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Servicer NPL iscritto all'Albo: come verificarlo prima di pagare - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di ricevere una raccomandata da una società che non avete mai sentito nominare, che vi chiede di saldare un vecchio mutuo ceduto dalla vostra banca. La lettera è formalmente ineccepibile, il tono è professionale, il riferimento alla cessione del credito è citato. Ma quella società ha i requisiti per gestire legalmente il vostro debito? Ha l'autorizzazione della Banca d'Italia? È iscritta nell'apposito albo? Sono domande che, fino a poco tempo fa, avevano scarso peso giuridico. Oggi, invece, possono cambiare l'esito di un procedimento.

Il quadro normativo: dall'8 settembre 2025 il servicing NPL è attività riservata

A partire dall'8 settembre 2025, le società di servicing che operano per conto delle banche nella gestione e nel recupero dei crediti deteriorati possono svolgere tale attività solo se iscritte nell'Albo dei gestori di crediti in sofferenza tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 114.5 del Testo Unico Bancario. L'obbligo discende dal Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167 ("Secondary Market Directive"), e dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia emanate con provvedimento del 13 febbraio 2025.

Le disposizioni di vigilanza sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo 2025 e sono pienamente in vigore dall'8 marzo 2025.

Si tratta di una svolta strutturale. Accanto alla liberalizzazione dell'acquisto dei crediti da parte anche di soggetti non bancari, è stata confermata la riserva sull'attività di gestione, affidata esclusivamente a operatori regolamentati e vigilati da Banca d'Italia. Questo significa che chiunque voglia gestire crediti in sofferenza ceduti da una banca — contattare il debitore, trattare, riscuotere, avviare procedure giudiziali — deve superare un preciso vaglio autorizzativo. L'acquisto del portafoglio è libero; la gestione non lo è più.

Vale subito precisare un perimetro che molti trascurano: il legislatore italiano ha scelto di limitare l'applicazione della Secondary Market Directive ai soli crediti bancari classificati come sofferenze, escludendo i crediti UTP, le cartolarizzazioni multi-tranche effettuate secondo la Legge 130/1999 e le attività di recupero svolte da soggetti con licenza ex art. 115 TULPS. Chi riceve una lettera di recupero su un credito UTP o su un credito non bancario si trova quindi in un regime normativo diverso, che non richiede necessariamente l'iscrizione al nuovo albo. La prima mossa difensiva è dunque capire esattamente quale tipo di credito viene recuperato.

I requisiti che il gestore NPL deve possedere: onorabilità, professionalità, governance

Il regime autorizzativo introdotto dal D.Lgs. 116/2024 non è una mera formalità burocratica. I Gestori NPL sono soggetti a vigilanza informativa, ispettiva e sanzionatoria della Banca d'Italia, previo ottenimento dell'autorizzazione ex art. 114.6 del Testo Unico Bancario, al ricorrere dei requisiti di reputazione e professionali per i partecipanti qualificati al capitale e per gli esponenti aziendali, nonché requisiti organizzativi volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela dei debitori.

In concreto, vengono in rilievo i requisiti di onorabilità, competenza, correttezza e professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; in sostanza, con qualche attenuazione, i medesimi requisiti e lo stesso processo valutativo previsti per banche e intermediari finanziari iscritti ex art. 106 TUB.

Analogamente a quanto già fa per gli intermediari vigilati, la Banca d'Italia valuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, programmi, strutture organizzative, dispositivi di governo societario: si tratta di incombenti non lievi, giustificati, ma anche estremamente onerosi che non tutti gli attuali servicer vorranno o potranno sopportare.

Sul piano procedurale, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste; se la domanda è considerata incompleta, l'Autorità di Vigilanza richiede le informazioni integrative ritenute necessarie entro 30 giorni.

Un ulteriore requisito strutturale spesso sottovalutato riguarda la detenzione dei pagamenti ricevuti: l'intero articolo 114.7 TUB regola la "detenzione di fondi", prevedendo che i gestori di crediti possano ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento agli acquirenti di crediti. Questo significa che il servicer deve avere una struttura contabile e di controllo idonea a gestire il transito di denaro tra debitore e acquirente, con obblighi di rendicontazione che la normativa impone anche su base periodica. Viene sancito un obbligo di report periodico al debitore sulle somme riscosse e sulle spese addebitate.

Vi è poi un profilo di attualità immediata: la prima rilevazione statistica prevista dalla normativa, che avrà come data di riferimento il 30 giugno 2026, dovrà essere trasmessa a Banca d'Italia entro il 25 agosto successivo. Si tratta del primo test concreto di compliance per i gestori iscritti: il mancato o tardivo invio di questa segnalazione può configurare una violazione dei doveri informativi verso il supervisore, con potenziali conseguenze sanzionatorie.

Cosa accade quando i requisiti vengono meno? La Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un gestore di crediti in sofferenza e lo cancella dall'albo qualora accerti che il gestore non soddisfi più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione, abbia cessato la prestazione dell'attività per un periodo continuativo superiore a 12 mesi, o abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila sui propri interessi — non potrebbe essere più calzante. La tutela del debitore ceduto non è automatica: richiede una verifica attiva, tempestiva, documentata.

Il caso pratico: la sentenza del Tribunale di Brindisi e l'effetto temporale dell'iscrizione

La giurisprudenza ha cominciato a fare i conti con il nuovo regime. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza dell'8 febbraio 2026, relativamente all'ambito dei Non Performing Loans (NPL), si è pronunciato sulla portata operativa, sotto il profilo temporale, delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro ex articolo 114 TUB dei gestori di crediti deteriorati e sulle conseguenze dell'omessa iscrizione sul piano dell'attività posta in essere dagli stessi.

Quanto al profilo dell'iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell'apposito albo tenuto da Banca d'Italia ex articolo 114 c. 5 TUB, introdotta con il D.Lgs. n. 116/2024, il Tribunale ha ritenuto destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in executivis avanzata dall'opponente, in quanto tale disposizione è entrata in vigore in data successiva alla notifica dell'opposto atto di precetto.

Questa pronuncia merita una lettura critica che va oltre il dispositivo. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio del tempus regit actum: gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina non possono essere invalidati retroattivamente per difetto di un requisito che non era ancora richiesto. Ma questa soluzione vale per il passato. Per il futuro — cioè per ogni atto di recupero compiuto dopo l'8 settembre 2025 — l'assenza di iscrizione all'albo diventa un'eccezione pienamente spendibile in sede processuale.

Il punto critico, che la giurisprudenza dovrà ancora affrontare sistematicamente, è se l'assenza di iscrizione al momento della notifica del precetto o del ricorso monitorio determini la nullità dell'atto o il mero difetto di legittimazione processuale, e se tale vizio sia sanabile o meno. Si tratta di una zona grigia normativa di notevole impatto pratico: un servicer che avvia un'esecuzione immobiliare mentre ancora attende l'autorizzazione definitiva di Banca d'Italia espone l'intero procedimento a contestazioni di difficile risoluzione.

Un ulteriore profilo riguarda l'esternalizzazione. Si potrebbe giungere a una progressiva tipizzazione del contratto di gestione del credito stipulato tra gestore e acquirente, il quale dovrà rispettare precisi requisiti di forma e di sostanza; i legislatori nazionali sono tenuti a regolamentare la procedura per l'esternalizzazione delle attività di recupero degli Special Servicer a terzi subfornitori. Questo significa che il servicer regolarmente iscritto non può delegare liberamente le attività di recupero a società terze prive dei medesimi requisiti: il subappalto del credito ha ora una disciplina che chi subisce il recupero può controllare e contestare.

Come il debitore (e il suo avvocato) può usare questi requisiti in chiave difensiva

La prima operazione da compiere, ancor prima di rispondere a qualsiasi sollecitazione, è verificare la posizione del soggetto che gestisce il credito. L'Albo, istituito presso la Banca d'Italia, comprende anche i gestori comunitari che operano in Italia, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità nel mercato dei crediti deteriorati. La consultazione del registro è pubblica e gratuita.

Se il gestore risulta iscritto, occorre verificare che il credito rientri effettivamente nell'ambito applicativo della normativa, ovvero che si tratti di una sofferenza ceduta da un intermediario bancario con sede UE. Se non risulta iscritto, o se risulta cancellato, si apre uno spazio difensivo che deve essere gestito con precisione tecnica: l'eccezione va sollevata nei termini processuali appropriati, documentata con l'estratto dell'albo alla data degli atti contestati, e supportata da un'analisi della catena contrattuale (cessione, mandato di gestione, eventuale subdelega).

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza di autorizzazione, le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 TUB devono cessare. Chi continua ad agire pur in assenza di autorizzazione non solo viola la normativa bancaria, ma pone in essere atti la cui efficacia giuridica è seriamente dubbia nel contenzioso in corso.

Un aspetto ulteriore, sul quale la prassi è ancora scarsa, riguarda le conseguenze per il debitore che ha già pagato un servicer non iscritto dopo l'entrata in vigore della normativa. Sul piano civilistico, il pagamento a soggetto non legittimato potrebbe non essere liberatorio verso il creditore formale (il fondo acquirente), con il rischio — per il debitore — di dover corrispondere nuovamente la somma al soggetto correttamente autorizzato. Si tratta di un'ipotesi estrema ma non teorica, che richiede al più presto un chiarimento giurisprudenziale.

Come osserva Luigi Einaudi, grande interprete del rapporto tra regola e mercato, la trasparenza non è un ostacolo all'attività economica: è la condizione che rende il mercato stesso credibile e duraturo. Un mercato del credito deteriorato in cui il debitore non può verificare con chi sta trattando non è un mercato regolato: è una zona d'ombra. Il D.Lgs. 116/2024 e le Disposizioni di vigilanza Banca d'Italia del 13 febbraio 2025 hanno fatto luce in quella zona. Spetta agli operatori del diritto usare questa luce in modo concreto, verificando la posizione nell'albo prima di ogni atto, sollevando le eccezioni nei tempi corretti, e non lasciando che requisiti impegnativi sulla carta rimangano lettera morta nella pratica quotidiana del recupero crediti.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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