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Concordato minore: pagare i creditori che vuoi è un mito costoso - Studio Legale MP - Verona

C'è una convinzione molto diffusa tra chi si avvicina al concordato minore: che il piano sia "libero" e che il debitore possa quindi decidere a chi pagare tutto, a chi pagare poco e a chi non pagare nulla. La norma stessa sembrava incoraggiarla, parlando esplicitamente di "contenuto libero della proposta". Il risultato, in molti studi e presso molti OCC, è stato una proliferazione di piani che pagavano selettivamente i creditori più graditi al debitore — solitamente il mutuo ipotecario sulla casa di famiglia — e falcidiavano del 90-95% tutti gli altri, anche quelli privilegiati per legge.

La Cassazione ha detto che quei piani sono inammissibili. E li dichiara tali prima ancora che si apra il giudizio di omologazione.

Cosa dice la Cassazione sulla par condicio nel concordato minore

La proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, così come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione.

Questo è il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574, Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella. La sentenza ha confermato la dichiarazione di inammissibilità già pronunciata dal Tribunale di Roma e poi ribadita dalla Corte d'Appello di Roma, respingendo entrambi i motivi del ricorso del debitore.

Il caso era concreto e paradigmatico: un professionista aveva presentato una proposta di concordato minore per far fronte a uno stato di sovraindebitamento complessivo di circa 812.000 euro; il piano prevedeva il pagamento integrale del debito ipotecario di 94.000 euro e il pagamento in misura del 5% di tutti gli altri debiti, sia privilegiati (Entrate, INPS e INAIL) sia chirografari, da soddisfarsi in 60 rate mensili.

Per la Prima sezione civile, "è indubitabile che esula completamente dal paradigma concordatario una proposta che parifichi nel trattamento i creditori privilegiati e chirografari, in assenza di una norma che espressamente lo consenta."

La "libertà di contenuto": cosa significa davvero

L'equivoco nasce dalla lettura della vecchia formulazione dell'art. 74, comma 3, CCII, che parlava di "contenuto libero" della proposta. Molti debitori — e a volte i loro consulenti — hanno letto questa locuzione come una sorta di lasciapassare per ignorare l'ordine dei privilegi. La Cassazione ha chiarito che tale lettura è errata: la libertà di contenuto della proposta di concordato minore — concetto che il decreto correttivo del 2024 ha già espunto, sostituendolo con la più precisa locuzione "soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma" — riguardava le modalità e gli strumenti di soddisfacimento, non la possibilità di alterare la gerarchia dei diritti dei creditori.

La libertà consiste nella scelta delle modalità e delle forme di soddisfacimento — denaro, cessione di beni e così via —, non nella possibilità di alterare la gerarchia dei diritti dei creditori. È una distinzione sottile ma decisiva: il debitore può scegliere come pagare, non quanto pagare rispetto all'ordine di prelazione, cioè all'ordine legale di priorità tra i creditori.

Il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter, cioè il terzo intervento correttivo al Codice della crisi) ha risolto l'ambiguità testuale. Ma le procedure già avviate con la vecchia formulazione restano esposte al rischio, e la Cassazione le giudica con il medesimo rigore.

Nel concordato minore posso pagare i creditori che voglio?

No. La par condicio creditorum — il principio per cui i creditori della stessa classe vanno trattati allo stesso modo, rispettando l'ordine legale dei privilegi — si applica anche nel concordato minore. L'art. 74, comma 4, CCII rinvia espressamente alle disposizioni del capo III del titolo sul concordato preventivo, in quanto compatibili; questo rinvio include le norme sul rispetto dell'ordine di prelazione. Il debitore può falcidiare, cioè ridurre, il credito privilegiato, ma solo se rispetta le condizioni dell'art. 75, comma 2, CCII e, soprattutto, solo se non sacrifica un creditore privilegiato di rango inferiore più di quanto non sacrifichi quelli di rango superiore.

La Cassazione ha peraltro dato continuità a un proprio precedente orientamento, richiamando espressamente Cass. 30 giugno 2025, n. 17721. Non si tratta quindi di un'inversione di rotta isolata, ma di un indirizzo che si sta consolidando lungo tutto il 2025 e che trova conferma nelle pronunce del 2026.

Il piano che "sceglie" il creditore ipotecario: la trappola che nessuno segnala

Nella pratica quotidiana si vede frequentemente questo schema: il debitore, assistito dall'OCC (Organismo di Composizione della Crisi, cioè il soggetto abilitato a gestire la procedura), costruisce un piano che paga integralmente il mutuo ipotecario — spesso quello sulla casa del coniuge o sulla prima abitazione — e al contempo stralcia del 90% o del 95% i debiti verso Fisco, INPS e fornitori, anche quando questi ultimi hanno rango di creditori privilegiati.

La logica del debitore è comprensibile: vuole tenere la casa e liberarsi del debito fiscale. La logica giuridica è però incompatibile con questa aspirazione, almeno se costruita in modo scorretto.

Secondo la Cassazione, il piano risulta inammissibile quando tutti i creditori privilegiati diversi dall'ipotecario subiscono una falcidia del 95%, mentre dal ricavato della vendita dell'immobile residuerebbe una somma che garantirebbe ai creditori privilegiati un soddisfacimento immediato ben superiore a quello offerto dal piano. In altri termini: se in caso di liquidazione i creditori privilegiati prenderebbero il 10%, il piano non può offrire loro il 5%.

Il costo nascosto di questo errore non è solo il rigetto del piano. È il tempo sprecato — spesso sei o più mesi — e le spese dell'OCC, che maturano indipendentemente dall'esito della procedura e che nella prassi si attestano tra 3.000 e 8.000 euro a seconda della complessità della massa debitoria. Il debitore che scopre l'inammissibilità in udienza si trova senza piano, senza omologa e con un conto da pagare.

Il mancato rispetto dei criteri legali di trattamento dei creditori comporta l'inammissibilità della proposta, rilevabile d'ufficio dal giudice anche prima dell'apertura del giudizio di omologazione. La par condicio creditorum e il rispetto dell'ordine dei privilegi restano principi cardine anche nelle procedure di composizione negoziata destinate ai soggetti non fallibili.

Il piano del concordato minore può prevedere pagamenti diversi tra creditori della stessa classe?

Sì, ma solo se le classi sono formate correttamente e con una giustificazione razionale. Il Tribunale di Bari, Sez. concorsuale, sentenza 14 gennaio 2026, Giudice Delegato Giuseppe Rana, ha precisato che nel concordato minore in continuità è possibile accorpare in una stessa classe crediti di grado diverso per i quali sia prevista la stessa falcidia, ma a condizioni precise. Il punto non è l'omogeneità nominale della classe, ma la coerenza del trattamento con l'ordine di prelazione: non si possono mescolare creditori privilegiati e chirografari per far scomparire il problema, se la mescola porta a pagare di meno chi ha diritto a essere pagato prima.

La corretta formazione delle classi — e la dimostrazione che ciascuna classe riceve almeno quanto riceverebbe in una liquidazione alternativa — è il vero banco di prova del piano.

Cosa succede se il piano del concordato minore viola la par condicio?

L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in qualunque momento, anche prima dell'udienza di omologazione. Non occorre che un creditore si opponga: il giudice la può dichiarare da solo. La Suprema Corte ha ritenuto l'inammissibilità della proposta di concordato minore sin dalla fase della sua ammissione, al di là delle ipotesi tassative di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII. Questo significa che le cause di inammissibilità non sono chiuse nel catalogo dell'art. 77: la violazione della par condicio si aggiunge come causa autonoma, rilevabile in qualunque momento processuale.

La conferma più recente viene dalla prassi di merito: il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, sentenza 5 giugno 2026, ha omologato un concordato minore proposto da un imprenditore minore, ritenendo il piano ammissibile, fattibile e approvato dalla maggioranza dei creditori (99,91% dei voti); le cause dell'indebitamento erano ricondotte a una precedente attività imprenditoriale; il piano prevedeva il pagamento del mutuo ipotecario sull'abitazione principale, l'utilizzo di quote del reddito da lavoro dipendente e un significativo apporto di finanza esterna da parte di terzi, per complessivi 220.892 euro. Il piano è passato perché il trattamento delle classi era omogeneo e la convenienza rispetto alla liquidazione era dimostrata. Non malgrado il rispetto dell'ordine dei privilegi, ma grazie ad esso.

Come costruire un piano che regga davvero

Il principio summum ius summa iniuria — che il diritto applicato senza discernimento può produrre l'ingiustizia massima — si rovescia qui nel senso opposto: un piano costruito "creativamente" senza rispettare la gerarchia dei creditori non è generoso verso il debitore, è soltanto vulnerabile. E lo paga il debitore stesso, in tempo e denaro.

Le regole pratiche sono tre.

Prima: verificare la quota di soddisfacimento che ciascun creditore privilegiato riceverebbe in alternativa liquidatoria. Se il piano offre di meno, è inammissibile. Non è una questione di negoziazione, è un vincolo di legge.

Seconda: non confondere la strutturazione in classi con la libertà di trattamento. Si possono formare classi omogenee, ma la falcidia non può essere superiore per chi ha rango più alto.

Terza: l'apporto di finanza esterna — come nella pronuncia napoletana del 5 giugno 2026 — può aumentare il monte di risorse distribuibili e rendere sostenibile un piano che altrimenti non reggerebbe. Non è una scappatoia, è uno strumento legittimo e verificato dalla giurisprudenza.

Ha scritto Norberto Bobbio che la certezza del diritto non è un valore contrapposto alla giustizia, ma la sua precondizione. Nel concordato minore, la certezza dell'ordine dei privilegi è la precondizione affinché la procedura abbia senso per tutti i creditori, non solo per quelli graditi al debitore.

Domande frequenti

Posso pagare integralmente il mutuo ipotecario nel concordato minore e stralciare i debiti verso Fisco e INPS?
Solo se il piano dimostra che i creditori privilegiati di rango inferiore (come quelli erariali e previdenziali) ricevono almeno quanto riceverebbero in una liquidazione alternativa. Se la proposta offre loro meno di quanto otterrebbero dalla vendita dei beni, il piano è inammissibile e il giudice lo può dichiarare d'ufficio, anche senza opposizione dei creditori.

Le spese dell'OCC si pagano anche se il piano viene dichiarato inammissibile?
Sì. Le spese dell'OCC, organismo che assiste il debitore nella costruzione e nella presentazione del piano, maturano indipendentemente dall'esito della procedura. Un piano respinto per violazione della par condicio ha già consumato la fase istruttoria, con costi che nella prassi oscillano tra 3.000 e 8.000 euro a carico del debitore.

Con il correttivo-ter del 2024 la regola è cambiata?
Il D.Lgs. 136/2024 ha chiarito il testo dell'art. 74 CCII, eliminando il riferimento al "contenuto libero" che aveva alimentato l'equivoco. Ma la regola sostanziale — rispetto della par condicio e dell'ordine dei privilegi — era già implicita nel sistema prima del correttivo e la Cassazione la applica anche alle procedure avviate con la vecchia formulazione normativa. Il cambiamento testuale ha confermato, non introdotto, il principio.

Approfondimento
Le procedure per uscire dai debiti, dalla scelta della strada alla cancellazione, sono spiegate qui: Sovraindebitamento ed esdebitazione: uscire dai debiti.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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