltaici, espropri per opere pubbliche, servitù di passaggio e di acquedotto.
La prelazione agraria: chi ce l’ha e a quali condizioni
Quando si vende un terreno agricolo, la legge dà a certi coltivatori il diritto di comprarlo alle stesse condizioni offerte dal terzo acquirente. Prima viene l’affittuario coltivatore diretto del terreno in vendita (art. 8 l. 590/1965); solo se sul fondo non è insediato un affittuario coltivatore diretto, la prelazione passa ai proprietari confinanti coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola (art. 7 l. 817/1971). Tra più confinanti la legge n. 36/2024 preferisce i giovani imprenditori agricoli.
Coltivatore diretto o IAPL’affittuario deve essere coltivatore diretto; il confinante coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla relativa gestione previdenziale.
Due anni di coltivazioneL’affittuario deve coltivare il fondo in vendita, il confinante il proprio fondo, da almeno due anni.
Nessuna vendita nel biennioChi nei due anni precedenti ha venduto altri fondi rustici perde il diritto, salvo le cessioni per ricomposizione fondiaria.
Il limite del triploIl terreno in vendita, sommato a quelli già posseduti, non deve superare il triplo della superficie che la famiglia può coltivare.
Confine effettivoI fondi devono essere contigui: un fosso naturale non interrompe la contiguità (Cass. n. 19714/2026), una strada pubblica di regola sì.
Requisiti al preliminarePer il confinante i requisiti contano già alla data del preliminare di vendita (Cass. n. 1519/2026).
Caso ipotetico, a scopo illustrativo
Un esempio
Un proprietario della Valpolicella vende due ettari di vigneto a una società vinicola. Il terreno confina con quello di un coltivatore diretto, che lo coltiva da anni; sul vigneto non c’è affittuario. Il preliminare viene firmato, ma nessuno avvisa il confinante.
Il confinante viene a sapere del rogito otto mesi dopo la trascrizione. Verificati i requisiti alla data del preliminare (coltivazione da oltre due anni, nessuna vendita nel biennio, superficie entro il limite) e la contiguità effettiva, propone il riscatto entro l’anno, prima con la comunicazione all’acquirente e poi davanti alla sezione specializzata agraria. Se l’acquirente aderisce, il prezzo dell’atto va pagato nei termini di legge.
Con una notifica corretta prima del rogito, la società vinicola avrebbe saputo in 30 giorni se il confinante voleva comprare, senza un anno di incertezza. Caso ipotetico: l’esito dipende dai documenti e dalle prove.
Come si notifica la vendita e come si esercita la prelazione
Il proprietario deve notificare a chi ha la prelazione, con lettera raccomandata, la proposta di vendita insieme al preliminare firmato con il terzo, in cui siano indicati il nome dell’acquirente, il prezzo, le altre condizioni e la clausola per l’eventuale prelazione. La forma scritta è indispensabile (Cass. n. 31968/2023).
1NotificaRaccomandata con il preliminare a ciascun titolare: affittuario o, in mancanza, i confinanti che hanno i requisiti.
230 giorniIl titolare deve esercitare la prelazione entro 30 giorni, con un’accettazione scritta conforme alla proposta, senza condizioni nuove.
3Sei mesi per pagareIl prezzo si paga entro sei mesi dal trentesimo giorno dalla notifica, salvo diverso accordo; il termine si sospende fino a un anno se c’è una domanda di mutuo agevolato ammessa.
4Atto o rinunciaSe il titolare non risponde nei 30 giorni, il proprietario può vendere al terzo alle condizioni notificate, non a condizioni migliori.
Se esercita la prelazione, il coltivatore subentra nel preliminare alle stesse condizioni: secondo la Cassazione non deve pagare la provvigione del mediatore pattuita dal terzo acquirente (Cass. n. 27959/2025). Se gli affittuari sono più d’uno, la prelazione si esercita congiuntamente.
Il riscatto: se il terreno è già stato venduto
Se il proprietario non notifica la proposta, o comunica un prezzo più alto di quello poi scritto nell’atto, chi aveva la prelazione può riscattare il terreno dall’acquirente e da ogni successivo acquirente, entro un anno dalla trascrizione della compravendita (art. 8 l. 590/1965).
Al prezzo dell’attoSi riscatta al prezzo dichiarato nel rogito: un prezzo più alto pattuito di nascosto non è opponibile al confinante (Cass. n. 10367/2022).
Pagamento a pena di decadenzaIl prezzo si paga nel termine di legge, che decorre dall’adesione dell’acquirente o dal passaggio in giudicato della sentenza; se l’acquirente rifiuta, serve il deposito liberatorio (Cass. n. 36058/2021).
Domanda precisaSe la vendita comprende anche beni non agricoli, la domanda va costruita con attenzione: una domanda di riscatto sull’intero compendio con beni non riscattabili può essere respinta per intero (Cass. n. 25285/2023).
Per l’acquirenteIl rischio dura un anno dalla trascrizione: per questo prima del rogito si verificano notifiche e rinunce e si valutano garanzie nel contratto.
Quando la prelazione non spetta
Permuta e donazioneLa prelazione riguarda i trasferimenti a titolo oneroso: non spetta nella permuta e non nella donazione, salvo provare che la donazione nasconde una vendita.
Aste e procedure concorsualiNon spetta nella vendita forzata, nella liquidazione coatta e nel fallimento (oggi liquidazione giudiziale).
EsproprioNon spetta nell’espropriazione per pubblica utilità: al coltivatore può spettare invece l’indennità aggiuntiva.
Terreni edificabiliNon spetta se il piano regolatore, anche non ancora approvato, destina il terreno a uso edilizio, industriale o turistico.
Affittuario insediatoSe sul fondo è insediato un affittuario coltivatore diretto, i confinanti non hanno la prelazione.
Coeredi coltivatoriNella vendita di una quota di fondo in comunione familiare hanno la precedenza i componenti della famiglia coltivatrice; ai titolari della prelazione sono preferiti i coeredi del venditore coltivatori diretti.
Comprare o vendere un terreno agricolo: i controlli
Comprare o vendere un terreno agricolo nel veronese richiede controlli che un normale rogito non sempre fa. Li impostiamo prima del preliminare, quando si possono ancora scrivere le clausole giuste.
Destinazione urbanisticaCertificato di destinazione urbanistica del Comune: decide prelazione, divieti per il fotovoltaico a terra e valore.
Affitti e conduzioniContratti scritti o di fatto, durata residua, eredi coltivatori: un affitto in corso passa all’acquirente e fa nascere la prelazione dell’affittuario.
PrelazioneChi va notificato, con quale testo e quali allegati; raccolta delle rinunce scritte, per non lasciare aperto il riscatto.
Agevolazioni fiscaliPiccola proprietà contadina, compendio unico, requisiti dell’acquirente e vincoli quinquennali del venditore.
Vigneti e titoliAutorizzazioni all’impianto dei vigneti, iscrizioni allo schedario viticolo, titoli PAC: vanno verificati e regolati nel contratto.
Accessi e servitùPassaggi, acquedotti, fossi e confini: un fondo senza accesso alla strada pubblica può chiedere il passaggio coattivo (art. 1051 c.c.).
Agevolazioni fiscali: piccola proprietà contadina e compendio unico
Dal 1° gennaio 2026 la piccola proprietà contadina è disciplinata dall’art. 173 del Testo unico dell’imposta di registro (d.lgs. 123/2025). Gli acquisti di terreni agricoli e pertinenze da parte di coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola pagano registro e ipotecaria in misura fissa (200 euro ciascuna) e catastale all’1%, con onorari notarili ridotti alla metà.
Giovani under 40L’agevolazione spetta anche a chi ha meno di quarant’anni e dichiara nell’atto che si iscriverà alla previdenza agricola entro 24 mesi.
Familiari conviventiSpetta anche al coniuge e ai parenti in linea retta già proprietari di terreni agricoli e conviventi con un coltivatore diretto o IAP.
Vincolo di cinque anniChi vende il terreno o smette di coltivarlo prima di cinque anni perde l’agevolazione, salve le eccezioni di legge.
In caso di decadenzaSi recuperano le imposte ordinarie: se l’acquirente resta coltivatore diretto o IAP, il registro è al 9% e non al 15% (Cass. n. 33288/2022).
Compendio unicoChi si impegna a coltivare per dieci anni un compendio unico ha agevolazioni proprie e onorari a un sesto; il compendio resta indivisibile per dieci anni (art. 5-bis d.lgs. 228/2001).
Senza agevolazioneGli altri acquirenti pagano il registro al 15%, con un minimo di 1.000 euro, più 50 euro di ipotecaria e 50 di catastale.
Affitto di fondi rustici: durata, disdetta, risoluzione
L’affitto di fondi rustici segue la legge n. 203/1982, che prevale su clausole diverse del contratto, salvo i patti in deroga. Le regole si applicano anche ai contratti agrari con nomi diversi che hanno per oggetto la concessione di un fondo rustico (art. 27).
Durata minima 15 anniPer l’affittuario coltivatore diretto e, di regola, anche per gli altri affittuari (artt. 1 e 22). Senza disdetta il contratto si rinnova per altri 15 anni (art. 4).
DisdettaCon raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza; se arriva tardi, il contratto si rinnova (art. 4).
Recesso dell’affittuarioL’affittuario coltivatore diretto può recedere in ogni momento con un anno di preavviso rispetto alla fine dell’annata agraria (art. 5).
RisoluzionePer grave inadempimento: canone, coltivazione, manutenzione, subaffitto. Prima si contesta per raccomandata; se l’affittuario rimedia entro tre mesi il contratto prosegue. La morosità è grave da un’annualità di canone (art. 5).
Patti in derogaValidi se firmati con l’assistenza effettiva delle organizzazioni professionali agricole: possono fissare durate e canoni diversi. Restano vietate le somme per buona entrata (art. 45).
MiglioramentiL’affittuario che ha eseguito miglioramenti nelle forme di legge ha diritto a un’indennità a fine rapporto e può trattenere il fondo fino al pagamento (artt. 16 e 17).
Successioni e contratti agrari
Morte del proprietarioGli eredi che già coltivavano il fondo come coltivatori diretti o IAP possono continuare a condurlo anche per le quote degli altri coeredi, che diventano loro locatori (art. 49 l. 203/1982).
Morte dell’affittuarioIl contratto si scioglie alla fine dell’annata agraria, salvo che tra gli eredi ci sia chi già esercitava e continua l’attività agricola come coltivatore diretto o IAP (art. 49).
Famiglia coltivatriceIl contratto prosegue con la famiglia coltivatrice; in alcuni casi può essere ceduto a un familiare che coltiva da almeno tre anni (art. 48).
Terreno che diventa edificabileSe il piano urbanistico destina l’area ad altro uso e c’è il titolo edilizio, il proprietario può chiederne il rilascio, con stima e indennizzi per l’affittuario (art. 50).
Liti agrarie: conciliazione e sezione specializzata agraria
Le cause su affitti e contratti agrari si decidono davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Verona, con il rito del lavoro. Prima della causa serve il tentativo di conciliazione: chi vuole agire lo comunica con raccomandata all’altra parte e all’ufficio agricoltura competente, che convoca le parti entro 20 giorni; se entro 60 giorni non si conclude, si può andare in giudizio (art. 11 d.lgs. 150/2011).
Molte liti si chiudono proprio in quella sede, con un verbale firmato con l’assistenza delle organizzazioni agricole: è spesso il modo più rapido per fissare una data di rilascio, un canone arretrato o un’indennità.
Fotovoltaico e agrivoltaico sui terreni agricoli
Moduli a terraNelle zone classificate agricole dal piano urbanistico i nuovi impianti fotovoltaici con moduli a terra sono vietati, salvo le eccezioni previste dalla legge. La Corte costituzionale ha confermato il divieto (sent. n. 127/2026).
AgrivoltaicoResta possibile l’agrivoltaico con moduli sollevati da terra, che lascia continuare la coltivazione: servono progetto e verifiche specifiche.
Contratti con gli operatoriDiritto di superficie o affitto per 20-30 anni: durata, canone, garanzie, smantellamento e ripristino, ipoteche, effetti su prelazione e affitti agrari in corso.
Se il terreno è affittatoUn impianto su un terreno con affittuario coltivatore richiede accordi con lui: il contratto agrario non si scioglie da solo.
Servitù, danni, espropri e crisi dell’impresa agricola
Servitù e confiniPassaggio coattivo per il fondo intercluso, servitù di acquedotto e di scolo, confini incerti e usucapione di strisce di terreno.
Danni da fauna selvaticaRichieste di indennizzo e risarcimento per i danni alle colture causati da animali selvatici.
EspropriIndennità di esproprio e indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto e l’affittuario, anche per le grandi opere.
Crisi dell’impresa agricolaAccordi con i creditori e procedure di sovraindebitamento per l’imprenditore agricolo.
Come lavoriamo
1Primo esame del casoCi invii preliminare, raccomandata ricevuta, contratto di affitto o il risultato dello strumento: verifichiamo requisiti, termini e strada da seguire. Primo esame e preventivo non hanno costi.
2Preventivo scrittoPreventivo su misura, per fasi, con i costi vivi indicati a parte. Se vuoi un parere sulle prospettive prima di decidere, la consulenza è un servizio distinto e a pagamento, con il costo comunicato prima.
3Atti nei terminiNotifica della proposta, accettazione, disdetta, contestazione o riscatto: prepariamo gli atti e li inviamo rispettando i termini, che in materia agraria sono stretti.
4Conciliazione e causaSeguiamo il tentativo di conciliazione e, se serve, la causa davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Verona. Nessun esito può essere garantito in anticipo.

Chi segue la tua praticaL’Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), segue personalmente ogni incarico. È dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa all’Università di Verona e mediatore civile e commerciale. Il profilo completo
Documenti da preparare
- Raccomandata ricevuta con il preliminare, con la data di ricezione
- Atto di vendita e nota di trascrizione, se la vendita è già avvenuta
- Contratti di affitto, patti in deroga e corrispondenza con l’altra parte
- Visure catastali, estratti di mappa e certificato di destinazione urbanistica
- Iscrizione previdenziale come coltivatore diretto o IAP e fascicolo aziendale
- Atti di acquisto precedenti con eventuali agevolazioni fiscali
Domande frequenti
Prima l’affittuario coltivatore diretto del terreno in vendita; se sul fondo non è insediato un affittuario coltivatore diretto, i proprietari confinanti coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola. Servono due anni di coltivazione, nessuna vendita di terreni nel biennio e il rispetto del limite del triplo della capacità lavorativa della famiglia.
Entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata con il preliminare. Il prezzo si paga entro sei mesi dal trentesimo giorno dalla notifica, salvo diverso accordo; il termine si sospende fino a un anno se è stata ammessa una domanda di mutuo agevolato (art. 8 l. 590/1965).
Sì, se avevi la prelazione: il riscatto si esercita entro un anno dalla trascrizione dell’atto, al prezzo indicato nel rogito, nei confronti dell’acquirente e di chi ha comprato dopo di lui. Il prezzo va poi pagato nel termine di legge, a pena di decadenza.
Prevale l’affittuario coltivatore diretto: se è insediato sul fondo, i confinanti non hanno la prelazione. Tra più confinanti la legge n. 36/2024 dà la preferenza ai giovani imprenditori agricoli.
Serve una contiguità effettiva. Per la Cassazione un fosso naturale senza destinazione pubblica non la interrompe (ord. n. 19714/2026); una strada pubblica di regola sì. Va verificato sulle mappe e sui luoghi.
Con la piccola proprietà contadina, per coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola: 200 euro di registro, 200 di ipotecaria e catastale all’1%, con onorari notarili dimezzati. Gli altri acquirenti pagano il registro al 15% (minimo 1.000 euro) più 50 + 50 euro. Lo strumento in questa pagina fa il calcolo.
Si perde l’agevolazione, salvo le eccezioni di legge come il passaggio a familiari che continuano l’attività agricola. Si recuperano le imposte ordinarie con interessi e sanzioni; se resti coltivatore diretto o IAP il registro è al 9% (Cass. n. 33288/2022).
La durata minima è di 15 anni, salvo patti in deroga firmati con l’assistenza delle organizzazioni agricole. La disdetta va inviata con raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza: altrimenti il contratto si rinnova per altri 15 anni (artt. 1 e 4 l. 203/1982).
Sì, per grave inadempimento, che per la morosità c’è quando il canone non pagato raggiunge almeno un’annualità. Prima va contestato l’inadempimento per raccomandata: se l’affittuario rimedia entro tre mesi, il contratto prosegue. Poi tentativo di conciliazione e, se non riesce, causa davanti alla sezione specializzata agraria.
Accordi tra proprietario e affittuario firmati con l’assistenza effettiva delle organizzazioni professionali agricole: possono derogare alla legge su durata, canone e altre regole (art. 45 l. 203/1982). Se l’assistenza è solo formale, il patto può essere contestato.
Nelle zone agricole i nuovi impianti con moduli a terra sono vietati, salvo eccezioni, e la Corte costituzionale ha confermato il divieto (sent. n. 127/2026). Resta possibile l’agrivoltaico con moduli sollevati che consente di continuare a coltivare. I contratti con gli operatori vanno letti con attenzione, soprattutto se il terreno è affittato.
Il primo esame del caso e il preventivo non hanno costi: servono a capire se possiamo seguire la pratica, quale attività serve e quanto costa. Non comprendono un parere su chi ha ragione o su cosa fare. Per quello c’è la consulenza: un incontro con l’Avvocato, in studio o online, a pagamento, con il costo comunicato prima.
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PRELAZIONE AGRARIA: I TERMINI CORRONO
Approfondimenti e pagine collegate
Dal blog dello Studio
Pagine collegate
Fonti normative e ufficiali- Legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, prelazione e riscatto (Brocardi)
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 224, comma 4: sei mesi per il pagamento del prezzo (Brocardi)
- Legge 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, prelazione del confinante (Normattiva)
- Legge 15 marzo 2024, n. 36, imprenditoria giovanile in agricoltura (Normattiva)
- Legge 3 maggio 1982, n. 203, norme sui contratti agrari, artt. 1, 4, 5, 16, 17, 27, 45, 48, 49 e 50 (Brocardi)
- D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11, controversie agrarie e conciliazione (Normattiva)
- D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123, art. 173, piccola proprietà contadina (testo)
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 5-bis, compendio unico (Brocardi)
- Corte costituzionale, sent. 16 luglio 2026, n. 127, fotovoltaico nelle aree agricole (LavoriPubblici)
- Cass. n. 33288/2022, registro al 9% in caso di decadenza dalla PPC (Euroconference)
- Cass. n. 36058/2021, pagamento del prezzo nel riscatto (Brocardi)
Chi fornisce queste informazioni. Avv. Marco Panato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona (n. 3130), titolare dello Studio Legale MP, Corso Porta Nuova 7, 37122 Verona · tel. 045 5867034 · P.IVA 04125590234 · PEC avv.marcopanato@pec.it. Pagina aggiornata al 25/10/2026: le informazioni sono di carattere generale e non sostituiscono l’esame del caso concreto; nessun risultato può essere assicurato in anticipo. Lo Studio può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale solo a supporto dell’attività professionale, che resta dell’avvocato; al conferimento dell’incarico ricevi le informazioni previste dall’art. 13 della legge 132/2025.