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Circola una convinzione tranquillizzante: "la riforma disabilità riguarda solo chi fa domanda adesso; il mio vecchio verbale non si tocca". È parzialmente vera, ma nella parte che non viene detta si concentra il rischio più sottovalutato del momento. Chi ha un verbale rilasciato con il vecchio sistema a percentuali e vive in una delle 58 province già in sperimentazione potrebbe ricevere, alla prossima revisione programmata, un esito misurato con criteri ICF — cioè con uno strumento che non produce più una percentuale numerica ma un profilo funzionale. Confrontare i due risultati è oggettivamente difficile, e le impugnazioni che ne derivano si muovono su un terreno giuridico ancora poco esplorato.
Questo è il cuore del confronto tra riforma disabilità e vecchio sistema di accertamento che vale la pena fare adesso, prima che la revisione arrivi.
Prima e dopo: il meccanismo che cambia davvero
Il sistema previgente era costruito attorno al D.M. 5 febbraio 1992, che fissava tabelle medico-legali con percentuali da attribuire a ciascuna patologia o combinazione di patologie. Risultato: un numero. Ottantaquattro percento. Cento percento con accompagnamento. Quei numeri aprivano — o chiudevano — l'accesso a prestazioni, agevolazioni, permessi lavorativi. Il meccanismo era rigido, prevedibile, spesso ingiusto verso chi aveva menomazioni diffuse ma nessuna singola voce tabulare elevata. Ma era comprensibile, controllabile, impugnabile con relativa certezza.
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, cambia la logica alla radice. Il nuovo accertamento — chiamato valutazione di base — usa la classificazione ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell'OMS, affiancata dalla classificazione diagnostica ICD. Non misura più la menomazione in percentuale: valuta il funzionamento della persona nei domini della vita quotidiana, tenendo conto del contesto sociale e ambientale. Il risultato non è un numero ma un profilo, con livelli di sostegno graduati — da lieve a molto elevato.
A condurre la valutazione non è più una commissione mista ASL-INPS: è la nuova UVB, Unità di Valutazione di Base, un'équipe INPS a composizione standardizzata, che gestisce un'unica visita collegiale per tutti i profili di disabilità — invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap ex lege 104/1992.
Con la nuova riforma scompare la percentuale di invalidità civile?
No — almeno non nell'immediato e non per tutti. La risposta netta è questa: le percentuali non spariscono dalla sera alla mattina, ma vengono affiancate e progressivamente sostituite da un nuovo criterio.
Durante la fase transitoria — che durerà fino al 1° gennaio 2027 per le province già in sperimentazione e per le restanti fino al completamento del go-live nazionale — le percentuali del D.M. 1992 continuano a essere il riferimento per gli importi e i benefici già riconosciuti. Chi ha un verbale con "74%" o "100%" mantiene i propri diritti esattamente come prima, senza dover riffare nulla. Nelle province sperimentali, per le nuove domande, il verbale rilasciato dall'UVB descrive il profilo ICF; le soglie di accesso alle prestazioni vengono "tradotte" in quel linguaggio per via regolamentare. Ma c'è un punto critico che pochi sottolineano: il decreto ministeriale che stabilisce i criteri tecnici definitivi per questa traduzione è atteso entro il 30 novembre 2026, e finché non arriva, i medici valutatori continuano a usare — per i casi non rientranti nelle tre patologie pilota — strumenti ibridi che richiamano de facto le vecchie tabelle.
Cosa cambia per chi ha già un verbale di invalidità con il vecchio sistema?
I verbali già rilasciati con il sistema a percentuali rimangono validi per tutte le prestazioni in corso di erogazione: assegno mensile di invalidità civile, indennità di accompagnamento, permessi lavorativi ex lege 104/1992, agevolazioni fiscali. Non è necessario rifaire alcun accertamento né presentare nuova domanda per mantenere i diritti acquisiti.
Tuttavia, due situazioni cambiano lo scenario. La prima: chi vuole accedere al nuovo Progetto di vita individuale previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 62/2024 — il piano personalizzato di sostegni e autonomia che è la novità più ambiziosa della riforma — può farlo anche con il vecchio verbale in mano, senza dover ripetere la visita medica. La seconda, e più delicata: chi ha una revisione programmata in una provincia già in sperimentazione. In quel caso, l'accertamento viene condotto con il nuovo sistema ICF. Il verbale che ne esce non esprime più una percentuale: esprime un livello di sostegno. Se il risultato è meno favorevole del precedente — e la comparazione è tecnicamente complessa — si apre uno spazio di contestazione giuridicamente ancora poco mappato.
Il regime transitorio: il rischio che nessun blog segnala
Questo è il punto che merita uno sviluppo autonomo, perché è quello più sottovalutato nella comunicazione corrente sulla riforma disabilità confronto vecchio sistema accertamento.
I blog e le guide ufficiali spiegano bene la struttura del nuovo sistema. Non spiegano cosa succede quando un verbale ICF si scontra con un precedente verbale percentuale in sede di impugnazione giudiziaria.
Il problema è questo: un verbale espresso in percentuale è un dato numerico che il giudice può confrontare con le tabelle del D.M. 1992 e con le conclusioni del CTU. Un profilo ICF, invece, è una descrizione multidimensionale del funzionamento che richiede parametri di comparazione diversi — domini, qualificatori, punteggi WHODAS — su cui la giurisprudenza non ha ancora elaborato un orientamento consolidato. Se la revisione abbassa il livello di sostegno riconosciuto rispetto al vecchio verbale percentuale, su quale base il CTU nominato dal tribunale verifica la correttezza dell'esito? Con le vecchie tabelle, che formalmente non si applicano più? Con i criteri ICF, che il decreto tecnico non ha ancora definitivamente tipizzato?
Vale qui il brocardo lex specialis derogat generali: nella misura in cui il D.Lgs. 62/2024 disciplina specificamente le modalità della nuova valutazione, prevale sulle norme generali previgenti. Ma la specialità della norma non risolve la vaghezza dei criteri tecnici di applicazione, e la vaghezza tecnica è il terreno su cui le impugnazioni diventano incerte.
Sul piano processuale, il meccanismo non cambia: anche con il nuovo sistema, la contestazione del verbale dell'UVB passa dall'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., la procedura giudiziaria che precede ogni ricorso nel merito. Su questo la Cassazione è ferma: l'INPS rimane l'unico soggetto legittimato passivo nel procedimento, indipendentemente da quale ente eroghi la prestazione finale. La Cassazione civile, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 32452 del 13 dicembre 2024, lo ha ribadito in un caso che coinvolgeva direttamente la Provincia di Verona — oggi tra le province in sperimentazione dal 1° marzo 2026. Con ordinanza n. 29591 del 18 novembre 2024, la stessa Sezione ha precisato che la sentenza pronunciata nei confronti dell'INPS fa stato anche per gli enti preposti all'erogazione delle singole prestazioni, i quali si considerano aventi causa rispetto all'accertamento sanitario. E con ordinanza n. 27458 del 14 ottobre 2025, la Cassazione Sez. Lavoro ha chiarito che assessorati regionali e uffici provinciali del lavoro restano estranei al procedimento ex art. 445-bis c.p.c.: l'INPS è l'unico contraddittore necessario.
Questo assetto processuale — collaudato con il vecchio sistema — non è stato modificato dal D.Lgs. 62/2024. Ma la sostanza di ciò che il CTU deve valutare sì. Ed è lì che si apre lo spazio di incertezza.
Le tre patologie pilota: autismo, diabete tipo 2, sclerosi multipla
Per alcune condizioni la sperimentazione è ancora più specifica. Il messaggio INPS n. 635 del 23 febbraio 2026 ha introdotto criteri documentali particolari per le domande relative ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 in fase avanzata e alla sclerosi multipla. Per queste patologie esistono requisiti di accesso alla valutazione con l'approccio ICF già definiti in modo più puntuale, il che rende il percorso più prevedibile — ma non elimina la questione della comparabilità con i vecchi verbali in sede di revisione.
Rodolfo Jhering — già citato in un recente articolo di questo blog — diceva che il diritto è una conquista continua. Ma Hannah Arendt ci ha ricordato che le conquiste rischiano di vanificarsi quando le istituzioni cambiano le regole del gioco senza dare ai cittadini gli strumenti per orientarsi nel passaggio. Il rischio della riforma disabilità non è che il nuovo sistema sia peggiore del vecchio: è che nella fase in cui i due sistemi coesistono, chi si trova nel mezzo — con un verbale del passato e una revisione nel futuro — non sappia su quali basi contestare un esito che lo penalizza.
Cosa fare se si è in una provincia in sperimentazione e si ha una revisione in arrivo
Il consiglio pratico è di non aspettare l'esito della revisione per capire su quali basi si è tutelati. Alcune verifiche preliminari hanno senso ora.
Innanzitutto, controllare se la propria provincia è già in sperimentazione: dal 1° marzo 2026, come previsto dall'art. 7 del D.L. n. 19/2026, la terza fase ha aggiunto 40 province — tra cui Verona — portando il totale a 58 su 107. Chi risiede in una di queste province e ha una revisione programmata nei prossimi dodici mesi sarà valutato con il sistema ICF.
In secondo luogo, raccogliere tutta la documentazione sanitaria aggiornata prima della visita UVB: relazioni specialistiche, cartelle cliniche, valutazioni funzionali (se disponibili già in formato ICF, meglio). Il nuovo sistema valorizza il dato funzionale oltre che diagnostico.
Terzo: se l'esito della revisione è sfavorevole e non comparabile con il precedente verbale percentuale, il termine per proporre ricorso è semestrale — decorre dalla notifica del verbale — e l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. rimane la via obbligata. Non esistono scorciatoie amministrative: il ricorso gerarchico all'INPS non sospende né interrompe quel termine.
La semplificazione promessa dalla riforma è reale: una sola domanda, una sola visita, un solo ente. Ma la semplicità delle forme non deve far dimenticare la complessità dei diritti in gioco nella fase di transizione. Il 1° gennaio 2027, quando il sistema andrà a regime su tutto il territorio nazionale, molte delle ambiguità attuali dovrebbero essere risolte dai decreti attuativi ancora mancanti. Fino ad allora, chi ha diritti acquisiti sotto il vecchio sistema ha tutto l'interesse a conoscerne il perimetro esatto — non per resistere alla riforma, ma per attraversarne la transizione senza perdere nulla per strada.
Domande frequenti
Il nuovo accertamento disabilità è più favorevole o meno rispetto al vecchio?
Non c'è una risposta univoca: dipende dalla patologia e dal profilo funzionale della persona. Il modello ICF può riconoscere meglio le disabilità diffuse o a bassa tabulabilità nel vecchio sistema (ad esempio, alcune condizioni psichiatriche o neurologiche). Al contrario, chi aveva una percentuale alta ma conserva una buona autonomia funzionale potrebbe ricevere un livello di sostegno più basso. La comparazione diretta non è possibile perché i due sistemi usano scale diverse.
Se ho già un verbale di invalidità, devo rifaire la domanda con la riforma?
No. I verbali rilasciati con il vecchio sistema restano validi per tutte le prestazioni già in corso. Non è necessario presentare nuova domanda. L'unica eccezione è se si vuole accedere al nuovo Progetto di vita individuale previsto dal D.Lgs. 62/2024: in quel caso si presenta un'istanza specifica, senza ripetere la visita medica.
Cosa succede se la revisione con il nuovo sistema ICF mi dà un esito peggiore del vecchio verbale?
L'esito della revisione può essere contestato con l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio davanti al Tribunale del lavoro, entro sei mesi dalla notifica del verbale. Il CTU nominato dal giudice valuta le condizioni sanitarie con i criteri vigenti al momento della revisione — che nelle province sperimentali sono quelli ICF. Se i criteri tecnici del nuovo sistema non sono stati ancora definitivamente fissati dal decreto ministeriale atteso entro novembre 2026, il contenzioso si muove su basi ancora parzialmente incerte: ragione in più per agire tempestivamente e con assistenza legale adeguata.
Valutazione di base, progetto di vita e che cosa cambia dal 1° marzo 2026: il quadro aggiornato.
Redazione - Staff Studio Legale MP