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Immaginate una coppia che, dopo anni di matrimonio, decide di chiudere ogni conto in modo netto: nessun assegno mensile, nessun ritorno in tribunale, un accordo definitivo. L'una tantum sembra la soluzione perfetta. Ma "definitivo" ha un prezzo, e capire quanto vale davvero quell'accordo — nel contesto giurisprudenziale attuale — è questione tutt'altro che semplice.
Il quadro normativo: cosa dice la legge e cosa non dice
L'assegno divorzile una tantum trova il suo fondamento nell'art. 5, comma 8, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio), che recita: "Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico."
La norma è scarna, ma le sue implicazioni sono di straordinaria portata. Tre elementi la strutturano: il consenso di entrambe le parti (l'una tantum non può essere imposta dal giudice), il controllo di equità del Tribunale, e l'effetto preclusivo totale che ne consegue. Su quest'ultimo aspetto non è ammessa alcuna deroga: chi accetta l'una tantum rinuncia per sempre alla possibilità di tornare in tribunale per chiedere un contributo economico legato allo scioglimento del matrimonio.
La legge, però, tace su un punto cruciale: il metodo di calcolo. Non esiste una formula vincolante né una giurisprudenza consolidata che indichi come quantificare la somma. Nella prassi dei Tribunali italiani si ricorre al cosiddetto metodo "moltiplicatorio", che consiste nel moltiplicare l'importo dell'assegno mensile — stimato in sede divorzile — per il numero di anni di aspettativa di vita residua del beneficiario, con eventuale attualizzazione finanziaria della rendita. Ma si tratta di uno strumento convenzionale, non di una regola giuridica: il giudice è libero di ritenere equa una somma diversa, e nella trattativa tra le parti entra inevitabilmente un margine di negoziazione che non sempre riflette un calcolo rigoroso.
Questo vuoto normativo sul quantum, combinato con la definitività assoluta dell'accordo, crea un terreno su cui ogni errore di valutazione diventa permanente.
Il nuovo rigore della Cassazione e le sue ricadute sull'una tantum
Negli ultimi mesi la Corte di Cassazione ha affinato in modo significativo i criteri per il riconoscimento dell'assegno divorzile, con conseguenze dirette che chi sceglie l'una tantum non può ignorare.
Con l'ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026, la Cassazione, Sez. I civile, ha chiarito con nettezza inedita che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile non può fondarsi su mere allegazioni generiche. Chi chiede l'assegno deve dimostrare in modo puntuale e documentato i sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio — le rinunce a opportunità di carriera, la scelta del part-time a vantaggio della famiglia, il contributo alla crescita economica dell'altro coniuge — e deve provare il nesso causale diretto tra quelle scelte e lo squilibrio patrimoniale esistente al momento del divorzio. La sola disparità reddituale non basta più.
Poche settimane dopo, con l'ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026, la medesima Sezione I civile ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva negato l'assegno divorzile a un'ex coniuge e disposto la restituzione delle somme percepite a titolo di assegno dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio. La Cassazione ha ribadito il principio — già enunciato dalle Sezioni Unite n. 32914/2022 — secondo cui, quando venga accertata l'insussistenza originaria dei presupposti dell'assegno, opera la regola generale della condictio indebiti: le somme già versate devono essere restituite.
Qual è il legame con l'una tantum? Il legame è diretto e sottovalutato. Quando due coniugi negoziano l'una tantum, calcolano il suo valore partendo da una stima dell'assegno divorzile periodico che spetterebbe al beneficiario. Ma se quella stima è gonfiata — perché si sopravvaluta la funzione compensativa senza che i relativi presupposti siano dimostrabili in giudizio — l'accordo sull'una tantum viene costruito su basi giuridicamente fragili. Il Tribunale che deve valutarne l'equità non dispone di tutte le informazioni necessarie per un controllo davvero penetrante, e l'accordo viene omologato. A quel punto, però, la definitività opera in entrambe le direzioni: chi ha pagato troppo non può chiedere la revisione, e chi ha incassato troppo poco non può chiedere l'integrazione.
C'è poi un profilo che merita riflessione critica, su cui la giurisprudenza non ha ancora ragionato in modo esplicito: nel caso dell'assegno periodico riconosciuto in difetto dei presupposti, la Cassazione impone la restituzione secondo la logica dell'indebito oggettivo. Ma nell'una tantum il problema non si pone nei medesimi termini, perché l'accordo è per definizione frutto di consenso omologato dal giudice. Tuttavia, una volta che l'orientamento giurisprudenziale restringe il perimetro di ciò che sarebbe spettato, chi abbia negoziato un'una tantum a fronte di un assegno periodico che oggi — con i criteri del 2026 — non sarebbe riconosciuto, si trova con un accordo squilibrato che non può impugnare. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt risuona qui con tutta la sua severità: il diritto assiste chi è vigile, non chi firma senza adeguata consapevolezza.
Le conseguenze dell'una tantum che molti non considerano sono numerose e pesanti. Chi accetta l'una tantum perde il diritto di richiedere in futuro un ulteriore contributo economico, anche in caso di sopravvenuto stato di bisogno. Perde il diritto alla quota di TFR dell'ex coniuge, come precisato dalla Cassazione con la sentenza n. 1002/2008, che ha chiarito che tale diritto presuppone la titolarità attuale e concreta di un assegno divorzile e non può fondarsi su un accordo tra le parti. Perde il diritto alla pensione di reversibilità: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 22434 del 24 settembre 2018, hanno affermato che la titolarità dell'assegno rilevante ai fini della reversibilità deve essere attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell'ex coniuge, e non meramente astratta perché già soddisfatta con l'una tantum. Perde infine il diritto all'assegno successorio previsto dall'art. 9-bis della legge sul divorzio.
Sul piano fiscale, il regime è simmetrico: l'una tantum non è imponibile per chi la riceve e non è deducibile per chi la corrisponde, a differenza dell'assegno periodico che è tassato in capo al percipiente e deducibile dall'obbligato. Questo assetto, confermato dalla Cassazione e ribadito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 383 del 2001, è frutto di una precisa scelta di politica legislativa che considera le due forme di adempimento strutturalmente diverse e non comparabili.
Sul piano degli immobili, vale invece ricordare che i trasferimenti immobiliari eseguiti in attuazione di accordi recepiti nella sentenza di divorzio sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, in virtù dell'art. 19 della legge n. 74/1987. Questo vantaggio fiscale può rendere particolarmente attraente l'una tantum realizzata mediante cessione di un bene immobile, ma non deve distogliere l'attenzione dalla valutazione giuridica di fondo.
"La giustizia senza forza è impotente; la forza senza giustizia è tirannica": con questa sintesi Blaise Pascal ha catturato una tensione che nel diritto di famiglia è costante. L'una tantum, nella sua architettura normativa, è lo strumento con cui le parti cercano di costruire da sole la propria giustizia. Ma un accordo privo di consapevolezza giuridica — specialmente in un momento in cui i criteri giurisprudenziali sull'assegno divorzile sono in rapida evoluzione — rischia di diventare una gabbia.
Cosa fare nella pratica. Prima di aderire a una proposta di una tantum, chi beneficerebbe dell'assegno periodico deve verificare con attenzione se i presupposti per ottenerlo siano oggi davvero dimostrabili, alla luce dei criteri elaborati dalla Cassazione nel 2026: la sola differenza di reddito non basta, occorre documentare i sacrifici professionali e il nesso con le scelte matrimoniali. Chi invece si appresta a corrisponderla deve evitare di proporre cifre basate su stime "generose" del valore dell'assegno periodico: il Tribunale che valuta l'equità è tenuto a un controllo, ma non sempre dispone dei dati completi. La rateizzazione dell'una tantum è ammissibile, purché non sia così parcellizzata da farla assomigliare a un assegno periodico, nel qual caso il regime fiscale potrebbe mutare. È infine essenziale che entrambe le parti comprendano che la preclusione di cui all'art. 5, comma 8, è totale e definitiva: anche in presenza di sopravvenuto stato di grave bisogno, gli alimenti non saranno dovuti dagli ex coniugi, perché una volta cessato il vincolo matrimoniale quella solidarietà è irrecuperabile.
L'evoluzione giurisprudenziale in corso — che stringe il perimetro dell'assegno divorzile e ne esige la prova rigorosa dei presupposti — rende l'una tantum uno strumento potenzialmente molto meno equilibrato di quanto appaia. Il controllo di equità del Tribunale, previsto dalla legge, non sostituisce la valutazione consapevole delle parti e dei loro difensori: la lex specialis derogat generali, e la specialità della norma sull'una tantum è tutta nella sua definitività. Una scelta ben ponderata, assistita da una valutazione tecnica aggiornata ai più recenti orientamenti di legittimità, è l'unica garanzia contro un accordo che, nel tempo, potrebbe rivelarsi profondamente ingiusto per entrambe le parti.
Redazione - Staff Studio Legale MP