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Marco e Giulia divorziano dopo quattordici anni di matrimonio. Lui propone una cifra in un'unica soluzione: "Chiudiamo tutto, niente assegno mensile, niente contenzioso futuro". Lei accetta. L'accordo viene omologato dal Tribunale. Tre anni dopo, lui muore: lei non riceverà un centesimo di pensione di reversibilità. Sette anni dopo, lei perde il lavoro: non potrà chiedere nemmeno gli alimenti al suo ex coniuge. Questa è la realtà dell'assegno divorzile una tantum: un istituto che semplifica il presente, ma può condizionare profondamente il futuro.
L'art. 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificata dalla legge n. 74/1987) prevede espressamente questa possibilità: «su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale». Il testo è sintetico, ma le conseguenze giuridiche sono tutt'altro che lineari, e la giurisprudenza recente — con un orientamento sempre più rigoroso sui presupposti stessi dell'assegno — impone oggi una riflessione più attenta di quanto non si facesse in passato.
Cosa si perde accettando l'una tantum: il catalogo dei diritti sacrificati
Il primo e più noto effetto è la preclusione perpetua: chi accetta il pagamento in unica soluzione non potrà mai più chiedere, in futuro, un assegno divorzile periodico, neppure in caso di grave peggioramento delle proprie condizioni economiche. La legge è esplicita: «non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico». Ma i rischi che i clienti sottovalutano sono altri tre, spesso taciuti nella fretta di chiudere.
Il primo riguarda la pensione di reversibilità. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22434 del 24 settembre 2018, hanno stabilito un principio netto: ai fini del riconoscimento della reversibilità, la titolarità dell'assegno deve essere «attuale e concretamente fruibile» al momento della morte dell'ex coniuge. Chi ha già ricevuto l'una tantum non è più titolare di un assegno periodico, e quindi perde ogni diritto alla quota previdenziale. Non importa che lo squilibrio economico esista ancora: formalmente, il diritto è estinto.
Il secondo riguarda il TFR. L'art. 12-bis della legge sul divorzio attribuisce all'ex coniuge il diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto solo se l'assegno divorzile è stato definito da un provvedimento giudiziale, non da un accordo tra le parti. La Cassazione ha confermato questo orientamento con la sentenza n. 1002/2008: il diritto alla quota di TFR non spetta né in caso di titolarità astratta né in caso di assegno pattuito negozialmente, come avviene nell'una tantum.
Il terzo rischio, forse il meno conosciuto, riguarda gli alimenti. È un equivoco diffuso pensare che, anche dopo l'una tantum, si possa almeno richiedere gli alimenti in caso di stato di bisogno. Non è così: gli alimenti sono dovuti solo tra soggetti legati da specifici vincoli di parentela o dall'obbligo alimentare previsto dalla legge, e gli ex coniugi, dopo il divorzio, non rientrano automaticamente tra questi soggetti se il rapporto economico è stato estinto con l'una tantum.
Il principio che governa tutta la materia è quello dell'actori incumbit probatio: ogni diritto deve essere dimostrato, allegato e fondato su un titolo attuale. Una volta che quel titolo è stato consumato con il pagamento in unica soluzione, non resta alcuna base giuridica su cui costruire pretese future.
Il controllo giudiziale di equità: non è una formalità
La legge richiede che il Tribunale valuti l'equità dell'accordo prima di omologarlo. Questo controllo non è — o non dovrebbe essere — una formalità. Il giudice è chiamato a verificare che la somma pattuita sia adeguata alle condizioni economiche delle parti, ai sacrifici compiuti durante il matrimonio, alla durata dell'unione e alle prospettive future del coniuge beneficiario.
Nella prassi, i Tribunali italiani utilizzano il cosiddetto metodo moltiplicatorio: si stima l'importo dell'assegno mensile che sarebbe stato riconosciuto in forma periodica e lo si moltiplica per l'aspettativa di vita residua del beneficiario, eventualmente attualizzando il risultato. Si tratta di un calcolo approssimativo — la matematica finanziaria può affinarlo con la tecnica dell'annuity — ma è l'unico strumento di cui il giudice dispone per valutare se la cifra offerta sia congrua o simbolica.
Qui si annida un rischio speculare a quello del beneficiario: anche chi paga può trovarsi a versare una somma superiore alle proprie aspettative, se il giudice ritiene che l'accordo sottovaluti il diritto del coniuge più debole. Il controllo di equità protegge entrambe le parti, non solo il percipiente.
È in questo contesto che la giurisprudenza più recente assume un peso decisivo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026 (Cass. civ., Sez. I, Pres. e Rel. non indicati nel massimario, data udienza 7 gennaio 2026), ha ribadito con particolare nettezza che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile — quella che bilancia i sacrifici professionali compiuti per la famiglia — non può fondarsi su mere allegazioni, ma richiede una prova concreta e documentata. Chi invoca questa funzione deve dimostrare che ha rinunciato a reali opportunità lavorative o di carriera in ragione della vita familiare, e che da questa rinuncia è derivato l'attuale squilibrio economico. La disparità reddituale da sola non basta.
Questa pronuncia incide direttamente sulla contrattazione dell'una tantum: se il coniuge beneficiario non dispone di prove sufficienti sui propri sacrifici professionali, il giudice potrebbe ritenere infondata la base stessa del diritto all'assegno, e quindi valutare come «equa» anche una somma bassa, o addirittura escludere l'una tantum. Viceversa, chi dispone di prove documentate — curriculum vitae ante-matrimoniale, contratti di lavoro rinunciati, testimonianze, dichiarazioni fiscali comparate — ha gli strumenti per negoziare una cifra più alta e sostenibile davanti al giudice.
Con l'ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026 (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 gennaio 2026, n. 1999, Pres. Acierno), la Cassazione ha poi chiarito un aspetto collegato ma autonomo: quando una decisione successiva accerta che i presupposti dell'assegno divorzile mancavano sin dall'origine, le somme già percepite a titolo di assegno periodico devono essere restituite secondo la regola dell'indebito oggettivo, a decorrere dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio. Questo orientamento, pur riguardando l'assegno periodico, rafforza indirettamente la logica dell'una tantum come strumento di chiusura definitiva: una volta verificato e omologato dal Tribunale, l'accordo è stabile e non esposto a future richieste restitutorie.
Un terzo e rilevante spunto viene dall'ordinanza n. 6533/2026 (Cass. civ., Sez. I, ord. 2026, n. 6533): la Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di indizi di uno stile di vita agiato che contrastano con le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, il giudice non ha solo la facoltà ma il vero e proprio obbligo di disporre indagini tramite la polizia tributaria. Questo principio, elaborato nel contesto dell'assegno periodico, ha ricadute dirette sulla contrattazione dell'una tantum: la parte che occulta redditi o patrimoni non può contare sull'opacità dichiarativa per abbassare la somma dovuta, perché il giudice è tenuto ad accertare la realtà economica delle parti.
Cosa fare concretamente: scelte, errori frequenti e tempistiche
Il primo errore da evitare è considerare l'una tantum come una scorciatoia veloce e indolore. È vero che elimina il rischio di futuri contenziosi sulle variazioni dell'assegno, sulla rivalutazione ISTAT e sugli inadempimenti; ma la permanenza dell'accordo richiede una valutazione attenta — e spesso assistita da un consulente — di tutti i diritti che si perdono con la firma.
Il secondo errore riguarda la tempistica: l'una tantum è un istituto esclusivo del giudizio di divorzio. Non può essere validamente pattuita durante la separazione. La Cassazione ha ribadito più volte che gli accordi economici conclusi in sede di separazione — inclusi quelli che prevedono versamenti forfettari — non vincolano le parti nella successiva fase di divorzio, e gli accordi preventivi di rinuncia all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa. Chi paga una somma «a saldo» durante la separazione credendo di essersi liberato per il futuro si espone a una brutta sorpresa: al momento del divorzio, l'altro coniuge potrà comunque richiedere l'assegno come se nulla fosse stato pattuito.
Il terzo errore, frequente nella parte obbligata, è non considerare la rateizzazione come alternativa alla corresponsione in unica soluzione. La Cassazione ha ammesso la possibilità di pagare l'una tantum in più tranche, purché l'arco temporale sia contenuto e sia evidente la natura liquidatoria dell'accordo — non una simulazione di periodicità. In caso di rateizzazione prolungata, l'Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificare il pagamento come assegno periodico, con conseguenze fiscali significative: gli assegni periodici sono deducibili per chi paga ma tassati per chi riceve; l'una tantum, al contrario, è indeducibile per il solvente ma completamente esente da IRPEF per il beneficiario.
Quanto alle forme dell'una tantum: non è necessario che il pagamento avvenga in denaro. L'accordo può prevedere il trasferimento di immobili, quote societarie, beni mobili registrati, o la costituzione di rendite. I trasferimenti immobiliari eseguiti in adempimento di accordi di divorzio omologati beneficiano dell'esenzione da imposte di registro, ipotecarie e catastali — un vantaggio fiscale rilevante che rende questa modalità particolarmente conveniente quando le parti dispongono di patrimoni immobiliari.
Il diritto di famiglia insegna che ogni scelta definitiva va compiuta con piena consapevolezza delle sue conseguenze. Come scrisse Cicerone nel De Officiis, «summum ius summa iniuria»: applicare la norma in modo meccanico, senza valutare il peso concreto degli effetti che produce, rischia di trasformare uno strumento di pace in una fonte di ingiustizia. L'una tantum è uno strumento utile e spesso ragionevole; ma la sua irrevocabilità lo rende uno di quegli atti che meritano la massima cura nella fase che precede la firma, non dopo.
La giurisprudenza del 2026, con il rigore probatorio imposto da Cass. ord. n. 300/2026 e la logica restitutoria di Cass. ord. n. 1999/2026, segnala che i presupposti dell'assegno divorzile — periodico o in unica soluzione — non sono mai automatici. Chi li conosce a fondo è in grado di negoziare meglio, di proteggere i propri diritti e di evitare che una scelta apparentemente semplice si riveli, nel tempo, gravemente pregiudizievole.
Redazione - Staff Studio Legale MP