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Immaginate di aver raggiunto un accordo di separazione con il vostro coniuge, di aver atteso con cura sei mesi, di aver incaricato il vostro avvocato di depositare la domanda di divorzio — e di ricevere come risposta un'eccezione di improcedibilità perché il termine non era ancora decorso. Non è un caso ipotetico: è il rischio concreto che si nasconde dietro una delle questioni tecniche più sottovalutate del diritto di famiglia italiano, ovvero la corretta individuazione del dies a quo nel divorzio breve.
La legge 6 maggio 2015, n. 55 — la cosiddetta legge sul divorzio breve — ha ridotto drasticamente i tempi imposti dalla previgente disciplina, portando da tre anni a sei mesi il periodo di ininterrotta separazione necessario per proporre domanda di divorzio in caso di separazione consensuale, e a dodici mesi per quella giudiziale. Una riforma che ha reso concretamente accessibile lo scioglimento del matrimonio a milioni di coniugi. Eppure, proprio il meccanismo della decorrenza del termine ha generato — e continua a generare — un contenzioso specifico e orientamenti non sempre uniformi tra i Tribunali.
Da quando decorrono i sei mesi: la regola e le sue eccezioni
Il punto di partenza apparentemente semplice è fissato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla L. 55/2015: il termine decorre dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Non dalla sentenza di separazione, non dall'omologa, ma dall'udienza presidenziale. Questo significa che, nella separazione consensuale tradizionale in tribunale, i sei mesi iniziano a maturare sin dal giorno in cui le parti compaiono davanti al giudice delegato — anche se l'omologa arriverà settimane o mesi dopo.
Fin qui la regola è chiara. Il problema emerge quando la separazione si perfeziona attraverso strumenti diversi dalla procedura in tribunale, oggi sempre più diffusi. Il legislatore del 2014 — con il d.l. 132/2014, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162 — ha introdotto due vie alternative: la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte e l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile del Comune. In entrambi i casi, la decorrenza del termine viene ancorata a momenti formali diversi dall'udienza presidenziale: per la separazione in Comune, dalla data dell'atto; per la negoziazione assistita, dalla data certificata nell'accordo.
Quest'ultimo punto è quello che ha generato il contrasto interpretativo più significativo. Il Presidente del Tribunale di Torino, in un decreto rimasto punto di riferimento nella prassi, ha ritenuto che l'accordo raggiunto in negoziazione assistita dia vita a una fattispecie a formazione progressiva: gli effetti si producono pienamente solo con il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, e sarebbe dunque da quel momento che il termine semestrale dovrebbe decorrere. L'orientamento opposto — e a parere di chi scrive più coerente con la lettera della legge — sostiene invece che la data certificata dall'accordo, cui fa espresso riferimento l'art. 3 legge div. come novellato, è quella della sottoscrizione, e che il successivo passaggio al P.M. rappresenti una mera condizione di efficacia con effetti retroattivi, non un elemento costitutivo del termine.
La distinzione non è accademica: a seconda di quale orientamento si adotti, il termine può slittare di settimane, nel caso delle separazioni senza figli (per le quali il P.M. rilascia un semplice nulla osta in tempi brevi), o di mesi, quando sono coinvolti figli minori e il Procuratore trasmette l'accordo al Presidente del tribunale per l'autorizzazione. Un avvocato che calcola il termine a partire dalla firma dell'accordo — e non dal nulla osta — potrebbe depositare la domanda di divorzio in anticipo rispetto a quanto il giudice ritiene legittimo, con il rischio di vederla dichiarata improcedibile.
La Riforma Cartabia aggiunge un ulteriore livello di complessità
Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), entrato a regime il 28 febbraio 2023, ha introdotto il rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, introducendo tra le novità di maggiore impatto pratico la possibilità — prevista dall'art. 473-bis.49 c.p.c. — di proporre con un unico ricorso sia la domanda di separazione sia quella di divorzio. Il giudice pronuncia dapprima la separazione e fissa una successiva udienza per il divorzio, da tenersi dopo il decorso del termine di legge. La logica processuale è chiara: risparmio di risorse e snellimento del percorso.
Ma la stessa riforma ha introdotto la possibilità di trattare il procedimento su domanda congiunta anche in forma scritta, senza comparizione personale delle parti. Qui si apre una questione interpretativa ancora aperta: se la "comparizione" davanti al presidente — che costituisce il tradizionale dies a quo — non avviene perché le parti scelgono la trattazione scritta, da quale momento decorrono i sei mesi? La norma sul divorzio breve continua a fare riferimento alla "comparizione", che nella forma scritta non si realizza. Una soluzione prudente, in attesa di un intervento chiarificatore, è quella di ancorare la decorrenza al momento del perfezionamento formale del procedimento di separazione, ovvero all'atto che ne cristallizza giuridicamente gli effetti.
Su un piano parallelo ma strettamente connesso, la giurisprudenza recente ha precisato con rigore crescente i presupposti sostanziali del divorzio. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l'ordinanza 7 gennaio 2026 n. 300, è intervenuta sul tema dell'assegno divorzile ribadendo che la funzione perequativo-compensativa non può fondarsi su mere allegazioni: chi richiede l'assegno deve dimostrare in modo puntuale e documentato i sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio e il loro effettivo nesso causale con lo squilibrio economico attuale. Una precisazione che rafforza il rigore probatorio richiesto al coniuge richiedente e che si colloca in continuità con l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite n. 18287/2018.
Con ulteriore chiarezza, la Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l'ordinanza 29 gennaio 2026 n. 1999 (Pres. Ferro, Rel. D'Aquino) ha affrontato il tema della ripetibilità delle somme versate a titolo di assegno divorzile quando, in sede di appello, venga accertata l'insussistenza originaria del diritto: le somme percepite dopo il passaggio in giudicato della pronuncia sullo stato devono essere restituite secondo la logica della condictio indebiti, fermo restando il distinto titolo dell'assegno di mantenimento per il periodo anteriore alla pronuncia di divorzio. Questa pronuncia pone in luce come il momento esatto del passaggio in giudicato — anch'esso legato alla corretta gestione delle tempistiche processuali — abbia conseguenze patrimoniali dirette e non neutralizzabili.
Vale qui richiamare il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile, chi presidia con cura le scadenze e conosce i meccanismi processuali. Nel divorzio breve, questa vigilanza si misura anzitutto sul corretto calcolo del termine, un'operazione che richiede non solo di sapere quanto aspettare, ma di identificare con precisione il momento da cui il conteggio inizia.
Come osservava Norberto Bobbio, "la certezza del diritto è condizione necessaria, ma non sufficiente, della giustizia". Nel diritto di famiglia questa tensione si manifesta con particolare nitidezza: le norme esistono, i termini sono scritti nella legge, ma la loro corretta applicazione richiede un'interpretazione attenta alle diverse fattispecie e agli orientamenti giurisprudenziali che si sedimentano su di esse. Affidarsi alla sola lettura superficiale della norma — "sei mesi dalla separazione" — senza interrogarsi su quale separazione e da quale momento, è il primo errore da evitare.
Dal punto di vista pratico, chi si trova ad affrontare il percorso del divorzio dopo una separazione con negoziazione assistita dovrà verificare: la data certificata dell'accordo; la data del nulla osta o dell'autorizzazione del P.M.; l'eventuale presenza di figli minori che determina l'iter più lungo. Sarà poi necessario valutare, caso per caso, quale momento il tribunale competente consideri rilevante ai fini della procedibilità, tenendo conto degli orientamenti prevalenti nel distretto.
Un ultimo profilo spesso trascurato riguarda l'interruzione della separazione: qualunque fatto non equivoco incompatibile con lo stato di separazione — anche una ripresa della convivenza di breve durata — interrompe il decorso del termine, che ricomincia a decorrere dall'inizio con una nuova separazione legale. Non è raro che situazioni di questo tipo emergano solo in sede di giudizio, con effetti devastanti sulla tempistica già pianificata.
La domanda di divorzio, insomma, non si presenta quando si decide che è arrivato il momento, ma quando il diritto lo consente. E sapere esattamente quando quel momento arrivi è, oggi più che mai, il lavoro di chi conosce bene questa materia.
Redazione - Staff Studio Legale MP