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Mio figlio ha una disabilità grave e vive in Germania mentre io lavoro e pago i contributi in Italia: ho diritto all'assegno unico universale con le maggiorazioni? Sì, dal 21 aprile 2026 la risposta è affermativa. L'INPS, con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, ha illustrato le modifiche apportate alla disciplina dell'assegno unico universale dall'articolo 7-bis del D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50. Si tratta di una delle novità più rilevanti degli ultimi anni in materia di prestazioni familiari per le famiglie transnazionali con figli disabili.
L'assegno unico universale (d'ora in poi AUU) era già riconosciuto, per i figli con disabilità, senza limiti di età: spetta per figli minorenni, maggiorenni fino a 21 anni (con specifiche condizioni) e senza limiti di età per figli con disabilità. Il problema, fino a pochi mesi fa, era che il figlio doveva risiedere in Italia. Quella condizione escludeva automaticamente migliaia di famiglie — lavoratori frontalieri, italiani emigrati, cittadini UE occupati nel nostro Paese — che continuavano a versare contributi previdenziali italiani senza ricevere alcun sostegno per i figli disabili rimasti nel Paese d'origine.
Cosa ha cambiato la L. 50/2026 e perché è arrivata ora
Con le recenti modifiche normative introdotte dal Decreto PNRR, il legislatore ha ampliato la platea dei beneficiari eliminando uno dei requisiti che aveva generato numerose contestazioni a livello europeo: l'obbligo che il figlio risiedesse in Italia. La riforma nasce dalla necessità di adeguare la normativa italiana ai principi di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea, superando alcune limitazioni ritenute discriminatorie dalla Commissione europea.
Non si tratta di un intervento spontaneo del legislatore italiano. La Commissione europea aveva segnalato tale regola come potenzialmente discriminatoria, avviando la procedura di infrazione con una lettera di messa in mora nel febbraio 2026; la legge n. 50/2026 anticipa la correzione normativa eliminando il vincolo per evitare ripercussioni economiche più ampie. In altre parole, l'Italia ha agito sotto pressione europea, e questo aspetto ha un rilievo pratico non secondario: il diritto alle prestazioni familiari per chi lavora in un Paese UE e ha figli in un altro Paese UE è oggi un principio sancito dal Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le nuove disposizioni adeguano la misura al quadro di tale regolamento, ampliando il perimetro dei figli beneficiari e modificando i criteri di accesso legati alla cittadinanza, residenza e iscrizione alle gestioni previdenziali.
Le principali novità riguardano l'ampliamento dell'ambito soggettivo della prestazione, la ridefinizione di alcuni requisiti di accesso e l'introduzione di specifiche regole per i lavoratori non residenti in Italia, oltre all'aggiornamento delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri di erogazione del beneficio.
Qui emerge un profilo tecnico che pochi commentatori hanno messo a fuoco: tali previsioni non modificano i criteri di individuazione dei figli a carico in relazione al nucleo familiare ai fini ISEE, ma ampliano la categoria dei figli per i quali può essere riconosciuta la prestazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021. Significa che il perimetro ISEE resta quello previsto dal diritto interno italiano, mentre si amplia solo la platea dei figli per cui si può presentare domanda. Il contribuente dovrà quindi verificare con attenzione che il figlio residente all'estero sia effettivamente fiscalmente a carico secondo la normativa italiana — non quella del Paese di residenza del figlio.
«Ubi societas, ibi ius»: il principio romano ricorda che il diritto segue la comunità. Nel contesto del mercato unico europeo, la comunità dei lavoratori che contribuiscono al welfare italiano merita tutele che non si fermino ai confini nazionali dei loro figli.
Posso ricevere l'assegno unico universale se mio figlio disabile vive in un altro paese UE?
Sì, ma devono ricorrere contemporaneamente le seguenti condizioni. Il genitore richiedente deve svolgere attività lavorativa in Italia ed essere iscritto alla previdenza obbligatoria italiana: possono accedere alla prestazione, nel rispetto delle condizioni previste, anche i lavoratori non residenti in Italia che svolgono attività lavorativa nel territorio nazionale e risultano iscritti alla previdenza obbligatoria italiana. Il figlio deve essere fiscalmente a carico secondo la normativa italiana — il che implica, in linea generale, che il suo reddito non superi i limiti previsti dall'articolo 12 del TUIR — e deve risiedere in un Paese membro dell'Unione Europea. Ai soli fini del riconoscimento dell'assegno unico, possono essere considerati anche i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea.
È fondamentale ribadire che la copertura non si estende ai figli residenti in Paesi extra-UE, né ai figli residenti in Paesi SEE o in Svizzera in forza di accordi bilaterali diversi dal Reg. 883/2004: per queste situazioni il quadro normativo rimane invariato e sarà necessario valutare caso per caso l'applicabilità di eventuali convenzioni internazionali.
I lavoratori transfrontalieri italiani hanno diritto alle maggiorazioni disabilità dell'assegno unico?
Sì, ed è forse il punto più rilevante dell'intera riforma. Le maggiorazioni previste per i figli con disabilità grave — quelle senza limite di età — seguono la stessa logica. La nuova disciplina rafforza il principio della libera circolazione dei lavoratori e garantisce una maggiore parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini degli altri Stati membri che svolgono attività lavorativa nel nostro Paese. Si tratta di un intervento che interessa migliaia di famiglie transfrontaliere, lavoratori distaccati e cittadini europei occupati in Italia con figli.
Sul piano degli importi, la circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026 ha aggiornato i valori per l'anno in corso: l'importo minimo dell'AUU è pari a 58,30 euro mensili, mentre la maggiorazione per disabilità grave può raggiungere fino a 110,60 euro al mese per ciascun figlio, importi che si cumulano con la quota base dell'assegno calcolata in funzione dell'ISEE. La legge di Bilancio 2026 ha introdotto dal 1° gennaio 2026 l'ISEE per prestazioni familiari e per l'inclusione da utilizzare per specifiche prestazioni, tra cui l'AUU; tale ISEE è utilizzato per calcolare l'importo dell'AUU a decorrere dalla mensilità di marzo 2026.
Quali documenti servono per richiedere l'assegno unico con figlio disabile residente in Germania o Francia?
La pratica documentale è il nodo più delicato. Per le famiglie con figli disabili residenti in un altro Stato UE, la domanda si presenta tramite il portale INPS (o mediante CAF e patronato), ma la documentazione richiesta è più articolata rispetto al caso standard. Occorre in primo luogo provare il requisito del carico fiscale: la dichiarazione dei redditi italiana aggiornata, con il figlio indicato come fiscalmente a carico, è il documento principale. Serve poi la certificazione della disabilità: se il figlio è già stato riconosciuto disabile in un altro Stato UE, occorre presentare una traduzione giurata del verbale di riconoscimento; tuttavia, poiché l'AUU fa riferimento alle categorie di disabilità previste dalla normativa italiana (legge n. 104/1992, legge n. 68/1999 o accertamento di invalidità civile), in molti casi sarà necessario avviare anche una procedura di riconoscimento o equiparazione in Italia.
Attenzione: questo è uno degli errori più frequenti. Chi ha già ottenuto, ad esempio in Germania, il riconoscimento della Schwerbehinderung (disabilità grave) non può automaticamente fruire della maggiorazione AUU per disabilità grave in Italia senza che tale condizione sia riconosciuta anche dall'INPS o dalle commissioni mediche italiane. La verifica del collegamento tra la certificazione estera e le categorie italiane è un passaggio giuridicamente cruciale.
Sarà inoltre necessario presentare il certificato di residenza del figlio nel Paese UE di residenza, corredato da traduzione asseverata se redatto in lingua diversa dall'italiano, e la documentazione che attesti l'iscrizione del genitore alla previdenza obbligatoria italiana.
La domanda decorre, in base alle istruzioni della circolare INPS n. 81/2026, secondo le regole generali dell'AUU: la prestazione spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda, o dal mese di marzo dell'anno in corso se la domanda viene presentata entro il 30 giugno. È pertanto urgente presentare domanda il prima possibile per non perdere mensilità già maturate dall'entrata in vigore della norma (21 aprile 2026).
Sul piano giurisprudenziale, merita attenzione la recente Cass. civ., Sez. lav., sentenza 13 aprile 2026, n. 9104, che — pur riguardando il diverso tema degli accomodamenti ragionevoli per i caregiver — ha stabilito che il datore di lavoro non può limitarsi a rinnovare di mese in mese agevolazioni provvisorie quando le esigenze di assistenza sono permanenti, consolidando un orientamento protettivo delle famiglie con figli disabili che trova ora un corrispettivo anche sul versante delle prestazioni previdenziali. Il medesimo principio — quello per cui la condizione di disabilità permanente genera obblighi stabili e non provvisori — dovrebbe orientare l'INPS nell'esame delle domande di AUU per figli disabili residenti all'estero: il riconoscimento della disabilità permanente nel Paese di residenza del figlio dovrebbe essere valorizzato come elemento probatorio, non ignorato.
Ulteriore punto di riferimento è la Cass. civ., Sez. lav., ord. 16 giugno 2026, n. 20229, con cui la Suprema Corte ha chiarito che il diritto a non svolgere lavoro notturno per chi assiste una persona con disabilità non dipende necessariamente dal riconoscimento della cosiddetta "disabilità grave" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Anche questo orientamento rafforza la tesi per cui la disabilità — nelle sue diverse gradazioni — deve essere valutata in modo sostanziale e non burocratico, con conseguenze pratiche anche ai fini delle maggiorazioni AUU.
Un aspetto di riflessione critica che nessuno ha ancora pienamente sviluppato: la circolare INPS n. 81/2026 disciplina la situazione dei figli residenti in altro Stato UE, ma non affronta ancora in modo esplicito il coordinamento con le prestazioni familiari eventualmente già percepite nello Stato di residenza del figlio. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede regole di precedenza e di integrazione quando due Paesi possono entrambi essere competenti a erogare una prestazione familiare. In assenza di istruzioni specifiche su questo punto, il rischio di sovrapposizioni o, al contrario, di indebita riduzione dell'importo per effetto del coordinamento europeo è concreto. Le famiglie che già percepiscono Kindergeld in Germania o allocations familiales in Francia dovranno verificare attentamente quale Paese sia competente in via principale, per evitare di ricevere meno del dovuto o, peggio, di restituire somme percepite senza titolo.
Come scriveva Martha Nussbaum ne Le nuove frontiere della giustizia, le teorie del contratto sociale tradizionali tendono a escludere dalla platea dei soggetti titolari di diritti chi non può partecipare alle negoziazioni su base di eguaglianza — e le persone con disabilità grave che vivono all'estero, lontane dai meccanismi amministrativi italiani, corrono esattamente questo rischio: essere formalmente incluse dalla norma, ma escluse di fatto dalla procedura. La tutela effettiva, in questo campo, si misura sulla qualità della domanda presentata, non sulla sola esistenza del diritto.
La summum ius summa iniuria ciceroniana è qui di stringente attualità: applicare rigidamente le categorie italiane di disabilità senza valorizzare le certificazioni estere produrrebbe una massima legalità formale coincidente con una profonda ingiustizia sostanziale, in piena contraddizione con lo spirito della riforma.
Per chi si trova in questa situazione, è opportuno agire tempestivamente — presentare domanda, raccogliere la documentazione, e valutare, ove necessario, l'avvio di un procedimento di riconoscimento della disabilità anche in Italia — senza aspettare ulteriori chiarimenti che potrebbero tardare mesi. Il diritto, in questo caso, esiste già: la sfida è farlo valere in concreto.
Sei mesi per il ricorso, trenta giorni per il dissenso sulla consulenza: come si contesta il verbale INPS.
Redazione - Staff Studio Legale MP