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Un lavoratore portuale muore di mesotelioma pleurico contratto per esposizione professionale all'amianto. La vedova riceve la rendita INAIL ai superstiti. La Corte d'Appello, nel liquidare anche il danno da perdita del rapporto parentale, detrae quella rendita dal risarcimento. I familiari ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte dà loro ragione: quella detrazione era illegittima. Non perché l'INAIL non avesse pagato, ma perché ciò che aveva pagato non corrispondeva a ciò di cui si chiedeva il risarcimento.
Questo è il cuore della questione che, nel diritto degli infortuni sul lavoro, continua a generare errori gravi — spesso a danno del lavoratore — e su cui la giurisprudenza di legittimità si è espressa con sempre maggiore precisione negli ultimi mesi.
La struttura duale della rendita INAIL e il problema dello scorporo
Quando un infortunio sul lavoro produce un'inabilità permanente superiore al 16%, l'INAIL costituisce in favore del lavoratore una rendita vitalizia. Questa rendita non è un blocco monolitico: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, essa ha struttura duale. Una quota indennizza il danno biologico permanente, calcolata sulla percentuale di menomazione accertata secondo le tabelle ministeriali. Un'altra quota ristora il danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, commisurata alla retribuzione dell'assicurato e ai coefficienti tabellari. Come ha chiarito la Corte di Cassazione già con la sentenza 22 dicembre 2017 n. 30857, la rendita ha «veste unitaria ma duplice contenuto».
Questa distinzione non è un dettaglio tecnico: è il presupposto fondamentale per determinare cosa possa essere legittimamente detratto dal risarcimento civile e cosa no. Eppure, nella prassi, giudici di merito e parti convenute — datori di lavoro, assicuratori, terzi responsabili — tendono ancora a operare uno scorporo globale, sottraendo l'intera rendita capitalizzata dall'ammontare del danno liquidato in sede civile. Questo metodo è sbagliato, e la giurisprudenza lo ha dichiarato tale in modo sempre più netto.
Il punto di svolta sistematico era arrivato con le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 12566 del 22 maggio 2018, che avevano affermato il criterio della compensatio lucri cum damno per poste omogenee: l'indennizzo INAIL va detratto dal risarcimento civile solo quando entrambi siano destinati a ristorare il medesimo tipo di pregiudizio. La quota biologica si confronta con il danno biologico civilistico; la quota patrimoniale si confronta con il danno patrimoniale. Non si sommano le categorie, non si opera uno scomputo indifferenziato.
La giurisprudenza successiva ha ulteriormente affinato questo schema, restringendo il perimetro dello scorporo lecito. Con Cass. n. 30293/2023 e con Cass. n. 6031/2025, la Corte ha ribadito che il criterio non è quello delle poste omogenee — cioè semplicemente distinguendo tra danno patrimoniale e non patrimoniale — ma quello delle poste identiche: si sottrae l'indennizzo INAIL solo quando esso sia stato costituito per ristorare esattamente il medesimo pregiudizio del quale si chiede il risarcimento.
La pronuncia del febbraio 2026: niente scorporo sul danno parentale
Il principio delle poste identiche ha trovato la sua applicazione più incisiva nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2624 del 6 febbraio 2026 (Rel. Laura Giraldi). Il caso riguardava, come anticipato, i familiari di un lavoratore portuale deceduto per mesotelioma professionale. La Corte d'Appello aveva operato una detrazione della rendita INAIL ai superstiti dal risarcimento liquidato per danno da perdita del rapporto parentale. La Cassazione ha cassato questa statuizione con motivazione netta: la rendita INAIL ai superstiti, avendo natura indennitaria e funzione di copertura del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa, non può essere detratta dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il danno parentale — tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. e risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. — è ontologicamente distinto dal danno indennizzato dalla rendita INAIL. Non si tratta nemmeno di poste omogenee: sono voci di danno di natura e funzione radicalmente diverse.
La Corte ha altresì precisato, in questo stesso procedimento, una questione pratica spesso trascurata: gli interessi compensativi sulle somme risarcitorie non spettano automaticamente. Il creditore che voglia ottenerli ha l'onere di allegare e dimostrare — anche per via presuntiva — che la somma rivalutata alla data della sentenza sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo. In assenza di tale prova, gli interessi compensativi non vengono riconosciuti, come confermato anche da Cass. n. 22441/2025 e Cass. n. 6031/2025.
Questo passaggio, apparentemente secondario, ha importanza pratica enorme: nei giudizi di risarcimento per infortuni mortali o gravissimi, il lasso temporale tra il fatto e la sentenza può essere di anni, e gli interessi compensativi possono rappresentare una voce significativa del ristoro complessivo. Chi non allega e prova questo aspetto in sede di merito rischia di perdere una componente rilevante del risarcimento.
Il rischio pratico sottovalutato, che merita di essere segnalato con chiarezza, è il seguente: il criterio delle poste identiche non è ancora applicato in modo uniforme nei giudizi di merito. Continuano ad esistere sentenze — anche di Corti d'Appello — che operano scorpori scorretti, sommando voci di danno non comparabili o detraendo la rendita INAIL da pregiudizi che essa non copre affatto. Ciò accade spesso perché i convenuti (datori di lavoro, assicuratori, enti pubblici) hanno interesse a massimizzare lo scorporo, e le vittime o i loro familiari non sempre dispongono di un'assistenza tecnica capace di contestarlo efficacemente.
Un ulteriore profilo trascurato riguarda il danno biologico temporaneo. L'INAIL indennizza solo l'inabilità permanente: il danno biologico derivante dall'inabilità temporanea — assoluta o parziale — non è coperto dall'istituto e non può quindi essere oggetto di scorporo. Anche il danno morale, inteso come pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico-legale, resta integralmente a carico del responsabile civile. Questi due ambiti — danno biologico temporaneo e danno morale — sono spesso decurtati in modo illegittimo, con il pretesto di un fantomatico assorbimento nell'indennizzo INAIL.
Sul versante delle novità normative che impattano concretamente sui calcoli in corso, va segnalata la doppia novità del 2025-2026. In primo luogo, il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116/2025 (Supplemento Ordinario n. 17), ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL, applicabili dal 1° gennaio 2025. I nuovi coefficienti — che aggiornano quelli fissati con D.M. 22 novembre 2016 — si basano su basi demografiche e finanziarie riviste, con un tasso tecnico di interesse attuariale aggiornato. Le 26 tavole articolate per tipologia di evento, grado di menomazione ed età dell'assicurato influenzano sia la quantificazione della rendita capitalizzata ai fini del calcolo del danno differenziale sia le azioni di rivalsa dell'INAIL nei confronti del datore responsabile.
In secondo luogo, i Decreti Ministeriali nn. 66 e 67 del 2026 hanno disposto la rivalutazione annuale delle prestazioni INAIL con decorrenza 1° luglio 2026, applicando il coefficiente ISTAT pari a +1,014 sulle prestazioni esistenti. La Circolare INAIL n. 27/2026 ha fornito le istruzioni operative per la riliquidazione, precisando che i ratei aggiornati saranno corrisposti con l'elaborazione del mese di agosto 2026. Questo aggiornamento modifica le somme da prendere a riferimento in tutti i giudizi attualmente pendenti in cui si discute di danno differenziale o di rivalsa: chi ha un contenzioso in corso deve tenere conto dei nuovi importi.
«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero»: con queste parole John Rawls apriva la sua Teoria della Giustizia. Il diritto degli infortuni sul lavoro è forse l'ambito in cui questa virtù viene messa alla prova in modo più immediato: il lavoratore che ha subito un danno alla salute nello svolgimento della propria attività si trova di fronte a un sistema che eroga un indennizzo automatico — l'INAIL — e che poi, attraverso meccanismi non sempre trasparenti, rischia di far sì che quel medesimo indennizzo riduca il risarcimento cui ha diritto. Il brocardo summum ius summa iniuria — applicare la legge nella sua lettera più rigorosa può produrre la massima ingiustizia — descrive con precisione il rischio di uno scorporo integrale e indifferenziato: formalmente corretto nella logica della compensatio, sostanzialmente iniquo perché equipara voci di danno che non sono equiparabili.
Il quadro attuale è dunque il seguente: la rendita INAIL indennizza danno biologico permanente e danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa, nelle misure determinate dalle tabelle ministeriali. Nient'altro. Il danno biologico temporaneo, il danno morale, il danno parentale, il danno esistenziale, gli interessi compensativi non provati: tutte queste componenti restano fuori dalla copertura INAIL e non possono subire decurtazioni per effetto della rendita percepita. Ogni sentenza che operi diversamente è censurabile in Cassazione — e sempre più spesso viene censurata.
Redazione - Staff Studio Legale MP