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Se nei prossimi trenta giorni non presenta domanda per il progetto di vita disabilità, non succederà niente. Nessuna lettera, nessun automatismo, nessun adeguamento spontaneo. I sostegni previsti dalla riforma non arriveranno a casa, il budget di progetto — cioè le risorse economiche e di servizio destinate a sostenere il piano di vita della persona con disabilità — non verrà calcolato, e l'Ambito Territoriale Sociale non avvierà alcuna valutazione. La riforma è operativa. Lo strumento è attivo. Ma funziona solo se si preme il tasto.
Il 4 agosto 2026 l'INPS ha pubblicato i messaggi n. 2550 e n. 2551, rendendo operativo un passaggio centrale della riforma della disabilità: la gestione digitale delle istanze dirette all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. I servizi fanno parte del Sistema Informativo Salute, Disabilità e Anziani (SISDA) e favoriscono lo scambio delle informazioni tra INPS, Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e altri stakeholder, al fine di ridurre gli adempimenti e rendere il percorso più integrato, rapido e vicino alle esigenze della persona. Verona è tra le province coinvolte sin dal 1° marzo 2026 nella terza fase di sperimentazione del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62.
Cos'è il progetto di vita per le persone con disabilità e come si richiede?
Il progetto di vita è un documento che, partendo dai desideri, dalle aspettative e dalle preferenze della persona con disabilità, individua, in una visione esistenziale unitaria, gli interventi, i servizi, i sostegni formali e informali per consentire alla persona di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri. Non è un piano sanitario, non è l'elenco delle terapie: è qualcosa di più ampio. Non è la semplice sommatoria dei piani esistenti — il PEI scolastico, il PAI socio-assistenziale, il piano riabilitativo individuale sanitario — che devono essere coordinati in una visione esistenziale unitaria.
L'art. 23 del D.Lgs. n. 62/2024 disciplina puntualmente le modalità di formulazione del progetto di vita, prevedendo che l'avvio del procedimento avvenga su istanza di parte della persona interessata. Tradotto: nessuno attiva niente al posto vostro. La richiesta si invia all'INPS tramite il portale SISDA, oppure direttamente all'ATS competente per il Comune di residenza. Chi vive in una delle province coinvolte dalla sperimentazione e ha un certificato di disabilità — o un vecchio riconoscimento Legge 104 — può ora inviare online, tramite il servizio "SISDA – Trasmissione istanze per il progetto di vita", la richiesta per l'elaborazione del proprio progetto di vita individuale, autenticandosi con SPID, CIE o CNS dal percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per disabili/invalidi/inabili".
Ho la Legge 104: posso chiedere il progetto di vita senza fare una nuova domanda di invalidità?
Sì, e questo è uno dei punti che crea più confusione. Chi possiede i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 62/2024, compresi coloro che dispongono di una certificazione rilasciata prima della riforma, nei casi previsti dalla normativa, può utilizzare il nuovo servizio telematico. In pratica: chi ha già un verbale rilasciato ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, non deve rifare la valutazione di base né presentare una nuova domanda di accertamento della disabilità. Può andare direttamente al SISDA e chiedere il progetto di vita.
L'istanza telematica può essere presentata direttamente dalla persona con disabilità oppure, nei casi previsti, dal genitore, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno. Anche chi ha un amministratore di sostegno — la figura nominata dal giudice per affiancare la persona nelle decisioni che la riguardano — può agire per conto dell'interessato.
Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dall'avvio (art. 23, comma 7 del D.Lgs. 62/2024), salvo diverse disposizioni regionali. Ogni giorno che passa prima di presentare la domanda è un giorno in meno sulla finestra entro cui si può ottenere risposta. Ogni mese senza progetto approvato è un mese senza i sostegni e il budget di progetto previsti dalla norma.
Il verbale L. 104 non basta: il rischio dell'attesa passiva
Qui sta il punto che quasi nessun blog segnala, e che in studio si vede con una certa frequenza. Le famiglie sanno di avere la Legge 104. Sanno che esiste la riforma. Aspettano che qualcosa cambi automaticamente nella propria situazione, magari una lettera dall'INPS, magari una comunicazione del Comune. Non arriva niente, perché non deve arrivare niente.
Il possesso del verbale di invalidità o del riconoscimento L. 104 non comporta, da solo, l'approvazione del progetto di vita né l'erogazione di alcun sostegno aggiuntivo. È la stessa FAQ ufficiale del sito governativo sulla riforma a chiarirlo: il procedimento parte su istanza di parte. Senza domanda, non parte. Gli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali potranno consultare le richieste di propria competenza e avviare la valutazione multidimensionale necessaria per la definizione del progetto di vita solo a seguito della ricezione di un'istanza. Senza istanza, la valutazione multidimensionale — l'esame congiunto dei bisogni da parte dei servizi sociali e sanitari — non si apre.
Il progetto di vita viene costruito sulla base dei bisogni, delle aspettative e degli obiettivi della persona con disabilità e punta a coordinare interventi, servizi e sostegni nei diversi ambiti della vita. Questi interventi e il budget connesso non esistono, nella pratica concreta di quella persona, finché il procedimento non è formalmente avviato e concluso. L'attesa passiva non produce nessun effetto giuridico.
Tre pronunce che tracciano i confini del diritto
Il quadro giurisprudenziale degli ultimi mesi ha contribuito a delineare con maggiore nitidezza i diritti delle persone con disabilità e dei loro caregivers — i familiari che li assistono.
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4571 del 5 giugno 2026, ha giudicato illegittima la condotta di un Comune che aveva subordinato i sostegni del progetto individuale a condizioni economiche del nucleo familiare, accogliendo in parte l'appello della famiglia associata all'ANFFAS di Corigliano Rossano (Cosenza). La richiesta originaria risaliva al 27 dicembre 2021, quando il padre, nella veste di amministratore di sostegno del figlio maggiorenne, aveva chiesto al Comune un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000. Il Consiglio di Stato ha ribadito che, quando il beneficiario è privo di risorse economiche, le prestazioni restano interamente a carico pubblico senza poter essere traslate sul nucleo familiare. La sentenza chiarisce che il progetto individuale — la forma previgente rispetto al progetto di vita del D.Lgs. 62/2024 — era già un diritto esigibile, e i nuovi strumenti lo rafforzano ulteriormente.
Sul versante lavorativo, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 9104 del 14 aprile 2026, ha ampliato il perimetro delle tutele. La Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 9104 del 14 aprile 2026, ha affrontato il caso di una lavoratrice ATAC, caregiver di un figlio con grave disabilità, riconoscendo che anche in questa situazione l'obbligo di accomodamento ragionevole — cioè la misura organizzativa dovuta dal datore di lavoro — trova applicazione. La pronuncia si colloca nel solco della cosiddetta discriminazione per associazione, la categoria elaborata dalla Corte di Giustizia e progressivamente recepita dalla giurisprudenza italiana. La Corte si sofferma sulla necessità di soluzioni durature: per le disabilità permanenti, «l'adeguamento dell'ambiente di lavoro alla disabilità, propria o altrui, deve egualmente proiettarsi nel futuro», escludendo che soluzioni provvisorie e meramente temporanee possano ritenersi idonee.
Vale la pena citare anche la sentenza n. 24903 della Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza del 31 agosto 2026, già esaminata in altra sede, che ribadisce la centralità del criterio reddituale corretto per le prestazioni assistenziali. Il filo che collega queste pronunce è lo stesso: i diritti delle persone con disabilità si fanno valere, non si aspettano.
Il brocardo latino vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila, non chi attende — descrive con precisione la logica che attraversa l'intero sistema. Non è crudeltà normativa: è la struttura di ogni diritto che si attiva su istanza di parte.
Come scriveva Hannah Arendt, i diritti non sono qualcosa che si riceve: sono qualcosa che si rivendica, e che richiede uno spazio di azione comune per esistere concretamente. Il progetto di vita è forse lo strumento che più di ogni altro nel diritto della disabilità incorpora questa idea: non un'assistenza calata dall'alto, ma un percorso costruito dalla persona.
Cosa perdo se non presento la domanda per il progetto di vita disabilità?
Si perdono mesi di valutazione multidimensionale che non vengono avviati. Si perde il budget di progetto — le risorse destinate ai sostegni personalizzati — per tutto il tempo in cui il procedimento non è aperto. Si perde la possibilità di coordinare in un unico documento tutti i piani esistenti (sanitario, scolastico, assistenziale). Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è un diritto fondamentale delle persone con disabilità e deve garantire la loro autodeterminazione e il rispetto «dei loro desideri, delle loro aspettative e delle loro scelte».
Questo diritto, però, non ha effetti retroattivi automatici: i sostegni maturano dal momento dell'approvazione del progetto, non dalla data del verbale di disabilità. Il ritardo nella domanda è, concretamente, un ritardo nell'erogazione.
Per chi si trova in una provincia non ancora coinvolta dalla sperimentazione, rimane comunque attiva la normativa già vigente, per la quale è possibile rivolgersi direttamente al Comune di residenza per richiedere la stesura del progetto individuale ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000. Non è la stessa cosa del progetto di vita ex D.Lgs. 62/2024, ma è uno strumento già esistente e azionabile oggi.
Domande frequenti
Ho il verbale di invalidità civile ma non quello della Legge 104: posso comunque presentare la domanda SISDA?
Dipende. Il servizio SISDA attivato con i messaggi INPS n. 2550 e n. 2551 del 4 agosto 2026 è accessibile a chi ha un certificato rilasciato ai sensi del D.Lgs. 62/2024 oppure un riconoscimento ex L. 104/1992. Il verbale di invalidità civile puro — senza il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della Legge 104 — non è sufficiente per accedere alla procedura telematica nella fase attuale. È opportuno verificare la propria situazione prima di procedere.
Quanto tempo ho per presentare la domanda?
Non esiste una scadenza formale per la presentazione della domanda di progetto di vita: il diritto non decade. Ma il problema è diverso: i sostegni e il budget di progetto non decorrono retroattivamente. Ogni mese senza domanda presentata è un mese senza sostegni attivi. Non c'è una multa per chi aspetta, ma c'è un costo concreto in termini di risorse non erogate.
Se il Comune o l'ATS non rispondono entro 90 giorni dalla domanda, cosa succede?
Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 62/2024 è il termine massimo per la conclusione del procedimento. Il silenzio o il ritardo dell'ente non estingue il diritto, ma lo rende azionabile in sede giudiziaria. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4571 del 5 giugno 2026, ha già chiarito che le resistenze degli enti pubblici nell'attivare i sostegni del progetto individuale sono illegittime. Chi attende oltre i termini senza risposta può rivolgersi al giudice competente per ottenere un ordine di adempimento.
Valutazione di base, progetto di vita e che cosa cambia dal 1° marzo 2026: il quadro aggiornato.
Redazione - Staff Studio Legale MP