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Immaginate un lavoratore che nel 2013 riceve la diagnosi di una patologia invalidante. Ha versato contributi per cinque anni, tutti dal 1996 in avanti: è un contributivo puro. L'INPS gli riconosce l'assegno ordinario di invalidità, ma l'importo a calcolo è di 112 euro al mese. La richiesta di integrazione al trattamento minimo viene respinta: la legge, all'epoca, non lo consentiva. Per oltre dieci anni quell'uomo — reale, non ipotetico, perché è proprio il ricorrente nel procedimento che ha portato alla svolta — ha vissuto con quella somma, cumulata con altri sussidi, mentre la Cassazione rimetteva la questione alla Corte Costituzionale.
Il 3 luglio 2025, la Consulta ha risposto. E con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026, quelle istruzioni sono diventate operative per tutti.
«Summum ius summa iniuria», avvertiva Cicerone nel De Officiis: il diritto portato all'estremo si trasforma in torto supremo. Per trent'anni, applicare alla lettera l'art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 ai titolari di assegno ordinario di invalidità nel sistema contributivo aveva prodotto esattamente questo risultato: una prestazione calcolata su contributi minimi, non integrabile, potenzialmente inferiore a qualsiasi altro sostegno di natura assistenziale.
Chi ha diritto all'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità nel 2026?
L'assegno ordinario di invalidità (AOI) è disciplinato dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e spetta al lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Per ottenere la prestazione bastano cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente la domanda: un requisito agevolato rispetto alla pensione ordinaria, espressione del favor storico del legislatore verso chi si trova in stato di bisogno per cause indipendenti dalla propria volontà.
Fino al luglio 2025, però, esisteva una frattura netta: l'integrazione al trattamento minimo era riconosciuta solo se il lavoratore aveva almeno un contributo settimanale versato prima del 31 dicembre 1995. Chi aveva iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in avanti — il contributivo puro — percepiva l'assegno al valore a calcolo, per quanto esiguo, senza possibilità di integrazione. La norma che produceva questo effetto era l'art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 (riforma Dini), che escludeva dall'integrazione al minimo tutti i trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema contributivo.
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 luglio 2025, n. 94 (Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi, depositata il 3 luglio 2025, pubbl. in G.U. 9 luglio 2025), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella norma nella parte in cui non escludeva dal divieto di integrazione al minimo l'assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo. La pronuncia è stata adottata per violazione dell'art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza), con effetti ex nunc decorrenti dal 10 luglio 2025.
Il ragionamento della Corte è preciso e non banale. Non si fonda sulla sola esigenza di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita ex art. 38, comma 2, Cost. — argomento che il Collegio ritiene non dirimente da solo nel nuovo paradigma contributivo — ma su un confronto interno al sistema: l'AOI ha natura almeno mista, previdenziale e assistenziale; il suo requisito contributivo è sempre stato agevolato; il costo dell'integrazione grava già interamente sulla GIAS (Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno), non sulla gestione previdenziale. Ne consegue che la ratio del divieto — contenimento della spesa previdenziale — non ha mai avuto alcuna presa sull'integrazione dell'assegno di invalidità, il cui finanziamento è storicamente a carico della fiscalità generale. Escluderlo era dunque irragionevole.
Gli assegni contributivi puri vengono integrati dopo la sentenza: cosa prevede la circolare INPS 20/2026
Con la circolare INPS n. 20 del 25 febbraio 2026, condivisa con il Ministero del Lavoro, l'Istituto ha fornito le istruzioni operative. La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025 e riguarda tre categorie di beneficiari:
i titolari di AOI liquidato interamente con il sistema contributivo, cioè chi ha contribuzione versata solo dal 1° gennaio 1996; chi ha esercitato l'opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995; i titolari di AOI erogato a carico della Gestione Separata, anche in caso di computo ai sensi del D.M. n. 282/1996.
L'integrazione porta l'assegno fino alla soglia del trattamento minimo della gestione di riferimento, che nel 2026 è pari a 611,85 euro mensili. L'onere resta a carico della GIAS. Restano fermi i limiti reddituali previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 222/1984: se il titolare supera le soglie di reddito stabilite, l'integrazione cessa integralmente. Va sottolineata una peculiarità tecnica che distingue l'AOI dagli altri trattamenti: non è prevista né l'integrazione parziale né la cosiddetta cristallizzazione, cioè il mantenimento dell'importo in caso di superamento dei limiti reddituali. Il regime è tutto o niente.
Non sono previsti arretrati per i periodi anteriori al 1° agosto 2025: la sentenza opera ex nunc, e la circolare non introduce deroghe sul punto. Chi ha percepito un assegno inferiore al minimo prima di quella data non può ottenere ricalcoli retroattivi.
Come richiedere il riesame dell'assegno di invalidità dopo la circolare INPS 20/2026?
Il percorso operativo dipende dalla posizione del singolo. Se l'INPS dispone già dei dati reddituali aggiornati, l'integrazione può essere riconosciuta d'ufficio con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025. Se invece i dati reddituali non sono presenti nelle banche dati dell'Istituto, è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale: il canale è il portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato.
Le domande presentate dopo il 9 luglio 2025 — data di pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale — vengono esaminate secondo le nuove regole. Chi aveva ottenuto un diniego in passato, in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, può chiedere il riesame della propria posizione, salvo che non esista una sentenza definitiva passata in giudicato: in quel caso, il giudicato preclude la riapertura. I ricorsi pendenti al momento della pronuncia della Consulta seguono anch'essi il nuovo orientamento.
Un profilo di attenzione pratica riguarda l'interazione tra integrazione e attività lavorativa. L'AOI è compatibile con lo svolgimento di un lavoro, ma il reddito concorre al calcolo del limite reddituale che determina la spettanza dell'integrazione. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 11 marzo 2026, n. 5414 ha ribadito che il titolare di AOI che maturi successivamente i requisiti per la NASpI ha diritto di optare per uno dei due trattamenti senza termine di decadenza, poiché nessun termine è previsto dalla legge e non può essere introdotto per via di circolare amministrativa: un principio che dimostra la complessità delle interazioni tra AOI e altre prestazioni previdenziali, spesso sottovalutate in fase di consulenza.
Sul fronte delle interconnessioni internazionali, la Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. 15 giugno 2026, n. 20014 ha affrontato il caso di un lavoratore straniero con contribuzione maturata in Svizzera prima del 1996 e contribuzione italiana interamente in regime contributivo, al quale l'INPS negava l'integrazione invocando il requisito dei dieci anni di contribuzione nazionale per il cumulo internazionale. La Corte — all'esito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE — ha dichiarato incompatibile con il Regolamento CE n. 883/2004 la norma interna che imponeva tale requisito rafforzato: per i lavoratori che totalizzano periodi in altri Stati membri, il beneficio dell'integrazione al minimo non può essere subordinato a una soglia contributiva più elevata rispetto a quella richiesta ai lavoratori con contribuzione esclusivamente italiana. È un precedente rilevante per la crescente platea di lavoratori con carriere transnazionali iscritti alla Gestione Separata.
Vi è un punto che merita riflessione critica e che gli altri commenti alla circolare tendono a trascurare. La sentenza n. 94/2025 lascia aperto un paradosso sistemico che la circolare INPS non risolve: l'integrazione al minimo si applica durante la vita dell'AOI, ma cessa al momento della trasformazione in pensione di vecchiaia, in quanto per quest'ultima il divieto dell'art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 rimane in vigore. L'importo della pensione non può essere inferiore al valore dell'assegno di invalidità calcolato senza l'integrazione, non già all'importo comprensivo di essa. In pratica, un lavoratore può ricevere 611,85 euro come AOI integrato per anni, e poi ritrovarsi a percepire l'assegno base a calcolo — poniamo 120 euro — al momento della trasformazione in pensione di vecchiaia, perché il "pavimento" di tutela viene calcolato senza tener conto dell'integrazione goduta. È una discontinuità che la Corte stessa ha riconosciuto come coerente col sistema, ma che nella realtà concreta può determinare un crollo improvviso del reddito al momento del pensionamento. Chi si trova in prossimità dei requisiti per la pensione dovrebbe valutare con attenzione questa dinamica.
Come scriveva Luigi Ferrajoli in Principia iuris, i diritti fondamentali restano vuote promesse senza meccanismi che ne garantiscano l'effettività. La sentenza della Consulta ha riconosciuto il diritto; la circolare INPS ha fornito gli strumenti operativi. Ma spetta al titolare dell'assegno — o a chi lo assiste — attivarsi concretamente per farlo valere, verificare la propria posizione reddituale, presentare la domanda e, se necessario, impugnare il diniego nel termine di decadenza di tre anni per le prestazioni previdenziali. Il diritto riconosciuto dalla Corte Costituzionale non si attiva da solo.
Redazione - Staff Studio Legale MP