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Trecentoquarantamila euro di debiti tra Agenzia delle Entrate, INPS e due banche. Studio aperto da diciassette anni, fatturato in calo dal 2021 ma non azzerato. Nessuna proprietà immobiliare intestata. Un commercialista che ha gestito male gli acconti IRPEF in tre anni di pandemia, poi non ha più recuperato. Viene in studio convinto di dover chiudere tutto. La prima cosa che gli diciamo è che non è così.
Il concordato minore professionista è uno strumento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — il decreto legislativo 14 del 12 gennaio 2019, comunemente chiamato CCII — che consente al libero professionista sovraindebitato di ristrutturare i propri debiti continuando a esercitare l'attività. Non è riservato agli imprenditori commerciali. È aperto a chi non è "consumatore" ai sensi della legge: il che include avvocati, medici, ingegneri, commercialisti, architetti, psicologi, fisioterapisti. Chi esercita una professione regolamentata o comunque produce reddito in forma autonoma e si indebita nell'esercizio di quell'attività ha accesso diretto alla procedura.
Il punto che ha cambiato la prospettiva operativa è arrivato il 20 luglio 2026.
Verbania luglio 2026: i redditi futuri non sono l'attivo liquidabile
Il Tribunale di Verbania, con pronuncia del 20 luglio 2026 (giudice delegato Antonietta Sacco), ha ammesso la distinzione tra absolute priority rule e relative priority rule nel concordato minore con continuazione dell'attività professionale, ritenendo applicabile la regola della priorità relativa con riferimento all'eccedenza rispetto al valore di liquidazione — cioè i redditi futuri del debitore — come prevista per il concordato preventivo dall'art. 84, comma 6, CCII.
Tradotto in italiano: ci sono due masse di valori in gioco in un concordato minore con continuità. La prima è il patrimonio esistente — conti correnti, crediti già maturati, beni — ed è soggetta alla absolute priority rule, ossia deve essere distribuita rispettando rigorosamente la gerarchia dei crediti (prima i privilegiati, poi i chirografari). La seconda è il surplus che deriva dalla prosecuzione dell'attività, cioè i redditi che il professionista genererà nei mesi e negli anni futuri: questa massa è soggetta alla relative priority rule, che è una regola di distribuzione più flessibile, orientata all'incentivo alla continuità piuttosto che alla rigida graduazione dei privilegi.
Nella stessa linea si era mosso in precedenza il Tribunale di Alessandria, Sez. procedure concorsuali, 27 aprile 2026 (giudice delegato Michele Delli Paoli), che aveva già affermato la diversità di regole distributive tra il surplus derivante dalla prosecuzione dell'attività e la finanza esterna.
Perché è importante? Perché significa che il piano non deve distribuire i redditi futuri seguendo la stessa logica con cui distribuisce i beni già presenti nel patrimonio. Il professionista che propone di pagare i creditori nel tempo con i proventi dell'attività può costruire un piano meno rigido, più sostenibile, senza che ogni euro guadagnato in futuro debba scorrere automaticamente verso i creditori privilegiati prima di consentirgli di vivere e tenere aperto lo studio.
Un avvocato o un medico indebitato può fare il concordato minore senza chiudere lo studio?
Sì. Il concordato minore con continuità professionale è lo strumento del CCII pensato esattamente per questa situazione. Il professionista, in quanto soggetto non imprenditore, può accedere al concordato minore senza dover rispettare i requisiti dimensionali previsti dall'art. 77 CCII, potendo proporre un piano di ristrutturazione basato sui redditi futuri: anche l'avvocato, il commercialista o qualsiasi lavoratore autonomo in grave indebitamento può utilizzare questo strumento, offrendo ai creditori il pagamento, anche parziale, attraverso i flussi di reddito che continuerà a produrre nel tempo.
Una caratteristica centrale del concordato minore è proprio l'attenzione alla continuità dell'attività professionale: la procedura, quando possibile, mira a preservare la capacità del debitore di generare reddito, perché questo è spesso il presupposto della soddisfazione stessa dei creditori. Chiudere lo studio, in questa logica, non è una soluzione: è un danno per tutti.
Il Tribunale di Roma, in un caso pubblicato il 1° settembre 2026, ha omologato il concordato minore proposto da un avvocato sovraindebitato con un'esposizione debitoria pari a euro 189.561,08, chiarendo l'operatività della relative priority rule nel concordato minore e confermando che la soluzione vale per il professionista, il quale è assimilabile all'imprenditore quale produttore di redditi destinabili ai creditori.
L'errore che brucia la procedura: confondere beni e redditi futuri
Nelle pratiche che seguiamo, l'errore più frequente non è tecnico: è concettuale. Il professionista — o chi lo assiste frettolosamente — costruisce il piano come se tutto il patrimonio, presente e futuro, dovesse essere messo in comune e distribuito nello stesso modo. Non è così.
I beni che il professionista possiede oggi — il saldo del conto corrente al momento del deposito della domanda, i crediti già fatturati e non ancora incassati, l'eventuale quota di immobile — sono il valore di liquidazione. Su questi si applica la absolute priority rule: i privilegiati vanno soddisfatti prima e per intero (o nella misura massima possibile), i chirografari dopo.
I redditi futuri — le parcelle che il professionista incasserà nei prossimi mesi lavorando — sono il surplus da continuità. Su questi si applica la relative priority rule ammessa da Verbania 2026: possono essere distribuiti in modo da garantire ai creditori dissenzienti un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero in uno scenario liquidatorio, ma senza doverli scorrere interamente verso i privilegiati prima che il professionista possa sostenere le proprie spese di vita e di studio.
Questo non significa libertà totale. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574, Presidente Massimo Ferro, Relatore Paola Vella, ha affermato che la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 del codice civile nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinate nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74 CCII.
In pratica: se la proposta parifica nel trattamento creditori privilegiati e chirografari senza base normativa, può essere dichiarata inammissibile, e il giudice può rilevare il vizio anche d'ufficio e già in fase iniziale. Oggi "scrivere bene" la proposta non è estetica, è ammissibilità.
Il caso concreto esaminato dalla Cassazione nella sentenza n. 28574/2025 era emblematico: un professionista medico aveva presentato al Tribunale di Roma una proposta di concordato minore prevedendo il pagamento integrale del debito ipotecario e il pagamento in misura del 5% di tutti gli altri debiti, sia privilegiati che chirografari, da soddisfare in 60 rate mensili con i propri redditi futuri. Il punto critico non era l'uso dei redditi futuri — ammissibile — ma l'appiattimento tra privilegiati e chirografari alla stessa percentuale, senza rispettare la gerarchia. La Cassazione ha dichiarato la proposta inammissibile.
I guadagni futuri del professionista entrano nel concordato minore?
Entrano, ma con regole diverse rispetto ai beni attuali. I redditi futuri sono la risorsa principale del piano in continuità professionale: è grazie a loro che si costruisce il flusso di pagamenti ai creditori. Nel concordato minore con continuazione dell'attività professionale e apporto di finanza esterna, la proposta può essere formulata sul presupposto dell'applicabilità della relative priority rule con riferimento all'eccedenza rispetto al valore di liquidazione — cioè i redditi futuri del debitore — come prevista per il concordato preventivo dall'art. 84, comma 6, CCII.
L'art. 84, comma 6, CCII, letto con gli artt. 74, comma 4, e 78, comma 2-bis, CCII, consente di distinguere tra valore di liquidazione, soggetto alla absolute priority rule, ed eccedenza concordataria, distribuibile secondo la regola della priorità relativa. La sentenza del Tribunale di Roma del settembre 2026 costituisce un precedente significativo nella prassi del sovraindebitamento dei liberi professionisti, estendendo al concordato minore strumenti propri del concordato preventivo maggiore.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi si muove per tempo. Un piano depositato quando l'attività è ancora attiva e il professionista genera reddito ha possibilità concrete di essere omologato. Un piano depositato quando i clienti sono spariti, le esecuzioni sono già avanzate e la partita IVA è sospesa parte con un handicap difficile da colmare.
Come si costruisce un piano di concordato minore per un libero professionista?
Il piano ha una struttura specifica che non si improvvisa. Vediamo i passaggi fondamentali.
Il primo lavoro è la fotografia completa del passivo: elenco di tutti i creditori con importi aggiornati, distinzione tra privilegiati (INPS, Agenzia delle Entrate, banche con garanzie reali) e chirografari (fornitori, crediti non garantiti). Questa distinzione non è burocratica: determina la gerarchia distributiva del piano e, se fatta male, porta all'inammissibilità.
Il secondo è la valutazione del patrimonio attuale. Cosa ha il professionista oggi? Crediti professionali maturati, liquidità, eventuale studio di proprietà, strumentazione, quote societarie. Questo è il valore di liquidazione — la base della absolute priority rule — e deve corrispondere a quanto i creditori riceverebbero in caso di liquidazione controllata. Se il piano offre meno di così, è inammissibile.
Il terzo è la proiezione dei redditi futuri. Quanto guadagna il professionista mediamente? Con quale continuità? I proventi dei prossimi tre, cinque, sette anni — il piano può estendersi fino a sette anni — alimentano la parte variabile del piano soggetta alla relative priority rule. Qui c'è la flessibilità: si può prevedere una quota per le spese di vita e di mantenimento dello studio (senza la quale il professionista non lavora e i creditori non prendono niente), e una quota per i creditori secondo un piano di rate sostenibile.
La Cassazione ha sottolineato che occorre un'analisi dettagliata e rigorosa dei costi e ricavi prospettici dell'attività in continuità: un piano vago, non corroborato da un'attestazione professionale di sostenibilità economica, non è ammissibile. L'attestazione del gestore della crisi non è una formalità: è il documento che dà credibilità alle proiezioni e consente al tribunale di valutare la fattibilità.
Il quarto è la votazione dei creditori. Nel concordato minore la soglia di approvazione richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori pubblici — Agenzia delle Entrate e INPS — possono essere soggetti al meccanismo del cram down, cioè l'omologazione forzosa anche in caso di loro dissenso, nei limiti dell'art. 80, comma 3, CCII.
Nota di pratica
In molte pratiche che seguiamo, il professionista arriva con la situazione già compromessa da mesi di tentativi di accordo informale con i singoli creditori. Ogni accordo parziale firmato prima del deposito della domanda è potenzialmente un atto revocabile se avvantaggia un creditore rispetto agli altri. Il primo errore da evitare è trattare con i creditori uno alla volta fuori da qualsiasi procedura: se poi si apre il concordato, quei pagamenti possono essere rimessi in discussione. Meglio entrare in procedura con la fotografia integrale del debito e lasciare che sia il piano a regolare tutto.
Come ha scritto Hannah Arendt, «il potere della promessa» — inteso come la capacità umana di vincolare il futuro — vale solo se le regole del gioco sono condivise e rispettate da tutti. Nel concordato minore, quella regola comune è il piano omologato: è l'unico atto che vincola tutti i creditori, anche chi ha votato contro.
Domande frequenti
Ho debiti con l'INPS e l'Agenzia delle Entrate: il concordato minore li può ridurre?
Sì, ma con limiti precisi. I crediti previdenziali e tributari sono privilegiati e devono essere soddisfatti in misura almeno pari a quanto otterrebbero in una liquidazione controllata. Se il piano prevede una percentuale inferiore, l'Amministrazione può non votare a favore; in quel caso si può chiedere al tribunale l'omologazione anche contro il loro dissenso — il meccanismo di cram down previsto dall'art. 80, comma 3, CCII — ma solo a determinate condizioni che vanno verificate caso per caso.
Durante la procedura posso continuare a lavorare e incassare i clienti?
Sì. È la logica stessa del concordato in continuità professionale: il professionista continua a esercitare, emette fatture, incassa i compensi. Una quota di quei redditi alimenta il piano; una quota rimane nella disponibilità del professionista per sostenere le spese di vita e di studio. La procedura non congela l'attività: la disciplina, la rende ordinata e la mette al servizio del pagamento dei creditori in modo strutturato.
Quanto dura la procedura e quando finisco di pagare?
La durata dipende dal piano. Il CCII non fissa un termine massimo rigido per i concordati in continuità professionale, ma nella prassi i piani si attestano tra i tre e i sette anni. Più lungo è il piano, più sostenibili diventano le rate mensili; più corto, più gravosa la quota da destinare ai creditori ogni mese. Il punto di equilibrio va trovato tenendo conto del reddito attuale e di quello ragionevolmente prevedibile: un piano troppo ottimistico viene respinto al momento della valutazione di fattibilità.
Redazione - Staff Studio Legale MP