Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.
Immaginate due ex coniugi che, dopo anni di matrimonio, si siedono al tavolo con i rispettivi avvocati per chiudere ogni conto aperto. Lui propone una somma — o magari il trasferimento di un immobile — in cambio della rinuncia definitiva a qualsiasi pretesa economica futura. Lei accetta, convinta che sia meglio una certezza oggi che un'alea domani. Il tribunale omologa l'accordo. Fine della storia? Non sempre. Perché quella firma, che pareva una liberazione, può trasformarsi in una trappola irreversibile se l'accordo non è stato costruito con la dovuta consapevolezza.
L'assegno divorzile una tantum è disciplinato dall'art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970, che recita: "Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico." La norma è lapidaria. Tre requisiti: accordo bilaterale, valutazione di equità del giudice, definitività assoluta. Nessuna revisione per sopravvenienze, nessuna integrazione in caso di peggioramento delle condizioni del beneficiario, nessuna possibilità di tornare in giudizio. Come scrisse Rudolf von Jhering, «il diritto non è un concetto logico ma una forza viva» — e la forza di questa norma si misura soprattutto nelle sue conseguenze, che molti sottovalutano al momento della firma.
Perché oggi l'una tantum è sempre più praticato — e perché questo dovrebbe far riflettere
La giurisprudenza degli ultimi anni ha progressivamente irrigidito i presupposti dell'assegno divorzile periodico, rendendo incerto l'esito di ogni giudizio ordinario. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, hanno abbandonato il criterio del tenore di vita matrimoniale come parametro esclusivo, assegnando all'assegno una funzione composita: assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Il risultato pratico è che chi chiede l'assegno deve oggi dimostrare non solo l'inadeguatezza dei propri mezzi, ma anche il nesso causale tra le scelte fatte in costanza di matrimonio e l'attuale squilibrio economico.
Questo orientamento si è ulteriormente consolidato nelle prime settimane del 2026. Con l'ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito con nettezza che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile non può fondarsi su mere allegazioni: occorre una prova concreta e rigorosa dei sacrifici professionali subiti dal coniuge richiedente. La semplice disparità reddituale tra gli ex, per quanto marcata, non è più sufficiente a giustificare il riconoscimento dell'assegno. Pochi giorni dopo, con l'ordinanza n. 1870 del 27 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione I civile, ha cassato con rinvio una pronuncia della Corte d'Appello di Bologna che aveva negato l'assegno divorzile, precisando che il giudice del merito deve procedere in due fasi distinte: prima accertare l'esistenza di uno squilibrio economico comparativo tra gli ex coniugi, poi — e solo allora — valutare se tale squilibrio giustifichi il riconoscimento dell'assegno in funzione assistenziale o perequativo-compensativa, alla luce di tutti i criteri equiordinati previsti dalla legge.
Il quadro che emerge è quello di un accertamento sempre più articolato, tecnico e incerto nel suo esito. Di fronte a questa complessità, la liquidazione in unica soluzione diventa per molti una via d'uscita razionale: si evita il rischio del diniego, si elimina l'alea della revisione futura, si chiude definitivamente ogni rapporto economico con l'ex coniuge. È comprensibile. Ma è qui che si annida il rischio sottovalutato.
L'effetto irreversibile: cosa si perde accettando l'una tantum
La definitività è al tempo stesso il punto di forza e il punto critico dell'una tantum. Chi accetta questa forma di liquidazione rinuncia in modo permanente a una serie di diritti che, con l'assegno periodico, sarebbero invece conservati o potenzialmente recuperabili.
Il primo effetto riguarda la pensione di reversibilità. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22434/2018, hanno chiarito che la titolarità dell'assegno divorzile — ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità — deve essere attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell'ex coniuge. Chi ha già incassato l'una tantum non è più titolare di alcun assegno: il diritto si è estinto con il pagamento. Nessuna reversibilità, quindi.
Il secondo effetto riguarda la quota del TFR. La Cassazione, con la sentenza n. 1002/2008, ha precisato che il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto presuppone la titolarità di un assegno divorzile periodico determinato in sede giudiziale: non basta la mera percezione di una somma concordata tra le parti, come avviene nell'una tantum. Chi sceglie questa modalità perde quindi anche questa componente patrimoniale.
Il terzo effetto è forse il più sottile: nessuna domanda economica futura è possibile, in nessun caso. Nemmeno gli alimenti, che pure presuppongono uno stato di bisogno sopravvenuto. Nemmeno una quota successoria straordinaria. Nemmeno la revisione in aumento se le condizioni economiche del coniuge obbligato migliorassero sensibilmente. La formula dell'art. 5, comma 8, non lascia spazio a eccezioni: "non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico."
Un ulteriore elemento di rischio, poco segnalato nella letteratura pratica, riguarda la rateizzazione impropria. È giuridicamente ammesso che l'una tantum venga corrisposto in più tranche (Cass. n. 12157/2007), ma se il pagamento rateale è eccessivamente dilazionato nel tempo, la somma perde la sua qualificazione come unica soluzione e rischia di essere riqualificata come assegno periodico — con tutte le implicazioni fiscali che ne conseguono, inclusa la tassabilità in capo al percipiente.
La prospettiva si arricchisce di un ulteriore profilo critico quando si esamina il vaglio di equità del tribunale, che rappresenta l'unico filtro tra le parti e l'accordo definitivo. L'art. 5, comma 8, impone al giudice di verificare che la somma concordata sia equa, ma la legge non definisce i criteri di questo giudizio. Nella prassi, il controllo tende spesso a essere più formale che sostanziale: il tribunale verifica che l'accordo non sia manifestamente squilibrato, ma raramente scende nella valutazione analitica di quanto il coniuge beneficiario avrebbe verosimilmente ottenuto con un assegno periodico nel corso degli anni. È questo il punto su cui si gioca, in concreto, la tutela del coniuge economicamente più debole.
Vale a questo proposito ricordare il principio vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile, non chi firma senza calcolare le conseguenze. E le conseguenze, in questo caso, sono permanenti.
A rendere ancora più delicato il quadro interviene la disciplina della ripetizione delle somme versate. Con l'ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026, Cass. civ., Sez. I, la Corte ha confermato che, quando venga accertata l'insussistenza originaria dei presupposti dell'assegno divorzile, le somme già percepite a titolo di assegno periodico devono essere restituite secondo la logica della condictio indebiti. Il principio non riguarda direttamente l'una tantum — che, per definizione, non è soggetto a revisione — ma illumina il contesto generale: il sistema tollera sempre meno il riconoscimento di prestazioni economiche prive di un solido fondamento probatorio, e chi accetta un'una tantum senza aver prima verificato se avrebbe diritto all'assegno periodico — e in quale misura — rischia di negoziare al ribasso partendo da una posizione di debolezza informativa.
Dal punto di vista fiscale, il regime dell'una tantum si distingue nettamente da quello dell'assegno periodico. La somma versata in unica soluzione non è deducibile dal reddito di chi la corrisponde (art. 10, comma 1, lett. c), DPR n. 917/1986), mentre non costituisce reddito imponibile per chi la riceve e non deve essere inclusa nella dichiarazione dei redditi. Questa asimmetria fiscale può incidere in modo significativo sulla convenienza dell'accordo per ciascuna delle parti, e deve essere ponderata con attenzione prima di definire l'importo.
Sul piano della negoziazione assistita, va ricordato che la riforma del processo civile (D.lgs. n. 149/2022) ha ampliato gli strumenti a disposizione delle parti: nei procedimenti avviati dal 28 febbraio 2023, con l'accordo di negoziazione assistita è possibile stabilire che l'assegno divorzile sia corrisposto in unica soluzione, e la valutazione di equità — che in sede giudiziale compete al tribunale — è rimessa agli avvocati. Si tratta di un'innovazione importante, che responsabilizza ulteriormente i professionisti nella tutela degli interessi dei propri assistiti, ma che non elimina il rischio che un accordo formalmente equilibrato sia, in concreto, svantaggioso per il coniuge più debole.
Un ultimo aspetto pratico merita attenzione: l'una tantum non è ammissibile nella procedura di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile, che non prevede la valutazione di equità imposta dalla norma. Chi sceglie quella via e vuole liquidare ogni pretesa economica deve necessariamente ricorrere al procedimento giudiziale o alla negoziazione assistita.
In sintesi, l'una tantum non è una scelta neutra. È una soluzione potenzialmente vantaggiosa — per certezza, rapidità, uscita definitiva dal contenzioso — ma espone il coniuge beneficiario a una rinuncia permanente e irrevocabile di diritti significativi. La recente evoluzione giurisprudenziale, che ha reso più severa la prova dei presupposti dell'assegno periodico, aumenta il rischio che accordi una tantum vengano conclusi da chi non sa con esattezza a quanto avrebbe avuto diritto in alternativa. Il vaglio del tribunale — o, in sede stragiudiziale, la diligenza professionale degli avvocati — è il presidio che dovrebbe compensare questa asimmetria informativa. Che lo faccia davvero, nella prassi quotidiana, è una questione aperta, che merita riflessione prima ancora che risposta.
Redazione - Staff Studio Legale MP