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Un lavoratore riceve il diniego della pensione di invalidità. Nel provvedimento INPS, per errore materiale, viene indicato un termine per ricorrere più lungo di quello effettivamente previsto dalla legge. Il lavoratore si fida di quella indicazione, attende, e alla fine scopre di essere decaduto dal diritto di impugnare. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza 27 luglio 2026 n. 24101, ha chiarito senza margini di dubbio che il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003 (convertito con L. n. 326/2003) opera automaticamente, anche quando sia stato lo stesso ente previdenziale a indicare per errore un termine più ampio. La decadenza, ha ribadito la Corte, ha natura pubblicistica e perentoria: non la ferma nemmeno l'errore dell'INPS.
Questa pronuncia non è soltanto il punto di arrivo di una controversia individuale. È lo specchio di un problema sistemico che sta emergendo con forza nelle province sperimentali della riforma disabilità: le persone che non agiscono — o che agiscono tardi e male — perdono diritti reali, spesso senza saperlo.
Perché sono diminuite le domande di invalidità nelle province con la nuova riforma?
I numeri sono stati resi pubblici dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e riportati dal Sole 24 Ore il 30 maggio 2026: nelle nove province dove la sperimentazione del D.Lgs. 62/2024 è partita il 1° gennaio 2025 — Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste — le domande di invalidità e inabilità previdenziale sono scese da 20.578 nel 2024 a 17.881 nel 2025, con un calo del 13,1%. Nello stesso periodo, nel resto d'Italia si registra invece un aumento dell'1%. Il dato non è neutro: fotografa una divergenza strutturale tra territori sperimentali e non.
L'Osservatorio previdenza della Cgil, che ha elaborato i dati INPS, ha evidenziato che la flessione investe tutte le variabili insieme: domande presentate, pratiche definite, domande accolte e domande respinte. Non si tratta quindi di un miglioramento qualitativo delle istruttorie, ma di una contrazione della domanda stessa.
La causa principale è identificata con chiarezza: la nuova procedura introdotta dal D.Lgs. 62/2024 ha eliminato la domanda amministrativa separata. Nelle province sperimentali, il certificato medico introduttivo trasmesso telematicamente dal medico assume direttamente valore di istanza e dà avvio al procedimento di valutazione di base. Non esiste più un secondo passaggio distinto. La semplificazione è reale sulla carta, ma nella pratica ha prodotto un effetto collaterale: i patronati, che nel 2024 gestivano l'85,3% delle domande a livello nazionale, sono stati di fatto estromessi dalla fase iniziale del procedimento, riducendo la loro quota all'80% nel 2025. Quel 5% non è un numero astratto: rappresenta migliaia di persone che hanno perso il supporto di un intermediario competente proprio nella fase più delicata, quella in cui si costruisce l'istruttoria.
Il risultato, documentato anche da un'interrogazione parlamentare presentata il 4 giugno 2026 alla Camera dall'On. Ilenia Malavasi (PD), è che i cittadini rimasti senza guida hanno spesso rinunciato, rimandato o presentato documentazione incompleta. L'andamento non è uniforme tra le nove province: a Brescia il calo è marcato, con domande pervenute in calo del 17% e pratiche accolte in flessione di oltre un terzo, mentre Forlì-Cesena e Frosinone registrano risultati più stabili. Le differenze locali confermano che non c'è un fattore demografico o epidemiologico a spiegare il fenomeno: c'è la capacità (o incapacità) di orientarsi nella nuova procedura.
Cosa succede se non si presenta domanda di invalidità: i rischi concreti dell'inazione
La risposta è semplice e severa: chi non presenta domanda non riceve nulla. E — aggravante non trascurabile — la prestazione decorre dalla data di presentazione del certificato medico introduttivo, non dalla data in cui la patologia si è manifestata. Ogni mese di ritardo è un mese di prestazione perduta, irrecuperabile.
Il principio giuridico sottostante è espresso dal brocardo tempus regit actum: l'atto produce effetti dal momento in cui è validamente compiuto, non da quando se ne avverte la necessità. Applicato al procedimento di invalidità, significa che nessun riconoscimento retroattivo spontaneo è possibile oltre il momento della domanda. La condizione clinica può essere documentata in modo impeccabile per anni, ma senza un atto formale di attivazione del procedimento quelle carte non producono effetti giuridici né economici.
A questo si aggiunge il rischio di decadenza dai rimedi giurisdizionali, che la Cassazione ha ribadito con la già citata ordinanza n. 24101/2026: una volta scaduto il termine semestrale per impugnare il provvedimento di diniego, non esiste rimedio. Il termine di decadenza non è prorogabile, non è disponibile dalle parti e non cede nemmeno all'errore dell'ente. Chi aspetta troppo, definitivamente perde.
C'è poi un profilo che gli altri commentatori tendono a trascurare. Il calo del 13% nelle province sperimentali si inserisce in un quadro normativo in cui la terza fase sperimentale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50 (legge di conversione del decreto PNRR-bis), che ha recepito le difficoltà organizzative e tecnologiche irrisolte. Se il modello sperimentale viene esteso con queste criticità mai affrontate — senza adeguati presidi di accompagnamento dei cittadini — il rischio è che il calo si riproduca su scala più ampia quando la riforma diverrà pienamente operativa nel 2027. Proiettando il calo del 13,1% su scala nazionale, si stimano oltre 25.000 domande annue che potrebbero non essere presentate.
Va sottolineato un ulteriore profilo giuridico. L'art. 35 del D.Lgs. 62/2024 sancisce il principio di non regressione: la riforma non può tradursi in una riduzione delle tutele effettive per le persone con disabilità. Se il calo delle domande non è volontario ma determinato dalla complessità procedurale, si configura una regressione di fatto, anche senza alcuna modifica formale dei diritti. È una distinzione che merita attenzione: la norma esiste, il diritto è intatto sulla carta, ma l'accesso a quel diritto si è ristretto. E un diritto non esercitabile è, nella sostanza, un diritto svuotato.
Come ha scritto Simone Weil, «la giustizia consiste nell'impedire che il più forte schiacci il più debole». Nel diritto previdenziale, il più debole è spesso chi non sa come fare valere ciò che gli spetta. La complessità amministrativa, quando non è governata, non è neutrale: distribuisce vantaggi a chi ha accesso a consulenza e svantaggi a chi non ce l'ha.
Come funziona la nuova procedura con il certificato medico introduttivo e cosa succede se si sbaglia?
Nelle province sperimentali, il medico di base, il pediatra di libera scelta o qualsiasi specialista del Servizio Sanitario Nazionale compila e trasmette telematicamente all'INPS il certificato medico introduttivo. Questo documento attiva automaticamente il procedimento: il cittadino riceve copia e numero di protocollo INPS. Non è necessario presentare una domanda amministrativa separata. Tuttavia, per ottenere le prestazioni economiche, il richiedente o il patronato che lo assiste deve trasmettere successivamente i dati socio-economici tramite modello AP70. Senza questo passaggio, l'invalidità può essere riconosciuta ma la prestazione non viene liquidata.
L'errore più frequente che emerge dalla prassi è duplice. Il primo: il medico trasmette un certificato incompleto o privo della documentazione specialistica aggiornata, e la valutazione "agli atti" da parte dell'Unità di Valutazione di Base produce un esito sfavorevole. La Cassazione, con la sentenza 14 luglio 2026 n. 23150, ha ricordato che il giudice deve esaminare tutta la documentazione prodotta e motivare qualsiasi scostamento dalle conclusioni peritali: ma questo rimedio esiste solo se ci si è attivati, se si è presentata la domanda, se si è fatto ricorso nei termini. Il secondo errore: credere che si possa rimandare, che la patologia "parli da sola" o che l'INPS si metta autonomamente in moto. Non funziona così. Il procedimento è rimesso interamente all'iniziativa del richiedente — o del medico che lo assiste — e senza quell'impulso iniziale non parte nulla.
Nelle province che non fanno ancora parte della sperimentazione — che fino al 31 dicembre 2027 mantengono la procedura previgente — il sistema è diverso: al certificato medico introduttivo deve essere associata una domanda amministrativa separata, che può essere presentata tramite patronato. In questo sistema il patronato mantiene un ruolo pienamente operativo fin dall'inizio, con ricadute positive documentate sui tassi di completamento delle pratiche. La disparità territoriale che si sta creando — sperimentali contro non sperimentali, con tassi di accesso al riconoscimento sensibilmente diversi — è essa stessa un dato giuridicamente rilevante: l'art. 3 della Costituzione non consente che la residenza determini l'effettività di un diritto.
Dall'insieme di questi elementi emerge una riflessione che vale la pena tenere ferma. Il calo del 13% nelle province sperimentali non è una sconfitta della riforma in sé: è la spia di una transizione mal governata, in cui la semplificazione procedurale ha generato, paradossalmente, maggiore disorientamento. La riforma ha tolto la doppia fase senza costruire, in parallelo, un sistema di supporto all'utente in grado di compensare la riduzione del ruolo dei patronati. In assenza di un presidio di accompagnamento strutturato — e fin quando la proroga protrarrà questa fase sperimentale senza correttivi — i cittadini che rinunciano non stanno esercitando una scelta libera: stanno subendo una barriera amministrativa. Ed è esattamente questa la distinzione che il diritto della disabilità — nella sua accezione più avanzata, modellata sulla Convenzione ONU del 2006 — vuole abbattere, non riprodurre.
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Redazione - Staff Studio Legale MP