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Immaginate di aver concluso la separazione consensuale a gennaio, di aver atteso sei mesi contati sul calendario e di aver depositato la domanda di divorzio a luglio, convinti di essere nei tempi. Il tribunale la dichiara improcedibile. Come è possibile?
Accade più spesso di quanto si creda, e la ragione sta in un equivoco che attraversa tutta la disciplina del cosiddetto divorzio breve: la confusione tra il momento in cui la separazione si perfeziona formalmente e il momento da cui, per legge, decorre il termine per chiedere il divorzio. Sono due momenti distinti, e in certi percorsi la differenza può essere di mesi.
Il dies a quo: una questione di forma e di rito
La legge 6 maggio 2015 n. 55 ha ridotto drasticamente i tempi di attesa per accedere al divorzio. Con il divorzio breve il periodo di separazione ininterrotta necessario per chiedere il divorzio è di sei mesi se la separazione è stata consensuale e di dodici mesi se è stata giudiziale. Fin qui il dato è noto. Ciò che invece sfugge frequentemente è il punto di partenza di quel computo.
La legge 55/2015 ha stabilito che il termine non decorre dalla sentenza di separazione o dall'omologa, ma dalla comparizione personale dei coniugi davanti al giudice, ossia dall'udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c. Questo significa che, nel rito ordinario, i sei mesi possono iniziare a scorrere mentre il procedimento di separazione è ancora pendente, ben prima che la sentenza definitiva di separazione venga pubblicata e passi in giudicato. In molti casi è così possibile avviare la procedura di divorzio ancora prima che la separazione sia definitivamente conclusa.
Ma questa regola vale per tutti i percorsi di separazione? No, e qui si annida il rischio pratico più rilevante.
Quando la coppia ha scelto la via della negoziazione assistita davanti agli avvocati — oggi la più diffusa per le separazioni consensuali — il dies a quo cambia: il termine per poter richiedere il divorzio breve è di sei mesi dalla data in cui è stato certificato l'accordo di separazione in negoziazione assistita, o dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale giudiziale. Non esiste, in questo percorso, un'udienza presidenziale. Il termine prende avvio dalla firma e certificazione dell'accordo tra le parti e i loro avvocati, e non da alcun atto giudiziario. Per la separazione in Comune, il termine decorre invece dalla data dell'atto davanti all'ufficiale di stato civile.
Tre percorsi di separazione, tre dies a quo differenti. Un errore di calcolo rende la domanda di divorzio improcedibile, con conseguente necessità di riproporla decorsi i termini corretti: una perdita di tempo e un costo che si potrebbe evitare.
Il cumulo separazione-divorzio e la negoziazione assistita digitale
Alla complessità del calcolo dei termini si affianca ora una variabile nuova introdotta dalla Riforma Cartabia. L'art. 473-bis.49 c.p.c. ha previsto la possibilità di una simultanea proposizione del giudizio di separazione e di divorzio per i giudizi contenziosi, consentendo alle parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, di presentare anche la domanda di divorzio.
Il meccanismo è tecnicamente elegante: il giudice pronuncia dapprima la separazione e fissa la successiva udienza per il divorzio, da tenersi dopo il decorso del termine di legge. La Corte di cassazione è intervenuta per chiarire i dubbi interpretativi sorti tra i tribunali, riconoscendo l'ammissibilità del cumulo anche nei procedimenti su domanda congiunta. Restano comunque fermi i presupposti di sostanza: il passaggio in giudicato della separazione, il decorso dei termini previsti dalla legge — sei o dodici mesi — e il controllo del giudice sulle condizioni relative ai figli e ai rapporti economici.
Il cumulo accelera la gestione processuale, ma non elimina il periodo di separazione imposto dalla legge. Occorre chiarirlo ai clienti che si aspettano di uscire dal matrimonio in tempi abbreviati per il solo fatto di aver presentato un unico ricorso.
Nel frattempo, per chi sceglie la via stragiudiziale, la negoziazione assistita si è ulteriormente strutturata sotto il profilo tecnologico. Il Ministero della Giustizia, con nota informativa n. 1849/2026, ha comunicato le nuove funzionalità attive dal 29 gennaio 2026, grazie alle quali il registro Procura Civile è stato esteso e potenziato. In particolare, la cd. Fase 2 ha esteso il registro alle Procure Generali presso le Corti di Appello e ha arricchito il sistema di ulteriori codici oggetto e istanze. Dal punto di vista operativo, questo significa che il deposito telematico degli accordi di negoziazione — inclusi quelli di divorzio — è ora più strutturato e tracciabile, con ricadute positive sulla certezza delle date e sulla rapidità del visto della Procura.
L'accordo raggiunto in negoziazione assistita, vale ricordarlo, non è un accordo minore rispetto alla sentenza giudiziale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Cosa dice la giurisprudenza recente: tre pronunce da conoscere
Sul versante giurisprudenziale, il primo semestre del 2026 ha offerto spunti significativi in materia di divorzio, che incidono anche sulla pianificazione del percorso da separati a divorziati.
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza 29 gennaio 2026 n. 1999, ha affrontato un caso in cui l'assegno divorzile era stato riconosciuto in primo grado e poi negato in appello, con condanna alla restituzione delle somme già percepite. L'ordinanza n. 1999/2026 della Prima Sezione Civile è intervenuta con un chiarimento puntuale: il diritto all'assegno non può essere riconosciuto senza una prova concreta del nesso tra le scelte condivise durante il matrimonio e l'attuale squilibrio economico tra gli ex coniugi. Quando viene accertata l'insussistenza ab origine del diritto all'assegno divorzile, trova applicazione la condictio indebiti: le somme corrisposte dopo il passaggio in giudicato della sentenza sullo status devono essere restituite. Resta distinto, e non inciso da questa valutazione, l'eventuale diritto all'assegno di mantenimento nella fase di separazione, fondato su un diverso presupposto.
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza 7 gennaio 2026 n. 300 ha affrontato con ancor maggiore nettezza il tema della funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile. Con questa pronuncia la Corte è intervenuta sul tema dell'assegno divorzile soffermandosi sull'onere della prova dei sacrifici professionali, in un'evoluzione coerente con l'orientamento tracciato dalle Sezioni Unite del 2018, rafforzando il rigore probatorio richiesto al coniuge che invochi l'assegno al di fuori della mera funzione assistenziale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la funzione perequativo-compensativa non può fondarsi su mere allegazioni, ma richiede una prova concreta e rigorosa dei sacrifici professionali subiti dal coniuge richiedente.
Quanto al cumulo processuale, è utile ricordare che la Corte di Cassazione, con sentenza 16 ottobre 2023 n. 4311, pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha chiarito i presupposti e i limiti del nuovo istituto, riconoscendo la prevalenza del favor libertatis e dell'autonomia negoziale dei coniugi. Ciò che appare ben chiaro è che la Corte di Cassazione privilegia il favor libertatis e il risparmio tendenziale di energie processuali, valorizzando al contempo l'autonomia negoziale dei coniugi.
Un profilo trascurato: la riconciliazione interrompe il termine
Tra i nodi pratici più sottovalutati vi è l'effetto della riconciliazione sul computo dei termini. La legge è chiara: la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per il periodo richiesto. È necessario essere separati ininterrottamente — cioè senza alcuna riconciliazione intervenuta medio tempore — da almeno sei mesi se la coppia si è separata consensualmente o da almeno un anno se la coppia si è separata con procedura di separazione giudiziale.
Una riconciliazione, anche breve e anche non formalizzata in tribunale, azzerà il computo. Le parti dovranno separarsi nuovamente — passando per un nuovo procedimento — e attendere di nuovo i termini di legge. Il tema è rilevante perché le corti di merito ammettono la prova della riconciliazione anche per presunzioni e comportamenti concludenti, non necessariamente per atto formale.
Vi è poi un secondo profilo critico: i procedimenti in materia di famiglia sono esclusi dalla sospensione feriale dei termini. I procedimenti in materia di famiglia sono esclusi dalla sospensione feriale: i termini decorrono anche durante il mese di agosto. La separazione consensuale perfezionatasi a febbraio porta dunque il dies a quo a settembre senza alcuna interruzione estiva, contrariamente a quanto molti credono.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto assiste chi veglia, non chi dorme — ricorre utilmente in questa materia. Il coniuge che vuole divorziare nel minor tempo possibile deve costruire la propria strategia dal momento stesso in cui avvia la separazione, scegliendo il percorso (giudiziale, negoziazione assistita, accordo in Comune) non solo in funzione del costo o della velocità immediata, ma anche e soprattutto in funzione del dies a quo che quel percorso genera.
Come osservava Gustavo Zagrebelsky — pur parlando di altro —, il diritto non è un insieme di norme astratte: è un sistema di pratiche che vivono nel tempo e richiedono che chi vi si muove sappia leggere i tempi con la stessa cura con cui legge i testi. Nel divorzio breve il tempo è la variabile più sottile: non basta sapere che il termine è di sei mesi. Bisogna sapere da quando.
In definitiva, il sistema oggi offre strumenti realmente acceleratori — il cumulo processuale, la negoziazione assistita potenziata dal punto di vista digitale, la via davanti all'ufficiale di stato civile — ma la loro efficacia dipende dalla capacità di individuare correttamente il punto di partenza del percorso. Un errore di calcolo sul dies a quo non è un dettaglio burocratico: è una questione sostanziale che può allungare di mesi l'uscita dal vincolo coniugale. Chi ha fretta, paradossalmente, deve essere ancora più preciso.
Redazione - Staff Studio Legale MP